Legislazione nazionale

CARICO URBANISTICO _ OPUSCOLO

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CORTE DI CASSAZIONE

Il concetto di “carico urbanistico”, è particolarmente complesso e rappresenta uno dei concetti chiave dell’urbanistica.

In particolare, è l’effetto che viene prodotto dall’insediamento primario come domanda di strutture ed opere collettive, in dipendenza del numero delle persone insediate su di un determinato territorio.

Secondo la Corte di Cassazione, la nozione di “carico urbanistico” va valutata con riferimento all’aspetto strutturale e funzionale dell’opera ed è rilevabile anche nel caso di una concreta alterazione dell’originaria consistenza sostanziale di un manufatto in relazione alla volumetria, alla destinazione o all’effettiva utilizzazione, tale da determinare un mutamento dell’insieme delle esigenze urbanistiche valutate in sede di pianificazione, con particolare riferimento agli standard fissati dal D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 (Cass. Sez. III n. 36104, 5/10/2011).

Inoltre, l’aggravio del carico urbanistico deve essere considerato in relazione agli indici della consistenza dell’insediamento edilizio, del numero dei nuclei familiari, della dotazione minima degli spazi (Sez. III n. 6599, 17/2/2012).

Rafforza la mancata definizione di “carico urbanistico” nel nostro ordinamento nazionale, l’Intesa in sede di Conferenza unificata, sancita con D.P.C.M. 20 ottobre 2016, con la quale nell’approvare il Regolamento Edilizio Tipo ai sensi dell’art. 4, comma 1-sexies, del T.U.Ed. n. 380/2001, è stato definito il carico urbanistico come il “Fabbisogno di dotazioni territoriali di un determinato immobile o insediamento in relazione alla sua entità e destinazione d’uso. Costituiscono variazione del carico urbanistico l’aumento o la riduzione di tale fabbisogno conseguenti all’attuazione di interventi urbanistico-edilizi ovvero a mutamenti di destinazione d’uso”.

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DECRETO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

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Il Decreto legge “Infrastrutture e trasporti” n. 121/2021 è stato approvato, in via definitiva, il  4 novembre 2021 – dal Senato che non ha fatto modifiche rispetto al testo ricevuto dalla Camera dei Deputati. Il testo è dunque definitivo e andrà in Gazzetta Ufficiale.  Si può leggere a questo link: https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01316640.pdf

L’articolato interviene in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, di funzionalità del Ministero delle infrastrutture, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali.

In sintesi, le principali misure contenute nel cosiddetto “Decreto Infrastrutture” sono di seguito riportate

FONDO PER LE RETI CICLABILI URBANE (ART. 1, CO. 6-BIS) Sono stati ampliati gli interventi per i quali è possibile utilizzare il Fondo per lo sviluppo delle reti ciclabili urbane da parte di Comuni e unioni di Comuni.

DIGHE E RISORSE IDRICHE Per quanto riguarda le infrastrutture idriche, si interviene sulla disposizione che trasferisce al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili la vigilanza sulle dighe, precisando che restano comunque fermi i compiti, gli obblighi e le responsabilità degli enti concessionari e dei soggetti gestori in materia di sicurezza, nonché le funzioni di controllo delle amministrazioni concedenti. Si modifica poi l’art. 114, co. 4, del Codice dell’ambiente in materia di piano di gestione delle dighe ai fini delle operazioni di svaso, sghiaiamento e sfangamento precisando che la disciplina previgente – che demanda la predisposizione del piano al gestore sulla base di criteri fissati con apposito decreto ministeriale – si applica solo alle “grandi dighe”, mentre per le “piccole dighe” le modalità di attuazione della normativa nazionale sono demandate alle singole Regioni interessate. Modificata anche la disciplina relativa all’approvazione dei progetti delle opere di derivazione e adduzione e alla vigilanza sulle operazioni di controllo eseguite dai concessionari sulle opere medesima al fine precipuo di affidarne la competenza al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili nel caso di “grandi dighe” e di specifiche tipologie progettuali, oppure a Regioni o province autonome negli altri casi. Vi sono inoltre disposizioni riguardanti il “Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico” intervenendo sulla sua formazione e attuazione, sul monitoraggio degli interventi previsti e sui poteri sostitutivi in caso di inerzia dei soggetti preposti all’attuazione degli interventi.

