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Lavori di efficientamento energetico: non possono legittimare un abuso edilizio

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Il Tar Campania con la sentenza n. 3064/2022 ribadisce l’incompatibilità tra bonus edilizi ed edifici abusivi e l’impossibilità di realizzare lavori non regolarmente autorizzati con il beneficio di contributi pubblici (art. 49 del dpr 380/2001), sebbene di efficientamento energetico.

Il Comune, aveva inibito anche la CILA nell’attesa di concludere gli accertamenti sulla legittimità dell’immobile, ed aveva avvisato la donna che:

  • la presentazione della relazione energetica non costituiva assenso da parte dell’ente all’esecuzione dei lavori,
  • eventuali incentivi economici percepiti sarebbero potuti risultare illeciti se gli interventi fossero risultati abusivi.

La proprietaria si opponeva con un ricorso al Tar.

Secondo la ricorrente infatti  il provvedimento di inibizione dei lavori di efficientamento energetico violava l’art. 119, comma 13 ter del dl n. 34/2020 (convertito in l. n. 77/2020 del 17/07/2020) giacché la presentazione della CILA non richiederebbe l’attestazione dello stato legittimo dell’immobile di cui all’art. 9 bis, co. 1 bis del dpr 380/2001.

Il Tar non ha accolto la richiesta.

Tar-Campania-3064-2022 (1)

PROROGA TITOLI EDILIZI: Prorogati di un anno: permessi di costruire, Scia, autorizzazioni paesaggistiche e convenzioni di lottizzazione rilasciati entro il 2022. Ambito applicativo e condizioni

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Nel disegno di legge di conversione del decreto n. 21/2022, che ha ottenuto la fiducia del Senato la settimana scorsa ed è ora all’esame della Camera, è presente un emendamento che riguarda, appunto, la proroga di: permessi di costruire, Scia, autorizzazioni paesaggistiche ed ambientali, nonché convenzioni di lottizzazione.

In considerazione della particolare situazione di aumento dei prezzi e dell’irreperibilità dei materiali da costruzione, sono prorogati di un anno i titoli edilizi rilasciati entro il 2022; la proroga vale anche per le convenzioni e gli accordi di lottizzazione.

Titoli edilizi prorogati

La proroga riguarda i seguenti titoli abilitativi:

  • permessi di costruire,
  • Scia,
  • autorizzazioni paesaggistiche,
  • autorizzazioni ambientali,

rilasciati o formatisi entro il 31 dicembre 2022.

Termini del permesso di costruire

Ricordiamo che, ai sensi del dpr 380/2001 (testo unico dell’edilizia), nel permesso di costruire devono essere indicati:

  • il termine di inizio dei lavori;
  • il termine di ultimazione delle opere.

In particolare:

  • il termine inizio dei lavori non può essere superiore ad 1 annodal rilascio del titolo;
  • il termine di ultimazione dell’opera non può essere superiore a 3 annidall’inizio dei lavori.

Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza, venga richiesta una proroga.

La proroga comprende anche:

  • le convenzioni di lottizzazione (di cui all’articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150),
  • gli accordi similari previsti dalla legislazione regionale,
  • i relativi piani attuativi,
  • gli atti ad esse propedeutici, formatisi fino al 31 dicembre 2022.

 

Riguarda, infine, anche i titoli abilitativi già prorogati per i seguenti motivi:

  • cause impreviste,
  • complessità delle opere da realizzare,
  • emergenza sanitaria da Covid-19

 

Sono previste delle precise condizioni per la proroga dei permessi di costruire, Scia, autorizzazioni paesaggistiche, dichiarazioni e autorizzazioni ambientali, quali:

  • i termini non devono essere decorsi al momento in cui l’interessato comunica di volersi avvalere della proroga;
  • i titoli abilitativi non devono risultare in contrasto con nuovi strumenti urbanistici approvati, piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio.

