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SUPERBONUS E VIDEO DELOITTE: LA PROCEDURA

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In prossimità della scadenza del 30% per le unifamiliari,  Deloitte  la società di consulenza che offre servizi di Audit & Assurance, Consulting, Financial Advisory, Risk Advisory, Tax e Legal a clienti del mondo pubblico e privato appartenenti a molteplici settori, ha comunicato che unitamente alle asseverazioni dei tecnici, dovrà essere aggiunta la documentazione con dei video, che dimostri la veridicità delle dichiarazioni nell’attestare il raggiungimento del SAL 30%.

Numerose le diffide degli Ordini e Associazioni di Categoria. Nell’opuscolo è allegata la diffida della Rete delle Professioni tecniche, la Circolare dell’Agenzia delle Entrate, la Risposta di Deloitte).

Ecco l’iter e le regole da seguire:

  • il video deve essere registrato presso l’immobile dell’intervento;
  • l’immobile deve essere riconoscibile;
  • occorre inquadrare il cartellone di cantiere, civico e il contesto intorno;
  • occorre inquadrare il tecnico con il tesserino dell’ordine e un documento in corso di validità;
  • il tecnico deve confermare gli importi e gli interventi asseverati, inquadrando le lavorazioni eseguite;
  • i video non devono superare i 5 minuti e vengono richiesti per ogni singolo stato di avanzamento o per la fine dei lavori.

Se gli interventi riguardano esclusivamente gli impianti o gli infissi, i video devono avere le seguenti caratteristiche:

  • può essere girato dall’installatore e non dal tecnico asseveratore;
  • occorre fornire matricola e qualifica dell’installatore;
  • occorre mostrare matricola del macchinario installato;
  • l’asseveratore deve registrare un ulteriore video per la parte di sua competenza.

Inoltre, occorrerà, per godere del Superbonus 110% e procedere con la cessione del credito, produrre la seguente documentazione:

  • attestato di prestazione energetica (APE) prima e post intervento;
  • relazione energetica;
  • apertura e la chiusura di una pratica edilizia (CILAS, SCIA o PdC);
  • attestazioni per il rispetto dei requisiti minimi previste dai due decreti del MiSE 6 agosto 2020;
  • asseverazioni previste per il raggiungimento del SAL;
  • asseverazione di congruità delle spese sostenute;
  • visto di conformità.

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Detrazione 75% barriere architettoniche: Rientrano nelle agevolazioni fiscali gli interventi effettuati su edifici composti da unità immobiliari di qualsiasi categoria catastale, salvo il rispetto dei criteri previsti dal decreto n. 236/1989

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Per usufruire della detrazione del 75% delle spese sostenute per interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, non conta che l’edificio oggetto degli interventi non sia prevalentemente residenziale. Questo è stato specificato  dall’Agenzia delle entrate nella Risposta n. 465 del 21 settembre 2022 (allegata).

Ai sensi del comma 4 dell’articolo 119-ter del decreto Rilancio, ai fini dell’accesso alla detrazione, gli interventi in questione devono rispettare «i requisiti previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236», con il quale è stato emanato il “Regolamento di attuazione dell’art. 1 della legge 9 gennaio 1989, n. 13 – Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata».

Sotto il profilo oggettivo, come chiarito con la risposta pubblicata il 6 settembre 2022, n. 444, considerato che la norma richiama gli interventi effettuati su “edifici già esistenti” senza ulteriori specificazioni, l’Agenzia delle entrate ritiene che rientrino nella disciplina agevolativa gli interventi effettuati su edifici composti da unità immobiliari di qualsiasi categoria catastale, salvo il rispetto dei criteri previsti dal citato decreto del Ministero dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, a nulla rilevando che l’edificio oggetto degli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche non sia prevalentemente residenziale.

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VADEMECUM DOCFA – La redazione degli atti di aggiornamento del Catasto Fabbricati – Versione 1.0

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DIREZIONE CENTRALE AGENZIA DELLE ENTRATE – SETTORE SERVIZI CATASTALI

Attenzione alle pratiche DO.C.FA. trattate in automatico! Si ricorda a tutti gli iscritti che l’accettazione automatica della pratica Do.c.fa. non esonera dai controlli successivi da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Si raccomanda per questo la massima attenzione nella predisposizione della pratica.

Il sistema infatti non esegue tutti i controlli valutati in precedenza dall’operatore come ad esempio alla corretta definizione dell’unità immobiliare, la rappresentazione grafica o l’attribuzione dei poligoni.

