Legislazione nazionale

ACUSTICA: NUOVI PARERI DEL MITE SU RUMORE POMPE DI CALORE E DECRETO CAM

By Legislazione nazionale | No Comments

Il Ministero della Transizione Ecologica ha elaborato due nuovi pareri interpretativi per il DPCM 5-12-1997.

Il primo (luglio 2022) fornisce indicazioni in merito all’applicazione delle prescrizioni di acustica edilizia per gli edifici pubblici.

Se per l’immobile è in corso un appalto pubblico soggetto sia al decreto CAM 2017 (Criteri Ambientali Minimi) che al DPCM 5-12-1997, nei casi in cui i due decreti prevedano per lo stesso indicatore prestazioni differenti, occorre conseguire le prestazioni più restrittive.

Il secondo (agosto 2022) specifica che i limiti del Decreto per gli impianti a funzionamento continuo sono applicabili anche al rumore prodotto dalle componenti di impianti installate all’esterno dell’edificio, come ad esempio le condensanti degli impianti a pompa di calore.

2022-MITE-Quesito-CAM-vs-DPCM-5-12-1997

2022-MITE-Quesito-impianti-esterni-vs-DPCM-5-12-1997

Detrazioni Recupero Patrimonio Edilizio – Agenzia delle Entrate

By Legislazione nazionale | No Comments

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 28/E del 25 luglio 2022, avente ad oggetto “Raccolta dei principali documenti di prassi relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, detrazioni d’imposta, crediti d’imposta e altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e per l’apposizione del visto di conformità per l’anno d’imposta 2021 Parte seconda”, che rappresenta il seguito della circolare 24/E del 7 luglio 2022.

Queste raccolte sono  il frutto del lavoro svolto da un tavolo tecnico istituito tra l’Agenzia delle entrate e la Consulta nazionale dei CAF per elaborare un compendio comune utile:

– per gli operatori dei CAF e per i professionisti abilitati all’apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni presentate con le modalità di cui all’art. 13 del decreto del Ministro delle finanze del 31 maggio 1999, n. 164, come previsto dall’art. 2, comma 1, del medesimo decreto

– per gli stessi uffici dell’Amministrazione finanziaria nello svolgimento dell’attività di assistenza e di controllo documentale ex art. 36 ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

NUOVE_CIRCOLARI_AdE

Bonus edilizi e reato di false attestazioni del tecnico asseveratore: il vademecum della RPT

By Legislazione nazionale | No Comments

La Rete Professioni Tecniche ha elaborato un vademecum avente a oggetto “Osservazioni e raccomandazioni sul nuovo reato di false attestazioni del tecnico asseveratore nel procedimento per l’ottenimento dei c.d. bonus edilizi”.

L’art. 28-bis, comma 2, lett. a), D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 marzo 2022, n. 25, ha introdotto all’art. 119, comma 13 bis-1 del Decreto Rilancio (D.L. 19/05/2020, n. 34) la nuova fattispecie incriminatrice di “false informazioni in asseverazioni del tecnico abilitato”.

La disposizione in esame prevede che:

Il tecnico abilitato che, nelle asseverazioni di cui al comma 13 e all’articolo 121, comma 1-ter, lettera b), espone informazioni false o omette di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso ovvero attesta falsamente la congruità delle spese, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 euro a 100.000 euro. Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri la pena è aumentata.

Il nuovo reato punisce le condotte rilevanti commesse a far data dal 25 febbraio 2022, atteso che in materia penale vige il principio di irretroattività della legge penale più sfavorevole al reo e che la disposizione in commento è stata introdotta per la prima volta con il D.L. 25 febbraio 2022, n. 13, di cui la successiva L. 25/2022 fa salvi gli effetti (pur abrogandolo).

LE RACCOMANDAZIONI. Di seguito riportiamo il capitolo 5 “Raccomandazioni” del vademecum, tenendo presente che il punto 3 è in corso di approfondimenti.

