Notizie in Primo Piano

GUIDA ALLE RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE

By Notizie in Primo Piano | No Comments

E’ stata aggiornata a ottobre 2022 la Guida dell’Agenzia delle Entrate alle Ristrutturazioni edilizie, con tutti i bonus fiscali previsti dall’art. 16-bis del TUIR (dPR 917/1986) attualmente in vigore.

La nuova edizione della guida elenca tutte le novità e gli aggiornamenti in materia, a partire da quelli introdotti dalla Legge di Bilancio 2022 in poi.

Il Bonus Ristrutturazione 50% su un importo massimo di spesa di 96.000 euro è previsto fino al 31 dicembre 2024.

Oltre alle opzioni alternative di fruizione delle agevolazioni (cessione del credito e sconto in fattura, nella guida delle Entrate, però, trovano posto anche i bonus fiscali temporanei previsti dal Decreto Rilancio (DL 34/2020), ossia il Superbonus 110% per interventi di riqualificazione energetica o riduzione del rischio sismico ed il Bonus 75% per eliminazione di barriere architettoniche.

Infine, vengono riepilogati, in sintesi, tutti gli interventi potenzialmente agevolabili, suddivisi per interventi edilizi sulle singole unità abitative e lavori sulle parti comuni di edifici condominiali.

GUIDA_RISTRUTTURAZIONI

 

CONDOMINIO: LE MAGGIORANZE, L’IMPUGNAZIONE E LA NULLITA’ DELLE DELIBERE ASSEMBLEARI

By Notizie in Primo Piano | No Comments

In tema di impugnazione delle delibere condominiali, la sostituzione della delibera impugnata con altra adottata dall’assemblea in conformità della legge, facendo venir meno la specifica situazione di contrasto fra le parti, determina la cessazione della materia del contendere, analogamente a quanto disposto dall’art. 2377 c.c., comma 8, dettato in tema di società di capitali (Cass. Sez. 6 – 2, 08/06/2020, n. 10847; Cass. Sez. 6 – 2, 11/08/2017, n. 20071; Cass. Sez. 2, 10/02/2010, n. 2999; Cass. Sez. 2, 28/06/2004, n. 11961), rimanendo affidata soltanto la pronuncia finale sulle spese ad una valutazione di soccombenza virtuale. La cessazione della materia contendere conseguente alla revoca assembleare della delibera impugnata si verifica anche quando la stessa sia stata sostituita con altra dopo la proposizione dell’impugnazione ex art. 1137 c.c., in quanto la sussistenza dell’interesse ad agire deve valutarsi non solo nel momento in cui è proposta l’azione, ma anche al momento della decisione.

Perché possa verificarsi la rinnovazione sanante con effetti retroattivi, alla stregua dell’art. 2377 c.c., comma 8, è necessario che la deliberazione impugnata sia sostituita con altra che abbia un identico contenuto, e che cioè provveda sui medesimi argomenti della prima deliberazione, ferma soltanto l’avvenuta rimozione dell’iniziale causa di invalidità (Cass. Sez. 2, 09/12/1997, n. 12439; Cass. Sez. 2, 30/12/1992, n. 13740; Cass. Sez. 2, 19/04/1988, n. 3069). Se, invece, l’assemblea decida di revocare la precedente deliberazione e di adottarne altra avente una portata organizzativa del tutto nuova, gli effetti di quest’ultima decorrono soltanto da quando sia stata assunta.

Ove, dunque, il giudice rilevi la cessazione della materia del contendere in tema di impugnazione di delibera condominiale, analogamente a quanto disposto dall’art. 2377 c.c., comma 8, (il quale espressamente dispone, peraltro, nel testo successivo al D.Lgs. n. 6 del 2003, che “… il giudice provvede sulle spese di lite, ponendole di norma a carico della società…”), la pronuncia finale sulle spese viene regolata sulla base di una valutazione di soccombenza virtuale, sicché il giudice del merito deve espressamente procedere ad un complessivo ed unitario giudizio circa l’originaria fondatezza delle contrapposte domande ed eccezioni proposte dalle parti, al fine di decidere circa la incidenza della potenziale soccombenza sull’onere delle spese.

