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BONUS CASA: SCATTA AL PRIMO APRILE LA TRASMISSIONE DATI ALL’ENEA

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C’e’ un nuovo rinvio per la trasmissione all’ENEA dei dati sui lavori di ristrutturazione edilizia che comportano un risparmio energetico effettuati nel 2018 con diritto alla detrazione al 50%: dopo lo slittamento di qualche giorno stabilito a ridosso della scadenza del 19 febbraio, ora scatta una vera e propria proroga al prossimo primo aprile. Si tratta dell’adempimento necessario per applicare l’agevolazione fiscale prevista dall’articolo 16 bis del dpr 917/86.I dati da trasmettere riguardano particolari tipologie di lavori di ristrutturazione edilizia, che comportano risparmio energetico o utilizzo di fonti rinnovabili. Sono elencati anche nella Guida 2019 al Bonus Ristrutturazioni.

Se l’intervento di ristrutturazione edilizia, pur dando diritto alla detrazione, non è compreso nell’ elenco di cui alla tabella sopra riportata, non è necessario effettuare questo adempimento. E’ importante non confondere questa agevolazione con il cosiddetto Ecobonus Energia, che prevede una detrazione fiscale al 65%, e comprende diverse tipologie di lavori di riqualificazione. La dichiarazione da trasmettere entro il primo aprile riguarda invece lavori di ristrutturazione che sono terminati entro il 31 dicembre 2018.

Di norma, questa comunicazione va effettuata entro 90 giorni dalla fine dei lavori. In questo primo anno di applicazione della norma, è stata fissata invece una scadenza valida per tutti, che originariamente era il 19 febbraio (90 giorni dalla messa online del sito con la procedura per la domanda), e che ora è stata prorogata al primo aprile.

La domanda va presentata online, attraverso l’apposito sito web messo a punto dall’ENEA: per accedere alla procedura è necessario registrarsi. Sul portale è disponibili anche una GuidaAttenzione: c’è anche un servizio di consulenza per il cittadino, che consente in determinati orari di inviare quesiti. Il lunedì dalle 12.00 alle 15.50 e il mercoledì dalle 10.30 alle 14.00, sul portale ENEA alla sezione Contatti compare il link in verde “INVIA un QUESITO” attraverso il quale è possibile contattare i consulenti.

 

Sisma Centro Italia, accordo Commissario-VVF-GdF per i controlli a campione sulle perizie giurate schede AeDES

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Sul portale sisma2016.gov.it è stata pubblicata l’Ordinanza n. 72 del 30 gennaio 2019, che approva il Protocollo di intesa fra il Commissario straordinario del Governo, la Guardia di Finanza e il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per l’effettuazione dei controlli a campione sulle perizie giurate relative alle schede AeDES per il biennio 2019-2020.

L’articolo 2 dell’Ordinanza stabilisce che “presso ciascun Ufficio speciale per la ricostruzione si procederà, ove non effettuato precedentemente ai sensi dell’ordinanza 34 del 11 luglio 2017, al sorteggio di un primo quantitativo, pari al 10%, delle schede AeDES già presentate relativamente agli immobili danneggiati in conseguenza degli eventi sismici, su cui eseguire i controlli, nel rispetto delle percentuali di riparto stabilite nel Protocollo di intesa”.

Successivi sorteggi saranno eseguiti a distanza di sessanta giorni, in relazione alle ulteriori schede AeDES nel frattempo compilate e pervenute, fino al raggiungimento del quantitativo del 10% del numero totale delle schede AeDES predisposte presso ciascuna delle Regioni interessate.

I sorteggi saranno effettuati mediante procedura informatica basata sulla generazione di una lista di numeri casuali della lunghezza pari alla approssimazione per intero superiore del 10% delle schede oggetto di sorteggio ordinate per ordine di arrivo, in modo da assicurare una selezione casuale delle situazioni da sottoporre a controllo. I verbali dei sorteggi saranno trasmessi alla struttura commissariale e pubblicati sul sito istituzionale di ciascun Ufficio speciale per la ricostruzione e del Commissario straordinario.