Testo dell’emendamento

Ecco di seguito il testo dell’emendamento approvato  «Art. 10-bis (Misure a sostegno dell’edilizia privata)

In considerazione delle conseguenze derivanti dalle difficoltà di approvvigionamento dei materiali nonché dagli incrementi eccezionali dei loro prezzi, sono prorogati di un anno: a) i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all’articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 dei permessi di costruire rilasciati o formatisi fino al 31 dicembre 2022 purché i suddetti termini non siano già decorsi al momento della comunicazione dell’interessato di volersi avvalere della presente proroga e sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione del soggetto medesimo, con nuovi strumenti urbanistici approvati nonché con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo n.42 del 2004. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche ai termini delle segnalazioni certificate di inizio attività, nonché delle autorizzazioni paesaggistiche e delle dichiarazioni e autorizzazioni ambientali comunque denominate. Le medesime disposizioni si applicano anche ai permessi di costruire e alle Scia per i quali l’amministrazione competente abbia accordato una proroga ai sensi dell’articolo 15, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 o ai sensi dell’articolo 10, comma 4 del decreto-legge n. 76 del 2020 e dell’art. 103, comma 2 del decreto-legge n. 18 del 2020 e successive modifiche e integrazioni; b) il termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione di cui all’articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, dagli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché i termini dei relativi piani attuativi e di qualunque altro atto ad essi propedeutico, formatisi fino al 31 dicembre 2022 purché non siano in contrasto con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004. La presente disposizione si applica anche ai diversi termini delle convenzioni di lottizzazione di cui all’articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, o degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale nonché dei relativi piani attuativi che hanno usufruito della proroga di cui all’articolo 30, comma 3-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e della proroga di cui all’articolo 10, comma 4-bis del decreto-legge n. 76 del 2020.

 

In allegato la bozza ai Collegi Associati, non ancora in vigore, della conversione in legge del decreto legge 21 marzo 2022 n. 21. PER SCARICARLA CLICCA QUI

 

Cessione dei crediti edilizi: come cambia ancora la disciplina con il Decreto Aiuti

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L’articolo 14, comma 1, lettera b) del Decreto Aiuti (decreto-legge n. 50/2022), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 114 di martedì 17 maggio, introduce una ulteriore modifica alla disciplina della cessione dei crediti edilizi.

Per facilitarne la circolazione, viene adottata una nuova soluzione, che va a sostituire la chance, riconosciuta alle banche (articolo 29-bis, Dl 17/2022), del quarto passaggio a un correntista dei crediti per i quali sono già avvenute le tre possibili cessioni, una “libera” e due a soggetti “qualificati”.

Ora, invece, si prevede che le banche e le società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’apposito albo (comprese, quindi, Sgr, Sim, Sicaf e Sicav, come confermato in sede di interrogazione parlamentare 5-07901 del 20 aprile) possono effettuare cessioni sempre, quindi anche prima del quarto trasferimento, nei confronti di clienti professionali privati che hanno stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa o con la capogruppo.

Si tratta di chi, secondo il Regolamento degli intermediari, “…possiede l’esperienza, le conoscenze e la competenza necessarie per prendere consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e per valutare correttamente i rischi che assume” (allegato 3, delibera Consob 16190/2007); vi rientrano, ad esempio, banche, imprese e organismi di investimento, imprese di assicurazione, fondi pensione, investitori istituzionali, imprese di grandi dimensioni.

A tali soggetti non è data la facoltà di ulteriore cessione: dovranno utilizzare i crediti acquistati solo per i propri versamenti in F24. La novità si applica alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022 (articolo 57, comma 3, dello stesso “decreto Aiuti”).

SUPERBONUS E UNIFAMILIARI, PROROGA DI TRE MESI. La lettera a), comma 1 dell’articolo 14 del Decreto Aiuti introduce una proroga di tre mesi per raggiungere i requisiti necessari alla fruizione del superbonus 110% in riferimento agli interventi sulle unità immobiliari unifamiliari (generalmente, le villette) effettuati da persone fisiche (articolo 119, comma 8-bis, secondo periodo, Dl 34/2020). Viene ora stabilito che la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 (non più del 30 giugno) siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche quelli che non danno diritto alla maxi detrazione.

