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PRENOTAZIONE APPUNTAMENTO CONSULTAZIONI ATTI CARTACEI CATASTO FABBRICATI E CATASTO TERRENI

By Catasto, Notizie in Primo Piano | No Comments

Si informano gli iscritti che a seguito di incontro con l’Agenzia Entrate Territorio sono state concordate n.4 date di apertura straordinaria degli appuntamenti nelle quali  saranno aperti gli sportelli, dalle 8:30 alle 12:30, per le consultazioni di cui all’oggetto riservate ai soli professionisti abilitati alla presentazione degli atti di aggiornamento tramite SISTER:

  • Lunedì 19 giugno – Catasto Fabbricati;
  • Venerdì 30 giugno – Catasto Fabbricati e Catasto Terreni;
  • Lunedì 3 luglio – Catasto Fabbricati;
  • Venerdì 14 luglio – Catasto Fabbricati e Catasto Terreni.

La possibilità di prenotazione sarà attiva dal 14 giugno 2023, per ottenerla sarà necessario indicare il Collegio o l’Ordine di appartenenza, oltre il numero di iscrizione, ed indicare il motivo per il quale si vuole fare una consultazione degli atti cartacei.

Per prenotare bisogna seguire il percorso www.agenziaentrate.gov.it > prenota appuntamento > prenota un appuntamento per assistenza catastale e ipotecaria > assistenza all’utenza professionale > assistenza all’utenza professionale catasto terreni > richiesta servizio in presenza.

Il Referente catasto

Gelmuzzi Geom. Paola

REGIONE EMILIA ROMAGNA Presentazione bandi Por Fesr – 24 maggio 2023

By Legislazione regionale | No Comments

La Regione Emilia-Romagna organizza un webinar per presentare due bandi – il bando potenziamento delle infrastrutture di ricarica elettrica e il bando

piste ciclabili e progetti di mobilità dolce e ciclo-pedonali, entrambi finanziati con Fondi europei, Programma regionale Fesr 2021-2027.

Il webinar si svolgerà mercoledì 24 maggio 2023, alle ore 15:00, di seguito il link per il collegamento via Taems:

Link Teams per il collegamento

Per chi non potrà seguire il webinar o vorrà rivederlo, sarà disponibile la registrazione online sul canale YouTube fesremiliaromagna dove trovate le registrazioni dei webinar dei bandi già presentati.

DIRITTI DI SEGRETERIA E TARIFFE COMUNE DI CARPI ANNO 2023 – NOVITA’

By Enti locali | No Comments

Sono state determinate e aggiornate le tariffe dei Servizi del Comune per l’anno 2023 con Deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 11/04/2023 (pubblicazione 15/04/2023) recante “Bilancio di previsione 2023-25: determinazione ed aggiornamento delle tariffe dei Servizi del Comune per l’anno 2023″, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267 T.U. del 18.08.2000.

Per il Settore S4 Pianificazione e Sostenibilità urbana –  Edilizia Privata, i riferimenti ai diritti di segreteria relativi ai titoli e procedimenti di edilizia e urbanistica, così come le tariffe per accesso atti, rilascio atti e copia documentazione, sono riscontrabili alle pagine da 42 a 46 della delibera, come riassunti in

https://www.comune.carpi.mo.it/aree-tematiche/territorio/10465-sue-sportello-unico-edilizia/67852-diritti-di-segreteria-sue-s4

SI RICORDA CHE:

anche la determinazione e il pagamento dei diritti di segreteria per le pratiche edilizie presentate attraverso il gestionale con l’accesso alla PIATTAFORMA TELEMATICA CITYWARE, dovranno essere effettuati secondo le nuove disposizioni, anche attraverso integrazioni, se dovute, a partire dal giorno 12 aprile 2023.

L’EQUO COMPENSO E’ LEGGE

By Notizie in Primo Piano | No Comments

13/04/2023

L’equo compenso per tutti i professionisti è legge. È arrivata l’approvazione definitiva, che riconosce a tutti gli autonomi ed ai professionisti iscritti agli Ordini e Collegi il diritto a una remunerazione equa, adeguata «alla qualità e alla quantità del lavoro svolto».

I professionisti iscritti ad un Ordine o Collegio per determinare un compenso equo faranno riferimento ai parametri indicati nei decreti ministeriali per ogni singola Categoria, i non ordinistici dovranno attendere la messa a punto di valori di riferimento per la prima volta, operazione che la legge affida all’ex ministero dello Sviluppo economico (ora delle Imprese e del made in Italy).

