Legislazione nazionale

BONUS 75% PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE

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Bonus del 75% per eliminare le barriere architettoniche.

Il DL 212/2023 ha introdotto alcune modifiche al decreto rilancio modificando e riducendo al 75% la possibilità di intervento per l’eliminazione delle barriere architettoniche.

Gli interventi devono rispettare i requisiti indicati dal DM 236/1989 e asseverati da tecnici abilitati.

Dal 2024 il bonus barriere non è applicabile alla sostituzione di pavimenti, porte e finestre.

La scadenza del bonus è rimasta invariata al 31 dicembre 2025 e necessita di bonifico parlante per la sua applicazione come detrazione Irpef.

Rimangono valide alcune eccezioni per ottenere lo sconto in fattura e la cessione del credito:

  • sulle parti comuni dei condomìni a prevalente destinazione abitativa;
  • su unità immobiliari unifamiliari o unità abitative in edifici plurifamiliari adibite ad abitazione principale di proprietari o possessori con un reddito non superiore a 15mila euro;
  • su unità immobiliari unifamiliari o unità abitative in edifici plurifamiliari adibite ad abitazione principale di proprietari o possessori nel cui nucleo familiare sia presente un disabile con certificazione rilasciata ai sensi della Legge 104/1992

PROROGA TITOLI EDILIZI 2024

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Nel Decreto Energia  è presente una misura per la proroga straordinaria di permessi di costruzione, Scia, autorizzazioni paesaggistiche ed ambientali.

L’art. 4-quater della Legge 2 febbraio 2024, n. 11, in vigore dall’8 febbraio 2024, si applica ai permessi di costruire rilasciati o formatisi entro il 30 giugno 2024, alle Scia presentate entro la stessa data e alle convenzioni urbanistiche formatesi entro il medesimo termine.

Precedentemente, tali termini erano fissati al 31 dicembre 2023.

L’estensione dei titoli edilizi darà maggior flessibilità ai costruttori nel portare avanti i loro progetti, permettendo loro di avere più tempo per reperire i materiali necessari e gestire gli eventuali aumenti dei costi. Inoltre, questa proroga fornirà un ulteriore incentivo per l’attività edilizia, che è un importante motore dell’economia.

I lavori attualmente in corso o da avviare potranno beneficiare dell’estensione da 2 anni a 30 mesi della proroga straordinaria dei termini di inizio e fine lavori. Ricordiamo che originariamente era prevista in soli 2 anni,  relativa a permessi di costruire rilasciati o formatisi e scia presentate fino al 30 giugno 2024, oltre che di validità di convenzioni formatesi entro il medesimo termine (in precedenza tali termini erano fissati al 31 dicembre 2023).

Il rinvio si applica ai termini dei seguenti titoli edilizie:

  • Permessi di costruire
  • Segnalazioni certificate di inizio attività (Scia)
  • autorizzazioni paesaggistiche e delle dichiarazioni e autorizzazioni ambientali comunque denominate (di cui rispettivamente ai Dlgs 42 del 2004 e 152 del 2006).

La proroga non è automatica ed è prevista solo a patto che:

  • gli interessati presentino una comunicazione al Comune per manifestare la volontà di prolungare la validità. La comunicazione deve contenere l’indicazione degli estremi del titolo edilizio e del termine che si vuole prorogare (inizio e/o ultimazione lavori);
  • non siano già decorsi i termini di inizio e/o fine lavori al momento della comunicazione al Comune
  • il titolo abilitativo non risulti in contrasto con nuovi strumenti urbanistici approvati e con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio ai sensi del dlgs 42/2004 (es. piani paesaggistici, decreti di vincolo).

Lo slittamento di 30 mesi è valido anche per i permessi di costruire e per le Scia già prorogati, sulla base dell’art. 15, comma 2, del Testo unico Edilizia, per fatti sopravvenuti, estranei alla volontà del titolare del permesso di costruire o sulla base del Dl Semplificazioni del 2020 (art. 10, comma 4 del Dl 76) che, analogamente a quanto poi stabilito dal Dl Ucraina, aveva accordato la possibilità di proroga per i permessi di costruire rilasciati entro il 2020.

Beneficiano dell’ulteriore proroga anche le Scia e i permessi di costruire che avevano usufruito dei rinvii dei termini arrivati con l’emergenza Covid (art. 103, comma 2 del Dl 18 del 2020).

Di seguito riportiamo il testo dell’art. 10-septies del dl 181/2022 come modificato dall’art. 4-quater della Legge 11/2024, per una maggiore chiarezza e comprensione della nuova normativa.

