Giustisprudenza

Illegale il frazionamento artificioso per presentare più istanze di condono

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Secondo una consolidata giurisprudenza (sentenza n. 807/2022 dalla Corte di Cassazione, 3 Sez. Penale), non è ammissibile il condono edilizio di una costruzione, nel caso in cui la richiesta di sanatoria venga presentata suddividendo l’unità immobiliare in questione in molteplici interventi edilizi.

Infatti, denunciare in maniera fittizia la realizzazione di più opere edili tra loro non collegate, quando invece le predette opere risultano essere finalizzate alla realizzazione di un unico manufatto nei confronti del quale sono per giunta funzionali, così da costituire un’unica costruzione, è un espediente illecito.

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Diritti di terzi: il Comune non è tenuto a verificare se vengono lesi

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In caso di SCIA il Comune non è tenuto a controllare se siano lesi i diritti di terzi: ecco i nuovi chiarimenti del Consiglio di Stato

Con la sentenza del Consiglio di Stato n. 5115/2018 viene chiarito che, in caso di titoli abilitativi o autorizzativi, l’amministrazione comunale non è tenuta a verificare, se e come, vengano lesi diritti di terzi, ma deve solo controllare il rispetto delle norme urbanistiche ed edilizie.

I fatti in breve

Al fine di eseguire lavori di manutenzione straordinaria, relativi all’istallazione di impianti tecnologici, occorrenti per la propria attività, una società presenta una SCIA al Comune nel 2014.

E’ da sottolineare che:

  • i lavori consistevano nell’apposizione di un tubo di sfiato sulla facciata dell’edificio condominiale
  • i lavori non erano stati preventivamente autorizzati da parte degli altri condomini

In conseguenza di ciò, condomini dello stabile diffidano il funzionario responsabile dell’area urbanistica del Comune chiedendo:

di procedere all’immediata sospensione del titolo abilitativo per silenzio rilasciato, essendo stato reso su presupposti inesistenti

I condomini fondano la propria diffida (in particolare alla emanazione di provvedimento di sospensione) su due argomentazioni:

  • la prima consistente nell’affermare che l’amministrazione comunale avrebbe dovuto subordinare il rilascio dell’assenso edilizio a specifica autorizzazione di assenso dei comproprietari
  • la seconda consistente nel rilievo che la richiesta di assenso edilizio non era stata corredata dalla indicazione delle autorizzazioni ottenute e contemplate dalla normativa di settore, così come previsto dal dpr 542/1994.

Non avendo riscontro alcuno da parte dell’Amministrazione e sentendosi lesi, presentano prima ricorso al Tar Campania e poi al Consiglio di Stato. In entrambi i casi i ricorsi vengono respinti.

La sentenza del Tar afferma, innanzitutto, l’inammissibilità del ricorso, in quanto rivolto avverso il silenzio serbato in ordine alla richiesta di revoca dell’attestato del responsabile dell’area urbanistica.

Si legge nella sentenza:

costituendo detto attestato null’altro che una dichiarazione di scienza, circa l’avvenuta presentazione della Scia da parte del legale rappresentante della società contro interessata, e circa l’assenza, successivamente a tale presentazione e fino alla data odierna di provvedimenti sospensivi dell’efficacia della Scia in questione, non è dato comprendere come un attestato di fatti “esistenti e veritieri” possa essere revocato

Quanto alla diffida ad adottare provvedimenti di sospensione dell’efficacia della Scia, la sentenza dichiara l’inammissibilità del ricorso:

per essere stato chiesto l’esercizio di poteri in autotutela, da parte dell’ente, in materia sottratta alla sfera di competenza giurisdizionale del G.A.

Il Consiglio di Stato sottolinea, poi, come la Pubblica Amministrazione non deve verificare ogni aspetto civilistico che potrebbe venire in rilievo, ma deve vagliare esclusivamente quelli urbanistici.

