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Superbonus 110% e inapplicabilità della ritenuta sui servizi dei professionisti per il visto di conformità: indicazioni dal Fisco

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Con riferimento ai professionisti, l’articolo 25, primo comma, primo periodo, del d.P.R. n. 600 del 1973 prevede che «I soggetti indicati nel primo comma dell’art. 23, che corrispondono a soggetti residenti nel territorio dello Stato compensi comunque denominati, anche sotto forma di partecipazione agli utili, per prestazioni di lavoro autonomo, ancorché non esercitate abitualmente ovvero siano rese a terzi o nell’interesse di terzi o per l’assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere devono operare all’atto del pagamento una ritenuta del 20 per cento a titolo di acconto dell’Irpef dovuta dai percipienti, con l’obbligo di rivalsa».Detta ritenuta non trova applicazione nell’ipotesi di corrispettivi oggetto di sconto in fattura per effetto dell’opzione di cui all’articolo 121, comma 1, del decreto Rilancio da parte dei professionisti che acquisiranno il credito d’imposta in quanto, in tale ipotesi, non viene eseguito alcun pagamento”.

Lo chiarisce l’Agenzia delle entrate nella super circolare n. 23/E del 23 giugno 2022, che fornisce ulteriori chiarimenti in merito al Superbonus 110% e all’opzione per la cessione o per lo sconto in fattura.

Questa delucidazione è contenuta nel paragrafo 6.2.1 avente ad oggetto l’applicazione dello sconto da parte del professionista che rilascia il visto di conformità.

AdE_Circolare-Superbonus-23.06.2022[1]

Bonus edilizi e reato di false attestazioni del tecnico asseveratore: il vademecum della RPT

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La Rete Professioni Tecniche ha elaborato un vademecum avente a oggetto “Osservazioni e raccomandazioni sul nuovo reato di false attestazioni del tecnico asseveratore nel procedimento per l’ottenimento dei c.d. bonus edilizi”.

L’art. 28-bis, comma 2, lett. a), D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 marzo 2022, n. 25, ha introdotto all’art. 119, comma 13 bis-1 del Decreto Rilancio (D.L. 19/05/2020, n. 34) la nuova fattispecie incriminatrice di “false informazioni in asseverazioni del tecnico abilitato”.

La disposizione in esame prevede che:

Il tecnico abilitato che, nelle asseverazioni di cui al comma 13 e all’articolo 121, comma 1-ter, lettera b), espone informazioni false o omette di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso ovvero attesta falsamente la congruità delle spese, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 euro a 100.000 euro. Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri la pena è aumentata.

Il nuovo reato punisce le condotte rilevanti commesse a far data dal 25 febbraio 2022, atteso che in materia penale vige il principio di irretroattività della legge penale più sfavorevole al reo e che la disposizione in commento è stata introdotta per la prima volta con il D.L. 25 febbraio 2022, n. 13, di cui la successiva L. 25/2022 fa salvi gli effetti (pur abrogandolo).

LE RACCOMANDAZIONI. Di seguito riportiamo il capitolo 5 “Raccomandazioni” del vademecum, tenendo presente che il punto 3 è in corso di approfondimenti.

“Si raccomanda che il tecnico abilitato al fine di prevenire il rischio reato nell’ambito della redazione e trasmissione delle asseverazioni previste dal comma 13 dell’art. 119 D.L. 34/2020 per non incorrere in sanzioni di natura penale:

  1. Si attenga scrupolosamente ai requisiti previsti dal “Decreto requisiti” (Decreto MISE 6 agosto 2020) per quanto riguarda il c.d. ecobonus e dal Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 28/02/2017, n. 58;
  2. Rediga l’asseverazione servendosi dei modelli allegati ai decreti di cui al punto 1;
  3. Compili ogni campo del modello al fine di evitare omissioni di informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto e sull’effettiva realizzazione dello stesso;
  4. Si astenga dall’esporre dati oggettivamente misurabili in modo difforme al vero;
  5. Nell’esposizione di dati oggetto di discrezionalità e valutazione tecnica (quindi non immediatamente misurabili o parametrabili ad un riferimento certo) applichi le norme tecniche e giuridiche rilevati in materia, documentandosi di volta in volta su quali siano le buone prassi e le interpretazioni qualificate intervenute sul tema;
  6. Di aggiornarsi costantemente su novità legislative, regolamentari, nonché sulle prassi e interpretazioni qualificate della giurisprudenza, della P.A. e dell’amministrazione finanziaria;
  7. Di non discostarsi dall’interpretazione delle norme invalsa nel tempo in cui si fa l’asseverazione e nel caso si ritenga di discostarsene, essere in grado di fornire un’adeguata motivazione;
  8. Di astenersi dall’eseguire l’asseverazione se non in possesso dei requisiti previsti ovvero se questa esula dalle competenze specifiche del professionista;
  9. Di rispettare norme di legge e di regolamento, prassi amministrative, codice deontologico professionale.”