In considerazione delle conseguenze derivanti dalle difficoltà di approvvigionamento dei materiali nonché dagli incrementi eccezionali dei loro prezzi, sono prorogati di trenta mesi: a) i termini di inizio e di ultimazione dei lavori, di cui all’articolo 15 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, relativi ai permessi di costruire rilasciati o formatisi fino al 30 giugno 2024, purché i suddetti termini non siano già decorsi al momento della comunicazione dell’interessato di volersi avvalere della presente proroga e sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione del soggetto medesimo, con nuovi strumenti urbanistici approvati nonché con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio, ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche ai termini relativi alle segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA), nonché delle autorizzazioni paesaggistiche e alle dichiarazioni e autorizzazioni ambientali comunque denominate. Le medesime disposizioni si applicano anche ai permessi di costruire e alle SCIA per i quali l’amministrazione competente abbia accordato una proroga ai sensi dell’articolo 15, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o ai sensi dell’articolo 10, comma 4, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e dell’articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27; b) il termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione di cui all’articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, o dagli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché i termini concernenti i relativi piani attuativi e qualunque altro atto ad essi propedeutico, formatisi fino al 30 giugno 2024, purché non siano in contrasto con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio, ai sensi del codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004. La presente disposizione si applica anche ai diversi termini relativi alle convenzioni di lottizzazione di cui all’articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, o agli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché ai relativi piani attuativi che hanno usufruito della proroga di cui all’articolo 30, comma 3-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e della proroga di cui all’articolo 10, comma 4-bis, del citato decreto-legge n. 76 del 2020.”

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VALUTAZIONE D’IMPATTO AMBIENTALE (VIA): DAL 1° FEBBRAIO TRASMISSIONE ONLINE DELLE ISTANZE

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A partire dal 1° febbraio 2024, il processo di avvio del procedimento di Valutazione d’Impatto Ambientale (VIA) è stato semplificato grazie all’introduzione della modalità telematica per la presentazione delle istanze. Questa innovativa misura segna il primo passo verso la completa sostituzione della procedura attuale, che prevede la trasmissione della documentazione tramite posta ordinaria, “brevi manu” o Posta Elettronica Certificata (PEC).

Questa iniziativa facilita il percorso di velocizzazione delle procedure e aiuterà sia il proponente pubblico e privato, che la direzione del Ministero nelle verifiche amministrative. Si tratta di un’iniziativa parte del percorso verso la dematerializzazione documentale e la semplificazione, utile in processi complessi di permitting, in cui il digitale diventa prezioso alleato dell’efficienza, nella direzione della transizione.

VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE

AGEVOLAZIONE PRIMA CASA E LE PERTINENZE

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L’agevolazione “prima casa” spetta per tutti i tipi di pertinenze?
Sì, non solo per quelle in categoria C/2, C/6 e C/7, secondo la Cassazione.
Con tre recenti pronunce (Cass. nn. 33629/2023, 2351/2024 e 2364/2024), infatti, la Suprema Corte ha affermato l’applicabilità dell’agevolazione all’acquisto di ogni immobile che possa essere definito pertinenza della casa d’abitazione, ai sensi dell’art. 817 c.c. (destinazione durevole a servizio od ornamento).
Tale conclusione si fonda sul principio generale secondo il quale, anche in ambito tributario, alle pertinenze si estende la disciplina applicabile al bene principale (art. 23, co. 3, del TUR) e sulla natura esemplificativa – e non esaustiva – dell’elencazione contenuta nel co. 3 della Nota II-bis (all’art. 1 della Tariffa, Parte Prima, del TUR), che contempla le categorie C/2, C/6 e C/7.

CASSAZIONE

Accertamento di conformità ex art. 36 DPR 380/01 e i vincoli paesaggistici sopravvenuti

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Il Ministero della Cultura, a valle di un quesito di un Comune, è tornato sul tema dell’accertamento di conformità ex art. 36 DPR 380/01 e i vincoli paesaggistici sopravvenuti, confermando – anche a seguito di parere dell’Avvocatura Generale dello Stato – che il vincolo sopravvenuto non va ricondotto, ai fini della sanatoria, ai limiti dell’art. 167, co.4 del dlgs 42/2004.

In particolare il Ministero, ribadendo posizioni espresse in precedenza ma oggetto di oscillamenti interpretativi, ha evidenziato che:

-laddove il vincolo sopravvenga all’abuso edilizio, non si configura illecito paesaggistico;

-è quindi esclusa l’applicabilità dei limiti ex art. 167, co. 4 dlgs 42/2004

-in sede di accertamento di conformità edilizia sarà sufficiente procedere con una autorizzazione paesaggistica ex art. 146 dlgs 42/2004, ancorché ovviamente postuma.

