FONDAZIONE GEOMETRI ITALIANI
Ulteriori informazioni saranno pubblicate su: https://www.fondazionegeometri.it/it/fondazione
L’email dedicata per il progetto è erasmus@fondazionegeometri.it
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Il Nuovo Decreto Legislativo per contrastare la pandemia, ha introdotto molte novità, dalla quarantena azzerata ai vaccinati da meno di quattro mesi e a quelli con dose booster, all’estensione del Super Green pass quasi ovunque: per salire su treni, bus, metro e tutti gli altri mezzi di trasporto, per entrare in alberghi, andare a fiere, impianti sci e tanti altri luoghi di socialità e svago, oltre a prezzi calmierati per le mascherine Ffp2. E negli stadi torna la capienza a 50%.
Anche il professionista che accede al proprio studio professionale è tenuto al possesso del Green pass in virtù della formulazione ampia dell’art. 9-septies del D.L. 52/2021, che prevede l’obbligo del Green pass per “chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato […] ai fini dell’accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta”. Ovviamente, il professionista che lavora da solo in studio non sarà controllato da terzi, ma tutti gli obblighi sono comunque da ritenersi operativi in capo al medesimo, che sarebbe dunque esposto alle responsabilità e all’imputabilità delle sanzioni di cui al comma 9 dell’art. 9-septies del D.L. 52/2021.
Dal 15/02/2022, l’accesso ai luoghi di lavoro per i soggetti over 50 è consentito solo se si possiede un Green pass “rafforzato”.
AGENZIA DELLE ENTRATE
A seguito delle nuove normative introdotte dal Decreto Legge “ANTIFRODE” (D.L. n.157 dell’11 novembre 2021), la Compagnia AIG ha preso atto e modificato l’oggetto della garanzia con ampliamento all’attività di asseverazione, oltre che per 110, anche per quanto previsto dall’art. 121 comma 1-ter lettera b) del d.l. n. 34 del 19 maggio 2020 (bonus fiscali diversi dal Superbonus 110).
Marsh propone la copertura R.C. Professionale Asseveratore disponibile a partire da un premio lordo di € 300 per i professionisti che si devono preparare a gestire questo rischio.
La polizza dedicata, molto più tutelante evitando il coinvolgimento della polizza ordinaria, ha massimale a consumo, vincolo di solidarietà e postuma di 10 anni già contrattualizzata che risponderà per tutte le asseverazioni effettuate nel periodo assicurato senza preoccupazioni future per il professionista.
La soluzione quindi comprende, nel dettaglio, i seguenti vantaggi:
INTERMEDIARIO | MARSH SPA |
COMPAGNIA | AIG EUROPE SA |
OGGETTO |
L’Assicuratore si obbliga a tenere indenne l`Assicurato per tutti i Danni derivanti da qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata per qualsiasi Errore professionale commesso dall’Assicurato nell’espletamento dell’attività di asseverazione ai sensi dell’art. 119 commi 13 e 14 e dell’art. 121 comma 1-ter lettera b) del d.l. n. 34 del 19 maggio 2020. Sono compresi in garanzia anche le Perdite pecuniarie cagionate a Terzi derivanti da omissioni o ritardi nelle comunicazioni previste dagli articoli 119 e 121 del d.l. sopra indicato. Relativamente agli Iscritti ai Collegi dei Geometri e Geometri Laureati, la garanzia opererà anche nel caso in cui un’Autorità Giudiziaria competente abbia stabilito che l’assicurato ha operato oltre le proprie competenze professionali. |
CONTRAENTE | PERSONA FISICA |
