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PASSAGGIO A NUOVO GESTORE INFOCERT PER LA PEC – SCADENZA TERMINE MIGRAZIONE 31-01-2023

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Facendo seguito alla pec inviata a tutti gli Iscritti in data 15/12/2022, Cassa Geometri, insieme al CNG, per il tramite della Fondazione, mettono gratuitamente a disposizione dei propri iscritti, un servizio di posta elettronica certificata che prevede uno spazio inbox di 2 GB. Al fine di consentire il passaggio dal provider Namirial Srl al gestore InfoCert Spa basterà cliccare sul link seguente:

https://migrazionepec.infocert.it/webapp/?ui=geometri

e seguire tutti i passaggi come richiesto dalla procedura, che permetterà di impostare una nuova password ENTRO IL 31/01/2023.

Eseguendo questa operazione potrai visualizzare sin da subito i contenuti della tua nuova casella e ritrovarti tutti i messaggi di posta nonché l’eventuale alberatura delle cartelle così come l’avevi strutturata con il vecchio gestore.

Il mancato utilizzo della procedura guidata comporterà uno slittamento dell’allineamento dei contenuti della tua casella che sarà comunque compiuto da InfoCert Spa dopo la migrazione del dominio.

Ti informiamo che i contenuti dell’eventuale archivio di back up e della conservazione Ti verranno resi disponibili da InfoCert Spa in una fase successiva alla migrazione del dominio.

Al momento chi non fosse riuscito ad effettuare la migrazione deve necessariamente contattare il Sig. Junio Valerio Franchi  al n.06/32686697 lasciando un messaggio per fissare un appuntamento telefonico; sarete sicuramente richiamati.

ACCESSO NUOVA CASELLA PEC INFOCERT

La nuova casella pec di InfoCert Spa sarà accessibile tramite la classica web mail raggiungibile all’indirizzo: https://webmail.geopec.it/.

La password sarà la stessa impostata tramite la procedura di migrazione.

Per configurare la mail su un client (ad esempio outlook) i parametri di configurazione sono rimasti gli stessi, basta cambiare la vecchia password con la nuova password impostata in fase di migrazione.

I server per la configurazione sono i seguenti:

  • indirizzo server di posta in entrata:  
    imaps.geopec.it – porta: 993 – SSL: attiva
    in alternativa
    pop3s.geopec.it – porta: 995 – SSL: attiva
  • indirizzo server di posta in uscita:  
    smtps.geopec.it – porta: 465 – SSL: attiva

In caso di blocco della password della casella infocert per troppi tentativi errati contattare infocert con le varie modalità elencate nel seguente link: 

https://help.infocert.it/contatti

CONSULTAZIONE VECCHIA CASELLA NAMIRIAL

La procedura automatica di migrazione sarà utilizzabile fino al 31/01/2023, anche dopo il passaggio, e i contenuti della tua vecchia casella pec di Namirial potranno essere consultabili fino a tale data utilizzando i seguenti parametri:

Indirizzo webmail: https://webmailpro.sicurezzapostale.it/

Indirizzo server di posta in entrata: (POP3, in alternativa a IMAP) pro-pops.sicurezzapostale.it
Porta: 995 – SSL: attiva
Indirizzo server di posta in entrata: (IMAP, in alternativa a POP3) pro-imaps.sicurezzapostale.it
Porta: 993 – SSL: attiva

Le credenziali da utilizzare per accedere ai vecchi contenuti saranno le stesse che utilizzi oggi per accedere alla casella pec gestita Namirial Spa.

RECUPERO PASSWORD NAMIRIAL

Collegarsi all’indirizzo:

https://webmailpro.sicurezzapostale.it/

Cliccare su hai dimenticato la password poi inserire il proprio indirizzo geopec e cliccare avanti nei passaggi successivi fino alla conferma dell’invio della email per il recupero. Nel caso in cui NON sia stata precedentemente impostata una casella email di recupero, contattare Namirial attraverso uno dei canali di Service Desk disponibili al seguente link.

SERVIZI AGGIUNTIVI CASELLA GEOPEC

Per poter acquistare i servizi aggiuntivi per la casella PEC a prezzi in convenzione, basterà collegarsi al seguente link:

https://landing.infocert.it/cassa-geometri/

Su questa pagina una informativa spiegherà come procedere. Di fatto basterà cliccare su ACCEDI ed effettuare la login sul sito e-commerce di InfoCert utilizzando le stesse credenziali con cui si accede alla casella PEC. A quel punto potrà procedere con l’acquisto.

