All posts by patrizia

NUOVE MISURE DI RISPARMIO ENERGETICO Decreto 382/2022

By Legislazione nazionale | No Comments

Con il Decreto n. 383/2022, il Ministero della Transizione Ecologica ha definito nuove misure di risparmio energetico per la stagione invernale 2022-2023.

In particolare:

nuovi limiti temporali di esercizio degli impianti termici (un’ora in meno di accensione al giorno e stagione ridotta di 15 giorni);

riduzione di un grado delle temperature.

L’Enea ha così predisposto il poster con le dieci regole del risparmio.

Nel Decreto n.382/2022, sono definiti i “nuovi limiti temporali di esercizio degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale e la riduzione di un grado dei valori massimi delle temperature degli ambienti riscaldati, da applicare per la prossima stagione invernale”. 

In sintesi, il Provvedimento prevede la riduzione di:

  • un’ora al giorno dei tempi di accensione degli impianti;
  • periodo di funzionamento della stagione invernale 2022-2023, accorciato di 15 giorni, posticipando di 8 giorni la data di inizio e anticipando di 7 la data di fine esercizio.

In presenza di situazioni climatiche particolarmente severe, le autorità comunali sono autorizzate ad emanare provvedimenti adeguatamente motivati, che consentano “l’accensione degli impianti termici alimentati a gas anche al di fuori dei periodi indicati al decreto, purché per una durata giornaliera ridotta”.

Il Decreto prevede anche una riduzione dei valori di temperatura di 1° C (Art. 1, comma 7).

Al comma  2 dell’Art. 1, sono indicate le varie zone Paese, ciascuna delle quali rientra in precisi limiti relativi al periodo di funzionamento.

ENEA_RISCALDAMENTO_DECRETO_2022

 

GUIDA ALLE RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE

By Notizie in Primo Piano | No Comments

E’ stata aggiornata a ottobre 2022 la Guida dell’Agenzia delle Entrate alle Ristrutturazioni edilizie, con tutti i bonus fiscali previsti dall’art. 16-bis del TUIR (dPR 917/1986) attualmente in vigore.

La nuova edizione della guida elenca tutte le novità e gli aggiornamenti in materia, a partire da quelli introdotti dalla Legge di Bilancio 2022 in poi.

Il Bonus Ristrutturazione 50% su un importo massimo di spesa di 96.000 euro è previsto fino al 31 dicembre 2024.

Oltre alle opzioni alternative di fruizione delle agevolazioni (cessione del credito e sconto in fattura, nella guida delle Entrate, però, trovano posto anche i bonus fiscali temporanei previsti dal Decreto Rilancio (DL 34/2020), ossia il Superbonus 110% per interventi di riqualificazione energetica o riduzione del rischio sismico ed il Bonus 75% per eliminazione di barriere architettoniche.

Infine, vengono riepilogati, in sintesi, tutti gli interventi potenzialmente agevolabili, suddivisi per interventi edilizi sulle singole unità abitative e lavori sulle parti comuni di edifici condominiali.

GUIDA_RISTRUTTURAZIONI

 

Accordo CNGeGL-Inarcheck – Esame unico per il conseguimento della certificazione

By Consiglio nazionale | No Comments

CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI

Un approccio alla certificazione degli Esperti BIM

In data 27.10.2022 alle ore 10:00 Inarcheck organizza un incontro divulgativo con la presenza di Harpaceas. L’incontro – della durata di 30 minuti circa – costituirà l’occasione per approfondire le competenze dei profili professionali degli Esperti BIM (CDE Manager, BIM Manager, BIM Specialist e BIM Coordinator), i prerequisiti per l’ammissione all’esame di certificazione, le modalità per l’invio della domanda di certificazione e il valore aggiunto di tale certificazione. Il tutto sulla base dei contenuti della UNI 11337-7:2018 e della Prassi di Riferimento UNI PdR 78/2020.