Nello specifico l’Ufficio legislativo ha illustrato i due orientamenti giurisprudenziali sulla definizione di ‘volumi’ ai sensi dell’art.167 comma 4 del D.lgs. 42/2004. Secondo un primo orientamento in sede di accertamento di conformità paesaggistica, di cui all’art.167 comma 4 del D.lgs. 42/2004, è illegittimo il diniego di nulla osta basato sull’esistenza di superficie e volumi utili senza una valutazione in concreto della natura tecnica degli impianti, destinati ad occupare i vani interessati.

Secondo un secondo orientamento, decisamente prevalente si evidenzia nel parere, che non assume rilievo la distinzione tra volumi tecnici e volumi di altro tipo e, a tal fine  richiama la sentenza del Consiglio di Stato n.3026/2022, per cui il divieto di creazione di volumi, di cui all’art.167 c.4 dell’art.167 del D.lgs. 42/2004, si riferisce a qualsiasi nuova edificazione che crei volume, senza alcuna distinzione tra volume tecnico ed altro tipo di volume, interrato o meno.

Si è quindi concluso, ritenendo il ricostruito orientamento maggioritario della giurisprudenza amministrativa maggiormente compatibile con le esigenze di tutela del paesaggio, per cui la nozione di volumi rilevanti ai sensi dell’art.167 comma 4 lett. a) del D.lgs. 42/2004 comprende qualsiasi nuova volumetria, inclusi i volumi tecnici.

L’Ufficio legislativo ha, inoltre, richiamato il D.P.R. 139/2010 ed il successivo D.P.R. 31/2017 “Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata”, con cui il Legislatore ha escluso l’autorizzazione paesaggistica per determinati interventi (Allegato A), mentre per altri di lieve entità ha previsto un procedimento autorizzatorio semplificato.

Tra questi il D.P.R. 31/2017 ha previsto al punto A.31 dell’allegato le “opere ed interventi edilizi eseguiti in variante a progetti autorizzati ai fini paesaggistici che non eccedano il due per cento delle misure progettuali quanto ad altezza, distacchi, cubatura, superficie coperta o traslazioni dell’area di sedime”. Dette opere, osserva l’Ufficio legislativo, sono quindi escluse dall’ambito applicativo dell’art.167 del D.Lgs. 42/2004, in quanto opere inidonee ad incidere negativamente sui valori del paesaggio, a prescindere da qualsiasi qualificazione o destinazione d’uso del bene realizzato.

circolare-SG-n-38-2023-del-4-9-2023

allegato-parere-uff-legislativo-prot-19133-del-19-7-2023

TERZO CONDONO EDILIZIO I LIMITI VOLUMETRICI E LA SANATORIA FRAZIONATA:LA SENTENZA

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La Corte di Cassazione per frenare le interpretazioni soggettive, ha emesso una sentenza sul terzo condono edilizio riguardante i limiti volumetrici che possono essere concessi per le costruzioni. Secondo la Corte, i limiti volumetrici devono essere stabiliti in modo rigoroso e non possono essere superati.

La sentenza n.694/2024 riguarda la sospensione dell’ordine di demolizione di un fabbricato a seguito delle istanze di condono presentate dal privato. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha affermato che il fabbricato deve essere considerato come un’unica struttura e non come unità separate, pertanto non è possibile accogliere una sanatoria frazionata.

La sentenza riafferma i limiti volumetrici stabiliti nel terzo condono edilizio del 2003. Secondo questi limiti, ogni unità abitativa non può superare i 750 metri cubi, mentre l’intero fabbricato non può superare i 3000 metri cubi. Questi limiti si applicano a tutte le opere abusive completate entro il 31 dicembre 1993 e che non hanno subito un ampliamento del 30% della volumetria iniziale.

CONDONO EDILIZIO (2)

GUIDA ALLE DETRAZIONI EDILIZIE

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Il 2024 è caratterizzato dalla rimodulazione di nuove detrazioni edilizie mentre altre agevolazioni restano invariate con le condizioni di accesso conosciute. Nel 2024 non sono più applicabili il Bonus Casa Green e gli incentivi prima casa under 36 (restano solo quelli legati al mutuo garantito) e sono cambiate le regole o gli importi per il Super Bonus, il Bonus Facciate e il Bonus Mobili.

Bonus Casa 2024

GUIDA AL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

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Il documento offre un commento sintetico e schematico delle novità apportate dal Codice alla disciplina dei contratti pubblici, partendo dall’analisi dei principi generali e degli strumenti  digitali che costituiscono i presupposti per una efficiente gestione del contratto pubblico.