INCENTIVI ALL’ACQUISTO DI VEICOLI NUOVI A BASSE EMISSIONI, ELETTRICI E IBRIDI (ART. 8) Si interviene sulla disciplina delle agevolazioni per l’acquisto di veicoli nuovi a basse emissioni, il cosiddetto ecobonus, specificando che il termine del 31 dicembre 2021, per usufruire dei contributi, si riferisce alla sola data di acquisto del veicolo e non alla data di immatricolazione, che in quanto legata ai tempi di consegna del veicolo può pertanto essere successiva. Questa modifica si applica alle procedure in corso e si fissano i termini di scadenza per il completamento della procedura on line di prenotazione dei contributi. Si prevede, inoltre, che le risorse ancora disponibili per il cosiddetto extrabonus per l’acquisto di veicoli elettrici e ibridi siano destinate invece alla copertura dell’ecobonus previsto per gli stessi veicoli. Introdotto, in via sperimentale, un incentivo economico per coloro che entro il 31 dicembre 2021 installino un sistema di riqualificazione elettrica su alcune categorie di veicoli e procedano alla relativa omologazione del veicolo modificato. Tra le altre misure, vengono modificate alcune disposizioni della Legge di Bilancio 2021 (art. 1, co. 77, 78 e 79) relative al riconoscimento di un contributo del 40% delle spese sostenute e rimaste a carico dell’acquirente, destinato alle persone fisiche con Isee inferiore a 30 mila euro, che acquistino, anche in locazione finanziaria, autoveicoli elettrici (categoria M1) nuovi di potenza inferiore a 150 kW con un prezzo di listino inferiore a 30 mila euro, al netto dell’Iva. Viene eliminata la previsione che il contributo sia alternativo e non cumulabile con altri contributi statali, specificando che esso è concesso a un solo soggetto per nucleo familiare.

MODALITÀ DI ACCESSO AI SERVIZI EROGATI IN RETE DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (ART. 10, CO. 7) Si dispone che le pubbliche amministrazioni utilizzino esclusivamente le identità digitali Spid, la carta di identità elettronica (Cie) e la carta nazionale dei servizi (Cns) ai fini dell’identificazione dei cittadini che accedono ai propri servizi in rete (il cosiddetto switchoff per l’accesso ai servizi online). Si prevede, inoltre, che sia stabilita la data a decorrere dalla quale le pubbliche amministrazioni dovranno utilizzare esclusivamente le identità digitali Spid, la carta di identità elettronica e la carta nazionale dei servizi per consentire l’accesso delle imprese e dei professionisti ai propri servizi in rete. Si stabilisce, infine, che sia individuata anche la data a decorrere dalla quale i gestori di servizi pubblici e le società a controllo pubblico dovranno usare esclusivamente le identità digitali Spid, la carta di identità elettronica e la carta nazionale dei servizi ai fini dell’identificazione degli utenti dei propri servizi on-line.

IN MATERIA DI PROGETTAZIONE TERRITORIALE E INVESTIMENTI (ART. 12) Per rilanciare e accelerare il processo di progettazione nei Comuni delle Regioni del Mezzogiorno e in quelli ricompresi nelle aree interne del Paese, in vista dell’avvio del ciclo di programmazione 2021/2027 dei fondi strutturali e del Fondo sviluppo e coesione (Fsc) e della partecipazione ai bandi attuativi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) si prevede l’istituzione del “Fondo concorsi progettazione e idee per la coesione territoriale”. La finalità del Fondo è quella di animare e potenziare la progettualità locale, per fare in modo che le risorse a disposizione servano concretamente il recupero del divario infrastrutturale e socio-economico che caratterizza i territori del Mezzogiorno e delle aree interne. Esteso l’ambito di operatività del Fondo anche alle regioni Umbria e Marche e alle Province e Città metropolitane. La dotazione del Fondo è stata conseguentemente incrementata di 38 milioni per un totale di più 161,5 milioni per il biennio 2021-2022. Stabilito, per consentire a tutti gli enti territoriali di condividere la programmazione delle politiche per la coesione territoriale, che l’adeguata rappresentanza delle amministrazioni territoriali all’interno del Comitato direttivo dell’Agenzia per la coesione territoriale venga assicurata attraverso la designazione di quattro componenti da parte della Conferenza unificata, due in rappresentanza delle Regioni e due in rappresentanza delle autonomie locali. Introdotte norme finalizzate all’accelerazione dei procedimenti di valutazione di impatto ambientale (VIA) relativi ad alcuni interventi infrastrutturali indicati nel Pnrr o finanziati dal cosiddetto Fondo complementare e che risultano elencati nell’Allegato IV al “Decreto Semplificazioni”.