CONDOMINIO_ASSEMBLEA

SUPERBONUS E VIDEO DELOITTE: LA PROCEDURA

By Notizie in Primo Piano | No Comments

In prossimità della scadenza del 30% per le unifamiliari,  Deloitte  la società di consulenza che offre servizi di Audit & Assurance, Consulting, Financial Advisory, Risk Advisory, Tax e Legal a clienti del mondo pubblico e privato appartenenti a molteplici settori, ha comunicato che unitamente alle asseverazioni dei tecnici, dovrà essere aggiunta la documentazione con dei video, che dimostri la veridicità delle dichiarazioni nell’attestare il raggiungimento del SAL 30%.

Numerose le diffide degli Ordini e Associazioni di Categoria. Nell’opuscolo è allegata la diffida della Rete delle Professioni tecniche, la Circolare dell’Agenzia delle Entrate, la Risposta di Deloitte).

Ecco l’iter e le regole da seguire:

  • il video deve essere registrato presso l’immobile dell’intervento;
  • l’immobile deve essere riconoscibile;
  • occorre inquadrare il cartellone di cantiere, civico e il contesto intorno;
  • occorre inquadrare il tecnico con il tesserino dell’ordine e un documento in corso di validità;
  • il tecnico deve confermare gli importi e gli interventi asseverati, inquadrando le lavorazioni eseguite;
  • i video non devono superare i 5 minuti e vengono richiesti per ogni singolo stato di avanzamento o per la fine dei lavori.

Se gli interventi riguardano esclusivamente gli impianti o gli infissi, i video devono avere le seguenti caratteristiche:

  • può essere girato dall’installatore e non dal tecnico asseveratore;
  • occorre fornire matricola e qualifica dell’installatore;
  • occorre mostrare matricola del macchinario installato;
  • l’asseveratore deve registrare un ulteriore video per la parte di sua competenza.

Inoltre, occorrerà, per godere del Superbonus 110% e procedere con la cessione del credito, produrre la seguente documentazione:

  • attestato di prestazione energetica (APE) prima e post intervento;
  • relazione energetica;
  • apertura e la chiusura di una pratica edilizia (CILAS, SCIA o PdC);
  • attestazioni per il rispetto dei requisiti minimi previste dai due decreti del MiSE 6 agosto 2020;
  • asseverazioni previste per il raggiungimento del SAL;
  • asseverazione di congruità delle spese sostenute;
  • visto di conformità.

SUPERBONUS_DELOITTE (2)

VADEMECUM DOCFA – La redazione degli atti di aggiornamento del Catasto Fabbricati – Versione 1.0

By Notizie in Primo Piano | No Comments

DIREZIONE CENTRALE AGENZIA DELLE ENTRATE – SETTORE SERVIZI CATASTALI

Attenzione alle pratiche DO.C.FA. trattate in automatico! Si ricorda a tutti gli iscritti che l’accettazione automatica della pratica Do.c.fa. non esonera dai controlli successivi da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Si raccomanda per questo la massima attenzione nella predisposizione della pratica.

Il sistema infatti non esegue tutti i controlli valutati in precedenza dall’operatore come ad esempio alla corretta definizione dell’unità immobiliare, la rappresentazione grafica o l’attribuzione dei poligoni.

Si raccomanda l’utilizzo e l’attenta lettura del Vademecum DO.C.FA Nazionale che sostituisce integralmente il precedente Vademecum Regionale del 2016

Prot 8432 – Circolare – Vademecun DOCFA – La redazione degli atti di aggiornamento del Catasto Fabbricati – Versione 1.0

INTRODUZIONE DEL DOCFA “AUTOMATICO”. CARATTERISTICHE, PECULIARITA’, CRITICITA’ DI GESTIONE. APERTURA NUOVO SPORTELLO DEDICATO.