La Guida si sofferma, inoltre:
-sulla qualificazione delle Stazioni Appaltanti e sul riordino dei requisiti di partecipazione dell’operatore economico, compresa la valutazione di efficacia delle misure di self-cleaning e la rilevanza della reputazione dell’impresa;
-sulle diverse fasi del ciclo di vita del contratto pubblico, con particolare attenzione al nuovo ruolo del RUP;
-sugli aspetti innovativi del partenariato pubblico-privato.
Un paragrafo autonomo è dedicato alle regole applicabili nei settori speciali.

GUIDA_CONTRA_PUBBLICI

Superbonus e crediti non utilizzati: cosa cambia dal 1° dicembre 2023. Le istruzioni

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Dal 1° dicembre è obbligatorio comunicare all’Agenzia delle Entrate il mancato utilizzo dei crediti indiretti maturati a seguito di sconto in fattura o cessione del credito.

I diretti interessati dovranno fornire le informazioni richieste attraverso uno specifico servizio che è disponibile all’interno della Piattaforma di cessione dei crediti (leggi le istruzioni cliccando qui).

Tenuto ad effettuare comunicazione dei crediti dei bonus edilizi e del superbonus non utilizzabili è l’ultimo cessionario. L’operazione deve essere effettuata indipendente dal fatto che si sia optato per la cessione del credito o per lo sconto in fattura.

Oltre alle istruzioni operative, attraverso le quali l’Agenzia delle Entrate ha spiegato come effettuare la comunicazione, lo scorso 23 novembre 2023 è stata resa disponibile una FAQ (allegate alla presente). Da questi adempimenti rimangono completamente esclusi i crediti che sono stati sottoposti a dei sequestri.

La comunicazione dei crediti inutilizzabili è una disposizione che è stata introdotta attraverso l’articolo 25 del Decreto-legge n. 104/2023. L’obbligo di assolvere a questo adempimento prende ufficialmente il via a seguito della pubblicazione del relativo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate datato 23 novembre 2023 allegato alla presente.

Oltre ai crediti relativi al superbonus, oggetto dell’adempimento sono anche i crediti relativi ai seguenti adempimenti:

  • bonus casa;
  • ecobonus;
  • sismabonus;
  • bonus facciate;
  • crediti per l’installazione delle colonnine di ricarica elettrica;
  • bonus barriere;

Agenzia-delle- Entrate-Provvedimento- comunicazione-bonus edilizi-non utilizzabili PUB

Faq del 23 novembre 2023. Crediti bonus edilizi sottoposti a sequestro

FALSA ATTESTAZIONE DI COLLAUDO:IL PROFESSIONISTA NON DEVE VERIFICARE SE IL TITOLO ABILITATIVO E’ LEGITTIMO

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Il progettista o il tecnico abilitato, all’atto di redigere il certificato finale di collaudo, devono solo dichiarare che le opere realizzate rispondono ai requisiti specificati nel progetto allegato alla segnalazione di inizio attività. Non è loro compito verificare se il titolo abilitativo è o meno valido. Questo è quanto emerge dalla sentenza 25 ottobre 2023, n. 43299 della Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione.

Nella controversia veniva contestato ai direttori di lavori realizzati su un edificio, di avere falsamente attestato nella certificazione finale di collaudo che le opere realizzate erano conformi ai tipi progettuali presentati con la dichiarazione di inizio attività.

Per chiarire è opportuno ricordare che il d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380, art. 23, comma 1, così come sostituito dal D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 301, art. 1, comma 1, lett. f), stabilisce che il proprietario dell’immobile o chi abbia titolo per presentare la denuncia di inizio attività, almeno trenta giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori, presenta allo sportello unico la denuncia, accompagnata da una dettagliata relazione a firma del progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico sanitarie.

Questa dichiarazione del tecnico abilitato può essere considerata un documento appropriato per integrare la dichiarazione di inizio attività, ma anche dotato di completa autonomia e valore pubblicistico, assimilabile a un titolo edilizio abilitante e certificativo. La giurisprudenza ha stabilito che se una relazione di accompagnamento alla dichiarazione di inizio di attività edilizia (DIA) contiene false attestazioni, queste possono configurare il reato di falsità ideologica, come previsto dall’articolo 481 del Codice Penale. Questo perché la relazione ha la natura di un certificato che descrive lo stato dei luoghi, indica eventuali vincoli presenti sull’area o sull’immobile interessato dall’intervento, mostra le opere che si intendono realizzare e attesta la loro conformità agli strumenti urbanistici e al regolamento edilizio. Questa affermazione è stata formulata dalla Cassazione penale, Sezione V, nella sentenza numero 21159 del 3 maggio 2017.