Il link per le iscrizioni è il seguente

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_qzElu5jwRNWLvh8QoKY9mg

 

Prot 9998 – Accordo CNGeGL-INARCHECK – Esame unico per il conseguimento della certificazione

Domanda esame congiunto

Prot 9470 – Accordo CNGeGL-Inarcheck – Aggiornamento Albo Fornitori Nazionale

ACCESSO ALLE PRATICHE EDILIZIE: L’UFFICIO HA L’OBBLIGO DI RILASCIARE UNA ATTESTAZIONE FORMALE DI INESISTENZA. LA SENTENZA

By Legislazione nazionale | No Comments

Il TAR Lazio si è pronunciato sul diritto di accesso del privato alle pratiche edilizie – anche risalenti nel tempo – che attestano lo stato legittimo dell’immobile ai sensi delle norme introdotte dal D.L. 76/2020. In caso di mancanza o irreperibilità dei documenti in archivio, il Responsabile dell’Ufficio competente ha l’obbligo di rilasciare una attestazione formale di inesistenza.

TAR_RM_5918_2022 (1)

CONDOMINIO: LE MAGGIORANZE, L’IMPUGNAZIONE E LA NULLITA’ DELLE DELIBERE ASSEMBLEARI

By Notizie in Primo Piano | No Comments

In tema di impugnazione delle delibere condominiali, la sostituzione della delibera impugnata con altra adottata dall’assemblea in conformità della legge, facendo venir meno la specifica situazione di contrasto fra le parti, determina la cessazione della materia del contendere, analogamente a quanto disposto dall’art. 2377 c.c., comma 8, dettato in tema di società di capitali (Cass. Sez. 6 – 2, 08/06/2020, n. 10847; Cass. Sez. 6 – 2, 11/08/2017, n. 20071; Cass. Sez. 2, 10/02/2010, n. 2999; Cass. Sez. 2, 28/06/2004, n. 11961), rimanendo affidata soltanto la pronuncia finale sulle spese ad una valutazione di soccombenza virtuale. La cessazione della materia contendere conseguente alla revoca assembleare della delibera impugnata si verifica anche quando la stessa sia stata sostituita con altra dopo la proposizione dell’impugnazione ex art. 1137 c.c., in quanto la sussistenza dell’interesse ad agire deve valutarsi non solo nel momento in cui è proposta l’azione, ma anche al momento della decisione.

Perché possa verificarsi la rinnovazione sanante con effetti retroattivi, alla stregua dell’art. 2377 c.c., comma 8, è necessario che la deliberazione impugnata sia sostituita con altra che abbia un identico contenuto, e che cioè provveda sui medesimi argomenti della prima deliberazione, ferma soltanto l’avvenuta rimozione dell’iniziale causa di invalidità (Cass. Sez. 2, 09/12/1997, n. 12439; Cass. Sez. 2, 30/12/1992, n. 13740; Cass. Sez. 2, 19/04/1988, n. 3069). Se, invece, l’assemblea decida di revocare la precedente deliberazione e di adottarne altra avente una portata organizzativa del tutto nuova, gli effetti di quest’ultima decorrono soltanto da quando sia stata assunta.

Ove, dunque, il giudice rilevi la cessazione della materia del contendere in tema di impugnazione di delibera condominiale, analogamente a quanto disposto dall’art. 2377 c.c., comma 8, (il quale espressamente dispone, peraltro, nel testo successivo al D.Lgs. n. 6 del 2003, che “… il giudice provvede sulle spese di lite, ponendole di norma a carico della società…”), la pronuncia finale sulle spese viene regolata sulla base di una valutazione di soccombenza virtuale, sicché il giudice del merito deve espressamente procedere ad un complessivo ed unitario giudizio circa l’originaria fondatezza delle contrapposte domande ed eccezioni proposte dalle parti, al fine di decidere circa la incidenza della potenziale soccombenza sull’onere delle spese.