“Si raccomanda che il tecnico abilitato al fine di prevenire il rischio reato nell’ambito della redazione e trasmissione delle asseverazioni previste dal comma 13 dell’art. 119 D.L. 34/2020 per non incorrere in sanzioni di natura penale:

  1. Si attenga scrupolosamente ai requisiti previsti dal “Decreto requisiti” (Decreto MISE 6 agosto 2020) per quanto riguarda il c.d. ecobonus e dal Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 28/02/2017, n. 58;
  2. Rediga l’asseverazione servendosi dei modelli allegati ai decreti di cui al punto 1;
  3. Compili ogni campo del modello al fine di evitare omissioni di informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto e sull’effettiva realizzazione dello stesso;
  4. Si astenga dall’esporre dati oggettivamente misurabili in modo difforme al vero;
  5. Nell’esposizione di dati oggetto di discrezionalità e valutazione tecnica (quindi non immediatamente misurabili o parametrabili ad un riferimento certo) applichi le norme tecniche e giuridiche rilevati in materia, documentandosi di volta in volta su quali siano le buone prassi e le interpretazioni qualificate intervenute sul tema;
  6. Di aggiornarsi costantemente su novità legislative, regolamentari, nonché sulle prassi e interpretazioni qualificate della giurisprudenza, della P.A. e dell’amministrazione finanziaria;
  7. Di non discostarsi dall’interpretazione delle norme invalsa nel tempo in cui si fa l’asseverazione e nel caso si ritenga di discostarsene, essere in grado di fornire un’adeguata motivazione;
  8. Di astenersi dall’eseguire l’asseverazione se non in possesso dei requisiti previsti ovvero se questa esula dalle competenze specifiche del professionista;
  9. Di rispettare norme di legge e di regolamento, prassi amministrative, codice deontologico professionale.”

RPT-vademecum-asseveratori-giugno-2022 (1)

Decadenza agevolazione se non si rispettano i requisiti di valorizzazione

By Legislazione nazionale | No Comments

Se l’acquirente, che ha acquistato l’immobile usufruendo dell’agevolazione per la valorizzazione edilizia, lo rivende prima dei 10 anni e senza aver realizzato la trasformazione energetica, perde il beneficio fiscale: è tenuto a versare le imposte ordinarie, nonché la sanzione del 30%. Lo ha affermato l’Agenzia delle Entrate nella risposta n. 324 del 6 giugno 2022.

Interpello n. 234/2022

La recente risposta del Fisco interviene in merito al dubbio avanzato da una società che ha acquistato nel 2020 un immobile fruendo delle agevolazioni fiscali (ai sensi del articolo 7 del dl n. 34/2019, decreto Crescita), ossia l’applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna.

L’istante rappresenta che l’immobile in questione è in procinto di essere venduto, ma senza aver eseguito la trasformazione della classe energetica come previsto nel decreto Crescita.

Quesito

Data la decadenza dal regime agevolativo, l’istante chiede se sia possibile provvedere al pagamento dell’imposta a seguito di autodenuncia nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, senza applicazione di sanzione o, in alternativa, con applicazione della sanzione riducibile usufruendo dell’istituto del ravvedimento.

Regime agevolativo: le condizioni

Questo perché il provvedimento ha previsto, fino al 31 dicembre 2021, un’agevolazione per i trasferimenti di interi fabbricati, a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare, che, entro i successivi 10 anni, provvedano alla demolizione e ricostruzione degli stessi o eseguano, sui medesimi fabbricati determinati interventi edilizi (in entrambi i casi conformemente alla normativa antisismica e con il conseguimento della classe energetica “NZEB, A o B”), e poi procedano alla successiva alienazione.

Pertanto, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute nella misura fissa di euro 200 ciascuna laddove ricorrano le seguenti condizioni:

  • l’acquisto sia effettuato entro il 31 dicembre 2021 da imprese che svolgono attività di costruzione o ristrutturazione di edifici;
  • l’acquisto abbia come oggetto un “intero fabbricato” indipendentemente dalla natura dello stesso.

Il soggetto che acquista l’intero fabbricato, inoltre, entro 10 anni dalla data di acquisto deve provvedere:

  • alla demolizione e ricostruzione di un nuovo fabbricato anche con variazione volumetrica, ove consentito dalle normative urbanistiche;
  • ad eseguire interventi di “manutenzione straordinaria”, “interventi di restauro e risanamento conservativo” o “interventi di ristrutturazione edilizia” individuati dall’articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d) del dpr n. 380 del 2001;
  • all’alienazione delle unità immobiliari il cui volume complessivo superi il 75% del volume dell’intero fabbricato.