 

 

SUPERBONUS, LE NUOVE SCADENZE DOPO IL DECRETO AIUTI-QUATER. TABELLA RIEPILOGATIVA

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Le scadenze per il Superbonus sono state oggetto di diverse successive proroghe e rimodulazioni (art. 1 della L. 178/2020, comma 66; comma 3, art. 1 del D.L. 59/2021; comma 28, art. 1 della L. 30/12/2021, n. 234), fino ad arrivare all’art. 9 del D.L. 18/11/2022, n. 176 (Decreto Aiuti-quater), che ha delineato le scadenze attualmente vigenti e riportate nella Tabella riepilogativa allegata (riservata ai Collegi associati).

Dal 25 novembre il Superbonus 110% è passato ufficialmente al 90%, come riportato nel  Decreto Aiuti quater (Dl Energia).

Condomini

Su questi immobili è possibile di aderire al Superbonus 110% fino al 31 dicembre 2023, questo qualora entro il 25 novembre 2022

      1. sia stata protocollata la pratica edilizia comunale per il Superbonus, in genere la CILAS. Nel caso di interventi di demolizione e ricostruzione, sia stata presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo;
      2. sia stata deliberata in assemblea condominiale l’esecuzione dei lavori;

Di contro, per gli interventi la cui autorizzazione è stata presentata successivamente al 25 novembre 2022, l’aliquota scende al 90% per tutto il 2023.  Infine, per le spese sostenute nell’anno 2024 si avrà diritto ad un Superbonus ad aliquota ridotta al 70 per cento, e per le spese sostenute nell’anno 2025, al 65 per cento. Questo significa che, se a fine dicembre 2023 i lavori non sono terminati, si porta in detrazione la spesa restante e sostenuta nel 2024 al 70%.

Edifici composti da 2 a 4 unità di proprietà di una sola persona fisica (o in comproprietà)

Per le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche (art. 119, comma 9, lettera a) del D.L. n. 34/2020) valgono le medesime scadenze dei condomini.  La medesime aliquote varranno per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, le organizzazione di volontariato ODV e le Associazioni di promozione sociale APS (art. 119 c.9 lett. d-bis).

 

Edifici unifamiliari e unità funzionalmente indipendenti all’interno di edifici plurifamiliari

Il Decreto Aiuti quater, prevede che per gli edifici unifamiliari e unità funzionalmente indipendenti all’interno di edifici plurifamiliari, le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, possono aderire al Superbonus 110 % fino al 30 settembre 2022. Tuttavia, se al 30 settembre 2022 fosse stato raggiunto il 30% dei lavori, la scadenza verrebbe posticipata al 31 marzo 2023. Questa percentuale deve riferirsi “all’intervento complessivamente considerato” (interpello 791/2021), quindi al complessivo tra interventi trainati e trainanti.

Per le pratiche Superbonus attivate dal 1 gennaio 2023 e le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023, sarà possibile aderire all’incentivo su unifamiliari e unità funzionalmente indipendenti non più al 110% ma al 90%. Il decreto Aiuti-quater subordina la spettanza del superbonus 90% al fatto che l’edificio unifamiliare o la villetta oggetto dei lavori sia abitazione principale e che colui che intende sfruttare il bonus ossia il nucleo familiare nel complesso, abbia un reddito entro un certo limite, da rapportare ad un quoziente familiare. Il reddito complessivo familiare non deve superare 15 mila euro (rapportati al quoziente familiare).

 

IACP Case popolari e cooperative

Per quanto riguarda gli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di «in house providing» per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica (art. 119, comma 9, lettera c) del D.L. n. 34/2020), l’incentivo è stato prorogato al 31 dicembre 2023 se al 30 giugno 2023 si venisse raggiunto almeno il 60% dei lavori. Stesso dicasi per gli interventi realizzati su immobili posseduti e assegnati in godimento ai propri soci, dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa (art. 119, comma 9, lettera d) del D.L. n. 34/2020).

 

Superbonus Rafforzato comuni colpiti da sisma

Proroga al 31 dicembre 2025 per gli interventi ricadenti nel Superbonus e realizzati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a partire dal 1 aprile 2009 (art. 119 c. 8-ter DL Rilancio). Il comma 4-ter dell’articolo 119 del decreto Rilancio prevede l’aumento del 50% del limite di spesa ammesso al Superbonus, spettante sia per interventi di efficienza energetica, sia per quelli antisismici, denominato “Superbonus rafforzato”, nel caso di interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal sisma.

 

Associazioni e società sportive dilettantistiche

La scadenza per gli interventi effettuati sugli immobili adibiti a spogliatoio, realizzati da associazioni sportive dilettantistiche, rimane invariata al 30 giugno 2022. Ormai le associazioni dilettantistiche non possono più beneficiarne. Queste scadenze sono valide sia per gli interventi trainanti che per i trainati, compresa l’installazione degli impianti fotovoltaici, dei sistemi di accumulo e delle colonnine di ricarica.

