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BONUS 75% PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE

By Legislazione nazionale, Senza categoria | No Comments

Bonus del 75% per eliminare le barriere architettoniche.

Il DL 212/2023 ha introdotto alcune modifiche al decreto rilancio modificando e riducendo al 75% la possibilità di intervento per l’eliminazione delle barriere architettoniche.

Gli interventi devono rispettare i requisiti indicati dal DM 236/1989 e asseverati da tecnici abilitati.

Dal 2024 il bonus barriere non è applicabile alla sostituzione di pavimenti, porte e finestre.

La scadenza del bonus è rimasta invariata al 31 dicembre 2025 e necessita di bonifico parlante per la sua applicazione come detrazione Irpef.

Rimangono valide alcune eccezioni per ottenere lo sconto in fattura e la cessione del credito:

  • sulle parti comuni dei condomìni a prevalente destinazione abitativa;
  • su unità immobiliari unifamiliari o unità abitative in edifici plurifamiliari adibite ad abitazione principale di proprietari o possessori con un reddito non superiore a 15mila euro;
  • su unità immobiliari unifamiliari o unità abitative in edifici plurifamiliari adibite ad abitazione principale di proprietari o possessori nel cui nucleo familiare sia presente un disabile con certificazione rilasciata ai sensi della Legge 104/1992

PROROGA TITOLI EDILIZI 2024

By Legislazione nazionale | No Comments

Nel Decreto Energia  è presente una misura per la proroga straordinaria di permessi di costruzione, Scia, autorizzazioni paesaggistiche ed ambientali.

L’art. 4-quater della Legge 2 febbraio 2024, n. 11, in vigore dall’8 febbraio 2024, si applica ai permessi di costruire rilasciati o formatisi entro il 30 giugno 2024, alle Scia presentate entro la stessa data e alle convenzioni urbanistiche formatesi entro il medesimo termine.

Precedentemente, tali termini erano fissati al 31 dicembre 2023.

L’estensione dei titoli edilizi darà maggior flessibilità ai costruttori nel portare avanti i loro progetti, permettendo loro di avere più tempo per reperire i materiali necessari e gestire gli eventuali aumenti dei costi. Inoltre, questa proroga fornirà un ulteriore incentivo per l’attività edilizia, che è un importante motore dell’economia.

I lavori attualmente in corso o da avviare potranno beneficiare dell’estensione da 2 anni a 30 mesi della proroga straordinaria dei termini di inizio e fine lavori. Ricordiamo che originariamente era prevista in soli 2 anni,  relativa a permessi di costruire rilasciati o formatisi e scia presentate fino al 30 giugno 2024, oltre che di validità di convenzioni formatesi entro il medesimo termine (in precedenza tali termini erano fissati al 31 dicembre 2023).

Il rinvio si applica ai termini dei seguenti titoli edilizie:

  • Permessi di costruire
  • Segnalazioni certificate di inizio attività (Scia)
  • autorizzazioni paesaggistiche e delle dichiarazioni e autorizzazioni ambientali comunque denominate (di cui rispettivamente ai Dlgs 42 del 2004 e 152 del 2006).

La proroga non è automatica ed è prevista solo a patto che:

  • gli interessati presentino una comunicazione al Comune per manifestare la volontà di prolungare la validità. La comunicazione deve contenere l’indicazione degli estremi del titolo edilizio e del termine che si vuole prorogare (inizio e/o ultimazione lavori);
  • non siano già decorsi i termini di inizio e/o fine lavori al momento della comunicazione al Comune
  • il titolo abilitativo non risulti in contrasto con nuovi strumenti urbanistici approvati e con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio ai sensi del dlgs 42/2004 (es. piani paesaggistici, decreti di vincolo).

Lo slittamento di 30 mesi è valido anche per i permessi di costruire e per le Scia già prorogati, sulla base dell’art. 15, comma 2, del Testo unico Edilizia, per fatti sopravvenuti, estranei alla volontà del titolare del permesso di costruire o sulla base del Dl Semplificazioni del 2020 (art. 10, comma 4 del Dl 76) che, analogamente a quanto poi stabilito dal Dl Ucraina, aveva accordato la possibilità di proroga per i permessi di costruire rilasciati entro il 2020.