Si raccomanda l’utilizzo e l’attenta lettura del Vademecum DO.C.FA Nazionale che sostituisce integralmente il precedente Vademecum Regionale del 2016

Prot 8432 – Circolare – Vademecun DOCFA – La redazione degli atti di aggiornamento del Catasto Fabbricati – Versione 1.0

INTRODUZIONE DEL DOCFA “AUTOMATICO”. CARATTERISTICHE, PECULIARITA’, CRITICITA’ DI GESTIONE. APERTURA NUOVO SPORTELLO DEDICATO.

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AGENZIA DELLE ENTRATE

Attivazione Servizio front-office di assistenza tecnica DO.C.FA il Lunedì dalle 14,00 alle 15,30

Dal 3 ottobre p.v. sarà attivato uno nuovo servizio di assistenza tecnica professionale, nel dettaglio sarà aperto uno sportello in presenza per richiesta di informazioni su pratiche Docfa da presentare.

Il servizio sarà prenotabile tramite i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate – “Prenotazione Appuntamenti” / Assistenza all’utenza professionale / Assistenza all’Utenza professionale Catasto Fabbricati.

Al momento della prenotazione del servizio si consiglia di compilare i campi “Motivo di richiesta appuntamento” indicando eventuali dati della pratica e ogni altro elemento utile alla discussione in presenza al fine di agevolare il lavoro del tecnico catastale e ottimizzare i tempi degli appuntamenti.

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PARERI ANAC: aggiornamento prezzi materiali di costruzione, si può fare anche nei contratti in corso d’opera

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L’aumento significativo del costo dei materiali necessari alla realizzazione di un’opera causato da circostanze impreviste e imprevedibili può determinare modifiche dei contratti d’appalto in corso di validità anche se non specificamente riferiti all’attuazione del Pnrr.  Lo ha chiarito Anac in due note  inviate a due consorzi di bonifica che hanno chiesto un parere sulla possibilità di procedere a una variazione di prezzi di alcuni materiali da costruzione non inclusi nei decreti adottati dal ministero delle Infrastrutture (Mims).

Il decreto del Mims è stato adottato in seguito all’approvazione del decreto 73/202 “Disposizioni urgenti in materia di revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici” che, in riferimento ai contratti in corso, con l’obiettivo di mitigare l’eccezionale aumento dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatosi nel corso del 2021, ha introdotto un meccanismo di compensazione a favore delle imprese appaltatrici delle opere pubbliche. Il Mims rileva le variazioni superiori all’8% dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi ma se un materiale non è compreso nell’elenco non si può procedere alle compensazioni previste dalla norma: l’elenco è tassativo.

Invece, quanto alla possibilità, invocata nell’istanza di parere, di applicare l’articolo 106 del codice ai fini della revisione dei prezzi dei materiali nei contratti d’appalto in corso di esecuzione, Anac ricorda l’intervento del legislatore con il decreto 36/2022 sul Pnrr che include tra le circostanze impreviste che possono determinare la modifica dell’appalto anche quelle che alterano in maniera significativa il costo dei materiali necessari alla realizzazione dell’opera. “Ancorché si tratti di una previsione specificamente riferita all’attuazione del Pnrr alla stessa può essere assegnata valenza generale”, si legge nell’atto dell’Anac. Quindi può essere invocata nel caso di circostanze “impreviste ed imprevedibili che alterano in maniera significativa il costo dei materiali necessari alla realizzazione dell’opera”, anche in relazione a contratti d’appalto non specificamente riferiti all’attuazione del Pnrr, fermi in ogni caso i limiti imposti dall’art. 106 del Codice sul divieto di modifiche sostanziali al contratto d’appalto.

Parere funzione consultiva n. 34 del 6 settembre 2022 (1)

Parere funzione consultiva n. 37 del 6 settembre 2022

ACUSTICA: NUOVI PARERI DEL MITE SU RUMORE POMPE DI CALORE E DECRETO CAM

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Il Ministero della Transizione Ecologica ha elaborato due nuovi pareri interpretativi per il DPCM 5-12-1997.

Il primo (luglio 2022) fornisce indicazioni in merito all’applicazione delle prescrizioni di acustica edilizia per gli edifici pubblici.