 

Cessione del credito e sconto in fattura

Infine, per quanto riguarda gli interventi ricadenti nel Superbonus, sarà possibile sfruttare lo sconto in fattura e la cessione del credito fino al 31 dicembre 2025.

Date di applicazione del Superbonus e scadenze

LA NUOVA VISURA CATASTALE: LA GUIDA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

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Al fine di operare una perfetta integrazione tra le diverse banche dati catastali e cartografiche, l’Agenzia delle Entrate ha attivato dal 1° febbraio 2021 la nuova piattaforma tecnologica denominata “SIT” (Sistema Integrato del Territorio) che consente ai cittadini di ottenere la visura catastale attuale e ai professionisti, invece, la visura catastale storica. Il processo di trasferimento dei dati del catasto è avvenuto in maniera graduale.

La conversione delle applicazioni dalla vecchia alla nuova piattaforma ha di fatto cambiato le modalità di predisposizione e presentazione delle domande di voltura catastale.

Di recente pubblicazione è la nuova guida dell’Agenzia delle Entrate: La nuova visura catastale – Ottobre 2022.

La guida delle Entrate di ottobre illustra cosa cambia nella visura catastale e, nel dettaglio, viene decritto il nuovo modello di visura catastale che supera lo schema tabellare e sintetico finora utilizzato. Inoltre, sono di grande aiuto pratici esempi per chi intende richiedere le visure catastali, attuali e storiche, sia per soggetto che per immobile.

Il nuovo modello di visura catastale

Le informazioni contenute nelle nuove visure catastali sono suddivise in “sezioni omogenee” immediatamente individuabili, grazie all’utilizzo di una diversa colorazione per ognuna di esse.

Nelle diverse sezioni vengono indicati:

  • Intestazione della Visura
  • Dati identificativi
  • Indirizzo
  • Dati di classamento
  • Dati di superficie
  • Intestazione dell’immobile.

Tra le novità circa il nuovo modello di visura catastale presenti nella guida:

  • l’introduzione di una legenda che chiarisce il significato dei dati riportati in visura;
  • l’introduzione di alcuni elementi grafici per facilitare l’immediato riconoscimento del tipo di consultazione che si sta effettuando

Per richiedere la visura si possono usare:

  • servizi gratuiti online,riguardanti la consultazione personale, limitatamente agli immobili dei quali il richiedente risulta titolare di diritti reali è possibile visualizzare:
  • la visura catastale attuale (con gli intestatari catastali) o storica (senza intestatari) per immobile contenente i dati identificativi, di classamento, le causali di aggiornamento e annotazione, la superficie catastale e l’indirizzo (solo per i fabbricati);
  • la visura della mappa con la rappresentazione della particella del catasto terreni;
  • la planimetria dell’unità immobiliare urbana;
  • l’ispezione ipotecaria;
  • i servizi on line a pagamento, grazie ai quali è possibile ottenere:
  • le visure attuali per soggetto, ossia limitate agli immobili su cui il soggetto cercato risulti all’attualità titolare di diritti reali (non è al momento previsto il rilascio della visura per soggetto storica);
  • le visure, attuali o storiche, per immobile (censito al catasto terreni o al catasto fabbricati), impostando la ricerca attraverso gli identificativi catastali;
  • la visura della mappa di una particella censita al catasto terreni, impostando la ricerca attraverso gli identificativi catastali.

Inoltre, la consultazione dei dati catastali relativi agli immobili presenti su tutto il territorio nazionale, può essere richiesta presso:

  • qualsiasi Ufficio provinciale – Territorio dell’Agenzia delle Entrate;
  • sportello catastale decentrato presso le sedi dei Comuni, delle Comunità montane, le Unioni dei Comuni e le Associazioni di Comuni.

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GUIDA ALLE RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE

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E’ stata aggiornata a ottobre 2022 la Guida dell’Agenzia delle Entrate alle Ristrutturazioni edilizie, con tutti i bonus fiscali previsti dall’art. 16-bis del TUIR (dPR 917/1986) attualmente in vigore.

La nuova edizione della guida elenca tutte le novità e gli aggiornamenti in materia, a partire da quelli introdotti dalla Legge di Bilancio 2022 in poi.

Il Bonus Ristrutturazione 50% su un importo massimo di spesa di 96.000 euro è previsto fino al 31 dicembre 2024.

Oltre alle opzioni alternative di fruizione delle agevolazioni (cessione del credito e sconto in fattura, nella guida delle Entrate, però, trovano posto anche i bonus fiscali temporanei previsti dal Decreto Rilancio (DL 34/2020), ossia il Superbonus 110% per interventi di riqualificazione energetica o riduzione del rischio sismico ed il Bonus 75% per eliminazione di barriere architettoniche.