Beneficiano dell’ulteriore proroga anche le Scia e i permessi di costruire che avevano usufruito dei rinvii dei termini arrivati con l’emergenza Covid (art. 103, comma 2 del Dl 18 del 2020).

Di seguito riportiamo il testo dell’art. 10-septies del dl 181/2022 come modificato dall’art. 4-quater della Legge 11/2024, per una maggiore chiarezza e comprensione della nuova normativa.

In considerazione delle conseguenze derivanti dalle difficoltà di approvvigionamento dei materiali nonché dagli incrementi eccezionali dei loro prezzi, sono prorogati di trenta mesi: a) i termini di inizio e di ultimazione dei lavori, di cui all’articolo 15 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, relativi ai permessi di costruire rilasciati o formatisi fino al 30 giugno 2024, purché i suddetti termini non siano già decorsi al momento della comunicazione dell’interessato di volersi avvalere della presente proroga e sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione del soggetto medesimo, con nuovi strumenti urbanistici approvati nonché con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio, ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche ai termini relativi alle segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA), nonché delle autorizzazioni paesaggistiche e alle dichiarazioni e autorizzazioni ambientali comunque denominate. Le medesime disposizioni si applicano anche ai permessi di costruire e alle SCIA per i quali l’amministrazione competente abbia accordato una proroga ai sensi dell’articolo 15, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o ai sensi dell’articolo 10, comma 4, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e dell’articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27; b) il termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione di cui all’articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, o dagli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché i termini concernenti i relativi piani attuativi e qualunque altro atto ad essi propedeutico, formatisi fino al 30 giugno 2024, purché non siano in contrasto con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio, ai sensi del codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004. La presente disposizione si applica anche ai diversi termini relativi alle convenzioni di lottizzazione di cui all’articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, o agli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché ai relativi piani attuativi che hanno usufruito della proroga di cui all’articolo 30, comma 3-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e della proroga di cui all’articolo 10, comma 4-bis, del citato decreto-legge n. 76 del 2020.”

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Accertamento di conformità ex art. 36 DPR 380/01 e i vincoli paesaggistici sopravvenuti

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Il Ministero della Cultura, a valle di un quesito di un Comune, è tornato sul tema dell’accertamento di conformità ex art. 36 DPR 380/01 e i vincoli paesaggistici sopravvenuti, confermando – anche a seguito di parere dell’Avvocatura Generale dello Stato – che il vincolo sopravvenuto non va ricondotto, ai fini della sanatoria, ai limiti dell’art. 167, co.4 del dlgs 42/2004.

In particolare il Ministero, ribadendo posizioni espresse in precedenza ma oggetto di oscillamenti interpretativi, ha evidenziato che:

-laddove il vincolo sopravvenga all’abuso edilizio, non si configura illecito paesaggistico;

-è quindi esclusa l’applicabilità dei limiti ex art. 167, co. 4 dlgs 42/2004

-in sede di accertamento di conformità edilizia sarà sufficiente procedere con una autorizzazione paesaggistica ex art. 146 dlgs 42/2004, ancorché ovviamente postuma.

Nello specifico l’Ufficio legislativo ha illustrato i due orientamenti giurisprudenziali sulla definizione di ‘volumi’ ai sensi dell’art.167 comma 4 del D.lgs. 42/2004. Secondo un primo orientamento in sede di accertamento di conformità paesaggistica, di cui all’art.167 comma 4 del D.lgs. 42/2004, è illegittimo il diniego di nulla osta basato sull’esistenza di superficie e volumi utili senza una valutazione in concreto della natura tecnica degli impianti, destinati ad occupare i vani interessati.

Secondo un secondo orientamento, decisamente prevalente si evidenzia nel parere, che non assume rilievo la distinzione tra volumi tecnici e volumi di altro tipo e, a tal fine  richiama la sentenza del Consiglio di Stato n.3026/2022, per cui il divieto di creazione di volumi, di cui all’art.167 c.4 dell’art.167 del D.lgs. 42/2004, si riferisce a qualsiasi nuova edificazione che crei volume, senza alcuna distinzione tra volume tecnico ed altro tipo di volume, interrato o meno.