Se per l’immobile è in corso un appalto pubblico soggetto sia al decreto CAM 2017 (Criteri Ambientali Minimi) che al DPCM 5-12-1997, nei casi in cui i due decreti prevedano per lo stesso indicatore prestazioni differenti, occorre conseguire le prestazioni più restrittive.

Il secondo (agosto 2022) specifica che i limiti del Decreto per gli impianti a funzionamento continuo sono applicabili anche al rumore prodotto dalle componenti di impianti installate all’esterno dell’edificio, come ad esempio le condensanti degli impianti a pompa di calore.

2022-MITE-Quesito-CAM-vs-DPCM-5-12-1997

2022-MITE-Quesito-impianti-esterni-vs-DPCM-5-12-1997

SUPERBONUS E UNIFAMILIARI: LE NOVITA’ SUL SAL AL 30 PER CENTO

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L’art. 119, comma 8-bis, secondo periodo del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) ha previsto una proroga condizionata per l’utilizzo delle detrazioni fiscali del 110% (superbonus) nel caso di interventi su edifici unifamiliari. Una proroga al 31 dicembre 2022 che può essere utilizzata solo da chi al 31 settembre 2022 ha completato il 30% dell’intervento complessivo.

Infatti, nel caso di interventi realizzati dai soggetti beneficiari di cui all’art. 119, comma 9, lettera b) del Decreto Rilancio (le persone fisiche per interventi su edifici unifamiliari), è previsto che “la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del presente articolo”.

Cosa rientra  nel 30%, è stato specificato in una nota arrivata dalla Commissione consultiva per il monitoraggio dell’applicazione del Sismabonus che, rispondendo ad un quesito formulato dalla Rete delle Professioni Tecniche ha fornito questo importante chiarimento.

La Commissione consuntiva istituita presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, dopo aver ricordato la formulazione del secondo periodo, comma 8-bis, dell’art. 119 del Decreto Rilancio e richiamando la risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 791/2021 ha confermato che si potrà fare riferimento a tutte le lavorazioni e non solo a quelle oggetto di agevolazione.

Su chi dovrà attestare il SAL, la commissione ha confermato che il direttore dei lavori dovrà redigere una apposita dichiarazione basata su idonea documentazione probatoria.

A titolo di esemplificativo la Commissione ricorda che potrà essere utilizzato:

  • il libretto delle misure;
  • lo stato d’avanzamento lavori;
  • il rilievo fotografico della consistenza dei lavori;
  • copia di bolle e/o fatture.

Tutta documentazione che dovrà essere allegata alla dichiarazione del direttore dei lavori e che dovrà essere esibita nel caso di un eventuale richiesta degli organi di controllo.

La Commissione, infine, raccomanda:

  • la redazione di tale dichiarazione non appena acquisita la documentazione ed effettuate le verifiche necessarie;
  • la trasmissione via PEC o raccomandata al committente e all’impresa di questa dichiarazione, unitamente a tutta la documentazione a supporto.

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PUBBLICATI I NUOVI CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM)

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Le nuove disposizioni del CAM Edilizia si applicano a tutti gli affidamenti (congiunti o disgiunti) dei servizi di progettazione di interventi edilizi e dei lavori, ed estende la sua applicazione agli edifici dei beni culturali e del paesaggio, nonché a quelli di valore storico-culturale. Il decreto, recante “Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi”, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6/08/2022.

L’entrata in vigore – e quindi l’abrogazione del precedente DM del 2017 – è fissata per il 4 dicembre 2022, a 120 giorni dalla pubblicazione.

Le nuove disposizioni del CAM Edilizia si applicano a tutti gli affidamenti (congiunti o disgiunti) dei servizi di progettazione di interventi edilizi e dei lavori; ed estende la sua applicazione agli edifici dei beni culturali e del paesaggio, nonché a quelli di valore storico-culturale.

I criteri si basano sui principi e i modelli di sviluppo dell’economia circolare, in sintonia con i più recenti atti di indirizzo comunitari e sono coerenti con un approccio di architettura bio-ecosostenibile e consentono quindi alla stazione appaltante di ridurre gli impatti ambientali generati dai lavori per la costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e dalla gestione dei relativi cantieri.