Tuttavia, sia nel caso di ricostruzione o ristrutturazione edilizia, il nuovo fabbricato deve risultare conforme alla normativa antisismica e deve conseguire una delle classi energetiche NZEB (“Near Zero Energy Building”), A o B.

Nel caso in cui dette condizioni non siano rispettate nel termine previsto, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute nella misura ordinaria, nonché una sanzione pari al 30% delle stesse imposte; sono, inoltre, dovuti gli interessi di mora a decorrere dalla data di acquisto del fabbricato.

Parere delle Entrate

La vendita dell’intero immobile, acquistato fruendo dell’agevolazione fiscale, prima del decorso del termine di dieci anni e senza che sia stata effettuata l’attività di valorizzazione descritta, implica la decadenza dall’agevolazione, con:

  • applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria
  • sanzione pari al 30% delle stesse imposte.

RispostaAE_324-2022

Eliminazione barriere architettoniche

By Legislazione nazionale | No Comments

Arrivano i chiarimenti da parte del Fisco circa la detrazione del 75% per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche.

Per i contribuenti che effettuano interventi volti al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche, la normativa prevede 3 diverse tipologie di agevolazioni tra le quali, in particolare, possono essere ricomprese le spese per l’installazione di ascensori e montacarichi:

la detrazione Irpef per ristrutturazione edilizia dell’immobile, disciplinata dall’articolo 16-bis del Tuir (comma 1, lettera e);

la nuova detrazione del 75%, valida solo per l’anno 2022, introdotta dalla legge n. 234/2021 (legge di Bilancio 2022);

la detrazione del 110% Superbonus prevista per gli interventi “trainati”, se eseguiti congiuntamente a determinati interventi “trainanti”.

BARRIERE_ARCHITETTONICHE

VERIFICARE LA PRESENZA DI AMIANTO PRIMA DEI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI UNA LOCAZIONE E VENDITA

By Legislazione nazionale | No Comments

Presentare “una proposta di modifica dell’articolo 7 della direttiva 2010/31/UE, nel contesto dell’iniziativa della «ondata di ristrutturazioni», che introduca la verifica obbligatoria della presenza di amianto e l’obbligo della registrazione e della rimozione dell’amianto e di altre sostanze pericolose prima dell’avvio di qualsiasi lavoro di ristrutturazione, tenendo conto dell’articolo 153, paragrafo 1, lettera a), TFUE concernente il miglioramento, in particolare, dell’ambiente di lavoro, per proteggere la sicurezza e la salute dei lavoratori”.

È questa una delle raccomandazioni del Parlamento Ue alla Commissione europea contenute nella Risoluzione del 20 ottobre 2021 sulla protezione dei lavoratori dall’amianto, pubblicata sulla G.U.U.E. C 184/45 del 5 maggio 2022. L’Europarlamento ricorda che “il considerando 14 della direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e della Commissione che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia invita gli Stati membri a promuovere miglioramenti della prestazione energetica degli edifici esistenti, anche attraverso la rimozione dell’amianto e di altre sostanze nocive, prevenendo la rimozione illegale delle sostanze nocive e favorendo il rispetto della normativa vigente”.

Il Parlamento europeo invita la Commissione “a presentare una proposta legislativa che tenga conto delle normative nazionali vigenti e di una valutazione d’impatto sui modelli più efficienti riguardo alla verifica obbligatoria della presenza di amianto negli edifici, consistente in diagnosi della presenza di amianto sulle superfici da parte di un’entità professionale con adeguate qualifiche e autorizzazioni, prima della vendita o della locazione e all’istituzione di certificati in materia di amianto per gli edifici costruiti prima del 2005 o prima dell’anno dell’introduzione a livello nazionale di un equivalente divieto dell’amianto, a seconda di quale delle due date sia anteriore”.