Si è quindi concluso, ritenendo il ricostruito orientamento maggioritario della giurisprudenza amministrativa maggiormente compatibile con le esigenze di tutela del paesaggio, per cui la nozione di volumi rilevanti ai sensi dell’art.167 comma 4 lett. a) del D.lgs. 42/2004 comprende qualsiasi nuova volumetria, inclusi i volumi tecnici.

L’Ufficio legislativo ha, inoltre, richiamato il D.P.R. 139/2010 ed il successivo D.P.R. 31/2017 “Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata”, con cui il Legislatore ha escluso l’autorizzazione paesaggistica per determinati interventi (Allegato A), mentre per altri di lieve entità ha previsto un procedimento autorizzatorio semplificato.

Tra questi il D.P.R. 31/2017 ha previsto al punto A.31 dell’allegato le “opere ed interventi edilizi eseguiti in variante a progetti autorizzati ai fini paesaggistici che non eccedano il due per cento delle misure progettuali quanto ad altezza, distacchi, cubatura, superficie coperta o traslazioni dell’area di sedime”. Dette opere, osserva l’Ufficio legislativo, sono quindi escluse dall’ambito applicativo dell’art.167 del D.Lgs. 42/2004, in quanto opere inidonee ad incidere negativamente sui valori del paesaggio, a prescindere da qualsiasi qualificazione o destinazione d’uso del bene realizzato.

circolare-SG-n-38-2023-del-4-9-2023

allegato-parere-uff-legislativo-prot-19133-del-19-7-2023

Avviso per la formazione di elenco professionisti per pratiche MUDE

By Enti locali | No Comments

COMUNE DI MIRANDOLA

30/01/2024

sarà prorogata fino alle ore 12:00 del giorno 15/02/2024

Pertanto le domande in formato digitale dovranno essere presentate entro le ore 12:00 del giorno 15 febbraio 2024, unitamente all’Allegato A e a fotocopia del documento d’identità del sottoscrittore ai sensi degli artt 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.

Si comunica inoltre che tutta la documentazione è scaricabile al seguente link:

https://www.comune.mirandola.mo.it/documenti-e-dati/bandi-dellente/avvisi-incarichi/avviso-per-la-formazione-di-un-elenco-professionisti-per-pratiche-mude

Avviso MIRANDOLA_rev_29012024

 

08/01/2024

Si comunica che il Comune di Mirandola intende procedere all’individuazione di professionisti, in possesso delle idonee qualificazioni ed interessati ad assumere incarichi relativi all’istruttoria delle pratiche di “Richiesta Contributo di Ricostruzione”,  riguardanti gli edifici privati danneggiati dal sisma del maggio 2012, in conformità a quanto previsto dalle ordinanze commissariali n. 29/2012, 51/2012 e 86/2012 e s.m.i., mediante la formazione di un elenco di tecnici professionisti per il conferimento di servizi in parola.

A partire pertanto dal giorno 02/01/2024 fino alle ore 12:00 del giorno 31/01/2024, sarà pubblicato sul sito internet del Comune di Mirandola – Albo Pretorio informatico, sezione bandi di concorso, selezioni e incarichi e su Amministrazione Trasparente, AVVISO PUBBLICO – ai sensi dell’art. 50 comma 2 del d.lgs. 36/2023 e allegato II.1 – per l’individuazione dei professionisti interessati allo svolgimento, per il Comune di Mirandola, di servizi attinenti all’ingegneria, all’architettura e alle attività tecnico amministrative connesse, riguardanti l’istruttoria delle pratiche di “richiesta contributo di ricostruzione”, per gli edifici privati danneggiati dal sisma del maggio 2012.

Le domande in formato digitale devono essere presentate entro le ore 12:00 del giorno 31 gennaio 2024, unitamente all’Allegato A e a fotocopia del documento d’identità del sottoscrittore ai sensi degli artt 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.