In considerazione del numero massimo dei controlli comunque eseguibili stabilito nel Protocollo di intesa, gli Uffici speciali per la ricostruzione effettueranno una selezione tra gli edifici sorteggiati, assegnando priorità ai casi in cui dopo la predisposizione delle schede AeDES sia stata depositata presso l’Ufficio speciale una domanda di contributo con allegato progetto di ricostruzione o ripristino con miglioramento sismico, e in ogni caso escludendo dai controlli gli edifici che sulla base della documentazione prodotta risultino completamente distrutti ovvero abbiano riportato danni riconducibili all’esito B delle schede AeDES. Gli Uffici speciali riferiranno tempestivamente al Commissario straordinario sugli esiti della selezione, al fine di assicurare il rispetto dell’uniformità dei criteri selettivi e della parità di trattamento nelle diverse Regioni interessate”.

L’ordinanza – IN ALLEGATO – entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale (www.sisma2016.gov.it) del Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016.

Ordinanza-72-del-30-01-2019_signed

Protocollo-VVf-GdF-Ord2019

 

NORME TECNICHE COSTRUZIONI 2018: in Gazzetta la Circolare applicativa del Ministero

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E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la Circolare 21 gennaio 2019, n. 7 del Consiglio superiore dei lavori pubblici (C.S.LL.PP.) avente ad oggetto le “Istruzioni per l’applicazione dell’«Aggiornamento delle “Norme tecniche per le costruzioni”» di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018”, in vigore dal 11 febbraio 2019.

Sono state apportate numerose e significative modifiche rispetto alla precedente circolare del 2009, ma l’impianto generale e l’articolazione del documento non è stato cambiato. Tale aggiornamento “costituisce un più avanzato sistema normativo atto a fornire i criteri generali di sicurezza, a precisare le azioni che devono essere utilizzate nel progetto, a definire le caratteristiche dei materiali ed a trattare gli aspetti attinenti alla sicurezza strutturale delle opere, nuove ed esistenti: impostazione condivisa dal mondo accademico, professionale e produttivo-imprenditoriale”.

“In considerazione del carattere innovativo di detto aggiornamento, si è ritenuto opportuno emanare la presente circolare applicativa che sostituisce la precedente circolare n. 617 del 2 febbraio 2009, relativa alle norme tecniche approvate con decreto ministeriale 14 gennaio 2008, la quale ha lo scopo di fornire agli operatori del settore, ed in particolare ai progettisti, opportuni chiarimenti, indicazioni ed clementi informativi per una più agevole ed univoca applicazione delle norme stesse”, ha detto il Ministero.

La circolare è stata sottoposta al parere dell’Assemblea generale del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che si è espressa favorevolmente in data 27 luglio 2018, con voto n. 29/2017.

Si allega il documento del MIT

Per scaricare la Circolare di notevoli dimensioni clicca qui

Mit-circolare-n.7-21-gennaio-2019-Gazzetta

ECOBONUS, BONUS RISTRUTTURAZIONI E BONUS MOBILI: AGGIORNATE LE GUIDE DELLE ENTRATE

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AGENZIA ENTRATE

L’Agenzia delle Entrate ha aggiornato al mese di febbraio 2019 le tre Guide “Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico”, “Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali” e “Bonus mobili ed elettrodomestici”.

ECOBONUS EDIFICI. La legge di bilancio 2019 (legge n.145 del 30 dicembre 2018) ha prorogato al 31 dicembre 2019, nella misura del 65%, la detrazione fiscale (dall’Irpef e dall’Ires) per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici.

La legge non ha modificato, invece, le novità introdotte dalla precedente legge di bilancio. Tra queste:

– la riduzione al 50% della percentuale di detrazione per le spese relative all’acquisto e alla posa in opera di finestre comprensive di infissi, delle schermature solari e per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A.