La Risoluzione dell’Europarlamento invita inoltre gli Stati membri “ad adottare misure di protezione per i locatari di immobili in cui è stato trovato amianto prima dell’avvio di lavori di ristrutturazione energetica”; sottolinea che “i costi della verifica e della rimozione non dovrebbero essere a carico dei locatari”; invita gli Stati membri “a garantire che i locatari ricevano informazioni complete riguardo alla presenza di amianto negli edifici e che sia loro fornito il certificato relativo all’amianto”.

Parlamento-europeo-Risoluzione-20-ottobre-2021-GUUE

BASTA LA CILA PER L’ELIMINAZIONE E SPOSTAMENTI DI TRAMEZZATURE E MODIFICHE PROSPETTICHE. SI PAGA UNA MULTA

By Legislazione nazionale | No Comments

Il TAR Lazio, Roma, nella sent. 19 aprile 2022, n. 4635, ha affermato che la modifica delle tramezzature interne di un fabbricato non richiede né il permesso di costruire (o la SCIA alternativa al permesso di costruire) né l’autorizzazione paesaggistica [TAR Lazio, Roma, sez. II-bis, sent. 28 gennaio 2021, n. 1208]. Le opere di modifica di spazi interni, sia pure eseguite attraverso demolizione e ricostruzione di tramezzature, non integrano un intervento soggetto a permesso di costruire e neanche a SCIA, non venendo in rilievo alterazioni dei parametri urbanistici ovvero incrementi di volumetria e superficie; né rilevano i limiti imposti dal vincolo paesaggistico, ove presente, trattandosi di opere meramente interne, che non comportano in alcun modo aumento dei volumi preesistenti, né possono essere considerate, in generale, elementi detrattori del vincolo, non potendo in alcun modo alterare il paesaggio, né la percezione che di questo si abbia dai luoghi accessibili al pubblico.

TAR_RM_4635_2022

DISTANZE LEGALI E LE STRUTTURE ACCESSORIE

By Legislazione nazionale | No Comments

CASSAZIONE

La Corte di Cassazione, ritiene che le strutture accessorie di un fabbricato non meramente decorative e dotate di dimensioni consistenti e stabilmente incorporate al resto dell’immobile vanno computate ai fini delle distanze legali.

Con la sentenza del 20/04/2022, n. 12614 (allegata per i Collegi associati), ha premesso che in tema di distanze legali, esiste, ai sensi dell’art. 873 c.c., una nozione unica di costruzione, consistente in qualsiasi opera non completamente interrata avente i caratteri della solidità ed immobilizzazione rispetto al suolo, indipendentemente dalla tecnica costruttiva adoperata. I regolamenti comunali, pertanto, essendo norme secondarie, non possono modificare tale nozione codicistica, sia pure al limitato fine del computo delle distanze legali, poiché il rinvio contenuto nella seconda parte dell’art. 873 c.c. ai regolamenti locali è circoscritto alla sola facoltà di stabilire una distanza maggiore. Pertanto non assume decisività il riferimento alle norme tecniche di attuazione del PRG del Comune al fine di stabilire quando un balcone rilevi nel computo della distanza legale, ovvero se abbia, come nel caso di specie, un aggetto massimo di m. 1,20.

La Corte ha specificato che le strutture accessorie di un fabbricato, non meramente decorative ma dotate di dimensioni consistenti e stabilmente incorporate al resto dell’immobile, costituiscono con questo una costruzione unitaria, ampliandone la superficie o la funzionalità e vanno computate ai fini delle distanze fissate dall’art. 873 c.c. o dalle norme regolamentari integrative. La straordinaria non computabilità, ai fini delle distanze, di elementi della costruzione può quindi riguardare solo quegli sporti o aggetti che non siano idonei a determinare intercapedini dannose o pericolose, consistendo in sporgenze di limitata entità, con funzione complementare di decoro o di rifinitura, mentre vengono in considerazione le sporgenze, implicanti, perciò, un ampliamento dell’edificio in superficie e volume, come, appunto, i balconi formati da solette aggettanti (anche se scoperti) di apprezzabile profondità, ampiezza e consistenza.