Decreto-Aiuti-decreto-legge-17-05-2022-n.50_Gazzetta-Ufficiale[GEOMETRI]

Interventi che accedono a Ecobonus e Bonus Casa: precisazioni da ENEA sulla ricevuta di avvenuta trasmissione delle schede descrittive

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In merito alla ricevuta di avvenuta corretta trasmissione ad ENEA della scheda descrittiva degli interventi che accedono alle detrazioni fiscali per Ecobonus e Bonus Casa, l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile informa gli utenti che la circolare dell’Agenzia delle entrate n.7/E del 25 giugno 2021, a pag. 423, recita:

“L’ENEA attesta di aver ricevuto correttamente la scheda inviando al contribuente interessato una e-mail di conferma che deve essere conservata per fruire della detrazione. Per l’attestazione della corretta trasmissione è sufficiente anche la stampa della “scheda descrittiva” dell’intervento riportante il codice CPID (Codice Personale Identificativo) e la data di trasmissione. Il codice CPID viene assegnato, infatti, quando la trasmissione dei dati è andata a buon fine.”

Il codice CPID è riportato in testa alla scheda descrittiva e in più viene scritto a margine di ciascuna pagina assieme alla data di trasmissione.

Gli utenti che hanno trasmesso direttamente le schede descrittive degli interventi, senza l’ausilio di un intermediario, accedendo alla propria area personale hanno la possibilità di stampare le medesime assieme alle ricevute di trasmissione.

Analoga cosa possono fare i soggetti intermediari per conto dei loro clienti.

Enea_Avviso_Ricevuta_avvenuta_trasmissione_scheda_descrittiva

LINEE GUIDA PER PREVENIRE IL CONTAGIO NEI CANTIERI IN VIGORE FINO AL 31/12/2022

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Con Ordinanza del Ministro della Salute del 06/05/2022, si è stabilito che le attività nei cantieri devono svolgersi nel rispetto del documento recante “Linee guida per la prevenzione della diffusione del COVID-19 nei cantieri, allegato alla medesima Ordinanza, la quale produce effetti a decorrere dalla sua adozione fino al 31/12/2022.

La misure di precauzione contenute nelle Linee guida  si estendono ai datori di lavoro, ai lavoratori, ai lavoratori autonomi, ai tecnici e a tutti i soggetti che operano nel medesimo cantiere.

Come procedere ►Il coordinatore per la sicurezza, ove nominato ai sensi del D. Lgs. 09/04/2008, n. 81, provvede a integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento e la relativa stima dei costi con le misure contenute nelle Linee guida. ►I committenti devono vigilare affinché nei cantieri siano adottate le predette misure di sicurezza anti-contagio.

Per tutelare la salute delle persone presenti e garantire la salubrità dell’ambiente di lavoro, i datori di lavoro adottano il protocollo di regolamentazione all’interno del cantiere, applicando le misure di precauzione disposte dall’autorità sanitaria, da integrare eventualmente con altre equivalenti o più incisive secondo la tipologia, la localizzazione e le caratteristiche del cantiere, previa consultazione del coordinatore per l’esecuzione dei lavori, ove nominato, e delle rappresentanze sindacali.

Le Linee guida contengono misure per prevenire i contagi nei cantieri, con particolare riferimento a:

– gli obblighi di informazione da parte del datore di lavoro; – l’uso dei dispositivi di protezione individuale; – le modalità di accesso dei fornitori esterni ai cantieri; – la pulizia e igiene nel cantiere; – la gestione degli spazi comuni (mensa e spogliatoi); – la gestione delle persone sintomatiche in cantiere; – la sorveglianza sanitaria.

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VERIFICARE LA PRESENZA DI AMIANTO PRIMA DEI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI UNA LOCAZIONE E VENDITA

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Presentare “una proposta di modifica dell’articolo 7 della direttiva 2010/31/UE, nel contesto dell’iniziativa della «ondata di ristrutturazioni», che introduca la verifica obbligatoria della presenza di amianto e l’obbligo della registrazione e della rimozione dell’amianto e di altre sostanze pericolose prima dell’avvio di qualsiasi lavoro di ristrutturazione, tenendo conto dell’articolo 153, paragrafo 1, lettera a), TFUE concernente il miglioramento, in particolare, dell’ambiente di lavoro, per proteggere la sicurezza e la salute dei lavoratori”.