CONDOMINIO_ASSEMBLEA

CONDONO EDILIZIO: NON SI PUO’ DEMOLIRE A POSTERIORI UN ABUSO PER OTTENERE LA SANATORIA

By Legislazione nazionale | No Comments

Cassazione: cercare di demolire a posteriori una parte di abuso edilizio per ottenere la sanatoria non solo non serve a nulla, ma rappresenta un ulteriore abuso. La normativa edilizia prevede una sola possibilità di ottenere la sanatoria di eventuali difformità edilizie: l’accertamento di conformità di cui all’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) che passa dal concetto di conformità dell’opera alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dell’abuso, sia al momento della presentazione della domanda di regolarizzazione (cosiddetti abusi formali). In tema di abusi e gestione delle difformità, occorre fare molta attenzione perché in Italia dal 1985 si sono susseguite tre leggi speciali che hanno disposto la sanatoria edilizia di opere realizzate senza autorizzazione o in difformità dalle stesse (il condono edilizio degli abusi sostanziali).

Le tre leggi sul condono hanno anche stabilito precise finestre temporali, requisiti e adempimenti. Con la sentenza n. 32267 del 2 settembre 2022 (allegata alla presente) la Corte di Cassazione penale ha nuovamente sviscerato alcuni aspetti, che rendono restrittive le attività di sanatoria per sanare gli illeciti. La Suprema Corte  ha rigettato un ricorso partendo dalla consulenza tecnica effettuata nel 2020 dal pubblico ministero, con la quale era stato accertato che i manufatti oggetto dell’ordine di demolizione e dell’unica domanda di condono presentata avevano volume pari a 1.160 mc., cubatura superiore a quella di 750 mc. prevista come limite di sanabilità delle opere abusive dalla legge 724/1994 (Secondo condono edilizio), ai sensi della quale l’istanza era stata avanzata (l’art. 39 comma 1 della legge 724/1994 consente infatti il condono delle «nuove costruzioni non superiori ai 750 metri cubi per singola richiesta di concessione edilizia in sanatoria»).

Quanto alla circostanza che, successivamente al sopralluogo del 2020 da parte del consulente tecnico, sarebbero stati demoliti alcuni manufatti abusivi, riportando così la volumetria nei limiti della condonabilità, la Cassazione spiega che è irrilevante, poiché come da principio ormai consolidato, in tema di condono edilizio, la volumetria eccedente i limiti previsti dall’art. 39 della legge 724/1994, ai fini della condonabilità delle opere abusive ultimate entro il 31 dicembre 1993 non è suscettibile di riduzione mediante demolizione eseguita successivamente allo spirare di detto termine, integrando la stessa un intervento, oltre che di per sé abusivo, volto ad eludere la disciplina di legge (Sez. 3, n. 43933 del 14/10/2021).

Pertanto demolire a posteriori una parte di abuso edilizio per ottenere la sanatoria non solo non serve a nulla, ma rappresenta un ulteriore abuso.

Nella stessa Sentenza è stato inoltre sottolineato che, successivamente alla presentazione della domanda di condono, i ricorrenti avevano eseguito sui manufatti oggetto dell’ordine di demolizione (non ancora demoliti) ulteriori interventi abusivi, trasformando tre unità a destinazione originariamente non residenziale in immobili con destinazione abitativa. In tal senso, l’ordinanza ha correttamente ritenuto che, quand’anche avesse esito favorevole il ricorso giurisdizionale amministrativo pendente avverso il provvedimento con cui il Comune aveva rigettato la domanda di sanatoria ordinaria concernente la modifica della destinazione d’uso i per ritenuta non conformità alla disciplina edilizia concernente i requisiti di illuminazione naturale, ciò non spiegherebbe alcun effetto sull’esito della sanatoria straordinaria, comunque non accoglibile per originaria inammissibilità.

sentenza-cassazione-02092022-32267

BONUS EDILIZI: COME RIMEDIARE IN CASO DI ERRORI E RITARDI NELLA COMUNICAZIONE

By Legislazione nazionale | No Comments

E’ stata pubblicata la circolare dell’Agenzia delle entrate sulle novità che hanno interessato la cessione o lo sconto in fattura dei bonus edilizi dopo la conversione in legge dei decreti Aiuti (Dl n. 50/2022) e Aiuti-bis (Dl n.115/2022).