By Notizie in Primo Piano | No Comments

AGENZIA DELLE ENTRATE

Attivazione Servizio front-office di assistenza tecnica DO.C.FA il Lunedì dalle 14,00 alle 15,30

Dal 3 ottobre p.v. sarà attivato uno nuovo servizio di assistenza tecnica professionale, nel dettaglio sarà aperto uno sportello in presenza per richiesta di informazioni su pratiche Docfa da presentare.

Il servizio sarà prenotabile tramite i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate – “Prenotazione Appuntamenti” / Assistenza all’utenza professionale / Assistenza all’Utenza professionale Catasto Fabbricati.

Al momento della prenotazione del servizio si consiglia di compilare i campi “Motivo di richiesta appuntamento” indicando eventuali dati della pratica e ogni altro elemento utile alla discussione in presenza al fine di agevolare il lavoro del tecnico catastale e ottimizzare i tempi degli appuntamenti.

AGEDP-MO_159939_2022_1769_All1

SUPERBONUS E UNIFAMILIARI: LE NOVITA’ SUL SAL AL 30 PER CENTO

By Notizie in Primo Piano | No Comments

L’art. 119, comma 8-bis, secondo periodo del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) ha previsto una proroga condizionata per l’utilizzo delle detrazioni fiscali del 110% (superbonus) nel caso di interventi su edifici unifamiliari. Una proroga al 31 dicembre 2022 che può essere utilizzata solo da chi al 31 settembre 2022 ha completato il 30% dell’intervento complessivo.

Infatti, nel caso di interventi realizzati dai soggetti beneficiari di cui all’art. 119, comma 9, lettera b) del Decreto Rilancio (le persone fisiche per interventi su edifici unifamiliari), è previsto che “la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del presente articolo”.

Cosa rientra  nel 30%, è stato specificato in una nota arrivata dalla Commissione consultiva per il monitoraggio dell’applicazione del Sismabonus che, rispondendo ad un quesito formulato dalla Rete delle Professioni Tecniche ha fornito questo importante chiarimento.

La Commissione consuntiva istituita presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, dopo aver ricordato la formulazione del secondo periodo, comma 8-bis, dell’art. 119 del Decreto Rilancio e richiamando la risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 791/2021 ha confermato che si potrà fare riferimento a tutte le lavorazioni e non solo a quelle oggetto di agevolazione.

Su chi dovrà attestare il SAL, la commissione ha confermato che il direttore dei lavori dovrà redigere una apposita dichiarazione basata su idonea documentazione probatoria.

A titolo di esemplificativo la Commissione ricorda che potrà essere utilizzato:

  • il libretto delle misure;
  • lo stato d’avanzamento lavori;
  • il rilievo fotografico della consistenza dei lavori;
  • copia di bolle e/o fatture.

Tutta documentazione che dovrà essere allegata alla dichiarazione del direttore dei lavori e che dovrà essere esibita nel caso di un eventuale richiesta degli organi di controllo.

La Commissione, infine, raccomanda:

  • la redazione di tale dichiarazione non appena acquisita la documentazione ed effettuate le verifiche necessarie;
  • la trasmissione via PEC o raccomandata al committente e all’impresa di questa dichiarazione, unitamente a tutta la documentazione a supporto.

risposta-commissione-cslp-sett22

 

 

PUBBLICATI I NUOVI CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM)

By Notizie in Primo Piano | No Comments

Le nuove disposizioni del CAM Edilizia si applicano a tutti gli affidamenti (congiunti o disgiunti) dei servizi di progettazione di interventi edilizi e dei lavori, ed estende la sua applicazione agli edifici dei beni culturali e del paesaggio, nonché a quelli di valore storico-culturale. Il decreto, recante “Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi”, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6/08/2022.

L’entrata in vigore – e quindi l’abrogazione del precedente DM del 2017 – è fissata per il 4 dicembre 2022, a 120 giorni dalla pubblicazione.

Le nuove disposizioni del CAM Edilizia si applicano a tutti gli affidamenti (congiunti o disgiunti) dei servizi di progettazione di interventi edilizi e dei lavori; ed estende la sua applicazione agli edifici dei beni culturali e del paesaggio, nonché a quelli di valore storico-culturale.

