Legislazione nazionale

Rinnovabili: in vigore il decreto dal 30 dicembre 2024

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Il 30 dicembre 2024 entrerà in vigore il Decreto legislativo del 25 novembre 2024, n. 190, che stabilisce le norme sui regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in conformità con l’articolo 26, commi 4 e 5, lettere b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12 dicembre 2024.

Il Decreto Legislativo 25 novembre 2024, n. 190 introduce diverse modifiche chiave per promuovere la produzione di energia rinnovabile in Italia.

  1. Semplificazione delle procedure amministrative: Il decreto mira a semplificare e razionalizzare le procedure per ottenere permessi e autorizzazioni per i progetti di energia rinnovabile.
  2. Procedure accelerate: Viene introdotto un processo più snello per l’approvazione degli impianti di energia rinnovabile, riducendo gli ostacoli burocratici e accelerando i tempi di realizzazione dei progetti.
  3. Supporto potenziato per i progetti su piccola scala: Il decreto fornisce ulteriori incentivi e supporti per i progetti di energia rinnovabile su piccola scala, incoraggiando una più ampia adozione.
  4. Allineamento con le direttive UE: Il decreto si allinea con varie direttive e regolamenti dell’Unione Europea, assicurando la conformità con le politiche energetiche europee.
  5. Futuro sostenibile: Il decreto sottolinea l’importanza delle pratiche energetiche sostenibili per il beneficio delle future generazioni.

Efficientamento energetico degli uffici: la guida ENEA – Assoimmobiliare

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Il Quaderno dell’efficienza energetica realizzato da ENEA e Assoimmobiliare è una guida operativa che fornisce strumenti per facilitare le diagnosi energetiche e promuovere soluzioni per contenere i consumi negli uffici italiani.

Il Quaderno offre:

  • Informazioni per diagnosi energetiche di qualità e strutturare un piano di monitoraggio dei consumi.
  • Analisi del costo/efficacia degli interventi energetici.
  • Descrizione delle soluzioni di efficientamento energetico, basate su un campione di 767 interventi che potrebbero portare a un risparmio di circa 50 GWh/anno, con il 75% di risparmi elettrici.

Dall’analisi delle classi energetiche emerge che:

  • Il 49,3% degli uffici certificati sono nelle classi più basse (E, F, G).
  • Il 41,3% sono nelle classi intermedie (B, C, D).
  • Il 9,4% raggiunge le classi più efficienti (A1-A4).
  • Solo lo 0,4% rientra nella categoria NZEB (Nearly Zero Energy Building).

Questa guida è destinata sia ai professionisti che agli operatori del settore, per promuovere edifici più sostenibili ed efficienti dal punto di vista energetico.

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Ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento, pubblicata la norma Uni 11958

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E’ disponibile sul sito dell’Ente italiano di normazione la norma Uni En Iso 11958, che in linea con la legislazione vigente stabilisce i criteri per l’identificazione dei pericoli e la valutazione dei rischi negli ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento. In questi ambienti, nonostante le rigorose disposizioni normative in vigore, si verificano tuttora infortuni lavorativi con esiti talvolta mortali, spesso con il coinvolgimento di più persone che muoiono nel tentativo di salvare i propri colleghi di lavoro. Per contribuire a limitare il verificarsi di questi eventi, l’Inail si è fatto promotore presso l’Uni della stesura di una norma tecnica che, partendo dalla definizione di “ambienti sospetti di inquinamento e/o confinati” coerente con l’attuale quadro legislativo, fornisse indicazioni per la corretta esecuzione di attività lavorative in questi luoghi di lavoro.

L’ambito di applicazione. Nella norma, analogamente a quanto previsto negli standard internazionali che trattano la tematica, viene proposta una procedura per la valutazione dei rischi e la definizione di modalità operative idonee per la tutela della salute e sicurezza degli operatori che operano in questi spazi lavorativi. I contenuti della norma 11958 potrebbero essere applicati utilmente anche ai cosiddetti “ambienti assimilabili “, cioè ad altri ambienti che, strutturalmente simili e caratterizzati da pericoli analoghi, non sono tuttavia esplicitamente disciplinati dalla legislazione vigente.