RPT-vademecum-asseveratori-giugno-2022 (1)

SUPERBONUS 110% E BONUS EDILIZI – AGGIORNATO AL 1° GIUGNO IL POSTER DELL’ENEA

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L’ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile) ha pubblicato la nuova versione – aggiornata al 1° giugno 2022 (scadenze unifamiliari) – del Poster riepilogativo delle detrazioni fiscali per le abitazioni e i condomini, a disposizione dei cittadini e dei professionisti del settore.

Posterbonusdetrazioni2022-aggiornato-1-giugno-2022

Obblighi per i nuovi edifici, per gli edifici esistenti e per gli edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti

By Notizie in Primo Piano | No Comments

A seguito dell’approvazione del Dlgs 199/2021 “Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili“, entrato in vigore il 15 dicembre 2021, nelle more dell’adeguamento della disciplina regionale in materia e, premesso che

il comma 8 dell’art.26 del citato del Dlgs 199/2021 riporta: “Gli obblighi previsti da atti normativi regionali o comunali in materia di obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici sono adeguati alle disposizioni del presente articolo entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Decorso inutilmente il predetto termine, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.

SI SEGNALA

 che i titoli edilizi di nuova costruzione e per quelli di edifici esistenti sottoposti a ristrutturazione rilevante presentati dopo la data del 13 giugno 2022, in relazione all’obbligo dei consumi e produzione da fonti energetiche rinnovabili, dovranno rispettare quanto previsto dall’art. 26 e dall’Allegato III “Obblighi per i nuovi edifici, per gli edifici esistenti e per gli edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti” del Dlgs 199/2021 e ss.mm.

Al seguente LINK sono riportate

  • le principali novità introdotte dall’art 26 del Dlgs 199/2021;
  • la LETTURA COMPARATA delle parti di testo della DGR 967/2015 e smi interessate dall’art.26 e dall’Allegato III del Dlgs 199/2021.

Decadenza agevolazione se non si rispettano i requisiti di valorizzazione

By Legislazione nazionale | No Comments

Se l’acquirente, che ha acquistato l’immobile usufruendo dell’agevolazione per la valorizzazione edilizia, lo rivende prima dei 10 anni e senza aver realizzato la trasformazione energetica, perde il beneficio fiscale: è tenuto a versare le imposte ordinarie, nonché la sanzione del 30%. Lo ha affermato l’Agenzia delle Entrate nella risposta n. 324 del 6 giugno 2022.

Interpello n. 234/2022

La recente risposta del Fisco interviene in merito al dubbio avanzato da una società che ha acquistato nel 2020 un immobile fruendo delle agevolazioni fiscali (ai sensi del articolo 7 del dl n. 34/2019, decreto Crescita), ossia l’applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna.

L’istante rappresenta che l’immobile in questione è in procinto di essere venduto, ma senza aver eseguito la trasformazione della classe energetica come previsto nel decreto Crescita.

Quesito

Data la decadenza dal regime agevolativo, l’istante chiede se sia possibile provvedere al pagamento dell’imposta a seguito di autodenuncia nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, senza applicazione di sanzione o, in alternativa, con applicazione della sanzione riducibile usufruendo dell’istituto del ravvedimento.

Regime agevolativo: le condizioni

Questo perché il provvedimento ha previsto, fino al 31 dicembre 2021, un’agevolazione per i trasferimenti di interi fabbricati, a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare, che, entro i successivi 10 anni, provvedano alla demolizione e ricostruzione degli stessi o eseguano, sui medesimi fabbricati determinati interventi edilizi (in entrambi i casi conformemente alla normativa antisismica e con il conseguimento della classe energetica “NZEB, A o B”), e poi procedano alla successiva alienazione.