Infine, vengono riepilogati, in sintesi, tutti gli interventi potenzialmente agevolabili, suddivisi per interventi edilizi sulle singole unità abitative e lavori sulle parti comuni di edifici condominiali.

GUIDA_RISTRUTTURAZIONI

 

CONDOMINIO: LE MAGGIORANZE, L’IMPUGNAZIONE E LA NULLITA’ DELLE DELIBERE ASSEMBLEARI

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In tema di impugnazione delle delibere condominiali, la sostituzione della delibera impugnata con altra adottata dall’assemblea in conformità della legge, facendo venir meno la specifica situazione di contrasto fra le parti, determina la cessazione della materia del contendere, analogamente a quanto disposto dall’art. 2377 c.c., comma 8, dettato in tema di società di capitali (Cass. Sez. 6 – 2, 08/06/2020, n. 10847; Cass. Sez. 6 – 2, 11/08/2017, n. 20071; Cass. Sez. 2, 10/02/2010, n. 2999; Cass. Sez. 2, 28/06/2004, n. 11961), rimanendo affidata soltanto la pronuncia finale sulle spese ad una valutazione di soccombenza virtuale. La cessazione della materia contendere conseguente alla revoca assembleare della delibera impugnata si verifica anche quando la stessa sia stata sostituita con altra dopo la proposizione dell’impugnazione ex art. 1137 c.c., in quanto la sussistenza dell’interesse ad agire deve valutarsi non solo nel momento in cui è proposta l’azione, ma anche al momento della decisione.

Perché possa verificarsi la rinnovazione sanante con effetti retroattivi, alla stregua dell’art. 2377 c.c., comma 8, è necessario che la deliberazione impugnata sia sostituita con altra che abbia un identico contenuto, e che cioè provveda sui medesimi argomenti della prima deliberazione, ferma soltanto l’avvenuta rimozione dell’iniziale causa di invalidità (Cass. Sez. 2, 09/12/1997, n. 12439; Cass. Sez. 2, 30/12/1992, n. 13740; Cass. Sez. 2, 19/04/1988, n. 3069). Se, invece, l’assemblea decida di revocare la precedente deliberazione e di adottarne altra avente una portata organizzativa del tutto nuova, gli effetti di quest’ultima decorrono soltanto da quando sia stata assunta.

Ove, dunque, il giudice rilevi la cessazione della materia del contendere in tema di impugnazione di delibera condominiale, analogamente a quanto disposto dall’art. 2377 c.c., comma 8, (il quale espressamente dispone, peraltro, nel testo successivo al D.Lgs. n. 6 del 2003, che “… il giudice provvede sulle spese di lite, ponendole di norma a carico della società…”), la pronuncia finale sulle spese viene regolata sulla base di una valutazione di soccombenza virtuale, sicché il giudice del merito deve espressamente procedere ad un complessivo ed unitario giudizio circa l’originaria fondatezza delle contrapposte domande ed eccezioni proposte dalle parti, al fine di decidere circa la incidenza della potenziale soccombenza sull’onere delle spese.

CONDOMINIO_ASSEMBLEA

SUPERBONUS E VIDEO DELOITTE: LA PROCEDURA

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In prossimità della scadenza del 30% per le unifamiliari,  Deloitte  la società di consulenza che offre servizi di Audit & Assurance, Consulting, Financial Advisory, Risk Advisory, Tax e Legal a clienti del mondo pubblico e privato appartenenti a molteplici settori, ha comunicato che unitamente alle asseverazioni dei tecnici, dovrà essere aggiunta la documentazione con dei video, che dimostri la veridicità delle dichiarazioni nell’attestare il raggiungimento del SAL 30%.

Numerose le diffide degli Ordini e Associazioni di Categoria. Nell’opuscolo è allegata la diffida della Rete delle Professioni tecniche, la Circolare dell’Agenzia delle Entrate, la Risposta di Deloitte).

Ecco l’iter e le regole da seguire:

  • il video deve essere registrato presso l’immobile dell’intervento;
  • l’immobile deve essere riconoscibile;
  • occorre inquadrare il cartellone di cantiere, civico e il contesto intorno;
  • occorre inquadrare il tecnico con il tesserino dell’ordine e un documento in corso di validità;
  • il tecnico deve confermare gli importi e gli interventi asseverati, inquadrando le lavorazioni eseguite;
  • i video non devono superare i 5 minuti e vengono richiesti per ogni singolo stato di avanzamento o per la fine dei lavori.

Se gli interventi riguardano esclusivamente gli impianti o gli infissi, i video devono avere le seguenti caratteristiche:

  • può essere girato dall’installatore e non dal tecnico asseveratore;
  • occorre fornire matricola e qualifica dell’installatore;
  • occorre mostrare matricola del macchinario installato;
  • l’asseveratore deve registrare un ulteriore video per la parte di sua competenza.