Inoltre, nel caso di specie, trattandosi non di “innovazioni”, bensì dell’uso a fini esclusivamente propri di un bene comune da parte di un condomino “senza evidenti alterazioni dello stesso e senza l’impedimento all’uso paritetico della facciata da parte degli altri comproprietari dell’immobile, non era necessario l’assenso degli altri contitolari all’istallazione sulla stessa facciata, del tubo di sfiato”.

Oggetto del giudizio è il silenzio serbato dall’amministrazione su quanto richiesto con la diffida del 2016, vale a dire l’adozione di un provvedimento di sospensione “del titolo abilitativo per silenzio dell’amministrazione”. Il Consiglio di Stato in merito ricorda che l’ambito del giudizio avverso il silenzio è definito:

  • sul piano soggettivo, con riferimento ai soggetti che hanno presentato l’istanza rimasta insoddisfatta a causa del silenzio dell’amministrazione, e dunque titolari della legittimazione ad agire
  • sul piano oggettivo, dal provvedimento richiesto con l’istanza ed in ordine al quale l’amministrazione non ha esercitato il relativo potere, nemmeno in senso negativo

In conclusione, quindi, si ribadisce che l’obbligo di verifica dell’amministrazione concerne i soli aspetti di illegittimità segnalati, e nei limiti in cui detti aspetti riguardino una violazione di norme che, poste a tutela dell’interesse pubblico in materia edilizia e urbanistica, comportino (anche) una lesione di posizioni di interesse legittimo

 

TAR SICILIA – Palermo Sez. III – sentenza 22 dicembre 2014 n. 3422

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Contratti della P.A. – Avviso pubblico – Per l’affidamento di servizi tecnici per singoli corrispettivi stimati inferiori ad € 40.000,00, ex art. 91, d. lgs. n. 163 del 2006, relativi all’adeguamento, manutenzione straordinaria e ristrutturazione degli edifici scolastici di proprietà comunale – Clausola secondo cui sono ammessi a partecipare soltanto professionisti in possesso della laurea in architettura o ingegneria e relativa iscrizione al relativo albo professionale da almeno 5 anni – Con conseguente esclusione dei geometri e dei geometri laureati – Illegittimità

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Destinazione d’uso – sentenza Corte di Cassazione n. 37077 del 23/09/2009

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Associazione Nazionale Donne Geometra – Sentenza Corte di Cassazione n. 37077 del 23/09/2009
Lo strumento urbanistico rappresenta l’atto di destinazione generica ed esso trova attuazione nelle prescrizioni imposte dal titolo che abilita a costruire, quale atto di destinazione specifica che vincola il titolare ed i suoi aventi causa. Possono, pertanto, distinguersi: una destinazione d’uso urbanistico, riferita alle categorie specificate dalla legge, ed una destinazione d’uso edilizio, che attiene al singolo edificio ed alle sue capacità funzionali. Il mutamento di destinazione d’uso giuridicamente rilevante è solo quello tra categorie funzionalmente autonome dal punto di vista urbanistico, tenuto conto che nell’ambito delle stesse categorie possono aversi mutamenti di fatto, ma non diversi regimi urbanistico- contributivi stanti le sostanziali equivalenze dei carichi urbanistici nell’ambito della medesima categoria . Questo è quanto ha stabilito la Cassazione Sezione III n. 37077

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Permesso di costruire in sanatoria

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ASSOCIAZIONE NAZIONALE “ Donne Geometra”del Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati
Sentenza Corte di Cassazione n. 1515/09
Ai fini del rilascio del permesso di costruire in sanatoria, è necessario che l’opera eseguita abusivamente risponda al requisito della cosiddetta doppia conformità, e cioè che la stessa sia conforme agli strumenti urbanistici vigenti sia al momento della sua realizzazione che a quello della emissione del provvedimento. Questo è quanto ha stabilito la Corte di Cassazione.

 

6857_16_1734_Permesso_di_costruire_in_sanatoria.pdf

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