La legge sull’equo compenso indica per quali clausole può scattare la nullità dei contratti tra professionista e committente, rilevabile anche d’ufficio.

Oltre agli accordi basati su parametri non congrui, sono nulli anche tutti i contratti che prevedono l’anticipazione delle spese a carico del professionista o che vietano di prevedere acconti.

Sanzionabile anche deontologicamente da parte dell’Ordine il professionista che accetta incarichi al di sotto delle soglie dei parametri.

Sono considerate nulle le clausole che prevedono un compenso per il professionista inferiore ai parametri, nonché le clausole indicative di uno squilibrio nei rapporti tra professionista e impresa, rimettendo al giudice il compito di rideterminare il compenso iniquo ed eventualmente di condannare l’impresa al pagamento di un indennizzo in favore del professionista.

 

27/03/2023

Il disegno di legge sull’equo compenso è stato approvato dall’Aula del Senato. Il testo torna ora alla Camera per una terza lettura. Il disegno di legge, introduce l’obbligo di una giusta remunerazione per i servizi svolti dai liberi professionisti, e dispone che i cosiddetti contraenti forti, e cioè pubblica amministrazione, imprese bancarie e assicurative (e loro controllate e mandatarie), nonché le aziende con più di 50 dipendenti, o con un fatturato di oltre 10 milioni di euro debbano corrispondere compensi equi. Gli accordi al di sotto di una soglia predeterminata, patti che vietano al professionista di chiedere acconti in corso d’opera o che gli impongano l’anticipazione delle spese verranno considerati nulli, stessa sorte per clausole o pattuizioni che riconoscano al committente vantaggi sproporzionati. Questo è un riconoscimento della piena dignità economica alle prestazioni professionali. Ora il testo torna alla Camera in terza lettura per la modifica all’articolo 7 che rimandava a un articolo del Codice di procedura civile abrogato con l’entrata in vigore della riforma Cartabia.

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SISMABONUS: NUOVI CHIARIMENTI DAL MEF

By Legislazione nazionale | No Comments

“Chiarimenti applicativi del beneficio fiscale del sisma bonus a talune fattispecie di interventi edilizi”. Questo l’oggetto di una interrogazione alla quale ha risposto l’8 marzo scorso, in commissione Finanze della Camera, la Sottosegretaria di Stato per l’Economia e le finanze, Sandra Savino.

Nell’interrogazione gli Onorevoli interroganti richiamano il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 28 febbraio 2017, n. 58 il quale prevedeva che, ai fini della fruizione del cosiddetto Sisma bonus nell’ambito degli interventi per la riduzione del rischio sismico, il progetto contenente l’asseverazione indicante la classe di rischio dell’edificio precedente all’intervento e quella conseguibile a seguito dell’intervento dovesse essere allegato alla segnalazione certificata di inizio attività da presentare allo sportello unico competente per i successivi adempimenti.

Successivamente il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 9 gennaio 2020, n. 24, ha stabilito, ai fini dell’accesso alla finizione del cosiddetto Sisma bonus, che l’allegato B del decreto, contenente il modello di asseverazione, debba essere accluso alla segnalazione certificata di inizio attività o alla richiesta di permesso di costruire al momento della presentazione allo sportello, «tempestivamente e comunque prima dell’inizio dei lavori».

Gli Interroganti fanno, presente come l’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 19/E dell’8 luglio 2020 abbia sul punto chiarito che un’asseverazione tardiva, in quanto non conforme alle citate disposizioni, non consente l’accesso al Sisma bonus.

Tanto premesso, gli Interroganti chiedono di sapere: «se non sì ritenga opportuno, al fine di non ingenerare disparità di trattamento derivanti dalle modifiche normative incorse, emanare disposizioni interpretative volte a consentire che per le istanze di accesso al beneficio del sisma bonus presentate tra il 2017 e il gennaio 2020, sia considerata contestuale la trasmissione dell’allegato B) del decreto del Ministro delle infrastrutture 9 gennaio 2020, n. 24, anche nei casi in cui sia stata presentata successivamente all’istanza di richiesta di permesso di costruire, ma comunque entro l’inizio dei lavori».

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell’Amministrazione finanziaria e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la Sottosegretaria al Mef Savino fa presente quanto segue.