L’art. 23, comma 7, attribuisce al certificato di collaudo finale solo la funzione di attestare la conformità delle opere realizzate al progetto presentato unitamente alla denuncia di inizio attività e non la legittimità del titolo abilitativo o la sussistenza dei requisiti cui è subordinato il rilascio del titolo che autorizza l’esecuzione dell’intervento edilizio.

Quindi il certificato di collaudo finale non ha il compito di verificare se il permesso di costruzione (titolo abilitativo) è stato ottenuto in modo legittimo o se sono stati rispettati tutti i requisiti per il suo rilascio. La sua funzione è limitata ad attestare che le opere realizzate corrispondono al progetto presentato con la denuncia di inizio attività. Questo è quanto ribadito  dalla sentenza 25 ottobre 2023, n. 43299 della Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione.

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INCENTIVI PER LE COMUNITA’ ENERGETICHE RINNOVABILI

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La Commissione europea ha dato il via libera al decreto italiano di incentivazione alla diffusione dell’autoconsumo di energia da fonti rinnovabili. Il decreto CER è incentrato su due misure: una tariffa incentivante sull’energia rinnovabile prodotta e condivisa e un contributo a fondo perduto. La potenza finanziabile è pari a cinque Gigawatt complessivi, con un limite temporale a fine 2027.

È inoltre previsto per le Comunità realizzate nei comuni sotto i 5.000 abitanti, un contributo a fondo perduto fino al 40% dei costi ammissibili in relazione all’investimento effettuato per realizzare un nuovo impianto o per potenziarne uno esistente. Questa misura è finanziata con 2,2 miliardi dal PNRR, con l’obiettivo di realizzare una potenza complessiva di almeno 2 Gigawatt. Il contributo a fondo perduto potrà essere cumulato con la tariffa incentivante entro limiti definiti.

I benefici previsti riguardano tutte le tecnologie rinnovabili, quali ad esempio il fotovoltaico, l’eolico, l’idroelettrico e le biomasse. Per le CER, i destinatari del provvedimento possono essere gruppi di cittadini, condomìni, piccole e medie imprese, ma anche enti locali, cooperative, associazioni ed enti religiosi. La potenza dei singoli impianti non può superare il Megawatt.

Passaggio iniziale per la realizzazione di una CER, dopo l’individuazione dell’area interessata alla costruzione dell’impianto e della cabina primaria, è l’atto costitutivo del sodalizio, che dovrà avere come oggetto sociale prevalente i benefici ambientali, economici e sociali.

Il soggetto gestore della misura è il GSE, che valuterà i requisiti di accesso ai benefici ed erogherà gli incentivi e che, su istanza dei soggetti interessati, potrà eventualmente verificare l’ammissibilità in via preliminare.

CER – presentazione decreto

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – RICHIESTA CHIARIMENTI IN MERITO ALL’APPLICABILITA’. LE RISPOSTE DEL MEF PER I FABBRICATI COLLABENTI, RURALI STRUMENTALI, CONDUZIONE ASSOCIATA DI TERRENI

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A seguito di alcune istanze avanzate dai Comuni il Mef ha pubblicato le risposte a singoli quesiti sulla legittimità dell’imposta per i ruderi, i fabbricati rurali e i terreni in conduzione associata, rispondendo alle pretese tributarie. Non è dovuta l’Imu sulle unità collabenti non avendo tali fabbricati una propria rilevanza impositiva in quanto privi di rendita. Per fruire dell’aliquota ridotta pari allo 0,1 riconosciuta ai fabbricati rurali strumentali non è necessaria la qualifica di coltivatore diretto. Questi sono solo alcuni dei chiarimenti forniti dal Dipartimento finanze con la risoluzione n. 4/2023 a seguito delle posizioni assunte da alcuni Comuni sull’assolvimento dell’imposta.

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ATTIVITA’ DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE

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L’attività di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione non ha la natura di servizio standardizzato e dunque non può essere affidata con una gara al massimo ribasso. Lo conferma l’ufficio precontenzioso e pareri dell’Anac su una istanza presentata dall’OICE relativamente all’affidamento dell’incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione nell’ambito della procedura per i lavori di riqualificazione di un tratto stradale lungo la S.S. Basentana. L’Anac fa, così, chiarezza sui criteri di aggiudicazione dei SIA e, in particolare, sui servizi aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 108, comma 2, del Codice dei contratti pubblici.