Con la circolare n. 33/E ottobre 2022, vengono i forniti ulteriori chiarimenti sulla cessione dei crediti ai “correntisti” e ulteriori precisazioni in merito agli “indici di diligenza”, già oggetto della circolare n. 23/E Giugno 2022, dove erano state date le indicazioni a seguito delle modifiche apportate al Superbonus 110% dal decreto Aiuti. Con la nuova Circolare l’Agenzia delle Entrate aggiunge informazioni sulle istruzioni per la gestione di eventuali errori nella comunicazione per l’esercizio delle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito.

Il documento riporta la disciplina della responsabilità solidale del fornitore che ha applicato lo sconto in fattura e del cessionario del creditoqualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta. Sempre alla luce delle modifiche normative introdotte dal decreto Aiuti-bis (Dl n.115/2022), la circolare fornisce inoltre una più specifica chiave di lettura degli indici di diligenza in capo agli acquirenti dei crediti d’imposta, che hanno un carattere esemplificativo e sono finalizzati a rendere omogenea e trasparente l’azione dell’Agenzia sul territorio nazionale.

La circolare commenta inoltre le novità introdotte in sede di conversione del decreto Aiuti, in merito alla possibilità per le banche o le società appartenenti ad un gruppo bancario di cedere i crediti ai “correntisti” (diversi dai consumatori o utenti), fermo restando il divieto per il correntista cessionario del credito di operare ulteriori cessioni.

COME RIMEDIARE IN CASO DI RITARDI NELLA COMUNICAZIONE. Finestra temporale più ampia per coloro che non hanno inviato nei tempi la comunicazione per l’esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito, ossia entro il 29 aprile 2022 per le spese sostenute nel 2021 e per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020. È infatti possibile avvalersi, a determinate condizioni, della “remissione in bonis”, istituto che consente di inviare la comunicazione fino al 30 novembre 2022 (termine di presentazione della dichiarazione dei redditi), versando un importo pari alla misura minima della sanzione stabilita.

COME RIMEDIARE IN CASO DI ERRORI NELLA COMUNICAZIONE. La circolare contiene indicazioni utili nel caso siano stati commessi errori nella comunicazione di opzione inviata. In particolare, se l’errore nella comunicazione è formale, ad esempio sono stati riportati in modo sbagliato i dati catastali o lo stato di avanzamento lavori, è sufficiente inviare una segnalazione tramite pec. Se invece l’errore è sostanziale, cioè se incide su elementi essenziali del credito ceduto, è possibile trasmettere una comunicazione sostitutiva entro il quinto giorno del mese successivo a quello di invio. Decorso tale termine, se il cessionario ha accettato il credito, le parti potranno richiedere l’annullamento dell’accettazione dei crediti derivanti da comunicazioni di prime cessioni o sconti non corrette, inviando un apposito modello – allegato alla circolare – a una casella pec dedicata.

AdE_Circolaren.33del6ottobre2022[1]

Modello-di-richiesta-Annullamento-Cessione-crediti[0]

 

VENDITA IMMOBILI DA COSTRUIRE: IL NUOVO MODELLO STANDARD DI FIDEIUSSIONE

By Legislazione nazionale | No Comments

Dal 23 settembre 2022, ossia dopo 30 dalla sia pubblicazione nella G.U. (pubblicato sulla GU n. 197 del 24 agosto 2022), è in vigore la polizza decennale per gli immobili in costruzione che dovrà essere sottoscritta dal costruttore e dall’acquirente e presentata al momento del rogito. La polizza, in caso di vizi dell’immobile consente a chi acquista la casa di far valere i propri diritti all’indennizzo.