PROROGA IN MATERIA DI INVESTIMENTI DESTINATI AI COMUNI (ART. 13, CO. 2) Limitatamente al 2021, viene prorogato dal 15 settembre al 31 dicembre 2021 (il testo iniziale prevedeva il 15 ottobre) il termine concesso ai Comuni per beneficiare dei contributi – previsti dall’art. 1, co. 29, della Legge di Bilancio 2020 – per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile. Conseguentemente, sempre limitatamente al 2021, viene prorogato al 31 gennaio 2022 il termine entro cui il Ministero dell’Interno provvede, con proprio decreto, alla revoca totale o parziale dei contributi erogati.

PROROGA IN MATERIA DI INVESTIMENTI DESTINATI AI COMUNI (ART. 13, CO. 2-BIS) Nella norma vi è una disposizione che differisce dal 15 settembre 2021 al 15 febbraio 2022 il termine previsto dalla Legge di Bilancio 2019 entro cui i Comuni presentano le richieste al Ministero dell’Interno per l’assegnazione degli investimenti in opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, limitatamente alle risorse previste per il 2022. Conseguentemente, viene differito dal 15 novembre 2021 al 28 febbraio 2022 il termine entro cui il Ministero dell’Interno provvede alla attribuzione dei contributi previsti.

PROROGA UTILIZZO RISORSE STRAORDINARIE CONNESSE ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 (ART. 13-BIS)  Stabilito di estendere fino al 31 dicembre 2021 i termini entro i quali gli enti locali possono deliberare le variazioni di bilancio, nel caso in cui tali variazioni riguardano le risorse trasferite agli enti a ristoro della perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica da Covid-19, a valere sull’apposito Fondo istituito per garantire l’esercizio delle funzioni fondamentali degli Enti locali, che rientrano nelle certificazioni attestanti la suddetta perdita di gettito.

CABINA DI REGIA EDILIZIA SCOLASTICA (ART. 14) Si integra con un rappresentante dell’Autorità politica delegata per le politiche di coesione la composizione della Cabina di regia per il monitoraggio dello stato di realizzazione dei progetti di costruzione, ristrutturazione e riqualificazione di edifici di proprietà dei Comuni destinati ad asili nido e scuole dell’infanzia, istituita dall’art. 1, co. 61, della Legge di bilancio per il 2020.

IN MATERIA DI PEREQUAZIONE INFRASTRUTTURALE (ART. 15) Viene modificata la disciplina relativa alla perequazione infrastrutturale, prevista dall’art. 22 della legge n. 42 del 2009, di delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’art. 119 della Costituzione, allo scopo di semplificarne le procedure. Sono tre le fasi del nuovo procedimento complessivo. La prima fase, di carattere istruttorio, è costituita dalla ricognizione delle infrastrutture esistenti, comprendendo nelle stesse le strutture sanitarie, assistenziali, scolastiche, nonché la rete stradale statale, la rete stradale autostradale, ferroviaria, portuale, aeroportuale e idrica. La ricognizione è effettuata dagli enti territoriali, nonché dagli altri soggetti pubblici e privati competenti entro il 30 novembre 2021. La ricognizione delle infrastrutture di competenza non statale è effettuata dalle Regioni e Province autonome, nonché dagli enti locali e dagli altri soggetti pubblici e privati competenti. La ricognizione effettuata è trasmessa entro il 30 novembre 2021 alle Regioni e Province autonome che la trasmettono, insieme a quella di propria competenza, alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e all’Agenzia per la coesione territoriale. Questa predispone il documento di ricognizione conclusivo da comunicare, entro il 31 dicembre 2021, al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri. La seconda fase, di carattere perequativo, è tesa a individuare, d’intesa con le Regioni, i criteri per ridurre il divario infrastrutturale tra le diverse aree geografiche del Paese e a ripartire le risorse finanziarie annualmente disponibili (100 milioni di euro per il 2022, 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027, 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2033). La terza fase, di carattere realizzativo, prevede che entro trenta giorni dall’adozione del decreto, le singole amministrazioni centrali assegnatarie di quote di finanziamenti procedano alla pianificazione, all’individuazione dei soggetti attuatori, in relazione al tipo e alla localizzazione dell’intervento, e al monitoraggio del processo. Per molti aspetti resta comunque confermato l’impianto presente nel testo previgente, risultante dalle modifiche introdotte con la Legge di Bilancio per il 2021 (legge n. 178 del 2020), basato sulla ricognizione della dotazione infrastrutturale del Paese, sull’individuazione del divario tra le diverse aree geografiche del territorio nazionale e sulla conseguente adozione di misure volte ad assorbirlo, attraverso interventi finanziati da un fondo con una dotazione di 4,6 miliardi di euro.

