CITTA’ DI CASTELFRANCO EMILIA
TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDE PROROGATO AL 20/12/2019
CITTA’ DI CASTELFRANCO EMILIA
TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDE PROROGATO AL 20/12/2019
Regione Emilia Romagna
Approvazione di un bando straordinario per il ripopolamento e la rivitalizzazione dei centri storici nei Comuni più colpiti dal sisma del 20-29 maggio 2012
REGIONE EMILIA ROMAGNA
Termini relativi alla concessione ed erogazione dei contributi riconosciuti ai sensi delle ordinanze commissariali nn. 29, 51 e 86/2012 e smi
La Camera di commercio di Modena ha approvato anche per l’a.s. 2019-2020 il bando che stabilisce contributi a fondo perduto a favore di imprese di qualunque dimensione e di altri soggetti diversi dalle imprese, disposti ad ospitare in alternanza scuola-lavoro studenti della scuola secondaria di secondo grado o dei centri di formazione professionale (CFP). Il contributo è finalizzato a coprire, in parte, gli oneri sostenuti delle imprese ospitanti nel percorso di affiancamento degli studenti durante lo stage in azienda.
L’agevolazione sarà così modulata:
Le risorse stanziate ammontano complessivamente a 65.000,00 Euro.
Sono finanziabili gli stage in alternanza programmati a partire dal 1/9/2019 e fino al 31/12/2019.
I percorsi dovranno tassativamente concludersi entro il 31/12/2019.
Le imprese di qualunque dimensione, le Associazioni di categoria, gli enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore, gli ordini professionali, i liberi professionisti.
Le imprese ed i soggetti diversi dalle imprese devono avere sede nella provincia di Modena ed essere iscritti al Registro nazionale alternanza scuola-lavoro.
Le domande di contributo possono essere inviate a partire dalle ore 8,00 di lunedì 2 settembre 2019 fino alle ore 20,00 di mercoledì 30 ottobre 2019, esclusivamente in modalità telematica, con firma digitale del legale rappresentante dell’impresa/soggetto ospitante diverso dalle imprese o di un soggetto delegato. In quest’ultimo caso dovrà essere allegata specifica procura, utilizzando il modulo pubblicato tra gli allegati.
Si consiglia di leggere attentamente la “Guida alla compilazione della domanda telematica”, in cui sono contenute le istruzioni tecniche per la gestione degli allegati.
L’invio telematico dovrà avvenire mediante la piattaforma Telemaco.
Si ricorda che l’iscrizione a Telemaco sarà operativa dopo 48 ore dalla registrazione. Per l’acquisizione della firma digitale, contattare l’ufficio competente per fissare un appuntamento (tel. 059/208230) oppure, senza appuntamento, dal lun. al ven. dalle ore 11,30 alle 12,30 presso la Camera di Commercio di Modena, ingresso di via Ganaceto n. 140.
La domanda dovrà essere composta, a pena di esclusione, da:
L’ammissione al contributo avverrà sino ad esaurimento dei fondi disponibili, previa verifica di ammissibilità ai sensi di quanto previsto dal presente bando. L’ordine di precedenza nella graduatoria è determinato dall’ordine cronologico di ricezione della pratica telematica da parte della Camera di Commercio di Modena, attestato dalla data e numero di protocollo assegnato dal sistema Telemaco.
Gli esiti del procedimento istruttorio saranno comunicati ai soggetti beneficiari – tramite PEC – entro il 29 novembre 2019.
I soggetti beneficiari dovranno inviare la rendicontazione, esclusivamente in modalità telematica, con firma digitale del legale rappresentante dell’impresa/soggetto ospitante diverso dalle imprese o di un soggetto delegato, entro e non oltre il 30 gennaio 2020.
In fase di rendicontazione andrà presentata la documentazione coerente con il numero di percorsi previsti dallo scaglione indicato sul modulo di domanda (esempio nella categoria da 1 a 2 percorsi, andrà rendicontato almeno un percorso).
Nel caso non dovesse essere rendicontato il numero minimo di percorsi previsto dallo scaglione indicato sul modulo di domanda, verrà liquidato un contributo ridotto in base allo scaglione di appartenenza dei percorsi effettivamente rendicontati.
La rendicontazione dovrà essere composta da un nuovo modello base, a cui andranno allegati:
Sportello Genesi – tel. 059/208225, e-mail genesi@mo.camcom.it
REGIONE EMILIA ROMAGNA – RICOSTRUZIONE POST SISMA
Il decreto della Direzione Generale Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell’Ambiente che approva la graduatoria dei progetti ammessi al finanziamento della progettazione preliminare e definitiva degli interventi di rimozione dell’amianto dagli edifici pubblici è stato pubblicato in GU il 21 agosto scorso. Sono circa 870mila euro per 140 interventi in oltre 100 Comuni e saranno destinati agli edifici pubblici nei quali debbono essere svolti interventi di rimozione e smaltimento dell’amianto e del cemento-amianto presente in coperture e manufatti.