Dal 2018 è ridotta al 50% anche la percentuale di detrazione per le spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro)

– l’esclusione dalle spese agevolabili di quelle sostenute per l’acquisto di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe A

– l’introduzione di una nuova detrazione (65%, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro) per l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti

– la detrazione del 65% per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, o per le spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione.

Riguardo alle caldaie a condensazione, dunque, dal 2018 si può usufruire della detrazione del 50% per quelle che possiedono un’efficienza media stagionale almeno pari a quella necessaria per appartenere alla classe A di prodotto prevista dal regolamento (UE) n. 811/2013.

Se, oltre ad essere almeno in classe A, sono anche dotate di sistemi di termoregolazione evoluti (appartenenti alle classi V, VI o VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02), è riconosciuta la detrazione più elevata del 65%.

La detrazione per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali e per quelli effettuati su tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio era già stata prorogata al 31 dicembre 2021 dalla precedente legge di bilancio.

Per questi interventi sono state riconosciute detrazioni più elevate quando si riescono a conseguire determinati indici di prestazione energetica. In tal caso, infatti, è possibile usufruire di una detrazione del 70 o del 75% da calcolare su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 40.000 euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio.

Per gli interventi condominiali sono previste detrazioni ancora maggiori quando sono realizzati in edifici appartenenti alle zone sismiche 1, 2 o 3 e finalizzati anche alla riduzione del rischio sismico. In queste ipotesi, è possibile usufruire di una detrazione dell’80%, se i lavori determinano il passaggio a una classe di rischio inferiore, dell’85%, se il rischio sismico si riduce di almeno 2 classi. Il limite massimo di spesa consentito per questi interventi è di 136.000 euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio.

Altra importante novità, in vigore dal 2018, è rappresentata dalla possibilità di cedere il credito, corrispondente alla detrazione spettante, anche per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle singole unità immobiliari e non solo per quelli sulle parti comuni di edifici condominiali.

Pertanto, indipendentemente dall’immobile su cui si effettuano gli interventi, dal 2018 tutti i contribuenti che nell’anno precedente a quello di sostenimento della spesa si trovano nella cosiddetta “no tax area” (i cosiddetti incapienti) possono scegliere, invece della detrazione, di cedere il corrispondente credito ai fornitori o ad altri soggetti privati, compresi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari.

I contribuenti diversi dagli incapienti possono cedere il credito a fornitori o altri soggetti privati, ad esclusione, però, degli istituti di credito e degli intermediari finanziari.

L’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) effettua controlli, sia documentali che attraverso sopralluoghi, per verificare la sussistenza delle condizioni necessarie per usufruire delle detrazioni fiscali.

Il decreto 11 maggio 2018 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 211 dell’11.09.2018) ha definito le procedure e le modalità di esecuzione di questi controlli.

La guida aggiornata descrive i vari tipi di intervento per i quali si può richiedere la detrazione e riassume gli adempimenti richiesti e le procedure da seguire per poterne usufruire.

BONUS RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE. Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio beneficiano di importanti agevolazioni fiscali, sia quando si effettuano sulle singole unità abitative sia quando riguardano lavori su parti comuni di edifici condominiali.

La più conosciuta tra queste agevolazioni è sicuramente quella disciplinata dall’articolo 16-bis del Dpr 917/86 (Testo unico delle imposte sui redditi), che consiste in una detrazione dall’Irpef del 36% delle spese sostenute, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare.

Per le spese effettuate nel periodo compreso tra il 26 giugno 2012 e il 30 giugno 2013, il decreto legge n. 83/2012 ha elevato al 50% la percentuale di detrazione e a 96.000 euro l’importo massimo di spesa ammessa al beneficio.

Questi maggiori importi sono poi stati prorogati più volte da provvedimenti successivi.

Da ultimo, la legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 30 dicembre 2018) ha rinviato al 31 dicembre 2019 la possibilità di usufruire della maggiore detrazione Irpef (50%) e del limite massimo di spesa di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare.