Pertanto, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute nella misura fissa di euro 200 ciascuna laddove ricorrano le seguenti condizioni:

  • l’acquisto sia effettuato entro il 31 dicembre 2021 da imprese che svolgono attività di costruzione o ristrutturazione di edifici;
  • l’acquisto abbia come oggetto un “intero fabbricato” indipendentemente dalla natura dello stesso.

Il soggetto che acquista l’intero fabbricato, inoltre, entro 10 anni dalla data di acquisto deve provvedere:

  • alla demolizione e ricostruzione di un nuovo fabbricato anche con variazione volumetrica, ove consentito dalle normative urbanistiche;
  • ad eseguire interventi di “manutenzione straordinaria”, “interventi di restauro e risanamento conservativo” o “interventi di ristrutturazione edilizia” individuati dall’articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d) del dpr n. 380 del 2001;
  • all’alienazione delle unità immobiliari il cui volume complessivo superi il 75% del volume dell’intero fabbricato.

Tuttavia, sia nel caso di ricostruzione o ristrutturazione edilizia, il nuovo fabbricato deve risultare conforme alla normativa antisismica e deve conseguire una delle classi energetiche NZEB (“Near Zero Energy Building”), A o B.

Nel caso in cui dette condizioni non siano rispettate nel termine previsto, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute nella misura ordinaria, nonché una sanzione pari al 30% delle stesse imposte; sono, inoltre, dovuti gli interessi di mora a decorrere dalla data di acquisto del fabbricato.

Parere delle Entrate

La vendita dell’intero immobile, acquistato fruendo dell’agevolazione fiscale, prima del decorso del termine di dieci anni e senza che sia stata effettuata l’attività di valorizzazione descritta, implica la decadenza dall’agevolazione, con:

  • applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria
  • sanzione pari al 30% delle stesse imposte.

RispostaAE_324-2022

LA NUOVA GUIDA DEI NOTAI AGGIORNATA SUI BONUS

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È stata aggiornata la guida “Immobili e bonus fiscali 2022”  con le novità introdotte dalla più recente normativa sul tema: il d.l. 4/2022, il d.l. 17/2022, il d.l. 21/2022, il d.l. 50/2022. La Guida illustra i singoli bonus attraverso una serie di schede sintetiche, mettendo a confronto la normativa a regime e quella transitoria, indicando le agevolazioni fiscali in vigore e le modalità per usufruirne, senza tralasciare di illustrare i criteri per la cumulabilità dei bonus, la possibilità di ottenere lo sconto in fattura, la cessione del credito, la differenza fra bonus a regime, bonus rafforzati e super-bonus (110%). Un passaggio è dedicato all’elenco dei documenti da conservare e alla regolamentazione nel caso di compravendita o di altro atto pubblico riguardante l’immobile per il quale sono state richieste le agevolazioni.

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BONUS FACCIATE

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Bonus Facciate è un’agevolazione fiscale, nata con la Legge di Bilancio 2020, che mira ad incentivare gli interventi edilizi volti al miglioramento del decoro urbano.

Si tratta di una detrazione destinata esclusivamente alle opere da effettuare sulle facciate degli edifici esistenti, al fine appunto di abbellire in qualche modo le aree più frequentate e maggiormente “visibili dal pubblico” in ogni città o paese presente in territorio italiano.

Il Bonus Facciate è stato rinnovato con la Legge di Bilancio 2022. Si tratta però dell’unico Bonus Casa che ha ottenuto il rinnovo esclusivamente fino alla fine di quest’anno, e con aliquota nettamente ridotta rispetto a prima.

Il Bonus Facciate 2022 prevede delle modalità di applicazione molto differenti rispetto a prima. L’incentivo, per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, concedeva una detrazione d’imposta con aliquota pari al 90%, la più elevata prima della nascita del Superbonus 110%. Il tutto si è nettamente complicato nel momento in cui, con il Decreto Rilancio è nato il Superbonus 110%, e con esso le opzioni alternative alla detrazione. Difatti, quando sono state introdotte la cessione del credito e lo sconto in fattura, che ammettono appunto un utilizzo differente e più veloce rispetto alla detrazione con la Dichiarazione dei Redditi, anche il Bonus Facciate è stato incluso tra i bonus casa che concedono tale possibilità.