Avviso MIRANDOLA

AllegatoA

Comunicazione aggiornamento applicativo SACE

By Notizie in Primo Piano | No Comments

Il 01 febbraio 2024 verrà rilasciata la nuova versione dell’applicativo SACE con importanti aggiornamenti che si illustrano brevemente di seguito.

Per tale aggiornamento, nel medesimo giorno è previsto un fermo macchina dalle ore 12.00 alle ore 14.00 durante il quale non sarà quindi possibile effettuare alcuna operazione.

Si riportano di seguito gli aggiornamenti previsti:

  1. Gli Attestati di Prestazione Energetica in stato di bozza (non in versione definitiva) saranno cancellati in automatico dal sistema trascorsi 30 giorni dalla data del loro inserimento. Sarà comunicato un promemoria al soggetto certificatore per mezzo PEC 15 giorni prima della loro cancellazione. Si raccomanda di verificare la correttezza della propria PEC riportata nell’anagrafica del soggetto certificatore.
  2. Gli Attestati con procedura di firma incompleta (ovvero parzialmente finalizzati con firma digitale) subiranno un processo di controllo per verificarne la piena validità indicata all’art. 5, comma 1 della D.G.R. n. 1385/2020: successivamente a tale processo, tali Attestati saranno cancellati in quanto non pienamente validi.

Alla luce di quanto sopra riportato, vi invitiamo a rendere definitivi gli Attestati in stato di bozza entro il 01/02/2024 pena la cancellazione, superate le tempistiche sopra indicate e di rendere pienamente validi gli Attestati di cui al punto 2, con il completamento della procedura di firma digitale.

Inoltre, si invitano tutti i soggetti certificatori a verificare costantemente il numero degli Attestati in bozza o in procedura di firma incompleta accedendo alla relativa sezione “Ricerca Attestati” e di provvedere alla conversione in stato definitivo o alla loro eliminazione.

Per la procedura di firma fare riferimento al paragrafo “REGISTRAZIONE DEFINITIVA CON FIRMA DIGITALE” nella relativa “Guida alla compilazione dell’attestato di prestazione energetica degli edifici”, visualizzabile o scaricabile nell’area riservata “Manuali d’uso”.

 

Proroga termini per Raccolta manifestazione di interesse PUG Comune di Modena

By Notizie in Primo Piano | No Comments

22/01/2024

Avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse avanzate da soggetti privati e pubblici approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 49/2023 – Proroga del termine di pubblicazione dell’avviso pubblico.

È possibile formulare quesiti generici inerenti l’Avviso in pubblicazione al seguente indirizzo email: pug.modena@comune.modena.itsegreteria.pianificazione@comune.modena.it. Le risposte ai quesiti saranno oggetto di pubblicazione sulla pagina web dedicata alle FAQ del Piano urbanistico generale: https://www.comune.modena.it/servizi/edilizia-e-urbanistica/piano-urbanistico-generale/faq.

 

27/10/2023

Si comunica l’avvenuta pubblicazione dell’avviso per la raccolta di manifestazioni di interesse, ai sensi dell’articolo 38 della legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24, funzionale all’acquisizione di proposte per la prima gestione attuativa del PUG.

La delibera di indirizzi e lo schema di avviso sono stati approvati con delibera CC 49 del 22/06/2023 e con la delibera di Giunta comunale n. 552/2023 sono stati definiti  i diritti di segreteria e approvate le specificazioni relativamente alla documentazione.

Il bando e relativi allegati sono pubblicati nella sezione amministrazione trasparente del Comune di Modena al seguente link https://www.comune.modena.it/servizi/catasto-urbanistica-edilizia/trasparenza-dellattivita-di-pianificazione-e-governo-del-territorio/atti-di-governo-del-territorio/24-10-2023-pubblicazione-avviso-per-raccolta-manifestazione-di-interesse-pug

e all’albo pretorio al seguente link https://albopretorio.comune.modena.it/listalbopub.view?tiporeg=a

È possibile formulare proposte entro il 22 gennaio 2024.

per qualsiasi informazione rivolgersi a:  segreteria.pianificazione@comune.modena.it

 

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