I criteri si basano sui principi e i modelli di sviluppo dell’economia circolare, in sintonia con i più recenti atti di indirizzo comunitari e sono coerenti con un approccio di architettura bio-ecosostenibile e consentono quindi alla stazione appaltante di ridurre gli impatti ambientali generati dai lavori per la costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e dalla gestione dei relativi cantieri.

Tra le specifiche tecniche emergono nuovi standard per la demolizione selettiva, recupero e riciclo, nonché percentuali minime per l’utilizzo di materiali riciclati in determinate lavorazioni. Vengono, inoltre, introdotti nuovi approcci di progettazione e nell’uso dei materiali come l’analisi del ciclo di vita o LCA e la valutazione del livello di esposizione ai rischi non finanziari o ESG (ambiente, sociale, governance, sicurezza, e “business ethics”) degli operatori economici (es: imprese di costruzione, fornitori di materiali per edilizia, società di engineering). L’adozione della valutazione del livello di esposizione a questi rischi non finanziari nel contesto dei CAM consente di premiare gli operatori che implementano strategie sempre più allineate con il quadro normativo comunitario e di aumentare l’attrazione di capitali pubblici e privati sulle opere da realizzare.

Calcestruzzi confezionati in cantiere e preconfezionati. Il Criterio

I calcestruzzi confezionati in cantiere e preconfezionati hanno un contenuto di materie riciclate, ovvero recuperate, ovvero di sottoprodotti, di almeno il 5% sul peso del prodotto, inteso come somma delle tre frazioni. Tale percentuale è calcolata come rapporto tra il peso secco delle materie riciclate, recuperate e dei sottoprodotti e il peso del calcestruzzo al netto dell’acqua (acqua efficace e acqua di assorbimento). Al fine del calcolo della massa di materiale riciclato, recuperato o sottoprodotto, va considerata la quantità che rimane effettivamente nel prodotto finale. La percentuale indicata si intende come somma dei contributi dati dalle singole frazioni utilizzate.

Verifica: La Relazione CAM, di cui criterio “2.2.1-Relazione CAM”, illustra in che modo il progetto ha tenuto conto di questo criterio progettuale.

 

Prodotti prefabbricati in calcestruzzo, in calcestruzzo aerato autoclavato e in calcestruzzo vibrocompresso. Il Criterio

I prodotti prefabbricati in calcestruzzo sono prodotti con un contenuto di materia recuperata, ovvero riciclata, ovvero di sottoprodotti di almeno il 5% sul peso del prodotto, inteso come somma delle tre frazioni. I blocchi per muratura in calcestruzzo aerato autoclavato sono prodotti con un contenuto di materie riciclate, ovvero recuperate, ovvero di sottoprodotti di almeno il 7,5% sul peso del prodotto, inteso come somma delle tre frazioni. Le percentuali indicate si intendono come somma dei contributi dati dalle singole frazioni utilizzate.

Verifica: La Relazione CAM, di cui criterio “2.2.1-Relazione CAM”, illustra in che modo il progetto ha tenuto conto di questo criterio progettuale.

Il problema principale nel settore del calcestruzzo resta sostanzialmente lo stesso del precedente decreto: il reperimento della parte di riciclo. Un calcestruzzo pesa circa 2.400 kg al metro cubo. La parte proveniente da riciclo dovrebbe quindi essere superiore ai 120 kg/mc. Non è indubbiamente molto, ma come reperirla potrebbe essere un problema. Per quanto riguarda gli aggregati i problemi sono due: difficoltà di recupero di materiali di buona qualità e marcatura CE (su cui può essere utile come riferimento la linea guida predisposta da ANPAR). E le ultime Linee Guida sull’End of Waste non aiutano.

Per quanto riguarda il cemento invece il problema potrebbe essere quello di avere quantitativi di ceneri o loppe da utilizzare come componente pozzolanico. Al di là delle norme e dei nuovi CAM per un uso significativo di prodotti di riciclo nel calcestruzzo, a mio parere, occorre avviare un percorso strategico in cui l’industria sia chiamata a collaborare nel definirne i passaggi.