Salvo che non intervenga una nuova proroga, dal 1° gennaio 2020 la detrazione tornerà alla misura ordinaria del 36% e con il limite di 48.000 euro.

Dal 2018, tuttavia, è stato introdotto l’obbligo di trasmettere all’Enea le informazioni sui lavori effettuati, analogamente a quanto già previsto per la riqualificazione energetica degli edifici.

Questa nuova comunicazione è necessaria per monitorare e valutare il risparmio energetico conseguito con la realizzazione degli interventi di recupero edilizio.

I benefici fiscali per i lavori sul patrimonio immobiliare non si esauriscono con la detrazione Irpef.

Altre significative agevolazioni, infatti, sono state introdotte negli anni. Tra queste, per esempio, la possibilità di pagare l’Iva in misura ridotta e quella di portare in detrazione gli interessi passivi pagati sui mutui stipulati per ristrutturare l’abitazione principale. E ancora, le detrazioni per l’acquisto di immobili a uso abitativo facenti parte di edifici interamente ristrutturati e quelle per la realizzazione o l’acquisto di posti auto.

La guida aggiornata intende fornire le indicazioni utili per richiedere correttamente tutti questi benefici fiscali, illustrando modalità e adempimenti.

BONUS MOBILI ED ELETTRODOMESTICI. Si può usufruire della detrazione Irpef del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione.

L’agevolazione è stata prorogata dalla recente legge di bilancio anche per gli acquisti che si effettuano nel 2019, ma può essere richiesta solo da chi realizza un intervento di ristrutturazione edilizia iniziato non prima del 1° gennaio 2018.

Per gli acquisti effettuati nel 2018, invece, è possibile fruire della detrazione solo se l’intervento di ristrutturazione è iniziato in data non anteriore al 1° gennaio 2017.

La detrazione si ottiene indicando le spese sostenute nella dichiarazione dei redditi (modello 730 o modello Redditi persone fisiche).

Guida_Agevolazioni_Risparmio_energetico_FEBBRAIO_2019

Guida_Bonus_Mobili_FEBBRAIO_2019

Guida_Ristrutturazioni_edilizie_FEBBRAIO_2019

NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI 2018

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NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI 2018

Come è noto il 20/2/2018 è stato pubblicato  il  D.M. 17/1/2018 contenente la nuova normativa NCT 2018.

Molti i cambiamenti, che sono sottoposti al continuo studio degli Enti e dei Ministeri preposti.

Cosa è cambiato?

— L’approccio metodologico non è cambiato: pertanto il professionista non dovrà confrontarsi con un cambiamento radicale nell’impostazione della norma, come è avvenuto con le NTC 2008

— E’ stata data maggior rilievo alle verifiche di duttilità

— Sono state specificate le modalità di verifica in campo sostanzialmente elastico, che coinvolgono, in particolare, le opere di fondazione e le strutture non dissipative

— E’ stato incrementato il fattore di struttura per le opere non dissipative

— Sono stati rivisti i minimi di norma e i dettagli costruttivi, in particolare per i pilastri, le pareti in cemento armato e per i nodi trave-pilastro (che ora coinvolgono anche le strutture in classe di duttilità bassa e le strutture non dissipative)

— E’ stato aumentato il coefficiente di sovraresistenza a pressoflessione nell’applicazione della gerarchia delle resistenze trave-pilastro (c.a.) per classe di duttilità bassa.