ASSICURATO | L’assicurato e laddove l’assicurato svolga l’attività professionale per conto di uno Studio o di una Società e nel caso in cui una richiesta di risarcimento relativa ad un errore professionale dell’assicurato venga presentata nei confronti del suddetto Studio o Società per conto del/della quale l’assicurato ha prestato la sua opera, lo Studio o la Società sono considerati assicurati addizionali esclusivamente per le perdite pecuniarie direttamente derivanti dall’attività dell’assicurato. |
MASSIMALE | A CONSUMO CON MINIMO € 500.000 |
SCADENZA | 31.12.2022 |
RETROATTIVITA’ | 5 ANNI ANTECEDENTI LA DATA DI DECORENZA |
POSTUMA | 10 ANNI, GRATUITA, DALLE ORE 24 DALLA CESSAZIONE DEL CONTRATTO |
FRANCHIGIA FISSA | € 1.500 |
SCOPERTO % | NESSUNO |
FRANCHIGIA O SCOPERTO IN CASO DI SVOLGIMENTO ALTRE ATTIVITA’ DI “FILIERA” | SEMPRE FISSA € 1.500 |
VINCOLO DI SOLIDARIETA’ | COMPRESO AL 100% DEL DANNO E NON PER SOLA QUOTA PARTE |
DANNO ERARIALE | COMPRESO |
DEFINIZIONE DI TERZI (ESCLUSIONI) | L’ASSICURATO E/O ENTE O PERSONA FISICA CHE ABBIA UN INTERESSE DI CONTROLLO O SVOLGA UN RUOLO ESECUTIVO DI CONTROLLO NELLA GESTIONE OPERATIVA DELL’ASSICURATO |
Un team Marsh è a disposizione per fornire consulenza ed assistenza . Grazie ad una piattaforma internet di e-commerce è possibile prendere visione delle condizioni contrattuali ed attivare le garanzie all’indirizzo www.marsh-professionisti.it/RCASSEVERATORITECNICI Alleghiamo informative con TARIFFE e modalità di acquisto.
RC ASSEVERATORI TECNICI – TARIFFA E INFORMATIVA 12.2021
AIG – Set Informativo RC prof Asseveratore MARSH v. 8. 12-21
MINISTERO DEGLI INTERNI
La circolare del Ministero dell’Interno inviata dal Viminale ai prefetti disegna la nuova strategia dei controlli sul Green pass a partire da lunedì 6 dicembre 2021.
Da lunedì 6 dicembre il green pass rafforzato servirà per:
Il green pass base servirà per:
Per i trasgressori, che vengono trovati a bordo dei mezzi di trasporto o dei mezzi pubblici senza il Green Pass, scattano multe che vanno da 400 a 1.000 euro. Stesse sanzioni per chi entra nei locali in cui dal 6 dicembre è obbligatorio il Super Green Pass senza avere il documento. In questo caso, la multa tocca anche il gestore dell’esercizio, tenuto ad effettuare i controlli del caso: dopo tre giorni di irregolarità, è prevista anche la chiusura dell’attività per dieci giorni.
N.B. Si ricorda che, a partire dal 15 dicembre 2021, tutti i Green Pass rilasciati dopo un vaccino (quindi anche quelli già in proprio possesso, ottenuti dopo la seconda dose, vedranno ridursi in automatico la loro validità, passando da 12 mesi a 9 mesi. Pertanto, da quella data, la validità del Green Pass sarà di nove mesi per tutti quelli rilasciati dopo la seconda o terza dose. La durata indicata sul vecchio documento cartaceo non avrà più valore effettivo, chi vorrà dovrà riscaricare il Green Pass dopo il 15 dicembre, così da ottenere una versione cartacea aggiornata; chi mostra il solo QR Code, tuttavia, non ha bisogno di scaricare nulla perché il codice è sempre lo stesso.
COMMISSIONE DI ESAME N. 14
In riferimento alla Nota Ministeriale del 24/11/2021 recante “Indicazioni per la comunicazione dell’esito della prova di esame si pubblica:
ELENCO ABILITATI – sessione 2021-signed
In riferimento alla nota M.I. 11199 del 04/11/2021 si pubblica:
AGENZIA DELLE ENTRATE
30/11/2021
084_Com. st. Circolare bonus edilizi 29.11.2021
22/11/2021
FAQ
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato le risposte alle domande più frequenti sul DL n. 157/2021 che, come noto, ha esteso l’obbligo del visto di conformità a tutte le comunicazioni di opzione relative al decreto “Antifrodi” bonus edilizi.