Nel caso di specie la soletta realizzata nella proprietà del ricorrente si estendeva lungo tutto il perimetro del fabbricato ed era sovrastata per intero dalla copertura del tetto, con il quale formava una struttura “a triangolo” che concretizzava un ampliamento del manufatto di cui correttamente la Corte d’Appello aveva tenuto conto nella misurazione delle distanze.

 CASSAZIONE

DECADENZA DEL PERMESSO DI COSTRUIRE E INIZIO DEI LAVORI

By Legislazione nazionale | No Comments

Il TAR Campania-Napoli 05/04/2022, n. 2323 ha ricordato che secondo l’orientamento giurisprudenziale, la decadenza del permesso di costruire per inutile decorrenza dei termini opera di diritto in conseguenza dell’inutile decorso del tempo, e non dipende da un atto amministrativo, che ove intervenga assume comunque carattere meramente dichiarativo (C. Stato 20/11/2017, n. 5324), e ciò al fine di non far conseguire la decadenza ad un comportamento dell’Amministrazione, con possibili disparità di trattamento tra situazioni identiche. Inoltre l’inizio lavori deve intendersi riferito a concreti lavori edilizi che possono desumersi dagli indizi rilevati sul posto. Pertanto i lavori debbono ritenersi iniziati quando consistano nel concentramento di mezzi e di uomini, cioè nell’impianto del cantiere, nell’innalzamento di elementi portanti, nella elevazione di muri e nella esecuzione di scavi preordinati al gettito delle fondazioni del costruendo edificio per evitare che il termine di decadenza del permesso possa essere eluso con ricorso ad interventi fittizi e simbolici (C. Stato 24/01/2018, n. 467; C. Stato 19/09/2017, n. 4381; TAR Toscana 30/10/2018, n. 1426). Ciò posto, dal sopralluogo effettuato e dalla documentazione fotografica a corredo emergeva che i lavori non erano ancora stati iniziati in quanto non vi era alcuna traccia di effettiva attività edilizia in corso. A tal fine il TAR ha ritenuto irrilevante l’avvenuto deposito in atti dell’ordine di materiale per la realizzazione di prefabbricati industriali effettuato, peraltro, in data antecedente al rilascio del permesso di costruire.

Inoltre i giudici hanno chiarito che la proroga del termine permesso di costruire può essere accordata, con provvedimento motivato: – per fatti sopravvenuti, estranei alla volontà del titolare del titolo; – in considerazione della mole dell’opera da realizzare, delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive; – per difficoltà tecnico-esecutive emerse successivamente all’inizio dei lavori; – quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari.

In ogni caso tuttavia la richiesta di proroga deve essere presentata prima della decorrenza del termine ultimo previsto nel titolo edilizio e ciò proprio in virtù del fatto che la pronuncia di decadenza ha mera natura ricognitiva del venir meno degli effetti del permesso di costruire per l’inerzia del titolare a darvi attuazione, oltre che un carattere strettamente vincolato all’accertamento del mancato inizio e completamento dei lavori entro i termini stabiliti dal citato art. 15, D.P.R. 380/2001.

TAR_NA_2323_2022

NUOVE LINEE GUIDA PER LA VALUTAZIONE DEGLI IMMOBILI A GARANZIA DI FINANZIAMENTI

By Legislazione nazionale | No Comments

Le nuove Linee Guida per la valutazione degli immobili in garanzia delle esposizioni creditizie definiscono per gli operatori del mercato (valutatori, società di valutazione, banche, ecc.) una serie di principi, regole e procedure per la valutazione degli immobili a garanzia delle esposizioni creditizie, nell’ottica di promuovere la trasparenza e la correttezza nelle procedure di stima degli immobili e al fine di favorire la stabilità degli intermediari creditizi, sia nelle operazioni di erogazione dei crediti sia nelle emissioni/acquisizioni di titoli rivenienti da operazioni di cartolarizzazione e di obbligazioni bancarie garantite.