Decreto SALVA CASA – Una Circolare del Comune di Roma con le indicazioni operative

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Con una Circolare il  Comune di ROMA, ha espresso le prime Indicazioni di massima circa l’interpretazione e l’applicazione del Decreto Salva Casa. Le recenti modifiche normative, introdotte con il D.L. 29 maggio 2024 n. 69 e la Legge di conversione del 24 luglio 2024, n. 105, hanno effettivamente apportato significative variazioni al Testo Unico dell’Edilizia (D.P.R. 380/01). Questi cambiamenti mirano a superare le criticità esistenti, facilitando la regolarizzazione, la commerciabilità e la trasformabilità del patrimonio edilizio esistente.

In particolare, è stata sottolineata la necessità di adottare indicazioni uniformi durante le consultazioni con gli Ordini e i Collegi professionali. Tuttavia, è importante notare che, come evidenziato dalla giurisprudenza amministrativa, le modifiche del regime edilizio non devono alterare le scelte urbanistiche precedentemente approvate, in rispetto dell’autonomia dei Comuni e delle attribuzioni costituzionalmente conferite alle Regioni e agli enti locali.

Sono stati trattati:

  1. MUTAMENTI DELLE DESTINAZIONI D’USO – ART. 23-TER.
    1) SCIA ordinaria (ex art. 22)
    2) SCIA alternativa (ex art. 23 D.P.R. 380/01) o PdCII. OBLAZIONI P.D.C. E S.C.I.A. ORDINARIA IN SANATORIA – ART. 36-BIS COMMA 5
    Lett. a) – PdC in sanatoria e SCIA ordinaria in sanatoria, quest’ultima limitatamente agli interventi riconducibili all’art. 22 co. 2-bis
    Lett. b) – SCIA ordinaria in sanatoriaIII. AGIBILITÀ – ART. 24 COMMI 5-BIS E 5-TER

DECRETO SALVA CASA LA CIRCOLARE

 

PREVENZIONE INCENDI: AGGIORNAMENTO TARIFFE SERVIZI A PAGAMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO

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Nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 23 ottobre 2024 è stato pubblicato il decreto del Ministro dell’Interno 11 ottobre 2024 inerente all’aggiornamento delle tariffe dovute per i servizi a pagamento resi dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Gli adeguamenti delle tariffe riguardano i servizi di prevenzione incendi, i servizi di vigilanza antincendio presso i locali di pubblico spettacolo ed i servizi tecnici resi dalla Direzione Centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica.

Il decreto è entrato in vigore il 24 ottobre 2024.

PREVENZIONE INCENDI

COM-MO.REGISTRO UFFICIALE.2024.0023715

 

DIFFORMITA’ PARZIALI E TOTALI UNA NUOVA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO

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Una recente sentenza del Consiglio di Stato n. 8072 dell’8 ottobre 2024 è riuscita a fare luce sulla distinzione tra difformità edilizie totali e parziali, riempiendo così un vuoto legislativo nel d.P.R. n. 380/2001, noto come Testo Unico Edilizia. Nonostante l’enorme divario tra la normativa attuale nel settore edilizio e la realtà dei beni immobili (nonché le nuove esigenze sociali ed economiche), il Legislatore ha cercato sempre di intervenire aggiustando un abito del quale non si intravede più il tessuto originale.

Nel susseguirsi di queste modifiche e complessità all’interno del Testo Unico Edilizia, spesso si è cercato di introdurre principi consolidati della giurisprudenza amministrativa che nel frattempo erano intervenuti per chiarire concetti rimasti oscuri per anni. A volte, ci sono stati interventi di modifica che, invece di “semplificare”, hanno solo complicato il lavoro nel settore delle costruzioni. Questo è quello che sta succedendo dopo la “semplificazione” introdotta dalla Legge n. 105/2024, la quale convertiva il D.L. n. 69/2024 (Decreto Salva Casa). Nel caso presente, ci sono evidenti complicazioni nella formulazione di alcuni articoli del Testo Unico Edilizia (TUE) modificati e/o integrati dal Decreto Salva Casa. Ad esempio, la nuova definizione di “stato legittimo” e le incertezze riguardanti l’attestazione della “data” di realizzazione di un intervento secondo gli articoli 34-ter e 36-bis, quando non è possibile attestare l'”epoca di realizzazione”. Tra le complessità più rilevanti, c’è sicuramente la nuova sanatoria semplificata, disciplinata dall’articolo 36-bis del TUE, che può essere utilizzata per regolarizzare “parziali difformità” e variazioni essenziali.