È questa una delle raccomandazioni del Parlamento Ue alla Commissione europea contenute nella Risoluzione del 20 ottobre 2021 sulla protezione dei lavoratori dall’amianto, pubblicata sulla G.U.U.E. C 184/45 del 5 maggio 2022. L’Europarlamento ricorda che “il considerando 14 della direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e della Commissione che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia invita gli Stati membri a promuovere miglioramenti della prestazione energetica degli edifici esistenti, anche attraverso la rimozione dell’amianto e di altre sostanze nocive, prevenendo la rimozione illegale delle sostanze nocive e favorendo il rispetto della normativa vigente”.

Il Parlamento europeo invita la Commissione “a presentare una proposta legislativa che tenga conto delle normative nazionali vigenti e di una valutazione d’impatto sui modelli più efficienti riguardo alla verifica obbligatoria della presenza di amianto negli edifici, consistente in diagnosi della presenza di amianto sulle superfici da parte di un’entità professionale con adeguate qualifiche e autorizzazioni, prima della vendita o della locazione e all’istituzione di certificati in materia di amianto per gli edifici costruiti prima del 2005 o prima dell’anno dell’introduzione a livello nazionale di un equivalente divieto dell’amianto, a seconda di quale delle due date sia anteriore”.

La Risoluzione dell’Europarlamento invita inoltre gli Stati membri “ad adottare misure di protezione per i locatari di immobili in cui è stato trovato amianto prima dell’avvio di lavori di ristrutturazione energetica”; sottolinea che “i costi della verifica e della rimozione non dovrebbero essere a carico dei locatari”; invita gli Stati membri “a garantire che i locatari ricevano informazioni complete riguardo alla presenza di amianto negli edifici e che sia loro fornito il certificato relativo all’amianto”.

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Superbonus 110 e la congruità della manodopera

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Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha reso noto sul proprio sito l’istituzione, con decreto Direttoriale n. 17 del 15 aprile 2022, del comitato di monitoraggio della congruità dell’incidenza della manodopera, in attuazione dell’articolo 6, comma 3, del decreto del Ministro del lavoro n. 143/2021, con il quale veniva definito un sistema di verifica della congruità dell’incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili pubblici e privati.

In pratica, viene definito un nuovo sistema di verifica della congruità dell’incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili sia pubblici che privati ed eseguiti da parte di imprese affidatarie, in appalto o subappalto, o da lavoratori autonomi coinvolti a qualsiasi titolo nella loro esecuzione.

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Al via il progetto “Geometra 2030” per informare e sensibilizzare la Categoria ai temi e ai valori dello sviluppo sostenible

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CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI

L’Archivio documentale Superbonus 110% del CNGeGL (https://www.cngegl.it) si arricchisce della sezione Geometra 2030, ideata per raccogliere una serie di articoli focalizzati su temi e politiche ambientali che interessano in maniera specifica l’attività dei geometri professionisti e, più in generale, dei profili tecnici coinvolti nella filiera dell’edilizia 4.0.

Il Piano editoriale prevede la realizzazione di 28 articoli, curati dal Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati in collaborazione  con la commissione Sostenbilità ambientale e l’Associazione Donne Geometra;  saranno pubblicati a cadenza bimensile e liberamente fruibili in formato digitale, audio e PDF nell’apposita sezione del sito https://www.cngegl.it

Nella stessa sezione è possibile consultare gli argomenti previsti dal Piano editoriale e le relative date di pubblicazione; sono inoltre presenti il Glossario ambientale e il Glossario Agricolo, strumenti utili per quanti vogliano approfondire termini e concetti attinenti la sfera ambientale e dell’agricoltura 4.0.