Inoltre, occorrerà, per godere del Superbonus 110% e procedere con la cessione del credito, produrre la seguente documentazione:

  • attestato di prestazione energetica (APE) prima e post intervento;
  • relazione energetica;
  • apertura e la chiusura di una pratica edilizia (CILAS, SCIA o PdC);
  • attestazioni per il rispetto dei requisiti minimi previste dai due decreti del MiSE 6 agosto 2020;
  • asseverazioni previste per il raggiungimento del SAL;
  • asseverazione di congruità delle spese sostenute;
  • visto di conformità.

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VADEMECUM DOCFA – La redazione degli atti di aggiornamento del Catasto Fabbricati – Versione 1.0

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DIREZIONE CENTRALE AGENZIA DELLE ENTRATE – SETTORE SERVIZI CATASTALI

Attenzione alle pratiche DO.C.FA. trattate in automatico! Si ricorda a tutti gli iscritti che l’accettazione automatica della pratica Do.c.fa. non esonera dai controlli successivi da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Si raccomanda per questo la massima attenzione nella predisposizione della pratica.

Il sistema infatti non esegue tutti i controlli valutati in precedenza dall’operatore come ad esempio alla corretta definizione dell’unità immobiliare, la rappresentazione grafica o l’attribuzione dei poligoni.

Si raccomanda l’utilizzo e l’attenta lettura del Vademecum DO.C.FA Nazionale che sostituisce integralmente il precedente Vademecum Regionale del 2016

Prot 8432 – Circolare – Vademecun DOCFA – La redazione degli atti di aggiornamento del Catasto Fabbricati – Versione 1.0

INTRODUZIONE DEL DOCFA “AUTOMATICO”. CARATTERISTICHE, PECULIARITA’, CRITICITA’ DI GESTIONE. APERTURA NUOVO SPORTELLO DEDICATO.

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AGENZIA DELLE ENTRATE

Attivazione Servizio front-office di assistenza tecnica DO.C.FA il Lunedì dalle 14,00 alle 15,30

Dal 3 ottobre p.v. sarà attivato uno nuovo servizio di assistenza tecnica professionale, nel dettaglio sarà aperto uno sportello in presenza per richiesta di informazioni su pratiche Docfa da presentare.

Il servizio sarà prenotabile tramite i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate – “Prenotazione Appuntamenti” / Assistenza all’utenza professionale / Assistenza all’Utenza professionale Catasto Fabbricati.

Al momento della prenotazione del servizio si consiglia di compilare i campi “Motivo di richiesta appuntamento” indicando eventuali dati della pratica e ogni altro elemento utile alla discussione in presenza al fine di agevolare il lavoro del tecnico catastale e ottimizzare i tempi degli appuntamenti.

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SUPERBONUS E UNIFAMILIARI: LE NOVITA’ SUL SAL AL 30 PER CENTO

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L’art. 119, comma 8-bis, secondo periodo del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) ha previsto una proroga condizionata per l’utilizzo delle detrazioni fiscali del 110% (superbonus) nel caso di interventi su edifici unifamiliari. Una proroga al 31 dicembre 2022 che può essere utilizzata solo da chi al 31 settembre 2022 ha completato il 30% dell’intervento complessivo.

Infatti, nel caso di interventi realizzati dai soggetti beneficiari di cui all’art. 119, comma 9, lettera b) del Decreto Rilancio (le persone fisiche per interventi su edifici unifamiliari), è previsto che “la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del presente articolo”.

Cosa rientra  nel 30%, è stato specificato in una nota arrivata dalla Commissione consultiva per il monitoraggio dell’applicazione del Sismabonus che, rispondendo ad un quesito formulato dalla Rete delle Professioni Tecniche ha fornito questo importante chiarimento.

La Commissione consuntiva istituita presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, dopo aver ricordato la formulazione del secondo periodo, comma 8-bis, dell’art. 119 del Decreto Rilancio e richiamando la risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 791/2021 ha confermato che si potrà fare riferimento a tutte le lavorazioni e non solo a quelle oggetto di agevolazione.

Su chi dovrà attestare il SAL, la commissione ha confermato che il direttore dei lavori dovrà redigere una apposita dichiarazione basata su idonea documentazione probatoria.

A titolo di esemplificativo la Commissione ricorda che potrà essere utilizzato:

  • il libretto delle misure;
  • lo stato d’avanzamento lavori;
  • il rilievo fotografico della consistenza dei lavori;
  • copia di bolle e/o fatture.

Tutta documentazione che dovrà essere allegata alla dichiarazione del direttore dei lavori e che dovrà essere esibita nel caso di un eventuale richiesta degli organi di controllo.

