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SUPERBONUS: La nuova Guida dell’Ance

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Ance ha pubblicato una nuova guida contenente i principali chiarimenti in merito al Superbonus, soprattutto alla luce della recente circolare n. 23/E del 23 giugno 2022 dell’Agenzia delle Entrate.

Con la circolare 23/E il Fisco, infatti, ha fornito un riepilogo degli orientamenti e degli aggiornamenti susseguitisi in questi primi due anni di applicazione del Superbonus 110%: soggetti beneficiari, edifici interessati, tipo di interventi, spese ammesse, sconto in fattura o cessione del credito.

Il documento fa, quindi, il punto sull’applicabilità del Superbonus, evidenziando le novità più importanti rispetto alla disciplina generale della misura fiscale per quel che riguarda i soggetti beneficiari, gli interventi agevolabili e le modalità applicative.

Sul tema della presentazione CILAS e sulla data del 30 giugno 2022, Ance rimane in attesa di chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate.

circolare-ance-superbonus-luglio-22

IL SISTEMA CATASTALE

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AGENZIA DELLE ENTRATE

La nuova versione del volume è aggiornata con tutte le novità in termini di normativa, prassi catastale, procedure e alcune novità nell’estensione e nelle modalità di erogazione di specifici servizi di consultazione a categorie di utenti, nonché integrata con i principali dati quantitativi segnaletici di afflusso degli atti di aggiornamento presentati da cittadini e professionisti, e i principali dati sullo stock del patrimonio immobiliare urbano e dei terreni, contenuti negli archivi censuari.

L’Agenzia conserva un ruolo fondamentale nell’ambito dei riconosciuti dal Legislatore “Organi cartografici dello Stato”, e alcune delle novità interessano, in modo particolare, le attività progettuali sul patrimonio cartografico, mirate al superamento delle criticità che si sono originate nel processo storico di formazione delle mappe e in fase di informatizzazione della cartografia cartacea, nonché al completamento delle informazioni georeferenziate in esso contenute.

Queste attività hanno come obiettivo la piena fruibilità e l’interoperabilità delle informazioni catastali e cartografiche per tutte le tipologie di utenti, che attraverso i disponibili servizi online di consultazione dinamica quali il Web map service (sistema Wms) e il Geoportale cartografico catastale forniscono informazioni per l’intero territorio nazionale, direttamente estratte dalla banca dati cartografica del Catasto, continuamente aggiornata in modalità automatica mediante gli atti tecnici predisposti dai professionisti abilitati.

Da giugno del 2021, in particolare, il Geoportale cartografico catastale utilizza il posizionamento satellitare, con cui è possibile consultare la mappa catastale in corrispondenza della propria posizione geografica e identificare, quindi, la particella catastale su cui ci si trova.

Attraverso questi servizi è possibile individuare facilmente il codice identificativo di una qualsiasi particella e accedere a tutte le informazioni a essa connesse (tramite i servizi di visura) ed è, inoltre, possibile verificare se ciò che è presente in mappa sia aderente alla realtà territoriale.

La pubblicazione è stata integrata, inoltre, con una sezione dedicata alle commissioni censuarie, organismi che coadiuvano l’amministrazione finanziaria nell’ambito dei procedimenti di Catasto terreni, edilizio urbano, e di revisione del sistema estimativo del Catasto dei fabbricati, svolgendo funzioni sia giurisdizionali sia amministrative. La commissioni censuarie, centrale e locali, ridefinite dal decreto legislativo n. 198/2014, per competenze, composizione, attribuzioni e funzionamento, sono state insediate dal 1° luglio scorso.

Il Sistema Catastale 2022_dati 31 12 2021 – in pubblicazione

 

INVIO DOCFA “CONCATENATI”

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A seguito dell’attivazione del DOCFA automatico avvenuto il 04/07 u.s. si ricorda a tutti gli iscritti l’importanza si selezionare la dicitura “CONCATENATO” al momento dell’invio di più pratiche DOCFA correlate tra loro.

La selezione di tale flag permetterà la corretta lavorazione delle pratiche, in particolar modo di quelle che abbiano causali “codificate” e causali “altro”.

 

SUPERBONUS 110% : DOPO LA CIRCOLARE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 24 GIUGNO ARRIVANO I CHIARIMENTI DALL’ABI

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Le banche supportano i cittadini e le imprese nell’esecuzione degli interventi di riqualificazione degli immobili collegati alle agevolazioni previste con il Superbonus, lo strumento previsto dal Decreto Rilancio (Decreto-legge del 19 maggio 2020, n. 34) che eleva al 110 per cento l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, per specifici interventi di efficientamento energetico e di sicurezza antisismica realizzati sulle proprie case. Le nuove misure si aggiungono alle detrazioni previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (quindi di riqualificazione energetica e per la riduzione del rischio sismico), rafforzandole.