Ad esempio, relativamente ai bonus diversi dal Superbonus, l’Agenzia precisa che, per il contribuente che a seguito della ricezione della fattura da parte di un fornitore, in data 11 novembre 2021 ha effettuato il pagamento dell’importo previsto ma al 12 novembre 2021 (data di entrata in vigore del decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157) non ha ancora trasmesso la comunicazione dell’opzione per lo sconto in fattura, non è richiesta l’apposizione del visto di conformità e dell’asseverazione della congruità delle spese.
In merito ai tecnici, invece, viene chiarito che i professionisti abilitati alla verifica della congruità delle spese per gli interventi ammessi al Superbonus possono rilasciare per lo stesso tipo di intervento anche la nuova attestazione di congruità delle spese sostenute prevista dall’articolo 1 del Dl n. 157/2021.
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/faq1
19/11/2021
Dal 12 novembre 2021 è in vigore dl 157/2021, conosciuto come decreto antifrodi sulle detrazioni fiscali in edilizia.
Il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito che si tratta di misure necessarie per dare la possibilità all’amministrazione finanziaria di valutare correttamente i profili di rischio dei soggetti convolti nelle operazioni legate al Superbonus (e a bonus edilizi), nell’ottica di assicurare una corretta spesa pubblica.
Il dl antifrodi apporta modifiche agli articoli 119 e 121 del dl 34/2020 e introduce l’art. 122-bis.
Modifiche all’art. 119 comma 11 – visto di conformità
La prima modifica apportata dal Dl 157 riguarda il comma 11, sul visto di conformità.
Secondo le nuove regole, per tutte le tipologie di beneficio fiscale occorre ottenere il visto di conformità. Entrando nello specifico, il visto di conformità occorre per:
Tuttavia, in caso di dichiarazione presentata direttamente dal contribuente all’Agenzia delle Entrate, ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale, il contribuente, il quale intenda utilizzare la detrazione nella dichiarazione dei redditi, non è tenuto a richiedere il predetto visto di conformità.
In definitiva, come poi precisato nel comma 2 dell’art. 121, il visto di conformità è necessario per tutti i bonus edilizi, ad eccezione di quelli non cedibili, ossia bonus mobili e bonus verde.
L’asseverazione è rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori sulla base delle condizioni e nei limiti di cui all’articolo 121.
L’asseverazione rilasciata dal tecnico abilitato attesta i requisiti tecnici sulla base del progetto e dell’effettiva realizzazione.
Ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese si fa riferimento ai prezzari individuati dal decreto di cui al comma 13, lettera a), nonché ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del Ministro della transizione ecologica.
Si attende dunque tale decreto entro 30 giorno dall’entrata in vigore della legge di conversione del DL antifrodi.
Il visto di conformità è necessario per tutti i bonus edilizi, ad eccezione di quelli non cedibili, ossia bonus mobili e bonus verde.
Per le spese relative agli interventi elencati nel comma 2, in caso di cessione del credito e sconto in fattura:
L’Agenzia delle Entrate, entro 5 giorni lavorativi dall’invio della comunicazione dell’avvenuta cessione del credito, può sospendere, per un periodo non superiore a trenta giorni, gli effetti delle comunicazioni delle cessioni, anche successive alla prima, e delle opzioni inviate alla stessa Agenzia ai sensi degli articoli 121 e 122 che presentano profili di rischio, ai fini del relativo controllo preventivo.
I profili di rischio sono individuati utilizzando criteri relativi alla diversa tipologia dei crediti ceduti e riferiti:
Se all’esito del controllo risultano confermati i rischi di cui al comma 1, la comunicazione si considera non effettuata e l’esito del controllo è comunicato al soggetto che ha trasmesso la comunicazione.
Se, invece, i rischi non risultano confermati, ovvero decorso il periodo di sospensione degli effetti della comunicazione di cui al comma 1, la comunicazione produce gli effetti previsti dalle disposizioni di riferimento.
Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabiliti criteri, modalità e termini per l’attuazione, anche progressiva, delle disposizioni antifrode.