Tra le specifiche tecniche emergono nuovi standard per la demolizione selettiva, recupero e riciclo, nonché percentuali minime per l’utilizzo di materiali riciclati in determinate lavorazioni. Vengono, inoltre, introdotti nuovi approcci di progettazione e nell’uso dei materiali come l’analisi del ciclo di vita o LCA e la valutazione del livello di esposizione ai rischi non finanziari o ESG (ambiente, sociale, governance, sicurezza, e “business ethics”) degli operatori economici (es: imprese di costruzione, fornitori di materiali per edilizia, società di engineering). L’adozione della valutazione del livello di esposizione a questi rischi non finanziari nel contesto dei CAM consente di premiare gli operatori che implementano strategie sempre più allineate con il quadro normativo comunitario e di aumentare l’attrazione di capitali pubblici e privati sulle opere da realizzare.

Calcestruzzi confezionati in cantiere e preconfezionati. Il Criterio

I calcestruzzi confezionati in cantiere e preconfezionati hanno un contenuto di materie riciclate, ovvero recuperate, ovvero di sottoprodotti, di almeno il 5% sul peso del prodotto, inteso come somma delle tre frazioni. Tale percentuale è calcolata come rapporto tra il peso secco delle materie riciclate, recuperate e dei sottoprodotti e il peso del calcestruzzo al netto dell’acqua (acqua efficace e acqua di assorbimento). Al fine del calcolo della massa di materiale riciclato, recuperato o sottoprodotto, va considerata la quantità che rimane effettivamente nel prodotto finale. La percentuale indicata si intende come somma dei contributi dati dalle singole frazioni utilizzate.

Verifica: La Relazione CAM, di cui criterio “2.2.1-Relazione CAM”, illustra in che modo il progetto ha tenuto conto di questo criterio progettuale.

 

Prodotti prefabbricati in calcestruzzo, in calcestruzzo aerato autoclavato e in calcestruzzo vibrocompresso. Il Criterio

I prodotti prefabbricati in calcestruzzo sono prodotti con un contenuto di materia recuperata, ovvero riciclata, ovvero di sottoprodotti di almeno il 5% sul peso del prodotto, inteso come somma delle tre frazioni. I blocchi per muratura in calcestruzzo aerato autoclavato sono prodotti con un contenuto di materie riciclate, ovvero recuperate, ovvero di sottoprodotti di almeno il 7,5% sul peso del prodotto, inteso come somma delle tre frazioni. Le percentuali indicate si intendono come somma dei contributi dati dalle singole frazioni utilizzate.

Verifica: La Relazione CAM, di cui criterio “2.2.1-Relazione CAM”, illustra in che modo il progetto ha tenuto conto di questo criterio progettuale.

Il problema principale nel settore del calcestruzzo resta sostanzialmente lo stesso del precedente decreto: il reperimento della parte di riciclo. Un calcestruzzo pesa circa 2.400 kg al metro cubo. La parte proveniente da riciclo dovrebbe quindi essere superiore ai 120 kg/mc. Non è indubbiamente molto, ma come reperirla potrebbe essere un problema. Per quanto riguarda gli aggregati i problemi sono due: difficoltà di recupero di materiali di buona qualità e marcatura CE (su cui può essere utile come riferimento la linea guida predisposta da ANPAR). E le ultime Linee Guida sull’End of Waste non aiutano.

Per quanto riguarda il cemento invece il problema potrebbe essere quello di avere quantitativi di ceneri o loppe da utilizzare come componente pozzolanico. Al di là delle norme e dei nuovi CAM per un uso significativo di prodotti di riciclo nel calcestruzzo, a mio parere, occorre avviare un percorso strategico in cui l’industria sia chiamata a collaborare nel definirne i passaggi.

Le nuove disposizioni del CAM Rifiuti invece disciplinano tutti gli aspetti che caratterizzano l’affidamento del servizio; dalla raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, alla pulizia e spazzamento e altri servizi di igiene urbana, alla fornitura di contenitori e sacchetti per la raccolta dei rifiuti urbani, alla fornitura di veicoli, macchine mobili non stradali e attrezzature per la raccolta e il trasporto di rifiuti e per lo spazzamento stradale.

L’obiettivo è di prevenire la produzione di rifiuti e massimizzare la quantità e la qualità della raccolta differenziata, ma anche a diffondere beni riciclabili e contenenti materiale riciclato, come contenitori e sacchetti, e a ridurre gli impatti del trasporto anche promuovendo innovazioni tecnologiche per i mezzi utilizzati e la loro gestione.