Per agevolare la comprensione dello strumento, l’Associazione bancaria italiana ha diramato due circolari per le cessioni dei crediti e i controlli e verifiche stabilite dal legislatore, in particolare quelle relative a controlli e responsabilità nell’utilizzo dei crediti. In particolare, Abi si è focalizzata sulla diligenza rafforzata che devono avere gli acquirenti, in particolare quando siano banche o intermediari finanziari.

Circolare 24 giugno 2022

lc 20 maggio 2022

Superbonus 110% e inapplicabilità della ritenuta sui servizi dei professionisti per il visto di conformità: indicazioni dal Fisco

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Con riferimento ai professionisti, l’articolo 25, primo comma, primo periodo, del d.P.R. n. 600 del 1973 prevede che «I soggetti indicati nel primo comma dell’art. 23, che corrispondono a soggetti residenti nel territorio dello Stato compensi comunque denominati, anche sotto forma di partecipazione agli utili, per prestazioni di lavoro autonomo, ancorché non esercitate abitualmente ovvero siano rese a terzi o nell’interesse di terzi o per l’assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere devono operare all’atto del pagamento una ritenuta del 20 per cento a titolo di acconto dell’Irpef dovuta dai percipienti, con l’obbligo di rivalsa».Detta ritenuta non trova applicazione nell’ipotesi di corrispettivi oggetto di sconto in fattura per effetto dell’opzione di cui all’articolo 121, comma 1, del decreto Rilancio da parte dei professionisti che acquisiranno il credito d’imposta in quanto, in tale ipotesi, non viene eseguito alcun pagamento”.

Lo chiarisce l’Agenzia delle entrate nella super circolare n. 23/E del 23 giugno 2022, che fornisce ulteriori chiarimenti in merito al Superbonus 110% e all’opzione per la cessione o per lo sconto in fattura.

Questa delucidazione è contenuta nel paragrafo 6.2.1 avente ad oggetto l’applicazione dello sconto da parte del professionista che rilascia il visto di conformità.

AdE_Circolare-Superbonus-23.06.2022[1]

Obblighi per i nuovi edifici, per gli edifici esistenti e per gli edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti

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A seguito dell’approvazione del Dlgs 199/2021 “Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili“, entrato in vigore il 15 dicembre 2021, nelle more dell’adeguamento della disciplina regionale in materia e, premesso che

il comma 8 dell’art.26 del citato del Dlgs 199/2021 riporta: “Gli obblighi previsti da atti normativi regionali o comunali in materia di obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici sono adeguati alle disposizioni del presente articolo entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Decorso inutilmente il predetto termine, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.

SI SEGNALA

 che i titoli edilizi di nuova costruzione e per quelli di edifici esistenti sottoposti a ristrutturazione rilevante presentati dopo la data del 13 giugno 2022, in relazione all’obbligo dei consumi e produzione da fonti energetiche rinnovabili, dovranno rispettare quanto previsto dall’art. 26 e dall’Allegato III “Obblighi per i nuovi edifici, per gli edifici esistenti e per gli edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti” del Dlgs 199/2021 e ss.mm.

Al seguente LINK sono riportate

  • le principali novità introdotte dall’art 26 del Dlgs 199/2021;
  • la LETTURA COMPARATA delle parti di testo della DGR 967/2015 e smi interessate dall’art.26 e dall’Allegato III del Dlgs 199/2021.

LA NUOVA GUIDA DEI NOTAI AGGIORNATA SUI BONUS

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È stata aggiornata la guida “Immobili e bonus fiscali 2022”  con le novità introdotte dalla più recente normativa sul tema: il d.l. 4/2022, il d.l. 17/2022, il d.l. 21/2022, il d.l. 50/2022. La Guida illustra i singoli bonus attraverso una serie di schede sintetiche, mettendo a confronto la normativa a regime e quella transitoria, indicando le agevolazioni fiscali in vigore e le modalità per usufruirne, senza tralasciare di illustrare i criteri per la cumulabilità dei bonus, la possibilità di ottenere lo sconto in fattura, la cessione del credito, la differenza fra bonus a regime, bonus rafforzati e super-bonus (110%). Un passaggio è dedicato all’elenco dei documenti da conservare e alla regolamentazione nel caso di compravendita o di altro atto pubblico riguardante l’immobile per il quale sono state richieste le agevolazioni.

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BONUS FACCIATE

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Bonus Facciate è un’agevolazione fiscale, nata con la Legge di Bilancio 2020, che mira ad incentivare gli interventi edilizi volti al miglioramento del decoro urbano.

Si tratta di una detrazione destinata esclusivamente alle opere da effettuare sulle facciate degli edifici esistenti, al fine appunto di abbellire in qualche modo le aree più frequentate e maggiormente “visibili dal pubblico” in ogni città o paese presente in territorio italiano.

Il Bonus Facciate è stato rinnovato con la Legge di Bilancio 2022. Si tratta però dell’unico Bonus Casa che ha ottenuto il rinnovo esclusivamente fino alla fine di quest’anno, e con aliquota nettamente ridotta rispetto a prima.