Il Consiglio di Stato nel riproporre la normativa, chiarisce il concetto di parziale e totale difformità.

DIFFORMITA EDILIZIE IL CONSIGLIO DI STATO

IL CERTIFICATO DI AGIBILITA’ DIMOSTRA LA REGOLARITA’ URBANISTICA

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Il certificato di agibilità è un documento fondamentale nel contesto edilizio italiano, che attesta la conformità di un immobile alle normative vigenti in materia di sicurezza, salubrità e igiene. La recente sentenza del Consiglio di Stato, numero 7740/2024, ha portato una significativa novità interpretativa: il certificato di agibilità può ora essere considerato un indicatore della regolarità urbanistica di un edificio. Questo rappresenta un cambiamento rispetto alla precedente comprensione, dove il certificato era inteso principalmente come attestazione della salubrità e sicurezza dell’immobile, senza implicazioni dirette sulla sua regolarità urbanistica. La decisione di Palazzo Spada stabilisce che se un certificato di agibilità viene rilasciato, si presume che l’immobile sia conforme anche alle norme edilizie e urbanistiche, poiché il titolo abilitativo collegato, che ne ha consentito la costruzione o la trasformazione, è stato rispettato.

Letteralmente, “non è corretto affermare che il certificato di agibilità di un immobile non offra la prova che il bene è regolare sotto un profilo urbanistico ed edilizio; il Comune non potrebbe rilasciare un certificato di agibilità che presuppone la salubrità dell’immobile se vi fosse un’illegittimità sul piano edilizio”.

Questo orientamento giurisprudenziale apre nuove prospettive per i proprietari di immobili e gli operatori del settore, offrendo una maggiore certezza legale e potenzialmente riducendo le controversie relative alla regolarità edilizia degli edifici. Tuttavia, è importante notare che la sentenza va interpretata nel contesto del caso specifico, e non elimina la possibilità per gli uffici comunali di contestare successivamente eventuali difformità rispetto al titolo edilizio.

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CORTE COSTITUZIONALE : LA CONFISCA EDILIZIA DEVE PRESERVARE IL DIRITTO DI IPOTECA SE IL CREDITORE IPOTECARIO NON È RESPONSABILE DELL’ABUSO

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LA CORTE COSTITUZIONALE ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 7, terzo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), nella parte in cui non fa salvo il diritto di ipoteca iscritto a favore del creditore, non responsabile dell’abuso edilizio, in data anteriore alla trascrizione nei registri immobiliari dell’atto di accertamento dell’inottemperanza alla ingiunzione a demolire.

Inoltre  ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 31, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A)», sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 42 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, dalla Corte di cassazione, sezioni unite civili, con l’ordinanza indicata in epigrafe;
Ha poi dichiarato, in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l’illegittimità costituzionale dell’art. 31, comma 3, primo e secondo periodo, del d.P.R. n. 380 del 2001, nella parte in cui non fa salvo il diritto di ipoteca iscritto a favore del creditore, non responsabile dell’abuso edilizio, in data anteriore alla trascrizione nei registri immobiliari dell’atto di accertamento dell’inottemperanza alla ingiunzione a demolire.

Corte Costituzionale

SENTENZA N 160_2024

TESTO COORDINATO DEL DECRETO LEGISLATIVO 81/2008 – AGGIORNATO A SETTEMBRE 2024

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È stata pubblicata la nuova edizione, aggiornata a settembre 2024, del testo coordinato del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 in materia di tutela della salute nei luoghi di lavoro.

Novità in questa versione:

  • Eliminato il DM 10/03/1998 definitivamente abrogato con l’entrata in vigore dei Decreti Ministeriali del 01/09/2021, 02/09/2021 e 03/09/2021;
  • Inserito, a margine dell’art. 25, il riferimento all’interpello n. 5/2014 del 13/03/2014 – Corretta interpretazione dell’art. 25, comma 1, lett. a), del D.lgs. n. 81/2008;
  • Inserita la nota INL prot. 119 del 29/05/2020 ad oggetto: D.Lgs. n. 758/1994 – reati a condotta esaurita – vigilanza in materia di salute e sicurezza – prescrizione obbligatoria;
  • Inseriti gli interpelli n. 5 del 01/12/2023, n. 1 del 06/02/2024, n. 2 del 18/04/2024 e n. 3 del 23/05/2024;
  • Inserite note informative di abrogazione del D.Lgs. 334/1999 e del D.Lgs. 230/95, rispettivamente sostituiti dal D.Lgs. 105/2015 e dal D.Lgs. 101/2020;
  • Inserita la nota INL prot. 724 del 30/10/2023 di chiarimento sulla rivalutazione delle sanzioni, ai sensi dell’art. 306, comma 4-bis;
  • Inserita nota al punto 4.1 comma 1 lett. r) dell’allegato IV del decreto 2 settembre 2021, in seguito alla circolare del Ministero dell’Interno del 06/12/2023 prot. n. 18291;
  • Sostituito il Decreto Direttoriale n. 62 del 26 maggio 2023 con il Decreto Direttoriale n. 141 del 16 novembre 2023 – Dodicesimo elenco dei soggetti abilitati e dei formatori per l’effettuazione dei lavori sotto tensione (LINK ESTERNO);
  • Inserita la nota INL del 24/01/2024, prot. n. 694 ad oggetto: D.P.R. n. 177/2011 problematiche sui luoghi confinati e ambienti sospetti di inquinamento;
  • Sostituita la richiesta di parere della DC Tutela la vigilanza e la sicurezza del lavoro dell’INL del 06/07/2023, prot. n. 4817 al Ministero del Lavoro delle Politiche Sociali, con la nota INL del 06/02/2024, prot. n. 1163 ad oggetto: “decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 7 agosto 2020, n. 94 conduzione generatori di vapore. Modalità sincrona” di riscontro alla citata richiesta;
  • Modificato l’allegato I “Elenco delle sedi e dei periodi degli esami” al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 7 agosto 2020, n. 94;
  • Inserita la nota INL del 07/03/2024, prot. n. 1937 ad oggetto: D.P.R. n. 177/2011 problematiche sui luoghi confinati e ambienti sospetti di inquinamento – obbligo di certificazione dei contratti
  • Inserita circolare del Ministero della Salute del 27/03/2024 ad oggetto: “Proroga al 31/05/2024 dei termini relativi agli adempimenti previsti dall’art. 40 del D.lgs. 81/2008.”;
  • Inserite le modifiche agli artt. 27, 90, comma 9, lett. b-bis) e c), 157, comma 1, lett. c) e All. I-bis dall’art. 29, comma 19, del decreto-legge 02/04/2024, n. 19 recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)” (G.U. n. 52 del 02/03/2024 – S.O. n. 52) convertito con modificazioni dalla Legge 29/04/2024, n. 56 (G.U. n. 100 del 30/04/2024 – S.O. n. 19);
  • Inserita la nota INL del 08/05/2024, prot. n. 859 ad oggetto: certificazione degli appalti in luoghi confinati – riscontro a nota prot. n. 2942/2024;
  • Inserite le modifiche apportate dal Decreto del Ministero dell’Interno 13 settembre 2024 recante “Modifiche ed integrazioni al decreto 1° settembre 2021, recante: “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81” (GU Serie Generale n. 219 del 18/09/2024), all’art. 6, comma 1-bis, all’allegato II, punto 1, comma 5, punto 4, comma 4 e punto 5, comma 8, nonché l’inserimento del comma 5-bis allegato II, punto 5 al decreto del Ministero dell’Interno del 01 settembre 2021;
  • Inserito il Decreto Ministeriale n. 132 del 18 settembre 2024 recante “Regolamento relativo all’individuazione delle modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili” (G.U. n. 221 del 20/09/2024);
  • Inserita la circolare n. 3/2024 del 23/09/2024 ad oggetto: “articolo 27 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante “Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti” – D.M. 18 settembre 2024 n. 132 – prime indicazioni”;
  • Da questa edizione il periodico decreto direttoriale con l’elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’art. 71 comma 11, non sarà più inserito nel presente documento, ma viene sostituito con un link esterno in cui sono pubblicati i relativi decreti.