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Stop alla assicurazione per i bonus diversi dal 110

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La Polizza asseverazioni, non è più obbligatoria per i bonus edilizi diversi dal 110%: Questo è quanto riportato al punto 6 pagina 27 della circolare 19/E dell’Agenzia delle Entrate pubblicata il 27 maggio 2022. Nel documento l’Agenzia ripercorre tutte le modifiche normative dal decreto 157/2021 al 13/2022 compreso quelle relative alle polizze asseverazioni, arrivando alla conclusione che non è obbligatoria la polizza asseverazioni per i bonus minori.

Per l’Agenzia delle Entrate non c’è obbligo di assicurare le asseverazioni per i bonus diversi dal 110% tenuto conto di quanto disposto al comma 14 non riportato all’art. 121 del Dl 34/2020. In precedenza, era intervenuta ENEA pubblicando sul sito www.detrazionifiscali.enea.it il documento “Regole sulle polizze”, con il quale chiariva, che possono essere utilizzate sia polizze su singolo progetto sia con massimale a scalare, come inserirle, gestirle o sostituirle.

POLIZZA_ASSEVERAZIONI_BONUS_EDILIZI

Eliminazione barriere architettoniche

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Arrivano i chiarimenti da parte del Fisco circa la detrazione del 75% per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche.

Per i contribuenti che effettuano interventi volti al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche, la normativa prevede 3 diverse tipologie di agevolazioni tra le quali, in particolare, possono essere ricomprese le spese per l’installazione di ascensori e montacarichi:

la detrazione Irpef per ristrutturazione edilizia dell’immobile, disciplinata dall’articolo 16-bis del Tuir (comma 1, lettera e);

la nuova detrazione del 75%, valida solo per l’anno 2022, introdotta dalla legge n. 234/2021 (legge di Bilancio 2022);

la detrazione del 110% Superbonus prevista per gli interventi “trainati”, se eseguiti congiuntamente a determinati interventi “trainanti”.

BARRIERE_ARCHITETTONICHE

In vigore l’obbligo di contratti collettivi per beneficiare dei bonus edilizi

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In base a quanto disposto dall’articolo 28 quater, inserito dal Senato nella legge 25/2022 di conversione del dl 4/2022 (“Sostegni ter”), a partire dal 27 maggio 2022 e per i lavori di importo superiore a 70.000 euro è possibile accedere ai bonus edilizi SOLO se le imprese applicano ai propri dipendenti il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL), stipulato dalle associazioni datoriali e sindacali più rappresentative sul piano nazionale. I subappaltatori sono tenuti a rispettare le stesse regole sull’applicazione del CCNL.

La legge n. 25/2022, al cui interno è stato assorbito il dl n. 13/2022 (decreto Antifrodi-bis), contiene misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico.

Al fine di contenere le frodi registrate in materia di bonus edilizi, il provvedimento interviene a regolarizzare i seguenti tre aspetti:

  • cessione e sconto in fattura, limitando le cessioni a 3;
  • sanzioni per gli asseveratori mendaci e polizze assicurative;
  • applicazioni CCNL in cantieri sopra i 70.000 euro.

Il provvedimento, oltre ad inserire disposizioni di controllo più stringente sulle cessioni dei crediti d’imposta relativi ai bonus edilizi, prevede un nuovo specifico obbligo per ottenere la fruizione delle varie agevolazioni in edilizia: si tratta dell’applicazione del contratto collettivo di lavoro.

In particolare, l’articolo 28-quater, inserito dal Senato, introduce una misura finalizzata ad innalzare i livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro (misura già contenuta nel decreto Antifrodi-bis, dl n. 13/2022, che confluisce ora nel testo in esame, mantenendo gli effetti già prodotti): dopo il comma 43 all’articolo 1 della legge n. 234/2021, è inserito il 43-bis che riporta quanto segue:

nel caso in cui l’importo dei lavori supera i 70.000 euro, l’impresa è tenuta ad applicare i contratti collettivi del settore edile, CCNL, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali più rappresentative sul piano nazionale. La mancata applicazione comporta l’esclusione dai bonus edilizi.