La norma sulla stipula della polizza, prevede l’obbligo, in capo al costruttore dell’immobile, di contrarre e consegnare all’acquirente, all’atto del trasferimento della proprietà, a pena di nullità del contratto che può essere fatta valere solo dall’acquirente, una polizza assicurativa indennitaria decennale a beneficio dell’acquirente e con effetto dalla data di ultimazione dei lavori a copertura dei danni materiali e diretti all’immobile, compresi i danni ai terzi, derivanti da rovina totale o parziale oppure da gravi difetti costruttivi delle opere, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, e comunque manifestatisi successivamente alla stipula del contratto definitivo di compravendita o di assegnazione. In caso di inadempimento all’obbligo, l’acquirente che abbia comunicato al costruttore la propria volontà di recedere dal contratto ha diritto di escutere la fideiussione.

E’ giunto così a conclusione l’iter del decreto interministeriale (ministero dello sviluppo economico e ministero dell’economia) che fornisce i criteri dello schema di polizza. Una garanzia prevista dalla legge del 2005 (dlgs 122/05) per chi acquista un immobile in costruzione. Il decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale si aggiunge al decreto del ministero della giustizia, pubblicato in Gazze Ufficiale lo scorso 24 agosto, sul rilascio della fideiussione da parte del costruttore, altro tassello delle garanzie previste dalla legge per chi sceglie di acquistare un immobile in costruzione.

Il decreto che si compone di 3 articoli e contiene come allegati il modello standard per le polizze indennitarie decennali postume «Allegato A – Schema Tipo» e precisa che, ai fini di semplificazione delle procedure di attivazione della copertura assicurativa, il contraente e l’assicuratore compilano e sottoscrivono la sola scheda tecnica contenuta nell’«Allegato B – Scheda Tecnica».

Gli schemi allegati al provvedimento costituiscono contenuto minimo della polizza assicurativa e possono essere modificate dalle parti solo in senso più favorevole per il beneficiario. In ottica di semplificazione delle procedure di attivazione della copertura assicurativa il contraente e l’assicuratore compilano e sottoscrivono la scheda tecnica contenuta nell’«Allegato B – Scheda Tecnica», nonché l’attestazione di conformità della polizza assicurativa di cui all’«Allegato C – Attestazione di conformità».

All’atto del rogito il contraente presenta copia della polizza e copia dell’«Attestazione di Conformità». L’Assicuratore rilascia copia dell’«Attestazione di Conformità» al notaio che ne fa richiesta. Nell’atto di trasferimento si dovrà inserire la menzione degli estremi identificativi della polizza assicurativa e della sua conformità.

Le fideiussioni che saranno quindi,  richieste a banche e assicurazioni dalle imprese di costruzioni al fine di ottemperare agli obblighi previsti dal D.Lgs. 122/2005 (che contiene la disciplina sulla tutela degli acquirenti di immobili da costruire) dovranno essere stipulate secondo le condizioni definite dal DM 6 giugno 2022 n. 125.

Le polizze già sottoscritte (se stipulate a decorrere dal 16 marzo 2019 ) manterranno la loro efficacia. Solo in caso di rinnovo dovranno essere adeguate.

Il modello di fideiussione, di cui al citato DM 6 giugno 2022 n. 125, rappresenta una delle novità che erano state introdotte dal D.Lgs. n. 14/2019, tra cui l’obbligo della trascrizione del contratto preliminare e l’estensione della copertura fideiussoria anche all’ipotesi di mancata consegna della postuma decennale.