— Viene dato maggior rilievo e fornite indicazioni di calcolo più precise per gli elementi secondari e per quelli non strutturali

— Sono stati introdotti criteri di verifica più severi per le strutture prefabbricate

— Nel capitolo 8, che riguarda gli edifici esistenti, viene modificato l’indirizzo generale: si tende ora a privilegiare, realisticamente, gli interventi di miglioramento rispetto a quelli di adeguamento, che si riferiscono a cambiamenti significativi nell’impianto strutturale

— Per le strutture in legno si possono adottare coefficienti di sicurezza meno gravosi per materiali prodotti con linee di produzione di qualità

— Sono stati introdotti criteri più severi per le prove di accettazione dei materiali in cantiere (ad esempio per le opere in muratura)

— Sono scomparsi i riferimenti alle zone sismiche sostituiti da indicazioni sui valori di accelerazione di sito

— Per zone a bassa sismicità è ancora previsto un calcolo semplificato

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GEOMETRI: OPPORTUNITA’ DI LAVORO IN RAI

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La Rai Radiotelevisione Italiana ha avviato le selezioni per reclutare geometri qualificati, da inserire con contratto di apprendistato professionalizzante della durata pari a trentasei mesi complessivi (CCL RAI quadri, impiegati e operai).

Le figure ricercate saranno incaricate di progettare o collaborare alla progettazione di opere edili e stradali per gli impianti aziendali, responsabili dell’esecuzione dei lavori edili e stradali e in grado di portare a termine la progettazione di dettaglio, redigere capitolati d’appalto, effettuare la valutazione tecnica delle offerte delle ditte esterne.

Requisiti Per partecipare alla selezione, per titoli e prove, è necessario essere in possesso di alcuni requisiti:

-età non superiore ai 29 anni e 364 giorni;

-diploma quinquennale di scuola media superiore conseguito presso istituto tecnico settore tecnologico indirizzo costruzioni, ambiente e territorio (nuovo ordinamento), istituto tecnico per geometri (previgente ordinamento), istituto tecnico industriale indirizzo edilizia (previgente ordinamento), istituto tecnico industriale indirizzo industria mineraria (previgente ordinamento).

Domande Per candidarsi all’offerta di lavoro è necessario inviare la documentazione richiesta entro il 18 febbraio 2019. Maggiori dettagli sulla selezione sono pubblicati online sul portale ufficiale della RAI.

Per accedere clicca qui

POLIZZA RC PROFESSIONALE NEO E RE – ISCRITTI 2019

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FONDAZIONE GEOMETRI ITALIANI – MARSH AIG

Di seguito la documentazione per i Geometri Neo o Re – iscritti all’Albo Professionale nel periodo 01/07/2019 – 31/12/2019 beneficiari della copertura assicurativa gratuita di RC PROFESSIONALE.

FONDAZIONE GEOMETRI ITALIANI – Dichiarazione di assicurazione con testo polizza Nr.IFL0012050

Allegato 3 e 4_aprile 2019_AIG EUROPE SA

Modulo denuncia Sx Geometri Neo-Re iscritti 2019

Fabbricati rurali – Requisiti per il riconoscimento del carattere rurale ai fini fiscali

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AGENZIA ENTRATE – Direzione Provinciale di Modena

Si riportano di seguito le indicazioni riguardanti l’oggetto fornite dalla Direzione Centrale Servizi Catastali, Cartografici e di Pubblicità Immobiliare  – Settore Servizi Catastali, in merito ai tre punti sotto riportati:

1) presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, prevista dal DM 26 luglio 2012, nei casi in cui il titolare di diritti reali sull’immobile è diverso dal conduttore dei terreni dell’azienda;

2) obbligatorietà della registrazione dei contratti verbali di comodato dei terreni e dei fabbricati dell’azienda agricola;

3) superficie minima dei terreni aziendali (10.000 m2, oppure 3.000 m2 in determinate condizioni), per le verifiche di ruralità dei fabbricati strumentali allo svolgimento dell’attività agricola.

Con riferimento agli immobili destinati ad abitazione, i requisiti da soddisfare sono riportati all’art. 9, commi 3, 4, 5 e 6 DL n. 557/1993, ove si stabiliscono sia criteri oggettivi riferiti alle caratteristiche dell’azienda agricola e dei fabbricati, tra cui la superficie minima dei terreni aziendali (cfr. art. 9, comma 3, lettera c), sia criteri soggettivi riferiti all’utilizzatore dell’immobile oppure al conduttore dei terreni aziendali, quali, ad esempio, quelli riguardanti il possesso della qualifica di imprenditore agricolo iscritto nel registro delle imprese (cfr. art. 9, comma 3, lettera a-bis) o il volume di affari derivante da attività agricole (cfr. art. 9, comma 3, lettera d).