Le nuove disposizioni del CAM Rifiuti invece disciplinano tutti gli aspetti che caratterizzano l’affidamento del servizio; dalla raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, alla pulizia e spazzamento e altri servizi di igiene urbana, alla fornitura di contenitori e sacchetti per la raccolta dei rifiuti urbani, alla fornitura di veicoli, macchine mobili non stradali e attrezzature per la raccolta e il trasporto di rifiuti e per lo spazzamento stradale.

L’obiettivo è di prevenire la produzione di rifiuti e massimizzare la quantità e la qualità della raccolta differenziata, ma anche a diffondere beni riciclabili e contenenti materiale riciclato, come contenitori e sacchetti, e a ridurre gli impatti del trasporto anche promuovendo innovazioni tecnologiche per i mezzi utilizzati e la loro gestione.

I CAM, inoltre, promuovono la realizzazione di filiere del riciclo attraverso la collaborazione con enti di ricerca, premiando gli offerenti che si impegnano ad attuare sistemi di micro raccolta per specifiche frazioni di rifiuti da avviare al riutilizzo o riciclo attraverso la stipula di accordi e convenzioni con soggetti collettivi pubblici o privati, e che garantiscono la raccolta differenziata e l’avvio a riciclo di specifiche categorie di rifiuto ulteriori rispetto a quelli indicate dalla normativa (D.Lgs. 152/2006).

Particolare attenzione è posta alla valorizzazione della frazione organica attraverso la promozione del compostaggio domestico, di comunità e locale; inoltre, premiano l’utilizzo di plastica derivante da raccolta differenziata (ad es. per i contenitori e i sacchetti per la raccolta dei rifiuti) allo scopo di dare uno sbocco di mercato a questa frazione ancora di difficile gestione. I criteri sulle caratteristiche tecniche dei veicoli e attrezzature, infine, sono finalizzati a sostenere l’innovazione e la competitività delle imprese che investono nel settore ambientale, oltre a ridurre l’impatto del servizio.

GU-DMCAMedilizia

VISURE CATASTALI CON LA NUOVA PROCEDURA INFORMATICA DAL 1 OTTOBRE 2022

By Notizie in Primo Piano | No Comments

L’Agenzia delle Entrate ricorda che, a partire dal 1° ottobre 2022, per la presentazione telematica delle domande di voltura catastale dovrà essere utilizzato il nuovo software “Voltura 2.0-Telematica”, come stabilito dal Provvedimento dell’Agenzia stessa del 10 febbraio 2021. Nel provvedimento e nel relativo allegato tecnico, in particolare, vengono illustrate le principali innovazioni introdotte con la nuova procedura informatica finalizzata alla predisposizione e alla presentazione, attraverso il canale telematico, delle domande di volture catastali. Il nuovo software “Voltura 2.0 – Telematica”, reso disponibile nell’ambiente informatico “Scrivania del Territorio”, è al momento riservato agli iscritti a categorie professionali abilitate e sostituirà progressivamente nell’utilizzo l’attuale procedura informatica “Voltura 1.1”, in concomitanza con l’attivazione del nuovo SIT, in ciascun Ufficio Provinciale – Territorio.

VADEMECUM_CATASTO

Aggiornamento testo unico sicurezza

By Notizie in Primo Piano | No Comments

Il Testo unico sulla sicurezza (dlgs n. 81/2008) è in continuo aggiornamento per via le novità normative: sul sito dell’Ispettorato nazionale del lavoro, INL, è disponibile la versione aggiornata ad agosto 2022.