DISPOSIZIONI PER I COMUNI COLPITI DAGLI EVENTI SISMICI DEL 2018 (ART. 16, CO. 3)  Si interviene a favore degli interventi di ricostruzione previsti nei Comuni della città metropolitana di Catania e della provincia di Campobasso, interessati dagli eventi sismici del 2018, stabilendo che non sia più obbligatorio annotare la concessione del contributo per la ricostruzione nei registri immobiliari, modificando quindi quanto previsto dall’art. 10 del cosiddetto “Decreto Sblocca Cantieri”.

COMPENSAZIONI PER REVISIONE DEI PREZZI DEI MATERIALI NEI CONTRATTI PUBBLICI (ART.16, CO. 3-NOVIES)  Novità nelle norme contabili previste dall’art. 1-septies del “Decreto Semplificazioni”, volto a fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatisi nel primo semestre del 2021. In particolare, sotto la responsabilità del direttore dei lavori, si dispone la possibilità di annotazione nel libretto delle misure delle lavorazioni eseguite, in alternativa alla prevista loro contabilizzazione, per determinare la compensazione delle variazioni dei prezzi dei materiali impiegati.

 

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO NEI COMUNI IN CUI SI TROVANO SANTUARI RELIGIOSI: DOMANDE ENTRO L’8 NOVEMBRE

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Con un Provvedimento dell’8 settembre 2021 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, sono state definite le regole per accedere al contributo a fondo perduto previsto dal decreto “Agosto” (Dl 104/2020) dedicato alle imprese e agli esercenti che svolgono la propria attività nei centri storici dei comuni dove si trovano santuari religiosi e che presentano più di 10mila abitanti, che hanno registrato un calo del fatturato a causa della pandemia. 

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Dal 7 ottobre 2021 al via le nuove regole per il rinnovo periodico conformità antincendio condomini

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A partire dal 7 ottobre 2021, tutti i condomìni di altezza antincendio superiore a 24 metri rientrano nell’obbligo di presentazione dell’attestazione di rinnovo periodico della conformità antincendio da ripetere ogni dieci anni.

L’obbligatorietà della presentazione dell’attestazione di rinnovo periodico della conformità antincendio è un adempimento che per gli edifici civili deve essere effettuato tramite un’apposita richiesta ai Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco competenti per territorio.

Con l’attestazione di rinnovo periodico si dichiara l’assenza di variazioni delle condizioni di sicurezza antincendio e il corretto adempimento degli obblighi gestionali e di manutenzione previsti dalle norme. La documentazione deve anche contenere un’asseverazione, a firma di professionista antincendio (iscritto negli elenchi del Ministero dell’Interno).La stessa asseverazione deve riferirsi anche ai prodotti e ai sistemi per la protezione di parti o elementi portanti delle opere di costruzione, se presenti, finalizzati ad assicurare la caratteristica di resistenza al fuoco.