In definitiva, l’applicazione del CCNL per i lavori relativi al Superbonus e agli altri bonus casa, di seguito elencati, diventa un requisito ulteriore e necessario da dover rispettare; in caso contrario, i beneficiari finali dei bonus fiscali rischiano di perdere la detrazione fiscale spettante in relazione alle spese sostenute.

L’obbligo introdotto dalla legge n. 25/2022 si applica a decorrere dal 27 maggio 2022 (ossia dopo 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto n. 13/2022, avvenuta il 26 febbraio) nell’ambito dei lavori avviati successivamente a tale data ed interesserà i lavori edili o di ingegneria civile individuati dall‘allegato X del dlgs n. 81/2008 di importo superiore a 70.000 euro, quali:

  • lavori di costruzione;
  • manutenzione;
  • riparazione;
  • demolizione;
  • conservazione;
  • risanamento;
  • ristrutturazione o equipaggiamento;
  • trasformazione, rinnovamento o smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici.

Fanno parte dei lavori elencati nell’allegato anche il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati.

L’obbligo di applicazione del CCNL vige nei confronti di tutti i datori di lavoro che vogliono beneficiare delle seguenti agevolazioni:

  • ristrutturazione edilizia;
  • ecobonus;
  • sismabonus;
  • eliminazione delle barriere architettoniche;
  • adeguamento degli ambienti di lavoro;
  • cessioni dei crediti di imposta;
  • bonus facciate;
  • bonus verde.

La norma specifica, inoltre, che il contratto collettivo applicato deve essere  indicato:

  • nell’atto di affidamento dei lavori;
  • nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori.

La verifica dell’indicazione del CCNL è obbligatoria per i professionisti ed i responsabili dell’assistenza fiscale che devono rilasciare il visto di conformità, laddove previsto: alle verifiche preliminari all’apposizione del visto di conformità si affiancherà, quindi, anche quella specifica relativa all’indicazione del CCNL in fattura.

I controlli avvengono da parte dell’Agenzia delle Entrate che può avvalersi anche dell’Ispettorato nazionale del lavoro, dell’INPS e delle Casse edili.

Ai sensi del codice appalti (articolo 105 comma 14 del dlgs n. 50/2016) si ha che:

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale.

Pertanto, le suddette disposizioni ed i conseguenti controlli dovranno essere applicati anche ai subappaltatori, che sono tenuti a garantire stessi diritti e doveri.

LEGGE 28 marzo 2022, n. 25

SPORTELLO DI ASSISTENZA TELEFONICA CATASTALE PER PROFESSIONISTI TECNICI PRESSO DPMO-UPT

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AGENZIA DELLE ENTRATE

Dal 2 maggio i professionisti si possono prenotare sul sito per il tecnico di turno e verranno ricontattati dai nostri funzionari.

Il lunedì è per accettazione docfa e mercoledi’ per accertamento ed altro.

In sintesi le modifiche/ integrazioni apportate sono le seguenti:

 

  • l’attivazione di un servizio telefonico (tecnico di turno) per l’utenza professionale nei giorni di lunedì e mercoledì dalle 11,00 alle 13,00 sia per il Catasto dei Terreni che per il Catasto Fabbricati (lunedì informazioni accettazione docfa- mercoledì generiche su Catasto fabbricati, accertamento ecc);
  •  una rimodulazione del servizio volture ovvero con riduzione dell’orario per l’accettazione di volture (visto il deflusso ed in prospettiva di voltura 2.0), e l’apertura a seguire nello stesso giorno di un servizio visure per l’utenza privata.

Pertanto la consiglio di prenotarsi già da ora. Il link è il seguente

https://prenotazioneweb.agenziaentrate.gov.it/PrenotazioneWeb/prenotazione.action

INFORMATIVA ORDINI_COLLEGI-avvio SPOR-ASSIST-TEL

 

SUPERBONUS – CESSIONE DEL CREDITO

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La cessione del credito degli interventi agevolati con il Superbonus o con gli altri crediti d’imposta per i lavori edilizi non può essere parziale, ma resta la possibilità del frazionamento annuale.

Il meccanismo è previsto dalla piattaforma per la cessione del credito dell’Agenzia delle Entrate e si applica alle operazioni per le quali la prima cessione è avvenuta successivamente al primo maggio. Il meccanismo è spiegato in una nuova FAQ pubblicata dal Fisco.

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