All posts by patrizia
CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI
Tabella per osservazioni CNGeGL – Quadro DPR – CCTS 20 luglio 2021 (4) (2)
ENEA
L’Enea (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile) ha aggiornato tre vademecum Ecobonus.
Si tratta di:
– Vademecum per l’uso Microcogeneratori, ultimo aggiornamento: 02.09.2021
Acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti che conducano a un risparmio di energia primaria (pes)≥ 20%
– Vademecum Serramenti e infissi, ultimo aggiornamento: 29.07.2021, ultima modifica: 23 Agosto 2021
Sostituzione di finestre comprensive di infissi, delimitanti il volume riscaldato verso l’esterno e o verso vani non riscaldati che rispettano i requisiti di trasmittanza termica U (W/m2K)
– Vademecum Bonus Facciate, ultimo aggiornamento: 25.01.2021, ultima modifica: 23 Agosto 2021
Interventi sulle strutture opache verticali delle facciate esterne per i quali occorre trasmettere i dati all’ENEA, cioè quelli influenti dal punto di vista energetico o che interessino il rifacimento dell’intonaco per oltre il 10% della superficie disperdente lorda complessiva degli edifici esistenti, ubicati nelle zone A o B ai sensi del D.M. n. 1444 del 2 aprile 1968.
bonus_facciate-vademecum-enea-23-agosto-2021
microcogeneratori-vademecum-enea-2-settembre-2021
serramenti-vademecum-enea-23-agosto-2021
Demolizione e ricostruzione in zone vincolate: i chiarimenti del Consiglio Superiore Lavori pubblici
E’ possibile secondo il nuovo chiarimento del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici dell’11 Agosto 2021 (allegato e riservato ai Collegi associati) procedere agli interventi di ristrutturazione edilizia mediante demolizione e ricostruzione con diversa sagoma e volume in aree sottoposte a vincolo paesaggistico.
Il nuovo parere reso dal CSLLPP riguarda un dubbio interpretativo avanzato dal Comune di Bassano del Grappa, insieme ad altri Comuni limitrofi, circa la ristrutturazione edilizia mediante demolizione e ricostruzione nelle aree sottoposte al vincolo paesaggistico.
Quesito
Il Comune in questione ha richiesto precisazioni applicative in ordine alla corretta interpretazione della modifica normativa apportata dal dl n. 76/2020 (decreto Semplificazioni 2020) all’art. 3 comma 1) lett. d) al dpr n. 380/2001, anche alla luce della circolare del 2 dicembre 2020 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Ministero della Pubblica Amministrazione, nonché della nota interpretativa del CSLLPP dell’8 luglio 2021 prot. n. 6865.
In particolare, si chiede di specificare meglio l’ambito di applicazione della tipologia di intervento “ristrutturazione mediante demo-ricostruzione” (che nella definizione del dpr n. 380/2001 comprende anche modifiche alla sagoma, al sedime, ai prospetti ed al volume preesistente) per gli immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (dlgs n. 42/2004), in considerazione della recente modifica normativa introdotta dalla legge Semplificazioni all’art. 3, lettera d) del dpr n. 380/2001.
Ristrutturazione edilizia
L’art. 3, comma 1, lettera d), del dpr n. 380/2001, come modificato dall’art. 10, comma 1, lettera b), della legge n. 120/2020 ha ricompreso fra gli interventi di “ristrutturazione edilizia” anche quelli di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, (…).
La norma pone, però, un limite per gli immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al dlgs n. 42/2004, per i quali:
gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria.
Nella nota n. 6865/2021 viene esposto che:
per immobili il cui vincolo risiede nell’essere inseriti in aree sottoposte a vincolo paesaggistico (Parte III del Codice) – sebbene privi di riconosciuto valore storico, artistico o architettonico intrinseco – sia consentito intervenire anche attraverso demolizione e ricostruzione classificabili nella “ristrutturazione edilizia”, che nella definizione del D.P.R. 380/2001 comprende anche modifiche alla sagoma, al sedime, ai prospetti ed al volume preesistente…(naturalmente previa acquisizione del necessario parere favorevole della Soprintendenza e fatte salve le specifiche previsioni degli strumenti comunali).
Pertanto, l’istante chiede un chiarimento formale a conferma che per gli immobili ricadenti in zone sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi della Parte III del Codice dei beni Culturali, sebbene privi di riconosciuto valore storico, artistico o architettonico intrinseco, sia consentito intervenire con demolizione e ricostruzione classificabile come ricostruzione edilizia anche con modifica di sagoma, sedime, prospetti e volume preesistente.