In merito, invece, alle costruzioni strumentali all’esercizio dell’attività agricola, i requisiti da soddisfare per il riconoscimento del carattere di ruralità sono riportati al comma 3-bis del medesimo art. 9.

A differenza di quanto previsto per gli immobili destinati ad abitazione, il comma appena citato non prevede esplicitamente alcun requisito soggettivo e si limita ad elencare, come requisito oggettivo, le destinazioni degli immobili che possono essere riconosciuti rurali, dopo aver richiamato il concetto di strumentalità all’esercizio dell’attività agricola di cui all’art. 2135 del codice civile.

Si evidenzia che il possesso del requisito di ruralità consente il godimento dei benefici fiscali riservati, per legge, agli immobili rurali e, pertanto, l’inoltro dell’istanza di richiesta di ruralità rimane facoltà (e non obbligo) esclusiva del titolare di diritti reali sull’immobile. A tal fine, il citato DM 26 luglio 2012 prevede l’obbligo di allegare all’istanza le necessarie dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, conformemente ai modelli B e C allegati al decreto stesso.

Ciò premesso, con specifico riferimento alla fattispecie rappresentata al punto 1), si osserva che l’istanza di ruralità non può prescindere, in nessun caso, dalle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà a cui si è fatto cenno, nelle quali si dichiarano, in modo puntuale, le informazioni richieste per consentire la verifica della sussistenza dei requisiti di ruralità da parte dell’UPT competente.

Qualora alcuni dei requisiti siano riferiti a soggetti diversi (ad esempio, al conduttore dei terreni dell’azienda o dell’abitazione, se ceduti in affitto), rimane facoltà del titolare di diritti reali sull’immobile dichiarare, qualora a lui note e comunque sotto la propria responsabilità, le informazioni necessarie, oppure allegare all’istanza ulteriori autocertificazioni in tal senso, rese dai soggetti in capo ai quali detti requisiti sono richiesti.

Con riferimento alla fattispecie rappresentata al punto 2), si osserva che per i contratti verbali di comodato, in linea generale, non sussiste l’obbligo di registrazione, in quanto non ricompresi nell’articolo 3 del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, che disciplina la registrazione dei contratti verbali. Tuttavia, laddove le disposizioni contenute in tali contratti verbali di comodato non registrati siano enunciati in altro atto posto in essere fra le stesse parti intervenute nell’atto che contiene la enunciazione, l’art. 22 del richiamato D.P.R. n. 131 del 1986 prevede che l’imposta si applichi anche alle disposizioni enunciate, realizzando di fatto gli stessi effetti della registrazione del contratto verbale di comodato. 3 di 4

In assenza di registrazione del contratto verbale di comodato che darebbe diritto al riconoscimento dei requisiti di ruralità, ovvero di registrazione di altro atto che ne enunci le disposizioni, viene a mancare qualsiasi prova di esistenza di detto contratto verbale di comodato oltre che il requisito essenziale di certezza della data, dalla quale lo stesso diviene opponibile a terzi (nel caso di specie, l’Amministrazione finanziaria alla quale viene dichiarata la sussistenza dei requisiti di ruralità di un immobile).

In tali circostanze, non essendo possibile accertare l’esistenza di un contratto verbale di comodato non registrato, gli UPT competenti possono legittimamente rigettare la richiesta di ruralità, se basata sulla semplice citazione del citato contratto verbale.