La Commissione, infine, raccomanda:

  • la redazione di tale dichiarazione non appena acquisita la documentazione ed effettuate le verifiche necessarie;
  • la trasmissione via PEC o raccomandata al committente e all’impresa di questa dichiarazione, unitamente a tutta la documentazione a supporto.

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PUBBLICATI I NUOVI CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM)

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Le nuove disposizioni del CAM Edilizia si applicano a tutti gli affidamenti (congiunti o disgiunti) dei servizi di progettazione di interventi edilizi e dei lavori, ed estende la sua applicazione agli edifici dei beni culturali e del paesaggio, nonché a quelli di valore storico-culturale. Il decreto, recante “Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi”, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6/08/2022.

L’entrata in vigore – e quindi l’abrogazione del precedente DM del 2017 – è fissata per il 4 dicembre 2022, a 120 giorni dalla pubblicazione.

Le nuove disposizioni del CAM Edilizia si applicano a tutti gli affidamenti (congiunti o disgiunti) dei servizi di progettazione di interventi edilizi e dei lavori; ed estende la sua applicazione agli edifici dei beni culturali e del paesaggio, nonché a quelli di valore storico-culturale.

I criteri si basano sui principi e i modelli di sviluppo dell’economia circolare, in sintonia con i più recenti atti di indirizzo comunitari e sono coerenti con un approccio di architettura bio-ecosostenibile e consentono quindi alla stazione appaltante di ridurre gli impatti ambientali generati dai lavori per la costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e dalla gestione dei relativi cantieri.

Tra le specifiche tecniche emergono nuovi standard per la demolizione selettiva, recupero e riciclo, nonché percentuali minime per l’utilizzo di materiali riciclati in determinate lavorazioni. Vengono, inoltre, introdotti nuovi approcci di progettazione e nell’uso dei materiali come l’analisi del ciclo di vita o LCA e la valutazione del livello di esposizione ai rischi non finanziari o ESG (ambiente, sociale, governance, sicurezza, e “business ethics”) degli operatori economici (es: imprese di costruzione, fornitori di materiali per edilizia, società di engineering). L’adozione della valutazione del livello di esposizione a questi rischi non finanziari nel contesto dei CAM consente di premiare gli operatori che implementano strategie sempre più allineate con il quadro normativo comunitario e di aumentare l’attrazione di capitali pubblici e privati sulle opere da realizzare.

Calcestruzzi confezionati in cantiere e preconfezionati. Il Criterio

I calcestruzzi confezionati in cantiere e preconfezionati hanno un contenuto di materie riciclate, ovvero recuperate, ovvero di sottoprodotti, di almeno il 5% sul peso del prodotto, inteso come somma delle tre frazioni. Tale percentuale è calcolata come rapporto tra il peso secco delle materie riciclate, recuperate e dei sottoprodotti e il peso del calcestruzzo al netto dell’acqua (acqua efficace e acqua di assorbimento). Al fine del calcolo della massa di materiale riciclato, recuperato o sottoprodotto, va considerata la quantità che rimane effettivamente nel prodotto finale. La percentuale indicata si intende come somma dei contributi dati dalle singole frazioni utilizzate.

Verifica: La Relazione CAM, di cui criterio “2.2.1-Relazione CAM”, illustra in che modo il progetto ha tenuto conto di questo criterio progettuale.

 

Prodotti prefabbricati in calcestruzzo, in calcestruzzo aerato autoclavato e in calcestruzzo vibrocompresso. Il Criterio

I prodotti prefabbricati in calcestruzzo sono prodotti con un contenuto di materia recuperata, ovvero riciclata, ovvero di sottoprodotti di almeno il 5% sul peso del prodotto, inteso come somma delle tre frazioni. I blocchi per muratura in calcestruzzo aerato autoclavato sono prodotti con un contenuto di materie riciclate, ovvero recuperate, ovvero di sottoprodotti di almeno il 7,5% sul peso del prodotto, inteso come somma delle tre frazioni. Le percentuali indicate si intendono come somma dei contributi dati dalle singole frazioni utilizzate.

Verifica: La Relazione CAM, di cui criterio “2.2.1-Relazione CAM”, illustra in che modo il progetto ha tenuto conto di questo criterio progettuale.

Il problema principale nel settore del calcestruzzo resta sostanzialmente lo stesso del precedente decreto: il reperimento della parte di riciclo. Un calcestruzzo pesa circa 2.400 kg al metro cubo. La parte proveniente da riciclo dovrebbe quindi essere superiore ai 120 kg/mc. Non è indubbiamente molto, ma come reperirla potrebbe essere un problema. Per quanto riguarda gli aggregati i problemi sono due: difficoltà di recupero di materiali di buona qualità e marcatura CE (su cui può essere utile come riferimento la linea guida predisposta da ANPAR). E le ultime Linee Guida sull’End of Waste non aiutano.