Il CSLLPP ricorda che il Codice dei beni culturali e del paesaggio è finalizzato alla tutela e valorizzazione di due tipi di beni differenti tra loro:
- beni culturali, si sostanziano in beni mobili e immobili (è dedicata la Parte II del Codice);
- beni paesaggistici, si sostanziano in beni immobili ed aree (è dedicata la Parte III del Codice).
Si tratta, quindi, di beni con caratteri distintivi diversi cui corrispondono distinte procedure di tutela e distinte competenze in materia.
E’ evidente che non sia possibile riferire un’attività di “demolizione e ricostruzione” a beni culturali (immobili tutelati ai sensi della Parte II del Codice), in quanto qualsiasi intervento concernente tale tipo di beni, anche se parzialmente demolitivo e/o ricostruttivo, si qualifica come “restauro” e non come “ristrutturazione edilizia” e deve sempre essere autorizzato dalla Soprintendenza competente per territorio.
Per quanto riguarda, invece, i beni paesaggistici, la competenza autorizzatoria ricade in capo alle Regioni, che la esercitano direttamente o per delega ai Comuni, previo parere della Soprintendenza competente per territorio.
Quindi, secondo il parere del CSLLPP: per gli immobili inseriti in aree sottoposte a vincolo paesaggistico (Parte III del Codice), privi di riconosciuto valore storico, artistico o architettonico intrinseco, è consentito intervenire anche attraverso interventi di demolizione e ricostruzione classificabili nella “ristrutturazione edilizia”, che nella definizione del dpr 380/2001 comprende anche modifiche alla sagoma, al sedime, ai prospetti ed al volume preesistente, da sottoporre, comunque, al rilascio di nulla osta da parte delle Amministrazioni competenti per la tutela del vincolo.
Per quelli vincolati in base alla Parte II del Codice, invece, è possibile intervenire solo mediante conservazione/restauro; per essi la “demolizione con ricostruzione”, per essere classificata come “ristrutturazione”, deve prevedere la “fedele ricostruzione”, senza modifica a sagoma, sedime, prospetti e volume preesistente, laddove quindi la modifica di tali parametri assoggetterebbe l’intervento al regime autorizzatorio delle nuove costruzioni.
MINISTERO ECONOMIA E FINANZE
Con Risoluzione n 6/DF del 28 luglio 2021 (allegata per i Collegi associati)il MEF Ministero dell’Economia e delle Finanze fornisce chiarimenti sul canone patrimoniale o canone unico di cui ai commi 837 e seguenti della legge n 160/2020 e in particolare, si risponde ad una richiesta di chiarimenti sui criteri di applicazione della tariffa base giornaliera prevista per l’occupazione di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni.
Secondo il ministero una corretta interpretazione della norma vuole che la tariffa sia frazionata per 24 h e applicata fino ad un massimo di 9 ore.
Il quesito nasce da un dubbio interpretativo della norma in quanto alcuni enti locali avevano inteso che la tariffa dovesse essere frazionata per un massimo di 9 ore, cosa invece smentita dal ministero con la risoluzione di cui si tratta.
Ricordiamo che, secondo il comma 842, la tariffa base giornaliera per le occupazioni che si protraggono per un periodo inferiore all’anno solare è la seguente:
Classificazione dei comuni | Tariffa standard |
Comuni con oltre 500.000 abitanti | euro 2 |
Comuni da oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti | euro 1,30 |
Comuni da oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti | euro 1,20 |
Comuni da oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti | euro 0,70 |
Comuni fino a 10.000 abitanti | euro 0,60 |
Il comma 843 disciplina le occupazioni temporanee di suolo pubblico, stabilendo che i comuni e le città metropolitane applicano le tariffe di cui al comma 842 frazionate per ore, fino a un massimo di 9, in relazione all’orario effettivo, in ragione della superficie occupata e possono prevedere riduzioni, fino all’azzeramento del canone, esenzioni e aumenti nella misura massima del 25% delle medesime tariffe.
Invece per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione dal 30 al 40% sul canone complessivamente determinato ai sensi del periodo precedente.
Ciò premesso la Risoluzione di cui si tratta, al fine di procedere al corretto calcolo della tariffa, chiarisce che occorre suddividere la stessa per ventiquattro e poi moltiplicare per il numero di ore di effettiva occupazione, purché inferiore o uguale a nove ore.