I CAM, inoltre, promuovono la realizzazione di filiere del riciclo attraverso la collaborazione con enti di ricerca, premiando gli offerenti che si impegnano ad attuare sistemi di micro raccolta per specifiche frazioni di rifiuti da avviare al riutilizzo o riciclo attraverso la stipula di accordi e convenzioni con soggetti collettivi pubblici o privati, e che garantiscono la raccolta differenziata e l’avvio a riciclo di specifiche categorie di rifiuto ulteriori rispetto a quelli indicate dalla normativa (D.Lgs. 152/2006).

Particolare attenzione è posta alla valorizzazione della frazione organica attraverso la promozione del compostaggio domestico, di comunità e locale; inoltre, premiano l’utilizzo di plastica derivante da raccolta differenziata (ad es. per i contenitori e i sacchetti per la raccolta dei rifiuti) allo scopo di dare uno sbocco di mercato a questa frazione ancora di difficile gestione. I criteri sulle caratteristiche tecniche dei veicoli e attrezzature, infine, sono finalizzati a sostenere l’innovazione e la competitività delle imprese che investono nel settore ambientale, oltre a ridurre l’impatto del servizio.

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VISURE CATASTALI CON LA NUOVA PROCEDURA INFORMATICA DAL 1 OTTOBRE 2022

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L’Agenzia delle Entrate ricorda che, a partire dal 1° ottobre 2022, per la presentazione telematica delle domande di voltura catastale dovrà essere utilizzato il nuovo software “Voltura 2.0-Telematica”, come stabilito dal Provvedimento dell’Agenzia stessa del 10 febbraio 2021. Nel provvedimento e nel relativo allegato tecnico, in particolare, vengono illustrate le principali innovazioni introdotte con la nuova procedura informatica finalizzata alla predisposizione e alla presentazione, attraverso il canale telematico, delle domande di volture catastali. Il nuovo software “Voltura 2.0 – Telematica”, reso disponibile nell’ambiente informatico “Scrivania del Territorio”, è al momento riservato agli iscritti a categorie professionali abilitate e sostituirà progressivamente nell’utilizzo l’attuale procedura informatica “Voltura 1.1”, in concomitanza con l’attivazione del nuovo SIT, in ciascun Ufficio Provinciale – Territorio.

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Aggiornamento testo unico sicurezza

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Il Testo unico sulla sicurezza (dlgs n. 81/2008) è in continuo aggiornamento per via le novità normative: sul sito dell’Ispettorato nazionale del lavoro, INL, è disponibile la versione aggiornata ad agosto 2022.

Novità in questa versione aggiornata:

  • Completato l’inserimento dei collegamenti ipertestuali delle circolari del Ministero dell’Interno prot. 14804 del 06/10/2021, prot. 15472 del 19/10/2021 e prot. 16700 del 08/11/2021;
  • Modificata la Nota alla circolare INAIL n. 44/2020 del 11/12/2020 riguardante la comunicazione INAIL del 28/07/2021, sulla proroga dei termini della sorveglianza sanitaria eccezionale al 31/07/2022;
  • Inserita la Nota all’art. 37, comma 2, riguardante la disciplina della formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro, come integrata dal D.L. 24 marzo 2022, n. 24 convertito con modificazioni dalla L. 19 maggio 2022, n. 52;
  • Inserita la Nota DECPREV Prot. 7826 del 31/05/2022 del Ministero dell’Interno, Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, Direzione Centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, ad Oggetto: DM 2 settembre 2021 “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”. – Indicazioni procedurali per le attività di formazione e di abilitazione;
  • Inserita la Nota INL del 07/06/2022 prot. n. 1159, avente ad oggetto “art. 14 D.Lgs. n. 81/2008 – provvedimenti di sospensione – attività non differibili”;
  • Inserita la Nota INL del 22/06/2022 prot. n. 3783 avente da oggetto “tutela dei lavoratori sul rischio legato ai danni da calore”;
  • Sostituito il Decreto Direttoriale n. 1 del 13 gennaio 2022 con il Decreto Direttoriale n. 62 del 26 luglio 2022 – Trentaduesimo elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’art. 71 comma 11;
  • Inserita nota all’art. 3, comma 8, sulle prestazioni di lavoro occasionali;
  • Modificata la nota al Testo Unico sulla introduzione del comma 4-ter all’art. 30 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276;
  • Inserita nota, ove ricorre il riferimento agli artt. 61 e seguenti del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, riguardante l’abrogazione della disciplina del lavoro a progetto operata dall’art. 52 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81;
  • Inserita nota, ove ricorre il riferimento agli artt. 70 e seguenti del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, riguardante l’abrogazione della disciplina del lavoro accessorio operata definitivamente dall’art. 1 del D.L. 17 marzo 2017, n. 25 convertito dalla L. 20 aprile 2017, n. 49 (G.U. 17/03/2017, n. 64, in vigore dal 20/03/2017);
  • Inserita nota, ove ricorre il riferimento all’art. 2, comma 1, lett. i) del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, riguardante la sostituzione del libretto formativo del cittadino con il fascicolo elettronico del lavoratore di cui all’art. 14 del medesimo D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150;
  • Inserita nota, ove ricorre il riferimento all’art. 48 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, riguardante la disciplina dell’apprendistato, adesso regolamentata dagli artt. da 41 a 47 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81;
  • Inserita nota, ove ricorre il riferimento agli artt. da 20 a 28 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, riguardante la disciplina della somministrazione di lavoro, adesso regolamentata dagli artt. da 30 a 40 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81;
  • Inserita nota INL del 26/07/2022, prot. n. 4753 ad oggetto: “Tutela dei lavoratori sul rischio legato ai danni da calore. Strumenti preventivi e indicazioni operative”.