16/11/2021
Approvato il nuovo modello per comunicare l’opzione per la cessione o lo sconto in fattura per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio
Allo scopo di contrastare i comportamenti fraudolenti nella fruizione diretta (detrazione in dichiarazione) o tramite cessione del credito/sconto in fattura, sia del Superbonus 110% che di tutti gli altri bonus edilizi cedibili ai sensi dell’art.121 DL 34/2020 (ovverosia Bonus Edilizia, Eco e Sismabonus ordinari, Bonus Facciate), il DL 11 novembre 2021, n.157 rafforza le misure di controllo, con effetto dal 12 novembre 2021 potenziata al 110% che in quella ordinaria).
In particolare:
Viene introdotto un nuovo articolo, art. 122-bis, all’interno del DL 34/2020 che riconosce facoltà all’Agenzia delle entrate, entro 5 giorni lavorativi dall’invio della comunicazione dell’avvenuta cessione del credito, di sospendere, fino a 30 giorni, l’efficacia delle comunicazioni presentate in generale ai fini delle cessioni dei crediti fiscali, anche successive alla prima, e specificatamente per le comunicazioni relative alle opzioni cessione del credito/sconto in fattura ex art.121 (Superbonus e altri Bonus edilizi) e 122 del medesimo decreto legge 34/2020.
La sospensione preventiva delle comunicazioni opera nel caso in cui queste ultime presentino specifici “profili di rischio”, individuati utilizzando criteri relativi alla diversa tipologia dei crediti ceduti e riferiti a:
Se non vengono confermati i rischi o sono decorsi i 30 giorni dalla presentazione della comunicazione, la stessa è efficace.
Diversamente, laddove siano riscontrati profili di rischio, la comunicazione s’intende non effettuata e l’esito del controllo viene comunicato telematicamente al soggetto interessato.
L’attuazione, anche progressiva, della suddetta procedura di controllo preventivo è demandata a uno o più provvedimenti attuativi del direttore dell’Agenzia delle entrate.
L’Amministrazione finanziaria procede, quindi, al controllo dei crediti oggetto di cessione la cui comunicazione è stata annullata.
Allo stesso tempo, gli intermediari bancari e finanziari non procedono all’acquisizione dei crediti risultanti dalle operazioni annullate, nel caso in cui siano verificati i presupposti di operazioni sospette (oggetto dell’obbligo di comunicazione all’UIF-Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia).
Le disposizioni assolvono a funzioni di presidio preventivo, fermi restando i poteri di controlli nel merito dell’Amministrazione finanziaria in relazione alle operazioni di cessione dei crediti avvenute sia prima che
dopo all’entrata in vigore della norma.
L’Ance ha redatto un approfondimento sul tema.
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato in merito il Provvedimento del 12 novembre 2021, prot. n. 312528/2021 (allegato alla presente), recante: «Comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica. Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate dell’8 agosto 2020 e modifiche al modello di comunicazione approvato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 12 ottobre 2020 e alle relative istruzioni e specifiche tecniche per la trasmissione telematica del modello di comunicazione approvate con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 20 luglio 2021», pubblicato il 12.11.2021 ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
E’ altresì disponibile il nuovo modello per comunicazione (allegato alla presente per i Collegi associati) delle opzioni di cessione del credito e sconto in fattura all’Agenzia delle Entrate. Il nuovo modello, accompagnato dalle relative istruzioni per la compilazione e dalle specifiche tecniche, recepisce le novità introdotte dal decreto anti-frodi per le detrazioni che riguardano il superbonus 110 e gli altri bonus edilizi. Inoltre l’Agenzia ha comunicato la riapertura del canale per comunicare l’opzione, che era stato chiuso di forma temporanea.
Provv-modifica-modello-cessione-credito-121121
ANIT
Una facciata ventilata è un sistema di rivestimento dell’edificio tecnologicamente complesso, installato a secco e caratterizzato dalla presenza di un’intercapedine ventilata. È un sistema adatto sia agli edifici di nuova costruzione che a quelli in fase di riqualificazione, poiché è in grado di offrire alte prestazioni energetiche e una grande flessibilità tecnologica e architettonica.
CASSA ITALIANA GEOMETRI
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