Novità in questa versione aggiornata:

  • Completato l’inserimento dei collegamenti ipertestuali delle circolari del Ministero dell’Interno prot. 14804 del 06/10/2021, prot. 15472 del 19/10/2021 e prot. 16700 del 08/11/2021;
  • Modificata la Nota alla circolare INAIL n. 44/2020 del 11/12/2020 riguardante la comunicazione INAIL del 28/07/2021, sulla proroga dei termini della sorveglianza sanitaria eccezionale al 31/07/2022;
  • Inserita la Nota all’art. 37, comma 2, riguardante la disciplina della formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro, come integrata dal D.L. 24 marzo 2022, n. 24 convertito con modificazioni dalla L. 19 maggio 2022, n. 52;
  • Inserita la Nota DECPREV Prot. 7826 del 31/05/2022 del Ministero dell’Interno, Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, Direzione Centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, ad Oggetto: DM 2 settembre 2021 “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”. – Indicazioni procedurali per le attività di formazione e di abilitazione;
  • Inserita la Nota INL del 07/06/2022 prot. n. 1159, avente ad oggetto “art. 14 D.Lgs. n. 81/2008 – provvedimenti di sospensione – attività non differibili”;
  • Inserita la Nota INL del 22/06/2022 prot. n. 3783 avente da oggetto “tutela dei lavoratori sul rischio legato ai danni da calore”;
  • Sostituito il Decreto Direttoriale n. 1 del 13 gennaio 2022 con il Decreto Direttoriale n. 62 del 26 luglio 2022 – Trentaduesimo elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’art. 71 comma 11;
  • Inserita nota all’art. 3, comma 8, sulle prestazioni di lavoro occasionali;
  • Modificata la nota al Testo Unico sulla introduzione del comma 4-ter all’art. 30 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276;
  • Inserita nota, ove ricorre il riferimento agli artt. 61 e seguenti del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, riguardante l’abrogazione della disciplina del lavoro a progetto operata dall’art. 52 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81;
  • Inserita nota, ove ricorre il riferimento agli artt. 70 e seguenti del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, riguardante l’abrogazione della disciplina del lavoro accessorio operata definitivamente dall’art. 1 del D.L. 17 marzo 2017, n. 25 convertito dalla L. 20 aprile 2017, n. 49 (G.U. 17/03/2017, n. 64, in vigore dal 20/03/2017);
  • Inserita nota, ove ricorre il riferimento all’art. 2, comma 1, lett. i) del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, riguardante la sostituzione del libretto formativo del cittadino con il fascicolo elettronico del lavoratore di cui all’art. 14 del medesimo D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150;
  • Inserita nota, ove ricorre il riferimento all’art. 48 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, riguardante la disciplina dell’apprendistato, adesso regolamentata dagli artt. da 41 a 47 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81;
  • Inserita nota, ove ricorre il riferimento agli artt. da 20 a 28 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, riguardante la disciplina della somministrazione di lavoro, adesso regolamentata dagli artt. da 30 a 40 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81;
  • Inserita nota INL del 26/07/2022, prot. n. 4753 ad oggetto: “Tutela dei lavoratori sul rischio legato ai danni da calore. Strumenti preventivi e indicazioni operative”.

PER SCARICARE IL TESTO UNICO SICUREZZA AGGIORNATO AGOSTO 2022 CLICCA QUI

Contributi per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, dall’anno 2021 al 2030

By Notizie in Primo Piano | No Comments

L’art. 1, comma 139, della L. 30/12/2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019) assegna ai Comuni contributi per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, dall’anno 2021 al 2030.

Il Decreto del Ministero dell’interno del 25/07/2022 definisce le modalità di presentazione delle domande per richiesta di contributi relativi all’annualità 2023, per un ammontare complessivo di 400 milioni di euro.

Beneficiari I comuni hanno facoltà di richiedere i contributi, per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio per la realizzazione di opere che non siano integralmente finanziate da altri soggetti. Ciascun comune può fare richiesta di contributo per una o più opere pubbliche e non può chiedere contributi di importo superiore al limite massimo di: – euro 1.000.000 per i comuni con una popolazione fino a 5.000 abitanti; –  euro 2.500.000 per i comuni con popolazione da 5.001 a 25.000 abitanti; – euro 5.000.000 per i comuni con popolazione superiore a 25.000 abitanti.