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DECADENZA PERMESSO DI COSTRUIRE E RESTITUZIONE DEGLI ONERI: LA SENTENZA

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Il contributo di costruzione dovuto dal soggetto che intraprenda un’iniziativa edificatoria rappresenta una compartecipazione del privato alla spesa pubblica occorrente alla realizzazione delle opere di urbanizzazione. In altri termini, fin dalla legge che ha introdotto nell’ordinamento il principio della onerosità del titolo a costruire (art. 1 della l. n. 10 del 1977), la ragione della compartecipazione alla spesa pubblica del privato è da ricollegare sul piano eziologico al surplus di opere di urbanizzazione che l’amministrazione comunale è tenuta ad affrontare in relazione al nuovo intervento edificatorio del richiedente il titolo edilizio (C.d.S., Ad. plen., 7 dicembre 2016, n. 24; T.A.R. Lombardia, Sez. II, 4 gennaio 2023, n. 604) e solo da tale momento è dovuto.

Il contributo concessorio essendo strettamente connesso all’attività di trasformazione del territorio; quindi, ove tale circostanza non si verifichi, il relativo pagamento risulta privo di causa (cioè dell’originaria obbligazione di dare) cosicché l’importo versato va restituito.

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BONUS COLONNINE DOMESTICHE 2023 LE DOMANDE DAL 9 NOVEMBRE AL 23 NOVEMBRE

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Dal  9 novembre fino alle ore 12,00 del  23 novembre sarà aperto lo sportello per presentare le domande del “Bonus colonnine domestiche 2023”. Si tratta di una misura agevolativa del ministero delle Imprese e del Made in Italy dedicata ai privati e ai condomini che dal 1° gennaio 2023 al 23 novembre hanno acquistato e installato infrastrutture di ricarica per i veicoli alimentati ad energia elettrica.

La nota del Ministero ricorda che l’incentivo, pari all’80% del prezzo di acquisto e posa delle infrastrutture – colonnine o wall box – ha un limite massimo di 1.500 euro per gli utenti privati residenti in Italia e 8mila euro per gli edifici condominiali.

Le risorse a disposizione per l’anno 2023 sono 40 milioni di euro.

I soggetti interessati potranno presentare le domande per la concessione e l’erogazione del bonus utilizzando la piattaforma informatica disponibile online gestita da Invitalia per conto del Ministero.

Come funziona

Gli interessati possono presentare la domanda tramite la piattaforma online, all’indirizzo che verrà indicato prima dell’apertura dello sportello.

L’accesso potrà essere effettuato tramite sistema pubblico di identità digitale (SPID), carta d’identità elettronica (CIE) o carta nazionale dei servizi (CNS). Una volta effettuato l’accesso si può procedere alla compilazione del modulo elettronico seguendo la procedura guidata.

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare Invitalia 

  • compilando il modulo online
  • oppure telefonando al numero verde grauito 800 77 53 97 (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18).

Alle richieste di chiarimenti pervenute viene fornita una risposta attraverso le FAQ (risposte alle domande frequenti). Non verranno date risposte a quesiti relativi a casi specifici, ma solo a quelli aventi carattere generale relativi all’interpretazione delle disposizioni attuative.

Decreto_Apertura_2023_Bonus_colonnine

Allegato_1_Modulo_domanda_Bonus_colonnine_ott23

Allegato_2_Modulo_relazione_finale_Bonus_colonnine (1)

TESTO COORDINATO DEL DECRETO LEGISLATIVO 81/2008 – NOVEMBRE 2023

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E’ stata pubblicata la nuova edizione, aggiornata a novembre 2023, del testo coordinato del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 in materia di tutela della salute nei luoghi di lavoro. Il testo coordinato è stato predisposto dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro, e dall’Agenzia di Tutela della salute (ATS) di Pavia.

Novità in questa versione:

  • Corretto un refuso ai commi 3 e 4 dell’ 260 come modificato dall’art. 120 del D.lgs. 106/2009 recante “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
  • Inserito il Decreto Legislativo 27 luglio 1999, n. 271 recante Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485”, pubblicato sul Suppl. Ordinario n. 151 alla G.U. n. 185 del 09/08/1999;
  • Inserito il Decreto Legislativo 27 luglio 1999, n. 272 recante “Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell’espletamento di operazioni e servizi portuoli, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485”, pubblicato sul Suppl. Ordinario n. 151 alla G.U. n. 185 del 09/08/1999;
  • Inserito il Lgs. 17 agosto 1999, n. 298 recante “Attuazione della direttiva 93/103/CE relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca”, pubblicato sulla G.U. n. 201 del 27/08/1999;
  • Inserito il Decreto Ministeriale 13 febbraio 2014 recante “Recepimento delle procedure semplificate per l’adozione e la efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese” di cui all’art. 30, comma 5-bis;
  • Inserita la Circolare INAL n. 43 del 12/10/2017 avente ad oggetto: “Registro di esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni” e “Registro di esposizione ad agenti biologici”. Modalità telematiche di trasmissione e aggiornamento;
  • Inserita la nota della DC Tutela la vigilanza e la sicurezza del lavoro dell’INL del 06/07/2023, prot. n. 4817 ad oggetto: “Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 7 agosto 2020, n. 94, relativo all’abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore di cui all’articolo 73-bis, comma 2, decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Ambito applicazione Formazione ai fini dell’ammissione all’esame per il conseguimento dell’abilitazione alla conduzione di generatori di vapore. Riscontro”;
  • Inserita la nota della DC Tutela la vigilanza e la sicurezza del lavoro dell’INL del 21/07/2023, prot. n. 5291 ad oggetto: “Richieste di integrazione salariale per eventi meteo – temperature elevate”;
  • Sostituito il Decreto Direttoriale n. 92 del 01 agosto 2023 con il Decreto Direttoriale n. 123 del 24 ottobre 2023 – Quarantatreesimo elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’ 71 comma 11;
  • Inserita la modifica (proroga per la qualifica dei tecnici manutentori antincendio) all’ 6 del Decreto Ministeriale 1° settembre 2021, recante: “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81” operata dal Decreto del Ministero dell’Interno 31 agosto 2023 (G.U. Serie Generale n. 212 del 11/09/2023)
  • Rivalutate, nella misura dell’15,9% e calcolato sugli importi delle sanzioni già aumentati del 10% per effetto della Legge n. 145/2018 (art. 1, comma 445, lettera d), n. 2), le ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 nonché da atti aventi forza di legge (Decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 111 del 20 settembre 2023 (avviso nella G.U. n. 242 del 16/10/2023), attuativo dell’ 306, comma 4-bis, del D.lgs. n. 81/2008, e s.m.i.); La rivalutazione trova applicazione esclusivamente con riferimento alle violazioni commesse a far data dal 6 ottobre 2023 (Nota INL del 30 ottobre 2023, prot. n. 724). L’incremento non si applica alle “somme aggiuntive” previste dall’art. 14 del Decreto Legislativo n. 81/2008 (contrasto a lavoro irregolare e tutela salute e sicurezza), che occorre versare ai fini della revoca del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, le quali non costituiscono «propriamente sanzione» (Circolare INL del 22 giugno 2018, prot. n. 314).

Il documento è disponibile al seguente link: Edizione Novembre 2023 – Testo Unico Sicurezza (D.Lgs. 81/08) (8108amatodifiore.it)

RAPPORTO CONSUMO DEL SUOLO IN ITALIA 2023 PUBBLICATO DA ISPRA CON LE MAPPE DI OGNI REGIONE

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Il Rapporto “Il consumo di suolo in Italia 2023”, pubblicato dall’ISPRA, conferma il processo del consumo del suolo che ha raggiunto  la velocità di 2,4 metri quadrati al secondo, avanzando, in soli dodici mesi, di altri 77 km2, oltre il 10% in più rispetto al 2021. Questo rende le città sempre più calde: nei principali centri urbani italiani, la temperatura cresce all’aumentare della densità delle coperture artificiali, raggiungendo nei giorni più caldi valori compresi tra 43 e 46 °C nelle aree più sature. Ma il consumo di suolo incide anche sull’esposizione della popolazione al rischio idrogeologico, oltre 900 – in un solo anno – gli ettari di territorio nazionale reso impermeabile nelle aree a pericolosità idraulica media, e provoca la costante diminuzione della disponibilità di aree agricole eliminando in 12 mesi altri 4.500 ettari, il 63% del consumo di suolo nazionale.

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Coacervo “successorio” e Coacervo “donativo”, ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni. La nuova Circolare dell’Agenzia delle Entrate

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La circolare n. 29 del 19 ottobre 2023 dell’Agenzia delle entrate si occupa di fornire chiarimenti riguardo al trattamento fiscale del coacervo “successorio” e del coacervo “donativo” per quanto concerne l’imposta sulle successioni e donazioni. Il documento analizza la normativa e la prassi esistenti e fornisce un approfondimento sull’evoluzione della giurisprudenza di legittimità.

La circolare si focalizza sull’interpretazione e l’applicazione delle regole fiscali relative al coacervo “successorio”, cioè il patrimonio ereditato da un individuo al momento della sua morte, e al coacervo “donativo”, cioè il patrimonio donato da un individuo in vita.

Nel documento, vengono esaminati i diversi aspetti fiscali legati a questi tipi di patrimonio, come ad esempio la determinazione del valore del coacervo, l’applicazione delle aliquote fiscali, le possibili deduzioni e agevolazioni fiscali, e così via.