Va ricordato che, indipendentemente dalla scadenza di 10 anni, se si effettuano lavori che introducono modifiche rilevanti ai fini della sicurezza antincendio o considerate sostanziali da specifiche norme tecniche, ricorre l’obbligo di presentazione della SCIA antincendio, preceduta, per gli edifici di altezza superiore a 32 metri, dall’esame del progetto al Comando dei Vigili del Fuoco qualora vi sia un aggravio delle condizioni di sicurezza antincendio precedentemente accertate. Se le modifiche non sono rilevanti ai fini antincendio e non sono considerate sostanziali, è comunque necessario documentarle al Comando all’atto della presentazione della attestazione di rinnovo periodico.

L’obbligo di avviare nuovamente le procedure antincendio ricorre dunque «ogni qualvolta sopraggiunga una modica delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate» e in tutte le casistiche elencate nell’allegato IV al D.M. 7 agosto 2012.

Va inoltre ricordato, che  il 30 giugno 2022 scade il termine entro cui i condomìni di altezza antincendio superiore a 12 metri devono attuare idonee misure organizzativo-gestionali finalizzate ad affrontare un’eventuale emergenza causata dallo scoppio di un incendio, nonché a mantenere le condizioni di sicurezza nelle parti comuni. Più in generale, si tratta degli adempimenti introdotti dal Decreto del Ministero dell’Interno del 25 gennaio 2019 con il quale sono state modificate le norme sulla sicurezza antincendio degli edifici di civile abitazione (D.M. 246 del 1987.

PREVENZIONE_INCENDI

Demolizione e ricostruzione in zone vincolate: i chiarimenti del Consiglio Superiore Lavori pubblici

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E’ possibile secondo il nuovo chiarimento del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici dell’11 Agosto 2021  (allegato e riservato ai Collegi associati) procedere agli interventi di ristrutturazione edilizia mediante demolizione e ricostruzione con diversa sagoma e volume in aree sottoposte a vincolo paesaggistico.

Il nuovo parere reso dal CSLLPP riguarda un dubbio interpretativo avanzato dal Comune di Bassano del Grappa, insieme ad altri Comuni limitrofi, circa la ristrutturazione edilizia mediante demolizione e ricostruzione nelle aree sottoposte al vincolo paesaggistico.

Quesito

Il Comune in questione ha richiesto precisazioni applicative in ordine alla corretta interpretazione della modifica normativa apportata dal dl n. 76/2020 (decreto Semplificazioni 2020) all’art. 3 comma 1) lett. d) al dpr n. 380/2001, anche alla luce della circolare del 2 dicembre 2020 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Ministero della Pubblica Amministrazione, nonché della nota interpretativa del CSLLPP dell’8 luglio 2021 prot. n. 6865.

In particolare, si chiede di specificare meglio l’ambito di applicazione della tipologia di intervento “ristrutturazione mediante demo-ricostruzione” (che nella definizione del dpr n. 380/2001 comprende anche modifiche alla sagoma, al sedime, ai prospetti ed al volume preesistente) per gli immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (dlgs n. 42/2004), in considerazione della recente modifica normativa introdotta dalla legge Semplificazioni all’art. 3, lettera d) del dpr n. 380/2001.

Ristrutturazione edilizia

L’art. 3, comma 1, lettera d), del dpr n. 380/2001, come modificato dall’art. 10, comma 1, lettera b), della legge n. 120/2020 ha ricompreso fra gli interventi di “ristrutturazione edilizia” anche quelli di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, (…).

La norma pone, però, un limite per gli immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al dlgs n. 42/2004, per i quali:

gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria.

 

Nella nota n. 6865/2021 viene esposto che:

per immobili il cui vincolo risiede nell’essere inseriti in aree sottoposte a vincolo paesaggistico (Parte III del Codice) – sebbene privi di riconosciuto valore storico, artistico o architettonico intrinseco – sia consentito intervenire anche attraverso demolizione e ricostruzione classificabili nella “ristrutturazione edilizia”, che nella definizione del D.P.R. 380/2001 comprende anche modifiche alla sagoma, al sedime, ai prospetti ed al volume preesistente…(naturalmente previa acquisizione del necessario parere favorevole della Soprintendenza e fatte salve le specifiche previsioni degli strumenti comunali).