Gli articoli già pubblicati e disponibili sono:

“Geometra 2030”: il progetto, gli obiettivi

Editoriale di Maurizio Savoncelli, Presidente CNGeGL

ABC dell’efficientamento energetico

L’approccio metodologico per avviare un percorso virtuoso

a cura della commissione Sostenibiltà ambientale del CNGeGL

BASTA LA CILA PER L’ELIMINAZIONE E SPOSTAMENTI DI TRAMEZZATURE E MODIFICHE PROSPETTICHE. SI PAGA UNA MULTA

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Il TAR Lazio, Roma, nella sent. 19 aprile 2022, n. 4635, ha affermato che la modifica delle tramezzature interne di un fabbricato non richiede né il permesso di costruire (o la SCIA alternativa al permesso di costruire) né l’autorizzazione paesaggistica [TAR Lazio, Roma, sez. II-bis, sent. 28 gennaio 2021, n. 1208]. Le opere di modifica di spazi interni, sia pure eseguite attraverso demolizione e ricostruzione di tramezzature, non integrano un intervento soggetto a permesso di costruire e neanche a SCIA, non venendo in rilievo alterazioni dei parametri urbanistici ovvero incrementi di volumetria e superficie; né rilevano i limiti imposti dal vincolo paesaggistico, ove presente, trattandosi di opere meramente interne, che non comportano in alcun modo aumento dei volumi preesistenti, né possono essere considerate, in generale, elementi detrattori del vincolo, non potendo in alcun modo alterare il paesaggio, né la percezione che di questo si abbia dai luoghi accessibili al pubblico.

TAR_RM_4635_2022

DISTANZE LEGALI E LE STRUTTURE ACCESSORIE

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CASSAZIONE

La Corte di Cassazione, ritiene che le strutture accessorie di un fabbricato non meramente decorative e dotate di dimensioni consistenti e stabilmente incorporate al resto dell’immobile vanno computate ai fini delle distanze legali.

Con la sentenza del 20/04/2022, n. 12614 (allegata per i Collegi associati), ha premesso che in tema di distanze legali, esiste, ai sensi dell’art. 873 c.c., una nozione unica di costruzione, consistente in qualsiasi opera non completamente interrata avente i caratteri della solidità ed immobilizzazione rispetto al suolo, indipendentemente dalla tecnica costruttiva adoperata. I regolamenti comunali, pertanto, essendo norme secondarie, non possono modificare tale nozione codicistica, sia pure al limitato fine del computo delle distanze legali, poiché il rinvio contenuto nella seconda parte dell’art. 873 c.c. ai regolamenti locali è circoscritto alla sola facoltà di stabilire una distanza maggiore. Pertanto non assume decisività il riferimento alle norme tecniche di attuazione del PRG del Comune al fine di stabilire quando un balcone rilevi nel computo della distanza legale, ovvero se abbia, come nel caso di specie, un aggetto massimo di m. 1,20.

La Corte ha specificato che le strutture accessorie di un fabbricato, non meramente decorative ma dotate di dimensioni consistenti e stabilmente incorporate al resto dell’immobile, costituiscono con questo una costruzione unitaria, ampliandone la superficie o la funzionalità e vanno computate ai fini delle distanze fissate dall’art. 873 c.c. o dalle norme regolamentari integrative. La straordinaria non computabilità, ai fini delle distanze, di elementi della costruzione può quindi riguardare solo quegli sporti o aggetti che non siano idonei a determinare intercapedini dannose o pericolose, consistendo in sporgenze di limitata entità, con funzione complementare di decoro o di rifinitura, mentre vengono in considerazione le sporgenze, implicanti, perciò, un ampliamento dell’edificio in superficie e volume, come, appunto, i balconi formati da solette aggettanti (anche se scoperti) di apprezzabile profondità, ampiezza e consistenza.

Nel caso di specie la soletta realizzata nella proprietà del ricorrente si estendeva lungo tutto il perimetro del fabbricato ed era sovrastata per intero dalla copertura del tetto, con il quale formava una struttura “a triangolo” che concretizzava un ampliamento del manufatto di cui correttamente la Corte d’Appello aveva tenuto conto nella misurazione delle distanze.

 CASSAZIONE

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