Per quanto riguarda, infine, la problematica di cui al punto 3), sono pervenute istanze di rettifica in autotutela in cui viene contestato il mancato riconoscimento della ruralità, in capo agli immobili strumentali allo svolgimento dell’attività agricola, per l’assenza della superficie minima dei terreni aziendali di 10.000 m2 oppure 3.000 m2 in determinate condizioni. In dette istanze si evidenzia, in particolare, l’assenza di un fondamento normativo, a supporto del diniego del requisito di ruralità operato dagli Uffici, che preveda esplicitamente un limite minimo di superficie. Le norme principali che disciplinano l’argomento sono i commi 3 e 3-bis dell’art. 9 del D.L. n. 557 del 1993.

Al riguardo, si deve però osservare che affinché si possa riconoscere come rurale un fabbricato strumentale all’esercizio dell’attività agricola, è necessaria, in linea generale, la presenza dei terreni, altrimenti il concetto stesso di strumentalità perderebbe di significato. Ad esempio, la strumentalità all’attività di coltivazione dei terreni deve necessariamente prevedere, per logica, la presenza dei terreni.

Pertanto, in relazione agli immobili in argomento, si deve accertare che esista l’azienda agricola, ossia deve essere riscontrata la presenza di terreni e costruzioni che congiuntamente siano, di fatto, correlati alla produzione agricola. Tale verifica si ritiene soddisfatta, in ogni caso, quando la superficie dei terreni dell’azienda sia uguale o superiore ai limiti sopra richiamati, in analogia con i limiti previsti dal comma 3, lettera c, del citato art. 9.

Per estensioni inferiori, tuttavia, al fine di non escludere le piccole realtà produttive, l’esistenza dell’azienda agricola può essere dimostrata anche attraverso il possesso di partita IVA, con codice Ateco che identifica un’attività agricola, da parte del soggetto che conduce i terreni dell’azienda ed il fabbricato strumentale ad essi asservito, in qualità di proprietario o sulla base di titolo idoneo.

Resta ferma, in ogni caso, la verifica del rapporto oggettivo tra l’estensione dei terreni dell’azienda e la consistenza dei fabbricati strumentali ad essi asserviti. In sostanza, affinché si concretizzi il rapporto di strumentalità, la consistenza del fabbricato oggetto di verifica deve essere ragionevolmente coerente con il fabbisogno ordinariamente correlato all’attività effettivamente svolta. Pertanto, non può essere riconosciuto il carattere di ruralità ai fabbricati strumentali la cui consistenza eccede, in maniera manifestamente evidente, il fabbisogno dell’azienda a cui si è fatto cenno.

Bongiovanni Daniele

Capo Ufficio

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17/12/2018 N. 2202 – Tempistica per la rimozione delle strutture temporanee

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REGIONE EMILIA ROMAGNA

DELIBERA RIMOZIONE TUNNEL

la rimozione dei ricoveri temporanei dovrà avvenire:

  • entro e non oltre il 31 marzo 2020, per le imprese e le persone fisiche per le quali sia stato concesso il contributo entro il 31 dicembre 2017;
  • entro e non oltre il 30 settembre 2020, per le imprese e le persone fisiche per le quali sia stato concesso dal 1° gennaio 2018, nonché per coloro che non sono titolari di concessione di contributo ai sensi dell’Ordinanza 57/2012;”

 

Attività di pubblicizzazione degli elenchi di particelle oggetto di variazioni colturali

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Nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 28.12.2018 è stato pubblicato il comunicato dell’Agenzia delle Entrate relativo alla pubblicizzazione degli elenchi di particelle oggetto di variazioni colturali.

Per la Provincia di Modena la variazione ha interessato tutti i Comuni.

Per agevolare la ricerca delle particelle interessate dalla variazione, di seguito il link alla pagina dedicata sul sito dell’Agenzia dalla quale è possibile effettuare la ricerca su Modena e su tutte le altre provincie:

https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/schede/fabbricatiterreni/variazioni+colturali/scheda+info+variazioni+colturali?page=aggiornacatipcit

nella colonna di sinistra, sotto la voce Servizi è presente la voce: Variazioni colturali online – Ricerca particelle

 

VariazioniColturali2018-ComunicatoGU

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