Per quanto riguarda il cemento invece il problema potrebbe essere quello di avere quantitativi di ceneri o loppe da utilizzare come componente pozzolanico. Al di là delle norme e dei nuovi CAM per un uso significativo di prodotti di riciclo nel calcestruzzo, a mio parere, occorre avviare un percorso strategico in cui l’industria sia chiamata a collaborare nel definirne i passaggi.

Le nuove disposizioni del CAM Rifiuti invece disciplinano tutti gli aspetti che caratterizzano l’affidamento del servizio; dalla raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, alla pulizia e spazzamento e altri servizi di igiene urbana, alla fornitura di contenitori e sacchetti per la raccolta dei rifiuti urbani, alla fornitura di veicoli, macchine mobili non stradali e attrezzature per la raccolta e il trasporto di rifiuti e per lo spazzamento stradale.

L’obiettivo è di prevenire la produzione di rifiuti e massimizzare la quantità e la qualità della raccolta differenziata, ma anche a diffondere beni riciclabili e contenenti materiale riciclato, come contenitori e sacchetti, e a ridurre gli impatti del trasporto anche promuovendo innovazioni tecnologiche per i mezzi utilizzati e la loro gestione.

I CAM, inoltre, promuovono la realizzazione di filiere del riciclo attraverso la collaborazione con enti di ricerca, premiando gli offerenti che si impegnano ad attuare sistemi di micro raccolta per specifiche frazioni di rifiuti da avviare al riutilizzo o riciclo attraverso la stipula di accordi e convenzioni con soggetti collettivi pubblici o privati, e che garantiscono la raccolta differenziata e l’avvio a riciclo di specifiche categorie di rifiuto ulteriori rispetto a quelli indicate dalla normativa (D.Lgs. 152/2006).

Particolare attenzione è posta alla valorizzazione della frazione organica attraverso la promozione del compostaggio domestico, di comunità e locale; inoltre, premiano l’utilizzo di plastica derivante da raccolta differenziata (ad es. per i contenitori e i sacchetti per la raccolta dei rifiuti) allo scopo di dare uno sbocco di mercato a questa frazione ancora di difficile gestione. I criteri sulle caratteristiche tecniche dei veicoli e attrezzature, infine, sono finalizzati a sostenere l’innovazione e la competitività delle imprese che investono nel settore ambientale, oltre a ridurre l’impatto del servizio.

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VISURE CATASTALI CON LA NUOVA PROCEDURA INFORMATICA DAL 1 OTTOBRE 2022

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L’Agenzia delle Entrate ricorda che, a partire dal 1° ottobre 2022, per la presentazione telematica delle domande di voltura catastale dovrà essere utilizzato il nuovo software “Voltura 2.0-Telematica”, come stabilito dal Provvedimento dell’Agenzia stessa del 10 febbraio 2021. Nel provvedimento e nel relativo allegato tecnico, in particolare, vengono illustrate le principali innovazioni introdotte con la nuova procedura informatica finalizzata alla predisposizione e alla presentazione, attraverso il canale telematico, delle domande di volture catastali. Il nuovo software “Voltura 2.0 – Telematica”, reso disponibile nell’ambiente informatico “Scrivania del Territorio”, è al momento riservato agli iscritti a categorie professionali abilitate e sostituirà progressivamente nell’utilizzo l’attuale procedura informatica “Voltura 1.1”, in concomitanza con l’attivazione del nuovo SIT, in ciascun Ufficio Provinciale – Territorio.

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Aggiornamento testo unico sicurezza

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Il Testo unico sulla sicurezza (dlgs n. 81/2008) è in continuo aggiornamento per via le novità normative: sul sito dell’Ispettorato nazionale del lavoro, INL, è disponibile la versione aggiornata ad agosto 2022.

Novità in questa versione aggiornata:

  • Completato l’inserimento dei collegamenti ipertestuali delle circolari del Ministero dell’Interno prot. 14804 del 06/10/2021, prot. 15472 del 19/10/2021 e prot. 16700 del 08/11/2021;
  • Modificata la Nota alla circolare INAIL n. 44/2020 del 11/12/2020 riguardante la comunicazione INAIL del 28/07/2021, sulla proroga dei termini della sorveglianza sanitaria eccezionale al 31/07/2022;
  • Inserita la Nota all’art. 37, comma 2, riguardante la disciplina della formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro, come integrata dal D.L. 24 marzo 2022, n. 24 convertito con modificazioni dalla L. 19 maggio 2022, n. 52;
  • Inserita la Nota DECPREV Prot. 7826 del 31/05/2022 del Ministero dell’Interno, Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, Direzione Centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, ad Oggetto: DM 2 settembre 2021 “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”. – Indicazioni procedurali per le attività di formazione e di abilitazione;
  • Inserita la Nota INL del 07/06/2022 prot. n. 1159, avente ad oggetto “art. 14 D.Lgs. n. 81/2008 – provvedimenti di sospensione – attività non differibili”;
  • Inserita la Nota INL del 22/06/2022 prot. n. 3783 avente da oggetto “tutela dei lavoratori sul rischio legato ai danni da calore”;
  • Sostituito il Decreto Direttoriale n. 1 del 13 gennaio 2022 con il Decreto Direttoriale n. 62 del 26 luglio 2022 – Trentaduesimo elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’art. 71 comma 11;
  • Inserita nota all’art. 3, comma 8, sulle prestazioni di lavoro occasionali;
  • Modificata la nota al Testo Unico sulla introduzione del comma 4-ter all’art. 30 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276;
  • Inserita nota, ove ricorre il riferimento agli artt. 61 e seguenti del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, riguardante l’abrogazione della disciplina del lavoro a progetto operata dall’art. 52 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81;
  • Inserita nota, ove ricorre il riferimento agli artt. 70 e seguenti del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, riguardante l’abrogazione della disciplina del lavoro accessorio operata definitivamente dall’art. 1 del D.L. 17 marzo 2017, n. 25 convertito dalla L. 20 aprile 2017, n. 49 (G.U. 17/03/2017, n. 64, in vigore dal 20/03/2017);
  • Inserita nota, ove ricorre il riferimento all’art. 2, comma 1, lett. i) del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, riguardante la sostituzione del libretto formativo del cittadino con il fascicolo elettronico del lavoratore di cui all’art. 14 del medesimo D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150;
  • Inserita nota, ove ricorre il riferimento all’art. 48 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, riguardante la disciplina dell’apprendistato, adesso regolamentata dagli artt. da 41 a 47 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81;
  • Inserita nota, ove ricorre il riferimento agli artt. da 20 a 28 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, riguardante la disciplina della somministrazione di lavoro, adesso regolamentata dagli artt. da 30 a 40 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81;
  • Inserita nota INL del 26/07/2022, prot. n. 4753 ad oggetto: “Tutela dei lavoratori sul rischio legato ai danni da calore. Strumenti preventivi e indicazioni operative”.

PER SCARICARE IL TESTO UNICO SICUREZZA AGGIORNATO AGOSTO 2022 CLICCA QUI

Contributi per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, dall’anno 2021 al 2030

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L’art. 1, comma 139, della L. 30/12/2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019) assegna ai Comuni contributi per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, dall’anno 2021 al 2030.

Il Decreto del Ministero dell’interno del 25/07/2022 definisce le modalità di presentazione delle domande per richiesta di contributi relativi all’annualità 2023, per un ammontare complessivo di 400 milioni di euro.

Beneficiari I comuni hanno facoltà di richiedere i contributi, per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio per la realizzazione di opere che non siano integralmente finanziate da altri soggetti. Ciascun comune può fare richiesta di contributo per una o più opere pubbliche e non può chiedere contributi di importo superiore al limite massimo di: – euro 1.000.000 per i comuni con una popolazione fino a 5.000 abitanti; –  euro 2.500.000 per i comuni con popolazione da 5.001 a 25.000 abitanti; – euro 5.000.000 per i comuni con popolazione superiore a 25.000 abitanti.

Tipologie di investimento Il contributo può essere richiesto solo per la realizzazione di opere, secondo il seguente ordine di priorità: – messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, con opere di tipo preventivo nelle aree che presentano elevato rischio di frana o idraulico, o con opere di ripristino delle strutture e delle infrastrutture danneggiate a seguito di calamità naturali, nonché di aumento del livello di resilienza dal rischio idraulico o di frana; – messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti, con opere di manutenzione straordinaria delle strade e messa in sicurezza dei tratti di viabilità, o con opere di manutenzione straordinaria su ponti e viadotti, ivi inclusa la demolizione e ricostruzione; – messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dell’ente, con opere di manutenzione straordinaria per miglioramento sismico per messa in sicurezza dell’edificio a garanzia della sicurezza dell’utenza, con opere di manutenzione straordinaria di adeguamento impiantistico e antincendio, con opere di manutenzione straordinaria per accessibilità e abbattimento barriere architettoniche, o con opere di manutenzione straordinaria per interventi di efficientamento energetico.

Richieste di contributo Le richieste di contributo da parte dei comuni devono avvenire con modalità telematica, tramite il modello di istanza allegato al Decreto, entro il 15/09/2022.

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