Circolare_n°372_C_2022

TAIC_modello_standard_Fideiussione

Decreto_6_giugno_2022_n_125

BORSA DI STUDIO: CORSO NAZIONALE ESPERTO IN INTERVENTI DI RISANAMENTO GAS RADON

By Consiglio nazionale | No Comments

 

In occasione del 4° Corso Nazionale per gli Esperti in  interventi di risanamento gas radon, come per ogni edizione abbiamo riserviamo una borsa di studio per partecipare a titolo gratuito ad un iscritto/a ad un Collegio Associato, in regola con i pagamenti Cassa, che non abbia procedimenti disciplinari in corso, non abbia superato i 30 anni e che non abbia già effettuato l’iscrizione al Corso.

La qualifica è regolata dal decreto legislativo n.101/2020, che stabilisce che i geometriarchitetti e ingegneri iscritti all’albo professionale, possono svolgere l’attività di progettazione, attuazione, gestione e controllo degli interventi correttivi per la riduzione della concentrazione di attività di radon negli edifici pubblici e privati, secondo quanto indicato nell’allegato II del citato decreto. Per poter svolgere l’attività è necessario conseguire la qualifica di ESPERTO IN INTERVENTI DI RISANAMENTO GAS RADON, partecipando ad un Corso universitario dedicato di almeno 60 ore.

Gli edifici pubblici (luoghi di lavoro, edifici scolastici, attività commerciali) e edifici privati (residenziali) vanno monitorati, in quanto il gas radon rappresenta la seconda causa di morte per il cancro del polmone, dopo il fumo di sigaretta. Laddove le concentrazioni superino i 300 Bq/mc è obbligatorio eseguire azioni edili di rimedio.

Indicare il nominativo entro e non oltre il 20 ottobre 2022.

Documentazione da esibire.

  • Delibera del Consiglio Direttivo e/ nota del Presidente con l’indicazione del nominativo, su carta intestata del Collegio e firmata dallo stesso.
  • Versamento di Euro 30,00 da parte dell’iscritto indicato – (contributo associativo) da versare tramite Bonifico bancario sul C/C n. 000401061451 dell’Unicredit, Agenzia 30037, Piazza Barberini n. 40 – Roma – intestato all’Associazione Nazionale “Donne Geometra” – Codice Iban : IT 07 N 02008 05075 000401061451
  • dichiarazione sostitutiva di notorietà firmata: per scaricarla clicca qui

CREDITI FORMATIVI : 60+3 (esame intermedio e finale obbligatorio)

ATTESTATO FINALE: Al termine del Corso di 60 ore, con la frequenza in aula verificata nel pieno rispetto del Regolamento della Formazione Continua e Obbligatoria del Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati, sarà rilasciato un attestato nominale, che attribuisce al partecipante la qualifica di Esperto in interventi di mitigazione e risanamento Radon ai sensi del D.Lgs. 101/2020. Al termine del Corso, gli abilitati sono inseriti in un elenco speciale, consultabile dall’utenza finale.

ISCRIZIONE OBBLIGATORIA : ENTRO E NON OLTRE IL  20 OTTOBRE 2022

Note: E’ obbligatorio ai fini della validità del Corso e dell’attribuzione dei crediti formativi, la presenza obbligatoria delle ore di formazione previste dal decreto Legislativo 101/2020

Per ogni info: +393792362491 – 393332929917

 

 

 

 

Adeguamento dei prezzi dei materiali da costruzione: pubblicato in G.U. il Decreto

By Legislazione nazionale | No Comments

CARO MATERIALI: Ordinanza cautelare del TAR Lazio, Sezione III, n. 5916 del 16 settembre 2022

Il problema delle compensazioni sul caro materiali ha spinto l’Ance ed altri attori, a rivolgersi al Tar del Lazio chiedendo l’annullamento o l’accertamento delle rilevazioni effettuate dal MIMS e riferite al secondo semestre del 2021. Per l’Associazione dei costruttori i dati elaborati dal Ministero sarebbero “lacunosi, irragionevoli e contradditori”.