Tipologie di investimento Il contributo può essere richiesto solo per la realizzazione di opere, secondo il seguente ordine di priorità: – messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, con opere di tipo preventivo nelle aree che presentano elevato rischio di frana o idraulico, o con opere di ripristino delle strutture e delle infrastrutture danneggiate a seguito di calamità naturali, nonché di aumento del livello di resilienza dal rischio idraulico o di frana; – messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti, con opere di manutenzione straordinaria delle strade e messa in sicurezza dei tratti di viabilità, o con opere di manutenzione straordinaria su ponti e viadotti, ivi inclusa la demolizione e ricostruzione; – messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dell’ente, con opere di manutenzione straordinaria per miglioramento sismico per messa in sicurezza dell’edificio a garanzia della sicurezza dell’utenza, con opere di manutenzione straordinaria di adeguamento impiantistico e antincendio, con opere di manutenzione straordinaria per accessibilità e abbattimento barriere architettoniche, o con opere di manutenzione straordinaria per interventi di efficientamento energetico.

Richieste di contributo Le richieste di contributo da parte dei comuni devono avvenire con modalità telematica, tramite il modello di istanza allegato al Decreto, entro il 15/09/2022.

DMInt25072022

DMInt25072022All1

MODIFICA ALLA DEFINIZIONE DI “RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA” CON IL DECRETO AIUTI

By Notizie in Primo Piano | No Comments

Con la legge  di conversione del Decreto “Aiuti” (LEGGE 15 luglio 2022 , n. 91 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50), si è tornati a trattare nuovamente il concetto di ristrutturazione edilizia contenuto nel Testo Unico dell’edilizia.

Di fatto si ampliano le aree già vincolate nelle quali è possibile classificare come ristrutturazione edilizia, e non come nuova costruzione, un intervento di demolizione e ricostruzione con diversa sagoma, prospetti, area di sedime e il volume, permettendo a molti fabbricati di accedere al Superbonus, questo anche nelle aree elencate dall’articolo 136, lettera c), in cui ci sono i nuclei e i centri storici, la demolizione e ricostruzione con diversa volumetria e sagoma si qualifica come ristrutturazione, che quindi potrà essere non fedele.

RISTRUTTURAZIONE_EDILIZIA

Superbonus: pubblicato il nuovo Dossier della Camera

By Notizie in Primo Piano | No Comments

La Camera dei Deputati ha pubblicato un Dossier aggiornato al 4 luglio 2022 sul Superbonus 110.

Il documento fa un riepilogo di tutte le novità normative che riguardano il Superbonus 110%: dall’articolo 119 del dlg 34/2020 (decreto rilancio), analizza i dati riepilogativi registrati dall’ENEA, fino ad arrivare al dl PNRR 2, (dl n. 36/2022 convertito in legge 59/2022).

Il Dossier si sofferma anche sulla questione PNRR 2, componente 3, della missione 2 (Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici) la quale destina complessivamente 13,95 miliardi di euro alla misura del Superbonus.

Ricordiamo che in materia di efficienza energetica e riqualificazione degli edifici sono previste ulteriori risorse nazionali a carico del c.d. Fondo complementare, per un ammontare complessivo di 6,56 miliardi di euro (di cui 4,56 specificamente destinati al Superbonus), nonché ulteriori 0,32 miliardi dal programma REACT dell’UE.

Gli interventi di questa componente si prefiggono di incrementare il livello di efficienza energetica degli edifici.

Si ricorda. che la detrazione per il Superbonus 110% può essere chiesta per le spese documentate e sostenute dal 1 luglio 2020 fino al  30 giugno 2022 per interventi sostenuti:

  • sulle parti comuni di edifici condominiali;
  • su unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno, site all’interno di edifici plurifamiliari;
  • sulle singole unità immobiliari (fino a un massimo di due).

Il comma 66 chiarisce che un’unità immobiliare può ritenersi funzionalmente indipendente qualora sia dotata di almeno 3 delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva:

  1. impianti per l’approvvigionamento idrico;
  2. impianti per il gas;
  3. impianti per l’energia elettrica; impianto di climatizzazione invernale.

documento camera 118 Superbonus 110

Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. maggiori informazioni

Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetta" permetti il loro utilizzo.

Close