 

DIRITTO DI ACCESSO AI TITOLI EDILIZI E DINIEGO DELL’AMMINISTRAZIONE: LA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO

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Il Comune non ha accolto una richiesta di accesso riguardante una SCIA presentata da un soggetto terzo. La ricorrente sosteneva di avere un interesse diretto nella richiesta, legato alle sue esigenze probatorie e difensive in una controversia riguardante il rifiuto di annullamento del titolo edilizio. Il Consiglio di Stato, nella sentenza n. 7394 del 04/09/2024 (allegata ai Collegi Associati), ha accolto il ricorso fornendo i seguenti chiarimenti.

La Legge 241/1990 permette la richiesta di documenti detenuti da una pubblica amministrazione se il richiedente ha un interesse diretto, concreto e attuale rispetto al documento stesso. Esistono due tipi particolari di accesso: l’accesso difensivo e l’accesso partecipativo.

L’accesso partecipativo mira a rendere accessibili al pubblico il maggior numero possibile di documenti amministrativi, mentre l’accesso difensivo si concentra sulla tutela degli interessi personali. Nel caso in questione, la ricorrente aveva espresso l’interesse ad ottenere la documentazione amministrativa pertinente per curare o difendere i propri interessi legali.

Il Consiglio di Stato ha chiarito che l’accesso difensivo non richiede necessariamente la pendenza di una causa legale, ma questa può essere utile per valutare la concretezza e l’attualità dell’interesse legittimo riguardante la richiesta di accesso. Un altro criterio importante è il collegamento diretto tra la richiesta di accesso e il documento desiderato. La motivazione della richiesta è fondamentale per dimostrare questo collegamento. Il Consiglio ha anche sottolineato che non esiste un termine decadenziale per il diritto di accesso. Inoltre, è sempre possibile presentare nuovamente una richiesta in caso di nuovi fatti o se si vuole presentare un interesse legalmente rilevante in modo diverso.

SENTENZA_ACCESSO_AGLI ATTI EDILIZI

DECRETO LEGISLATIVO PER LE IMPOSTE DI REGISTRO, IMPOSTE SUCCESSIONI E DONAZIONI, IMPOSTE DI BOLLO E ALTRI TRIBUTI

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E’ stato pubblicato in GU il D.Lgs. 18 settembre 2024 n. 139 per la razionalizzazione dell’imposta di registro, dell’imposta sulle successioni e donazioni, dell’imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall’IVA.

Il Decreto Legislativo rappresenta un passo significativo nella riforma fiscale italiana, mirando a semplificare e razionalizzare una serie di tributi indiretti. Questo decreto legislativo interviene sull’imposta di registro, sull’imposta sulle successioni e donazioni, sull’imposta di bollo, nonché su altri tributi indiretti che non rientrano nell’ambito dell’IVA. Le modifiche introdotte mirano a ridurre la complessità del sistema tributario, facilitando così la comprensione e la gestione delle varie imposte per i cittadini e le imprese.

In particolare, il decreto legislativo persegue gli obiettivi fissati dall’articolo 10 della legge delega (legge n. 111/2023), tra cui: la razionalizzazione della disciplina dei singoli tributi; la previsione di un sistema di autoliquidazione per l’imposta sulle successioni e per quella di registro; la semplificazione della disciplina dell’imposta di bollo e dei tributi speciali nonché la riduzione e semplificazione degli adempimenti e delle modalità di pagamento a carico dei contribuenti, anche mediante l’introduzione di soluzioni tecnologiche e il potenziamento dei servizi telematici.

Prot 10128 – DECRETO LEGISLATIVO 18 settembre 2024 n.139

SUCCESSIONI_NUOVO DECRETO

SERVITU’ PREDIALI DI PARCHEGGIO

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La questione dell’ammissibilità della servitù prediale di parcheggio è stata oggetto di un importante dibattito giuridico in Italia. Recentemente, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno adottato una posizione favorevole, stabilendo che è possibile costituire una servitù di parcheggio su fondo altrui. Questo diritto reale permette una migliore utilizzazione del fondo servente, a condizione che siano soddisfatti specifici requisiti legali, come la localizzazione e l’attribuzione di vantaggio al fondo dominante. Tale decisione rappresenta un cambiamento significativo rispetto all’orientamento giurisprudenziale precedente, offrendo nuove possibilità per la gestione degli spazi di parcheggio e la regolamentazione delle proprietà immobiliari.