PER SCARICARE IL TESTO UNICO SICUREZZA AGGIORNATO AGOSTO 2022 CLICCA QUI

Contributi per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, dall’anno 2021 al 2030

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L’art. 1, comma 139, della L. 30/12/2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019) assegna ai Comuni contributi per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, dall’anno 2021 al 2030.

Il Decreto del Ministero dell’interno del 25/07/2022 definisce le modalità di presentazione delle domande per richiesta di contributi relativi all’annualità 2023, per un ammontare complessivo di 400 milioni di euro.

Beneficiari I comuni hanno facoltà di richiedere i contributi, per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio per la realizzazione di opere che non siano integralmente finanziate da altri soggetti. Ciascun comune può fare richiesta di contributo per una o più opere pubbliche e non può chiedere contributi di importo superiore al limite massimo di: – euro 1.000.000 per i comuni con una popolazione fino a 5.000 abitanti; –  euro 2.500.000 per i comuni con popolazione da 5.001 a 25.000 abitanti; – euro 5.000.000 per i comuni con popolazione superiore a 25.000 abitanti.

Tipologie di investimento Il contributo può essere richiesto solo per la realizzazione di opere, secondo il seguente ordine di priorità: – messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, con opere di tipo preventivo nelle aree che presentano elevato rischio di frana o idraulico, o con opere di ripristino delle strutture e delle infrastrutture danneggiate a seguito di calamità naturali, nonché di aumento del livello di resilienza dal rischio idraulico o di frana; – messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti, con opere di manutenzione straordinaria delle strade e messa in sicurezza dei tratti di viabilità, o con opere di manutenzione straordinaria su ponti e viadotti, ivi inclusa la demolizione e ricostruzione; – messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dell’ente, con opere di manutenzione straordinaria per miglioramento sismico per messa in sicurezza dell’edificio a garanzia della sicurezza dell’utenza, con opere di manutenzione straordinaria di adeguamento impiantistico e antincendio, con opere di manutenzione straordinaria per accessibilità e abbattimento barriere architettoniche, o con opere di manutenzione straordinaria per interventi di efficientamento energetico.

Richieste di contributo Le richieste di contributo da parte dei comuni devono avvenire con modalità telematica, tramite il modello di istanza allegato al Decreto, entro il 15/09/2022.

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MODIFICA ALLA DEFINIZIONE DI “RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA” CON IL DECRETO AIUTI

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Con la legge  di conversione del Decreto “Aiuti” (LEGGE 15 luglio 2022 , n. 91 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50), si è tornati a trattare nuovamente il concetto di ristrutturazione edilizia contenuto nel Testo Unico dell’edilizia.

Di fatto si ampliano le aree già vincolate nelle quali è possibile classificare come ristrutturazione edilizia, e non come nuova costruzione, un intervento di demolizione e ricostruzione con diversa sagoma, prospetti, area di sedime e il volume, permettendo a molti fabbricati di accedere al Superbonus, questo anche nelle aree elencate dall’articolo 136, lettera c), in cui ci sono i nuclei e i centri storici, la demolizione e ricostruzione con diversa volumetria e sagoma si qualifica come ristrutturazione, che quindi potrà essere non fedele.

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