Nell’esaminare il ricorso dell’ANCE, il TAR si è rifatto alle due precedenti sentenze che bocciavano il decreto con cui il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS) aveva stabilito gli aumenti su cui basare le compensazioni per il primo semestre del 2021

Anche in questo ricorso che riguardava la rilevazione effettuata per il secondo semestre 2021 veniva contestata la lacunosità e la disomogeneità del metodo di rilevazione, basato sulla media ponderata di dati calcolati da Provveditorati, Unioncamere e ISTAT.

In specifico venivano contestati i dati relativi a 13 materiali:

  • Lamiere in acciaio di qualsiasi spessore lisce, piane, striate;
  • Lamiere in acciaio Corten;
  • Lamiere in acciaio zincate per lattoneria (gronde, pluviali e relativi accessori);
  • Chiusini e caditoie in ghisa sferoidale;
  • Gabbioni filo ferro zincato;
  • Tubazioni in ferro senza saldatura per armature di interventi geostrutturali;
  • Tubazioni in acciaio elettrosaldate longitudinalmente;
  • Tubazioni in acciaio nero senza saldatura;
  • Tubazione in PVC rigido;
  • Tubo in polipropilene corrugato per impianti elettrici;
  • Acciaio armonico in trefoli, trecce e fili metallici;
  • Legname abete sottomisura;
  • Fibre in acciaio per il rinforzo del calcestruzzo proiettato (spritz beton).

I Giudici hanno accolto la tesi secondo cui “non risulta esperita dall’amministrazione una adeguata istruttoria e valutazione critica dei dati trasmessi dagli enti rilevatori, soprattutto nella parte in cui gli stessi evidenziano risultati significativamente differenti tra di loro e notevoli scostamenti percentuali – che, secondo l’incontestata prospettazione di parte ricorrente, vanno dal 20% a oltre il 40% – laddove le Linee Guida per la rilevazione sui prezzi dei materiali da costruzione prescrivono la necessità di -evitare differenze anomale tra le varie fonti (e, all’interno di ciascuna fonte, tra i vari territori o tra materiali simili)-.

Il Collegio giudicante ha pertanto ritenuto di accogliere l’istanza cautelare ed ha ordinato al MIMS di rivedere la rilevazioneattenendosi alle indicazioni alle Linee Guida, dotandosi di una “relazione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici in ordine alla congruità dei dati rilevati nonché alla coerenza dei risultati trasfusi nel decreto impugnato, con riferimento alle categorie di materiali oggetto delle contestazioni spiegate in ricorso, e di concedere per l’adempimento termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione” del provvedimento.

Anche in questo caso, così come era accaduto per le sentenze relative al primo semestre 2021, la sentenza comporta, di fatto, la sospensione dell’erogazione delle compensazioni, almeno di quelle relative ai materiali di cui sopra.

ORDINANZA

 

Sulla G.U. n. 216 del 15 settembre 2022 è stato pubblicato il Decreto 9 giugno 2022 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, rettificato dal decreto del 9 agosto ripartisce le risorse in relazione alle istanze di compensazione relative alle variazioni in aumento dei prezzi dei materiali da costruzione verificatisi nel primo semestre dell’anno 2021.

Per accedere  ai rispettivi decreti  cliccare sui seguenti link:

Il provvedimento stabilisce che, in relazione alle istanze di compensazione relative alle variazioni in aumento dei prezzi dei materiali da costruzione verificatisi nel primo semestre dell’anno 2021, è approvata la ripartizione delle risorse del Fondo, per l’adeguamento dei prezzi dei materiali da costruzione, di cui all’art.1-septies, comma 8, del decreto-legge 73/2021 convertito, con modificazioni, dalla legge 106/2021, nella misura di euro 42.549.562,01, come indicato nell’allegato 1 (rettificato). Inoltre, il Ministero ha riconosciuto un’anticipazione nella misura pari al 50% dell’importo complessivo ammissibile in favore dei soggetti di cui al comma 7 dell’art. 1-septies del Dl. n. 73/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 106/2021.