L’articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale n. 58 del 2017, dopo le modifiche apportate dal decreto ministeriale 9 gennaio 2020, n. 24, prevede, ai fini dell’applicazione delle agevolazioni fiscali, che «il progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico e l’asseverazione di cui al comma 2 (rilasciata dal progettista degli interventi strutturali, secondo le linee guida allegate al D.M., e riguardante la classe di rischio dell’edificio precedente all’intervento e quella conseguibile a seguito dell’esecuzione dell’intervento progettato, ndr), devono essere allegati alla segnalazione certificata di inizio attività o alla richiesta di permesso di costruire, al momento della presentazione allo sportello unico competente di cui all’articolo 5 del … decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, per i successivi adempimenti, tempestivamente e comunque prima dell’inizio dei lavori».

Prima delle modifiche apportate dal già citato decreto ministeriale n. 24 del 2020, la disposizione prevedeva invece che, per l’accesso alle detrazioni, si rendesse necessario che la suddetta asseverazione fosse allegata alla segnalazione certificata di inizio attività, al momento della presentazione allo sportello unico competente, per i successivi adempimenti. In vigenza di tale disposizione, un’asseverazione tardiva, in quanto non conforme alla disposizione medesima, non consentiva l’accesso alla detrazione di cui all’articolo 16, commi 1-bis e seguenti, del decreto-legge n. 63 del 2013 (cosiddetto Sisma bonus).

Tale indicazione è contenuta nella circolare dell’Agenzia delle entrate 8 luglio 2020, n. 19/E, e nella successiva circolare 25 giugno 2021, n. 7/E.

Tuttavia, in tale ultima circolare, tenuto conto delle modifiche normative intervenute ad opera del decreto ministeriale n. 24 del 2020, è stato precisato che le agevolazioni spettano a condizione che l’asseverazione sia presentata contestualmente al titolo abilitativo urbanistico, tempestivamente e comunque prima dell’inizio dei lavori, ma solo con riferimento ai titoli abilitativi richiesti a decorrere dal 16 gennaio 2020, data di entrata in vigore della modifica normativa in questione, e ciò in considerazione dell’assenza di una specifica e diversa efficacia temporale della modifica stessa.

Tale precisazione è stata ribadita, da ultimo, con la circolare 25 luglio 2022, n. 28/E.

Sulla questione, peraltro, il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, nel pronunciarsi in merito ad altro atto di sindacato ispettivo di analogo contenuto (3-00200), ha rilevato che, con le modifiche introdotte dal decreto ministeriale n. 24 del 2020 all’articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale n. 58 del 2017, il legislatore ha ritenuto di non introdurre alcun carattere di retroattività alla norma de qua e, pertanto, l’interpretazione fornita dall’Agenzia delle Entrate è da ritenersi formalmente e sostanzialmente corretta.

 

 

REGOLAMENTI REGIONALI PER L’ESERCIZIO E L’ISTALLAZIONE DI IMPIANTI TERMICI E BIOMASSA

By Legislazione regionale | No Comments

L’Associazione italiana energie agroforestali – ha presentato la nuova Guida (aggiornata al 10 febbraio 2023) ai regolamenti regionali per l’esercizio e l’installazione di impianti termici a biomassa, uno strumento per facilitare la comprensione e la corretta attuazione delle norme a scala regionale che regolano l’utilizzo di stufe e caldaie a biomassa.

Dopo la pubblicazione del D.M. 186/2017, che ha introdotto in Italia la classificazione “a Stelle” degli apparecchi di riscaldamento d’ambiente e le caldaie a biomasse legnose, alcune regioni hanno deciso di disciplinare l’esercizio e l’installazione degli impianti termici a biomasse applicando la classificazione del decreto.

Questa azione legislativa regionale è stata ulteriormente implementata in seguito alla sentenza di condanna all’Italia (novembre 2020) della Corte di giustizia europea per i continui superamenti dei valori limite di PM10 e NO2 (direttiva 2008/50/UE attuata con d.lgs. 155/2010). Successivamente, anche altre regioni italiane, in cui sono presenti aree di superamento, hanno iniziato un simile percorso legislativo, applicando il D.M. 183/2017.

All’interno della Guida sono riassunte le norme disposte in primis dalle regioni del Bacino Padano: Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, a cui si sono finora aggiunte Provincia Autonoma di Trento, Toscana, Marche, Campania e Sardegna.

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