SERVITU

SEMPLIFICAZIONE DELL’IMU

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Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, si apre la strada affinché i 7.904 municipi del paese possano adeguare le proprie politiche tributarie locali in risposta al nuovo meccanismo dell’Imu. Questa riforma è cruciale, poiché consente alle amministrazioni di evitare l’applicazione automatica delle aliquote standard e di preservare le entrate locali, che altrimenti subirebbero un taglio collettivo di circa 4,2 miliardi di euro.

Inoltre, il decreto introduce una novità importante per gli immobili resi inagibili da calamità naturali, permettendo ai comuni di applicare aliquote Imu ridotte o nulle, una misura che non era contemplata nella versione precedente del 2023. Questa flessibilità è essenziale per sostenere i proprietari di immobili danneggiati, evitando paradossi fiscali e fornendo un sostegno concreto in momenti di difficoltà. Infine, la riduzione delle sanzioni per omesso versamento dei tributi locali dal 30% al 25% alleggerisce ulteriormente il carico fiscale per i contribuenti, incentivando la conformità e potenzialmente aumentando la raccolta tributaria.

IMU_DECRETO

SICUREZZA ANTINCENDIO. Manutenzione estintori – Norma UNI 9994/2024. La Circolare del Ministero degli Interni

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Prot 9698 – Norma UNI 9994-1 del 2024

 

La recente pubblicazione della norma UNI 9994:2024 rappresenta un passo significativo nel campo della sicurezza antincendio, introducendo aggiornamenti cruciali per la manutenzione degli estintori. Questa nuova edizione si concentra su una serie di modifiche che mirano a ottimizzare le procedure di manutenzione e garantire l’efficienza degli estintori nel tempo. Tra le novità più rilevanti, si segnala l’aggiornamento della terminologia utilizzata, che riflette meglio le pratiche operative attuali e assicura una maggiore chiarezza nelle procedure di certificazione e controllo degli estintori.

Inoltre, la norma ha introdotto una nuova classificazione per gli estintori a base d’acqua, distinguendo tra diversi tipi in base alla pressurizzazione e alla composizione del serbatoio. Questo cambiamento è particolarmente importante perché risponde alle normative ambientali che limitano l’uso di composti fluorurati dannosi, promuovendo l’uso di additivi fluorine-free.

Un altro aspetto fondamentale riguarda la periodicità della revisione e del collaudo degli estintori. La norma UNI 9994:2024 ha esteso i tempi massimi per la manutenzione programmata, aumentando, ad esempio, la scadenza della revisione per gli estintori a polvere da 36 a 60 mesi, e riducendo il tempo per il collaudo di alcuni tipi di estintori, come quelli idrico/schiuma miscelato con serbatoio plastificato a pressione permanente, da 96 a 72 mesi.

Questi aggiornamenti non solo allineano la normativa alle evoluzioni tecniche degli estintori moderni, ma introducono anche controlli specifici per garantire la sicurezza. È essenziale per le organizzazioni e i professionisti del settore aggiornarsi su queste modifiche per assicurare che le operazioni di manutenzione siano conformi alle nuove direttive e per continuare a garantire la massima protezione contro gli incendi. La norma UNI 9994:2024 è dunque un riferimento indispensabile per la manutenzione degli estintori, consolidando le basi per un ambiente più sicuro e protetto.

ESTINTORI_

Ristrutturazione edilizia e rigenerazione urbana: la proposta di Legge e il dossier Ance

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La recente audizione di ANCE presso la Commissione Ambiente della Camera ha messo in luce la necessità di una legislazione chiara e aggiornata nel settore dell’edilizia e della rigenerazione urbana in Italia. La proposta di legge DDL 1987/C, che si occupa di piani particolareggiati e di lottizzazione convenzionata, oltre agli interventi di ristrutturazione edilizia legati alla rigenerazione urbana, è stata accolta favorevolmente dall’ANCE come un passo avanti verso la risoluzione dell’incertezza normativa che attanaglia il settore.

L’Associazione, sostiene che il DDL fornisca una base per interpretazioni univoche delle regole, contrastando le letture divergenti che hanno finora rallentato le politiche di rigenerazione urbana e impattato negativamente su imprese, professionisti e famiglie. La proposta di legge si concentra in particolare sul regime transitorio, assicurando la continuità degli interventi edilizi fino all’entrata in vigore del nuovo quadro normativo, e prestando attenzione a evitare lacune applicative. Questo approccio è visto come una soluzione a breve termine, ma necessaria per stabilizzare il settore e fornire certezze alle parti interessate. Tuttavia, ANCE suggerisce anche alcuni miglioramenti al testo, come una maggiore chiarezza nella formulazione di alcune disposizioni e una revisione complessiva del quadro normativo, considerato complesso e obsoleto.