Pertanto, l’istante chiede un chiarimento formale a conferma che per gli immobili ricadenti in zone sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi della Parte III del Codice dei beni Culturali, sebbene privi di riconosciuto valore storico, artistico o architettonico intrinseco, sia consentito intervenire con demolizione e ricostruzione classificabile come ricostruzione edilizia anche con modifica di sagoma, sedime, prospetti e volume preesistente.

Il CSLLPP ricorda che il Codice dei beni culturali e del paesaggio è finalizzato alla tutela e valorizzazione di due tipi di beni differenti tra loro:

  • beni culturali, si sostanziano in beni mobili e immobili (è dedicata la Parte II del Codice);
  • beni paesaggistici, si sostanziano in beni immobili ed aree (è dedicata la Parte III del Codice).

Si tratta, quindi, di beni con caratteri distintivi diversi cui corrispondono distinte procedure di tutela e distinte competenze in materia.

E’ evidente che non sia possibile riferire un’attività di “demolizione e ricostruzione” a beni culturali (immobili tutelati ai sensi della Parte II del Codice), in quanto qualsiasi intervento concernente tale tipo di beni, anche se parzialmente demolitivo e/o ricostruttivo, si qualifica come “restauro” e non come “ristrutturazione edilizia” e deve sempre essere autorizzato dalla Soprintendenza competente per territorio.

Per quanto riguarda, invece, i beni paesaggistici, la competenza autorizzatoria ricade in capo alle Regioni, che la esercitano direttamente o per delega ai Comuni, previo parere della Soprintendenza competente per territorio.

Quindi, secondo il parere del CSLLPP: per gli immobili inseriti in aree sottoposte a vincolo paesaggistico (Parte III del Codice), privi di riconosciuto valore storico, artistico o architettonico intrinseco, è consentito intervenire anche attraverso interventi di demolizione e ricostruzione classificabili nella “ristrutturazione edilizia”, che nella definizione del dpr 380/2001 comprende anche modifiche alla sagoma, al sedime, ai prospetti ed al volume preesistente, da sottoporre, comunque, al rilascio di nulla osta da parte delle Amministrazioni competenti per la tutela del vincolo.

Per quelli vincolati in base alla Parte II del Codice, invece, è possibile intervenire solo mediante conservazione/restauro; per essi la “demolizione con ricostruzione”, per essere classificata come “ristrutturazione”, deve prevedere la “fedele ricostruzione”, senza modifica a sagoma, sedime, prospetti e volume preesistente, laddove quindi la modifica di tali parametri assoggetterebbe l’intervento al regime autorizzatorio delle nuove costruzioni.

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AMMORTAMENTO BENI STRUMENTALI PROFESSIONISTA 2019

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Ammortamento auto, cellulari, beni inferiori a 516,46 euro. Una Guida utile per la deduzione del costo dei beni strumentali nel 2019. I beni strumentali sono i beni destinati ad essere impiegati nell’attività lavorativa e che non esauriscono la loro utilità in un solo esercizio. Nel trattamento contabile e fiscale di questi beni occorre tenere presente:

  • il costo sostenuto per l’acquisto (se l’importo è stato maggiore o inferiore di 516.46 euro)
  • la deducibilità fiscale consentita (se il bene cioè è totalmente deducibile o meno)
  • il regime del professionista (regime ordinario, di vantaggio, minimo, forfetario).

Ammortamento dei beni strumentali per il professionista nel 2019

TRIBUTI LOCALI: PRESCRIZIONI IN 5 ANNI E NON IN 10

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I crediti relativi alle entrate provenienti da tributi locali sono soggetti a una prescrizione pari a cinque anni, tempistica dimezzata rispetto ai dieci anni che occorrono in caso di tributi erariali.

Lo ha ribadito la commissione tributaria regionale di Milano, sezione XII, con la sentenza 2479 del 29 maggio 2018, sottolineando come gli importi dovuti per i tributi locali riguardino prestazioni periodiche e pertanto devono rientrare nell’applicazione della norma civilistica che prevede una prescrizione quinquennale tenendo conto della notifica della cartella di pagamento, o della stessa ingiunzione.