Si riporta un esempio come indicato dallo stesso provvedimento ministeriale:
- tariffa giornaliera di 2 euro come previsto dal comma 842 nel caso di comuni con oltre 500.000 abitanti
- € 2 x 10 mq = € 20/24h = € 0,83 (tariffa oraria) x 9 (ore max) = € 7,47
Oltre le nove ore è dovuta la tariffa giornaliera per intero. patrimoniale: come calcolare la tariffa per occupazione spazi pubblici
FONDAZIONE GEOMETRI-MARSH
La copertura assicurativa gratuita di RC PROFESSIONALE stipulata da FONDAZIONE GEOMETRI ITALIANI con la compagnia AIG Europe SA, valida e già attiva per i Geometri Neo/Re-iscritti all’albo professionale nel periodo 01.07.2021 – 31.12.2021
Il neo/re iscritto NON deve fare nulla, è automaticamente incluso
AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE PROVINCIALE DI MODENA – UFFICIO PROVINCIALE TERRITORIO
AGE.AGEDP-MO.REGISTRO UNICO INTERNO RUI.0001636.19-08-2021-R
Per facilitare il reclutamento dei liberi professionisti per la Pubblica amministrazione è stato siglato l’accordo con il Ministro per la Pubblica Amministrazione.
AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Modena – Ufficio Provinciale – Territorio
REGIONE EMILIA ROMAGNA
Nota ricevuta dalla Assessore Barbara Lori relativa alla deliberazione di Giunta Regionale n. 1256 del 2 agosto 2021, in cui è stato approvato l’elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche e di difesa del suolo – annualità 2021, di concerto con il Provveditorato Interregionale per le opere pubbliche Lombardia – Emilia-Romagna.
La delibera è pubblicata nel Bollettino n. 239 del 3 agosto 2021 (parte seconda) del Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna (BURERT).
prezzario_RER_relazione2_PG2021_709240
AGENZIA DELLE ENTRATE
Il Bonus Facciate è una detrazione fiscale (Irpef) del 90% per chi effettua lavori di rifacimento della parte esterna di un edificio.
Il Bonus prevede una detrazione del 90% delle spese sostenute per i lavori relativi alla facciata: ma solo per le aree più abitate (le cosiddette «zone omogenee» A e B), e solo per facciate esterne o per facciate interne visibili dall’esterno o da spazio pubblico. Si tratta di una detrazione a vantaggio dei soggetti IRES e soggetti IRPEF e non presenta limiti di capienza di spesa, né per tipologia di lavorazione, né per numero di unità immobiliare. Gli edifici oggetto degli interventi possono essere strumentali all’attività d’impresa, oppure beni patrimonio e beni merce. Per i pagamenti, sono ammessi sia i bonifici per le ristrutturazioni edilizia, sia quelli per il risparmio energetico. Il bonus facciate interessa tutto quanto rappresenta la facciata di un edificio ad eccezione degli infissi.
Il rifacimento dei balconi rientra integralmente nel bonus facciate: spetta inoltre anche per le spese sostenute per il rifacimento della copertura del piano di calpestio del balcone e per la sostituzione dei pannelli in vetro che costituiscono le pareti perimetrali del balcone, trattandosi di elementi costitutivi del balcone stesso. Il bonus facciate spetta, altresì per le spese sostenute per la ritinteggiatura delle intelaiature metalliche che sostengono i pannelli di vetro perimetrali del balcone nonché per la tinteggiatura e stuccatura della parete inferiore del balcone, trattandosi di opere accessorie e di completamento dell’intervento nel suo insieme.
La legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020) ha poi prorogato il bonus facciate anche alle spese 2021 ed ora si auspica in una ulteriore proroga per i prossimi anni. Il beneficio, si sostanzia in una detrazione IRPEF da godere in 10 quote annuali di pari importo e a differenza degli altri bonus casa (bonus 110, bonus ristrutturazione, ecobonus, ecc.) non prevede limiti massimi di spesa.
Oltre alla proroga alle spese 2021, la guida aggiornata dell’Agenzia delle Entrate sul bonus facciate recepisce anche la novità introdotta con l’art. 121 del decreto Rilancio. In dettaglio la disposizione normativa stabilisce che anche per il bonus facciate, limitatamente alle spese 2020 e 2021, il beneficiario può optare in luogo della detrazione fiscale, per:
- lo sconto in fattura da parte della stessa impresa che esegue i lavori, la quale poi recupera l’importo nella forma del credito d’imposta da poter utilizzare in compensazione o da poter cedere a terzi (inclusi istituti di credito e finanziari)
- la cessione del credito a terzi, inclusa l’impresa che esegue i lavori ed inclusi istituti di credito e finanziari. Il cessionario (ossia chi riceve il credito) può utilizzarlo in compensazione oppure cederlo ulteriormente.
Con riferimento alla cessione del credito si precisa che la cessione è ammessa anche per le sole rate residue (ad esempio è ammesso che la prima quota del bonus facciate si goda come detrazione fiscale in dichiarazione dei redditi e poi si proceda alla cessione delle altre 9 quote residue).