Le proposte sul disegno di legge

  • riformulare il comma 6 dell’art. 1, volto a salvaguardare il regime amministrativo degli interventi di ristrutturazione edilizia (Scia e Scia alternativa al Permesso di costruire);
  • rivedere i casi da qualificare come ristrutturazione edilizia in rapporto alla sola demolizione e ricostruzione (unica tipologia di intervento oggetto nuovamente di interpretazioni divergenti) e non tutta la disciplina della categoria di ristrutturazione edilizia (commi 1 e 4);
  • tutelare tra gli interventi non preceduti dall’approvazione di un piano attuativo anche tutti quegli interventi che rispondono alle previsioni dei piani urbanistici comunali o comunque sono conformi a convenzioni urbanistiche o atti d’obbligo con i quali sono stati definiti i relativi adempimenti a carico dell’operatore (comma 3);
  • ampliare l’ambito di intervento salvaguardando non solo gli interventi realizzati o assentiti ma anche tutte quelle situazioni per le quali il procedimento amministrativo risulti avviato e in una fase avanzata di istruttoria (commi 2 e 4).

Per ANCE, il DDL rappresenta il punto di partenza per superare le attuali normative anacronistiche (che hanno compiuto più di 80 anni con la Legge n. 1150/42 e più di 50 anni con il DM n. 1444/68) e che non sono più sostenibili in quanto non rispondenti alle esigenze che le stesse politiche europee stanno delineando.

PROPOSTA leg.19.pdl.camera.1987.19PDL0102210

audizione-ance-ddl-ac-1987

Vendita prima casa e le agevolazioni fiscali

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La dichiarazione del contribuente sulla vendita dell’ex prima casa entro un anno dall’acquisto della nuova abitazione è irrevocabile. Infatti non può essere modificata se non per errore materiale manifesto e riconoscibile. In tema di agevolazioni per l’acquisto della  “prima casa” non può essere invocata la forza maggiore nel caso di mancata vendita della ex prima casa entro un anno dal nuovo acquisto, sulla motivazione che l’immobile fosse “terremotato” e quindi inagibile.

Sono questi gli importanti principi contenuti nell’ordinanza della Corte di Cassazione n. 23978 del 6 settembre 2024.

PRIMA CASA _ Niente agevolazione

Decreto Salva Casa: nuove regole per il recupero dei sottotetti a mansarde ad uso abitativo Allegato il Dossier di Ance

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Il decreto “Salva Casa” (D.L. n. 69/2024), diventato Legge dal 24 luglio 2024, propone un’interessante valutazione riguardante il recupero dei sottotetti ad abitazioni.
Fondamentalmente, vengono concesse, in determinate circostanze, deroghe alle norme sulla distanza tra gli edifici, al fine di semplificare e ampliare le possibilità di trasformare i sottotetti in spazi abitabili. Questa misura fa parte di un intervento più ampio che mira a rendere utilizzabili gli spazi non sfruttati, aumentando l’offerta di alloggi senza consumare nuovi terreni.
Tuttavia, il recupero dei sottotetti richiede comunque il rispetto delle norme regionali, che possono essere più o meno permissive a seconda dei casi.

SALVA CASA E SOTTOTETTI

Buona fede, affidamento ed invalidità dell’atto amministrativo in materia urbanistica ed edilizia

By Legislazione nazionale | No Comments

La questione dell’affidamento e dell’invalidità degli atti amministrativi in materia urbanistica ed edilizia è un argomento complesso che tocca i principi di buona fede e legittimo affidamento dei cittadini nei confronti dell’amministrazione. Recentemente, Nicola Durante ha pubblicato un contributo significativo su questo tema, esplorando le implicazioni giuridiche e le protezioni offerte agli individui. Questo lavoro rappresenta una risorsa preziosa per professionisti e studiosi del diritto amministrativo, fornendo approfondimenti e analisi dettagliate sulla materia. Si allega l’inserto a cura del dott. Nicola Durante Presidente TAR di Salerno ai Collegi Associati.

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