All posts by patrizia

BONUS FACCIATE – INDIVIDUAZIONE ZONE A e B

By Notizie in Primo Piano | No Comments

Il Comune di Modena ha messo a disposizione un percorso guidato, ad uso dei professionisti e dei cittadini, per l’individuazione della zona territoriale omogenea a partire dall’indirizzo toponomastico e/o dai riferimenti catastali di un fabbricato, al fine di individuare se il medesimo si trovi nelle zone A o B, e come tale possa rientrare nelle ipotesi di detrazione fiscale, ove ricorrano gli altri requisiti. Qualora invece sia necessaria una certificazione da parte del Comune, sarà necessario richiedere ordinariamente il Certificato di destinazione urbanistica.

L’agevolazione consiste in una detrazione d’imposta, da ripartire in 10 quote annuali costanti, pari al 90% delle spese sostenute nel 2020 per interventi, compresi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in determinate zone. Sono ammessi al beneficio esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi.

In particolare, si tratta delle zone A e B individuate dall’articolo 2 del decreto n. 1444/1968 del Ministro dei lavori pubblici. La zona A include le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi.

La zona B, invece, include le altre parti del territorio edificate, anche solo in parte, considerando tali le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non è inferiore al 12,5% della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale è superiore a 1,5 mc/mq.

Se i lavori di rifacimento della facciata, quando non sono di sola pulitura o tinteggiatura esterna, riguardano interventi che influiscono dal punto di vista termico o interessano oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, è richiesto che siano soddisfatti i requisiti di cui al decreto Mise 26 giugno 2015 (“Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”) e quelli, relativi ai valori di trasmittanza termica, indicati alla tabella 2 allegata al decreto Mise 11 marzo 2008. In queste ipotesi, l’ENEA effettuerà controlli sulla sussistenza dei necessari presupposti, secondo le procedure e modalità stabilite dal decreto interministeriale 11 maggio 2018.

Il percorso guidato è disponibile al seguente indirizzo:

https://www.comune.modena.it/edilizia/bonus-facciate

 

Linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni nonché le modalità per l’attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell’efficacia degli interventi effettuati. Modifiche al DM 58 del 28/02/2017

By Notizie in Primo Piano | No Comments

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  – Decreto Ministeriale n. 24 del 09/01/2020

Le linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni prevedono le seguenti modifiche:

–  per la riduzione del rischio sismico il tecnico incaricato della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico assevera l’efficacia degli interventi;

– il tecnico dovrà asseverare la classe di rischio sismico dell’edificio precedente l’intervento e quella conseguibile a seguito dell’esecuzione dell’intervento progettato che dovrà essere effettuata secondo il modello contenuto nell’allegato B;

– il progetto degli interventi e della relativa efficacia dovrà essere allegato alla Segnalazione di certificata di inizio attività (SCIA) o alla richiesta di permesso di costruire, al momento della presentazione allo sportello unico dell’edilizia (SUE) competente prima dell’inizio dei lavori;

–  il direttore dei lavori ed il collaudatore statico (dove nominato per legge) dovrà controllare la conformità degli interventi eseguiti al progetto depositato, come asseverato dal progettista;

–   al fine dell’ottenimento dei benefici fiscali, dovrà essere consegnata una copia al committente sia dell’asseverazione del progettista sulla classe di rischio dell’edificio precedente l’intervento e quella conseguibile a seguito dell’esecuzione dell’intervento, sia dell’attestazione da parte del direttore dei lavori e del collaudatore statico (dove nominato per legge) sulla conformità degli interventi.

 

Le modifiche introdotte sulla classificazione del rischio sismico riguardano in particolare:

–    il progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico e l’asseverazione devono essere allegati alla segnalazione certificata di inizio attività o alla richiesta di permesso a costruire presso lo sportello unico per l’edilizia;

–    all’interno dell’allegato A cambia la tabella per l’attribuzione della classe di Rischio IS-V in funzione dell’entità dell’indice di sicurezza; viene corretta l’espressione per la valutazione della Pam. Modificato il passaggio di classe di vulnerabilità per le murature in mattoni o pietra lavorata (approccio semplificato) a fronte degli interventi di rafforzamento locale individuati nella tabella 6;

–    all’interno dell’allegato B si riporta la possibilità di usufruire della detrazione fiscale riservata agli interventi di miglioramento sismico anche in caso di demolizione e ricostruzione di un edificio con la stessa volumetria del preesistente purché si tratti di una ristrutturazione edilizia.

 

TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO – VERSIONE AGGIORNATA GENNAIO 2020

By Notizie in Primo Piano | No Comments

L’Ispettorato del lavoro ha pubblicato la nuova versione, aggiornata a gennaio 2020, del Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro (D. Lgs 81/2008)

L’aggiornamento di gennaio 2020

Le novità dell’ultima versione sono:

  • sono stati inseriti gli interpelli dal n. 4 al 8 del 2019;
  • è stato sostituito il Decreto Direttoriale n. 8 del 25 febbraio 2019 con il Decreto Direttoriale n. 57 del 18 settembre 2019 – elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche
  • è stato sostituito il Decreto Direttoriale n. 2 del 16 gennaio 2018 con il Decreto Direttoriale n. 58 del 18 settembre 2019 –  elenco dei soggetti abilitati e dei formatori per l’effettuazione dei lavori sotto tensione ;
  • è stata aggiunta la lettera a-bis all’art. 4, comma 1, del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37 (attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici);
  • è stato aggiunto l’art. 7-bis al Decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, (dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche).

 

Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. maggiori informazioni

Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetta" permetti il loro utilizzo.

Close