LineeGuidaValutazImmobili05042022

Approvato il Codice di comportamento delle imprese di costruzione 2022

By Legislazione nazionale | No Comments

Il Ministero di Giustizia, in data 4 aprile, ha giudicato idoneo al raggiungimento dello scopo di cui all’articolo 6, comma 3, del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, il Codice di comportamento delle imprese di costruzione 2022, che sostituisce la revisione 2013. Il documento offre adeguato supporto per la predisposizione dei modelli di organizzazione e gestione da parte delle imprese. L’attuale versione, coerente con le Linee Guida di Confindustria, approvate dal Ministero della Giustizia nel mese di giugno 2021, ricomprende tutte le nuove fattispecie di reato introdotto.

Linee_Guida_Ance_231_revisione_2022_Codice-comportamento

Sito delle Entrate ko: arriva la proroga degli adempimenti

By Legislazione nazionale | No Comments

L’Agenzia delle Entrate, con comunicato stampa del 31 marzo 2022, ha reso noto che, come evidenziato da Sogei S.p.A. – società incaricata, tra le altre cose, della gestione del sito web e dei servizi informatici dell’Amministrazione finanziaria – a causa di alcuni anomali cali di tensione elettrica, si sono verificati danneggiamenti ai propri sistemi impiantistici che a partire dalle ore 14,07 del giorno 30 marzo 2022, hanno comportato dei malfunzionamenti ai collegamenti telematici e telefonici dell’Agenzia delle Entrate.

A risentirne, pertanto, tutti gli adempimenti in scadenza proprio nella giornata del 30 marzo, che in calendario erano ben 11 tra versamenti, comunicazioni e dichiarazioni; a cui però si aggiungono quelle per così dire “quotidiane”, come ad esempio i termini per l’emissione delle fatture elettroniche.

L’Agenzia, alla luce di tale situazione, ha comunicato che provvederà ad emanare un provvedimento di irregolare funzionamento degli uffici ai sensi dell’art. 1 del Decreto legge 21 giugno 1961, n. 498 non appena Sogei avrà provveduto alla riattivazione dei servizi e dei collegamenti.

In base a tale norma, infatti, qualora gli uffici finanziari non siano in grado di funzionare regolarmente a causa di eventi di carattere eccezionale, non riconducibili a disfunzioni organizzative dell’amministrazione finanziaria stessa, i termini di prescrizione e di decadenza nonché quelli di adempimento di obbligazioni e di formalità previsti dalle norme riguardanti le imposte e le tasse a favore dell’erario, scadenti durante il periodo di mancato o irregolare funzionamento, sono prorogati con apposito provvedimento pubblicato sul sito dell’Agenzia (pubblicità legale in luogo della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale). Pertanto, ora, si resta in attesa dell’anticipato provvedimento con il quale si potranno conoscere le date effettivamente coinvolte e sapere, di conseguenza, quante scadenze entreranno nella proroga; possibile un differimento fino a 10 giorni dalla pubblicazione del documento di prassi.

Provvedimento irregolare funzionamento uffici 31.03.2022

SUPERBONUS – DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI

By Legislazione nazionale | No Comments

28/03/2022

Con una recente sentenza del 14/03/2022, n. 1681 (allegata alla presente per i Collegi associati), il TAR Campania si è pronunciato su un tema relativo alla domanda rivolta al Comune per l’accesso agli atti concernenti la regolarità edilizia e urbanistica dell’immobile oggetto di interventi di cui all’art. 119, D.L. 34/2020 (c.d. Superbonus 110%).

Nella fattispecie il ricorrente aveva intenzione di ristrutturare l’abitazione di sua proprietà usufruendo del suddetto beneficio fiscale. Non avendo ottenuto, con una prima istanza, la copia conforme della licenza edilizia (perché introvabile), proponeva un’altra istanza di accesso volta all’acquisizione degli atti utili ad attestare la legittimità dell’immobile (atti relativi al piano di lottizzazione, licenze di abitabilità, licenze edilizie, pareri della Commissione edilizia e della Soprintendenza, fogli mappali del Catasto dei terreni, cartografie viarie). Anche questa seconda istanza veniva respinta dal Comune.