La circolare fa anche riferimento alla giurisprudenza di legittimità, ossia le decisioni prese dai tribunali superiori che hanno contribuito ad interpretare e stabilire principi e orientamenti in materia fiscale. L’analisi dell’evoluzione della giurisprudenza permette di fornire ulteriori chiarimenti e linee guida per l’applicazione delle norme fiscali riguardanti il trattamento dei coacervi “successorio” e “donativo”.

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LA RIGENERAZIONE URBANA ENTRA NELLA COSTITUZIONE CON LA MODIFICA DELL’ART. 44

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La rigenerazione urbana, intesa come processo di miglioramento delle aree urbane, viene sempre più riconosciuta come un principio di fondamentale importanza nella gestione e nella tutela del territorio. In effetti, una città che non si rigenera rischia di diventare un luogo privo di vitalità, con conseguenti problemi sociali, ambientali ed economici.

La rigenerazione urbana e il contenimento del consumo di suolo sono due concetti che si integrano reciprocamente, rappresentando una strategia complessiva e sostenibile per soddisfare le esigenze della popolazione, tutelare l’ambiente e promuovere lo sviluppo economico.

Alla Camera dei Deputati (A. C.  331/2023), precisamente innanzi alla competente Commissione per gli Affari Costituzionali, in sede referente, è stata presentata una proposta di legge costituzionale, composta da un solo articolo, per integrare l’attuale versione dell’articolo 44 della Costituzione, mediante l’introduzione di un comma aggiuntivo (il terzo, rispetto ai due vigenti), secondo il quale: “la Repubblica riconosce la specificità della dimensione sociale e urbanistica delle periferie urbane e delle aree interne del Paese come condizione potenzialmente limitativa della piena parità dei diritti sociali e di cittadinanza di ogni cittadino e individua come prioritaria, attraverso l’azione finanziaria, legislativa e amministrativa dello Stato e delle amministrazioni locali, la rigenerazione sociale e urbanistica.”

È importante sottolineare che la modifica dell’articolo 44 della Carta Costituzionale, che riguarda la tutela del paesaggio potrebbe essere una soluzione per garantire il riconoscimento e la tutela della rigenerazione urbana. La proposta di modifica dovrebbe promuovere i principi di sostenibilità ambientale, economica e sociale nella gestione del territorio urbano. La modifica di questo articolo potrebbe stabilire chiaramente l’obbligo per lo Stato e le amministrazioni locali di promuovere la rigenerazione urbana come strumento per il miglioramento delle città e dei territori circostanti. Potrebbe prevedere anche l’obbligo di adottare politiche e strumenti che favoriscano la riqualificazione delle aree urbane, la tutela delle identità locali e la promozione di una qualità della vita migliore per i cittadini.

Inoltre, la modifica potrebbe prevedere l’assegnazione di risorse finanziarie e di strumenti giuridici adeguati per favorire la rigenerazione urbana. Questo potrebbe includere la possibilità di espropriare terreni abbandonati o inutilizzati per scopi pubblici, nonché la possibilità di adottare misure di incentivazione fiscale per favorire gli interventi di riqualificazione.

Infine, la modifica potrebbe promuovere la partecipazione dei cittadini e delle comunità locali nel processo di rigenerazione urbana, affinché possano essere ascoltati e coinvolti nelle decisioni che interessano il proprio territorio.

In conclusione, la modifica dell’articolo 44 della Carta Costituzionale rappresenterebbe un importante passo avanti per il riconoscimento e la tutela della rigenerazione urbana come principio fondamentale nella gestione del territorio. Ciò contribuirebbe a creare città e territori più vivibili, sostenibili e inclusivi per tutti.

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RENDITA CATASTALE E CENTRALI EOLICHE: LA NUOVA CIRCOLARE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE E LA DETERMINAZIONE DELLA RENDITA CATASTALE

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In base al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l’Agenzia delle Entrate specifica ulteriori indicazioni in tema di rendita catastale da attribuire alle centrali eoliche.  In particolare, si precisa che la “torre eolica” di sostegno deve essere considerata una “componente impiantistica” della centrale eolica, a meno che non vi siano particolari peculiarità costruttive specifiche dell’impianto in considerazione. Ciò è dovuto al rapporto strumentale della torre eolica rispetto al processo produttivo della centrale eolica stessa.

Di conseguenza, la torre eolica non rientra nella determinazione della rendita catastale ai sensi dell’articolo 1, comma 21, della legge n. 208/2015.

Devono considerarsi superate, quindi, le indicazioni fornite dalla circolare n. 27/2016 che annovera tali strutture in ogni caso tra le “costruzioni” che rilevano su tale rendita, prescindendo da un esame sul piano esclusivamente fattuale dell’assenza di strumentalità rispetto al processo produttivo.

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