Ammortamento auto, cellulari, beni inferiori a 516,46 euro. Una Guida utile per la deduzione del costo dei beni strumentali nel 2019. I beni strumentali sono i beni destinati ad essere impiegati nell’attività lavorativa e che non esauriscono la loro utilità in un solo esercizio. Nel trattamento contabile e fiscale di questi beni occorre tenere presente:
Ammortamento dei beni strumentali per il professionista nel 2019
I crediti relativi alle entrate provenienti da tributi locali sono soggetti a una prescrizione pari a cinque anni, tempistica dimezzata rispetto ai dieci anni che occorrono in caso di tributi erariali.
Lo ha ribadito la commissione tributaria regionale di Milano, sezione XII, con la sentenza 2479 del 29 maggio 2018, sottolineando come gli importi dovuti per i tributi locali riguardino prestazioni periodiche e pertanto devono rientrare nell’applicazione della norma civilistica che prevede una prescrizione quinquennale tenendo conto della notifica della cartella di pagamento, o della stessa ingiunzione.
In precedenza, la commissione tributaria regionale di Roma (sentenza 47/2017) si era già espressa in modo non dissimile affermando che la riscossione di tributi come la tassa rifiuti è soggetta alla prescrizione di 5 anni in quanto prestazione periodica.
Il principio preso come riferimento è l’articolo 2948 del Codice Civile, secondo cui il termine per recuperare il credito è limitato a 5 anni per i pagamenti versati annualmente o a cadenza più breve, quindi rientrano in questa normativa tutte le entrate locali versate periodicamente.
REGIONE EMILIA ROMAGNA – RICOSTRUZIONE POST SISMA
REGIONE EMILIA ROMAGNA
Disposizioni relative alla concessione di contributi per il pagamento dei maggiori interessi maturati entro il 31/12/2019, in conseguenza della sospensione delle rate di mutui e finanziamenti prevista a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e degli eventi alluvionali e atmosferici del 2014 nella Regione Emilia-Romagna.
E’ possibile portare in detrazione le spese per un intervento combinato per la riqualificazione energetica e la riduzione del rischio sismico (ecobonus+sismabonus) di un edificio in caso di cambio di destinazione d’uso? Questa la richiesta di un utente.
Con l’interpello n. 293/2019 l’Agenzia delle Entrate ha sottolineato che si ha diritto alla detrazione combinata ecobonus+sismabonus per interventi di efficientamento energetico e messa in sicurezza antisismica che presuppongano il cambio di destinazione d’uso di più unità immobiliari, ma solo nel caso in cui vengano rispettate le seguenti condizioni:
In base alla circolare n. 7/E del 27 aprile 2018, le opere di ristrutturazione edilizia comportanti la realizzazione di un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, sono da considerare di trasformazione urbanistica e come sono assoggettate al preventivo rilascio del titolo edilizio.
Pertanto, condizione necessaria affinché il contribuente possa usufruire delle detrazioni d’imposta per trasformare un immobile ad uso non abitativo in uno abitativo è che nel provvedimento amministrativo che assente i lavori deve risultare chiaramente che gli stessi comportano il cambio di destinazione d’uso del fabbricato in abitativo.
In riferimento alle detrazioni per l’intervento combinato di riduzione del rischio sismico e di riqualificazione energetica di un edificio, le Entrate richiamano l’art. 1, comma 3, lett. a), n. 7) della legge di Bilancio 2018, in base al quale per le spese sostenute per gli interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica, spetta in alternativa alle detrazioni previste, una detrazione
La predetta detrazione è ripartita in 10 quote annuali di pari importo e si applica su un ammontare delle spese non superiore a euro 136.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.
Viene, inoltre, chiarita la perplessità espressa dall’interpellante circa la possibilità di fruire della detrazione pur in assenza di un effettivo condominio.
Sempre nella circolare n. 7/E del 27 aprile 2018 viene precisato che sia ai fini delle detrazioni per lavori volti alla riduzione del rischio sismico che ai fini della detrazione delle spese per interventi di riqualificazione energetica, per “parti comuni” si intendono quelle riferibili a più unità immobiliari funzionalmente autonome, ossia distintamente accatastate, a prescindere dall’esistenza di una pluralità di proprietari.
Nel caso in esame, la condizione soggettiva di unico proprietario, sebbene l’acquisto sia stato effettuato in comproprietà indivisa fra i due coniugi, risulta soddisfatta.
Relativamente all’adozione delle misure antisismiche, anche per gli interventi combinati di riduzione del rischio sismico e di riqualificazione energetica, condizione necessaria è che l’intervento si configuri come recupero del patrimonio edilizio e non come nuova costruzione, in linea a quanto evidenziato con risoluzione n. 34 del 27 aprile 2018 delle Entrate.
Tale qualificazione delle opere edilizie spetta al Comune (o altro ente territoriale competente in tema di classificazioni urbanistiche) che, in sede di rilascio del titolo amministrativo che autorizza i lavori, asserisce che l’opera consiste in un intervento di conservazione del patrimonio edilizio esistente e non in un intervento di nuova costruzione.
In riferimento all’applicazione del limite di spesa, come precisato con circolare n. 7/E del 2018, esso va attribuito a ciascuna delle unità immobiliari componenti l’edificio prima dell’intervento di ristrutturazione, anche nel caso in cui l’unità immobiliare su cui si effettuano i lavori non sia ad uso abitativo (nel nostro caso è un fienile).
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