In proposito il TAR ha affermato che, in relazione alla richiesta di accesso alla documentazione finalizzata all’ottenimento del beneficio fiscale del Superbonus, sussiste un interesse diretto, attuale e concreto all’ostensione degli atti in qualsiasi modo afferenti alla legittimità edilizia e urbanistica dell’immobile di cui il richiedente è proprietario, con conseguente obbligo del Comune di consentirne la visione e l’estrazione di copia. Secondo il TAR la richiesta era dunque legittima in quanto: – aveva ad oggetto atti e documenti in relazione ai quali era indubbia l’esigenza conoscitiva e acquisitiva del richiedente, in funzione della tutela delle proprie ragioni, essendo tutti titoli inerenti la regolarità edilizia della costruzione; – l’accesso risultava funzionale all’esercizio delle indefettibili prerogative di proprietario dell’immobile. I giudici hanno di conseguenza ordinato al Comune di esibire la documentazione entro 60 giorni dalla comunicazione o notifica della sentenza.

Inoltre, con tale sentenza, il TAR ha riconosciuto l’urgenza correlata all’acquisizione della documentazione richiesta, stante la temporaneità dei benefici ai quali il proprietario aspira e ha quindi assegnato al Comune (inerte fino a quel momento) il termine di 30 giorni per consentire la visione e la copia degli atti.

TAR_NA_1681_2022

 

25/01/2022

In caso di istanza di accesso agli atti che possono influire sulla richiesta dell’agevolazione Superbonus 110, in presenza dell’interesse diretto del richiedente, il Comune è tenuto a tener presente l’urgenza della richiesta correlata alla temporaneità dei benefici legati all’agevolazione fiscale. Questa la decisione del TAR del LAZIO con la  sentenza n. 8968/2021 del Tar Lazio.

Tar-Lazio-8968-2021

Chiarimenti Anac: collaudo dell’opera per compensazione aumento dei prezzi dei materiali da costruzione

By Legislazione nazionale | No Comments

Al fine di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatisi nel primo semestre dell’anno 2021, dovuti alla situazione pandemica ed all’aumento della richiesta grazie agli incentivi in edilizia, il Governo ha introdotto alcune misure, decreto Sostegni-bis, per porre rimedio al problema.

Prime tra tutte la compensazione, ossia un meccanismo volto a garantire alle imprese appaltatrici di opere pubbliche un sostegno straordinario e temporaneo per fare fronte all’aumento dei prezzi, al fine di assicurare il giusto equilibrio contrattuale ed evitare ritardi nella realizzazione di dette opere.

A seguito di una richiesta di parere da parte di un Istituto di valenza nazionale in merito all’applicazione dell’art. 1-septies del dl n. 73/2021 (decreto Sostegni-bis), laddove fa espresso riferimento ai “contratti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”, l’Anac ha fornito opportuni chiarimenti nella delibera n. 63 dell’8 febbraio 2022.

Gli aiuti previsti dal decreto vanno riconosciuti anche a lavori terminati, a condizione che la stazione appaltante non abbia ancora approvato l’atto di collaudo o il certificato di regolare esecuzione; questo, in sintesi, quanto espresso dall’Autorità a seguito di una richiesta di parere.

Delibera-ANAC_8febbraio2022_63 (1)

Le novità della Legge di Bilancio

By Legislazione nazionale | No Comments

Sgravi per famiglie e imprese, nuove aliquote Irpef, bonus fiscali, soppressione Irap ditte individuali, sconti su contributi previdenziali, stabilizzazione giudici onorari, scuola (L. n. 234/2021)

Sono queste le principali misure previste dalla Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (testo in calce) recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024″ (Legge di Bilancio 2022), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021.

BONUS_FISCALI_LEGGE_BILANCIO

ESTIMI CATASTALI – OPUSCOLO CON SENTENZE

By Legislazione nazionale | No Comments

Gli estimi catastali sono tariffe, che variano da Comune a Comune, che tengono conto della qualità, della Categoria e della classe di una determinata unità immobiliare e che costituiscono la base su cui vengono calcolate le rendite catastali.  Il riclassamento è sempre motivo di contenzioso e la conoscenza delle varie Sentenze di merito sono un buon supporto per i professionisti, che si trovano spesso a sostenere la committenza  per affrontare i ricorsi con le Commissioni Tributarie e i procedimenti giudiziari.

ESTIMI

Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. maggiori informazioni

Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetta" permetti il loro utilizzo.

Close