Le risorse di cui sopra sono assegnate ai soggetti indicati nell’allegato 1.

Qualora, a seguito dei controlli anche a campione effettuati ai sensi dell’art. 71 del dpr 445/2000, venga accertata l’insussistenza dei requisiti richiesti per l’accesso al Fondo, si provvederà, ai sensi dell’art. 75 del citato dpr, alla revoca del beneficio e al recupero delle somme erogate.

GAZZETTA

ALLEGATO_1_Pdf

CLASSIFICAZIONE DEGLI INCENTIVI MESSI A DISPOSIZIONE DAL MISE

By Legislazione nazionale | No Comments

Incentivi.gov.it è lo strumento del Ministero dello sviluppo economico per facilitare la ricerca degli incentivi da parte dei cittadini e delle imprese sia per nuove attività sia per consolidare quelle già attive.

Il Ministero dello sviluppo economico, ha messo online un servizio per facilitare la ricerca degli incentivi da parte dei cittadini e delle imprese sia per nuove attività sia per consolidare quelle già attive. Si tratta di un motore di ricerca che consente di individuare le misure che meglio rispondono alle esigenze di ogni utente, grazie ad una dettagliata classificazione degli incentivi messi a disposizione dal Mise. Per ogni agevolazione, infatti, sono specificate le categorie di interesse, le date di apertura e chiusura degli sportelli, le caratteristiche tecniche, i costi ammessi e l’ambito territoriale.   Sul sito sono inoltre sempre aggiornati i riferimenti alla normativa e alla modulistica funzionali alla presentazione delle domande. Il portale consente, attraverso un percorso guidato, di trovare e scegliere tutti gli incentivi finanziati dal Ministero dello sviluppo economico, compresi quelli previsti dal Pnrr, in continua interrelazione con i contenuti presenti sul sito Mise. È prevista un’area riservata alle pubbliche amministrazioni per offrire report e dati aggiornati, utili alla programmazione e alla conoscenza dello stato delle misure in tempo reale.

Accedendo al portale è possibile verificare gli incentivi disponibili per ogni settore, quelli già superati e quelli in arrivo. Per accedere al portale del ministero dello sviluppo economico CLICCA QUI

 

 

CHIUSURA VERANDE INTEGRAZIONE TESTO UNICO EDILIZIA – DECRETO AIUTI BIS

By Legislazione nazionale | No Comments

Per costruire verande o chiudere balconi non necessita più di chiedere permessi, rientrano nell’edilizia libera.

Il procedimento decisamente più snello arriva da una disposizione del decreto Aiuti bis.

L’art. 33 quater, introdotto dal Senato nella prima lettura della conversione in legge del Dl n.115/2022 (GU n.221 del 21-09-2022), in vigore dal  22/09/2022, va a modificare l’articolo 6 del Testo Unico, aggiungendo tra gli interventi di edilizia libera “l’installazione di vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti (VEPA)”.

L’emendamento approvato, prevede che le vetrate possano essere intese come edilizia libera e dunque installate autonomamente solo nel caso in cui:

  • non configurino spazi stabilmente chiusi con conseguente creazione di volumi e di superfici, che quindi potrebbero creare nuova volumetria e comportare il mutamento della destinazione d’uso dell’immobile anche da superficie accessoria a superficie utile. In sostanza, la vetrata deve essere scorrevole così da non costituire un aumento fisso della superficie della residenza;
  • favoriscano una naturale micro-aerazione che consente la circolazione di un costante flusso di arieggiamento a garanzia della salubrità dei vani interni domestici;
  • abbiano caratteristiche tecniche, costruttive ed estetiche tali da ridurre al minimo l’impatto visivo e l’ingombro apparente, così da non modificare le preesistenti linee architettoniche dell’immobile

SCARICA  L’OPUSCOLO ESPLICATIVO CLICCANDO QUI

Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. maggiori informazioni

Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetta" permetti il loro utilizzo.

Close