In precedenza, la commissione tributaria regionale di Roma (sentenza 47/2017) si era già espressa in modo non dissimile affermando che la riscossione di tributi come la tassa rifiuti è soggetta alla prescrizione di 5 anni in quanto prestazione periodica.

Il principio preso come riferimento è l’articolo 2948 del Codice Civile, secondo cui il termine per recuperare il credito è limitato a 5 anni per i pagamenti versati annualmente o a cadenza più breve, quindi rientrano in questa normativa tutte le entrate locali versate periodicamente.

BONUS RISTRUTTURAZIONI E CHIARIMENTI AGENZIA DELLE ENTRATE PER L’EDILIZIA LIBERA

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Con la risposta all’interpello n. 2872019 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all’articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212, relativo alla detrazione fiscale spettante per le spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio, con particolare riferimento ai titoli abilitativi di cui all’art. 16-bis del TUIR.

Il caso esaminato riguardava alcuni lavori di ristrutturazione edilizia effettuati da un contribuente per i quali il Comune, facendo riferimento alla guida fiscale “L’Agenzia informa” aggiornata al mese di febbraio 2018, in cui non sono fornite indicazioni in merito alla richiesta di titoli abilitativi, aveva affermato che non fosse necessaria effettuare alcuna comunicazione rientrando i lavori tra quelli di “edilizia libera”.

Di diverso avviso il commercialista, secondo il quale per poter fruire della detrazione fiscale sui lavori in oggetto (realizzazione e miglioramento dei servizi igienici) il contribuente avrebbe dovuto presentare la CILA (comunicazione inizio dei lavori asseverata da un tecnico). Nel rispondere all’interpellante, l’Agenzia delle Entrate ha richiamato la circolare n. 57/1998, da ultimo confermata dalla circolare n. 13/E/2019, che riporta la nozione di ciascuna categoria di intervento oggetto delle detrazioni in argomento e un elenco non esaustivo ma esemplificativo dei lavori ammissibili, e, con particolare riguardo alla distinzione tra interventi di manutenzione ordinaria e di manutenzione straordinaria. Nella circolare di quest’anno viene confermato che solo nel caso in cui la normativa edilizia non preveda, per la realizzazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio agevolati dalla normativa fiscale, alcun titolo abilitativo, il contribuente che ha sostenuto le spese, con una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, indica la data di inizio dei lavori ed attesta la circostanza che gli interventi posti in essere rientrano tra quelli agevolabili.

Viene poi ricordato che il decreto legislativo n. 222/2016 ha effettuato un riordino ed un ampliamento della categoria degli interventi soggetti ad attività completamente libera. Nella Tabella “A”, Sezione II – Edilizia, la norma riporta, in corrispondenza del lavoro da eseguire, la procedura richiesta e il titolo edilizio necessario.

Con riferimento ai lavori effettuati dall’interpellante di realizzazione e di miglioramento dei servizi igienici, le Entrate confermano che si tratta di interventi di manutenzione straordinaria ammessi alla detrazione ai sensi dell’articolo 16-bis, comma 1, lettera b), del TUIR. Per la qualificazione dell’intervento dal punto di vista edilizio e urbanistico le Entrate rimandano però ad apposite valutazioni di natura tecnica al Comune o ad altro ente territoriale competente in materia edilizia ed urbanistica.

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Detrazione degli Infissi

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La detrazione per il risparmio energetico (Ecobonus) spetta anche per la sostituzione degli infissi, a condizione che comportino un miglioramento dell’efficienza energetica.

Il riferimento normativo, è l’articolo 14, comma 2, del Dl 63/2013, come modificato dalla manovra 2018, che ha abbassato al 50% la detrazione per gli infissi.

Questa detrazione (tetto di spesa di 60mila euro), si applica anche alle spese «relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi».

Sul sito dell’ENEA sono ulteriormente specificate le caratteristiche che i lavori devono soddisfare per comprate effettivamente un risparmio energetico.

Quando si sostituiscono gli infissi, però, si può applicare anche la detrazione, sempre al 50%, per le ristrutturazioni edilizie (tetto di spesa di 96mila euro), con riferimento normativo articolo 16 bis dl Dpr 917/1986.

La Guida dell’Agenzia elle Entrate specifica che, per quanto riguarda gli infissi esterni, è agevolata la:

“nuova installazione o sostituzione con altri aventi sagoma, materiali o colori diversi (solo se riguarda l’intera facciata).”

Detrazione pannelli solari in Dichiarazione

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Con la circolare n. 13/E/2019 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti su come usufruire della detrazione fiscale per gli interventi di installazione dei pannelli solari nella dichiarazione dei redditi 2019, relativa all’anno di imposta 2018 (Righi E61 – E62 col. 1 cod. 3).

Detrazione IRPEF

La detrazione IRPEF spettante ammonta al 65% delle spese sostenute, entro il limite di 60.000 euro ad immobile, ai sensi dell’Art. 1, comma 346, della legge n. 296 del 2006.

Impianti agevolabili

Gli interventi agevolabili sono l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali, per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura nonché istituti scolastici e università. La detrazione spetta anche per le spese sostenute per l’installazione di sistemi termodinamici a concentrazione solare per la produzione di acqua calda nonché per la produzione di acqua calda ed energia elettrica in quanto tali sistemi sono assimilabili ai pannelli solari.

Non beneficia, invece, della detrazione l’installazione di un impianto di “solar cooling” per la generazione di acqua fredda per la climatizzazione estiva a partire dall’acqua calda prodotta da pannelli solari.

Spese detraibili

Con riferimento agli impianti agevolabili, possono essere portate in detrazione le spese sostenute per:

  • la fornitura e posa in operadi tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche;
  • le opere idrauliche e murarienecessarie per la realizzazione a regola d’arte di impianti solari termici organicamente collegati alle utenze, anche in integrazione con impianti di riscaldamento;
  • relative alle prestazioni professionali, incluse sia quelle necessarie per la realizzazione degli interventi agevolati sia quelle sostenute per acquisire la certificazione energetica eventualmente richiesta per fruire del beneficio;
  • sostenute per le opere edilizie funzionalialla realizzazione dell’intervento.

Certificazione

Come requisito viene richiesto che i pannelli abbiano una certificazione di qualità conforme alle norme rilasciata da un laboratorio accreditato. Sono equiparate alle UNI EN 12975 o UNI EN 12976 le norme EN 12975 e EN 12976 recepite da un organismo certificatore nazionale di un Paese membro dell’Unione europea o della Svizzera.

Al contrario, non sono ammessi alla detrazione i pannelli solari per i quali siano prodotte certificazioni di qualità diverse da quelle espressamente previste dal DI 19 febbraio 2007 (Risoluzione 11.09.2007 n. 244).

Il termine minimo di garanzia dei pannelli solari è fissato in cinque anni per pannelli e bollitori e in due anni per gli accessori e i componenti tecnici (Circolare 31.05.2007 n. 36, paragrafo 3.3).

CIRCOLARE+N+13

 

Il cambio di destinazione d’uso del sottotetto richiede il Permesso di costruire

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CASSAZIONE

Il cambio destinazione d’uso del sottotetto, da vano tecnico ad uso residenziale, senza il permesso di costruire costituisce abuso edilizio. Con la recente ordinanza n. 9046/2019, la Corte di Cassazione è intervenuta in merito ad un caso riguardante il cambio destinazione d’uso di un sottotetto. In particolare, è stato ribadito che se un intervento edilizio comporta il cambio di destinazione d’uso, da vano tecnico ad uso residenziale, serve sempre il rilascio del permesso di costruire, pena la responsabilità penale, in quanto l’intervento comporta una trasformazione radicale.

Ordinanza Cassazione 11 gennaio 2019, n. 9046

Ecobonus: essere parenti non è sufficiente

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Nei casi di cessione di crediti per il risparmio energetico qualificato o per i lavori antisismici effettuati da contribuenti non incapienti, i cessionari possono essere i fornitori dei lavori o “altri soggetti privati” ma questi ultimi devono per forza essere collegato al rapporto che ha dato origine alla detrazione e questo requisito non può ravvisarsi nel mero rapporto di parentela tra il soggetto che ha sostenuto le spese ed il cessionario.

Il chiarimento è contenuto nella risposta delle Entrate del 31 ottobre 2018 n.56
AGE-INTERPELLO-56-2018

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