Il Bonus Facciate 2022 prevede delle modalità di applicazione molto differenti rispetto a prima. L’incentivo, per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, concedeva una detrazione d’imposta con aliquota pari al 90%, la più elevata prima della nascita del Superbonus 110%. Il tutto si è nettamente complicato nel momento in cui, con il Decreto Rilancio è nato il Superbonus 110%, e con esso le opzioni alternative alla detrazione. Difatti, quando sono state introdotte la cessione del credito e lo sconto in fattura, che ammettono appunto un utilizzo differente e più veloce rispetto alla detrazione con la Dichiarazione dei Redditi, anche il Bonus Facciate è stato incluso tra i bonus casa che concedono tale possibilità.

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Stop alla assicurazione per i bonus diversi dal 110

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La Polizza asseverazioni, non è più obbligatoria per i bonus edilizi diversi dal 110%: Questo è quanto riportato al punto 6 pagina 27 della circolare 19/E dell’Agenzia delle Entrate pubblicata il 27 maggio 2022. Nel documento l’Agenzia ripercorre tutte le modifiche normative dal decreto 157/2021 al 13/2022 compreso quelle relative alle polizze asseverazioni, arrivando alla conclusione che non è obbligatoria la polizza asseverazioni per i bonus minori.

Per l’Agenzia delle Entrate non c’è obbligo di assicurare le asseverazioni per i bonus diversi dal 110% tenuto conto di quanto disposto al comma 14 non riportato all’art. 121 del Dl 34/2020. In precedenza, era intervenuta ENEA pubblicando sul sito www.detrazionifiscali.enea.it il documento “Regole sulle polizze”, con il quale chiariva, che possono essere utilizzate sia polizze su singolo progetto sia con massimale a scalare, come inserirle, gestirle o sostituirle.

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In vigore l’obbligo di contratti collettivi per beneficiare dei bonus edilizi

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In base a quanto disposto dall’articolo 28 quater, inserito dal Senato nella legge 25/2022 di conversione del dl 4/2022 (“Sostegni ter”), a partire dal 27 maggio 2022 e per i lavori di importo superiore a 70.000 euro è possibile accedere ai bonus edilizi SOLO se le imprese applicano ai propri dipendenti il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL), stipulato dalle associazioni datoriali e sindacali più rappresentative sul piano nazionale. I subappaltatori sono tenuti a rispettare le stesse regole sull’applicazione del CCNL.

La legge n. 25/2022, al cui interno è stato assorbito il dl n. 13/2022 (decreto Antifrodi-bis), contiene misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico.

Al fine di contenere le frodi registrate in materia di bonus edilizi, il provvedimento interviene a regolarizzare i seguenti tre aspetti:

  • cessione e sconto in fattura, limitando le cessioni a 3;
  • sanzioni per gli asseveratori mendaci e polizze assicurative;
  • applicazioni CCNL in cantieri sopra i 70.000 euro.

Il provvedimento, oltre ad inserire disposizioni di controllo più stringente sulle cessioni dei crediti d’imposta relativi ai bonus edilizi, prevede un nuovo specifico obbligo per ottenere la fruizione delle varie agevolazioni in edilizia: si tratta dell’applicazione del contratto collettivo di lavoro.

In particolare, l’articolo 28-quater, inserito dal Senato, introduce una misura finalizzata ad innalzare i livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro (misura già contenuta nel decreto Antifrodi-bis, dl n. 13/2022, che confluisce ora nel testo in esame, mantenendo gli effetti già prodotti): dopo il comma 43 all’articolo 1 della legge n. 234/2021, è inserito il 43-bis che riporta quanto segue:

nel caso in cui l’importo dei lavori supera i 70.000 euro, l’impresa è tenuta ad applicare i contratti collettivi del settore edile, CCNL, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali più rappresentative sul piano nazionale. La mancata applicazione comporta l’esclusione dai bonus edilizi.

In definitiva, l’applicazione del CCNL per i lavori relativi al Superbonus e agli altri bonus casa, di seguito elencati, diventa un requisito ulteriore e necessario da dover rispettare; in caso contrario, i beneficiari finali dei bonus fiscali rischiano di perdere la detrazione fiscale spettante in relazione alle spese sostenute.

L’obbligo introdotto dalla legge n. 25/2022 si applica a decorrere dal 27 maggio 2022 (ossia dopo 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto n. 13/2022, avvenuta il 26 febbraio) nell’ambito dei lavori avviati successivamente a tale data ed interesserà i lavori edili o di ingegneria civile individuati dall‘allegato X del dlgs n. 81/2008 di importo superiore a 70.000 euro, quali:

  • lavori di costruzione;
  • manutenzione;
  • riparazione;
  • demolizione;
  • conservazione;
  • risanamento;
  • ristrutturazione o equipaggiamento;
  • trasformazione, rinnovamento o smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici.

Fanno parte dei lavori elencati nell’allegato anche il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati.

L’obbligo di applicazione del CCNL vige nei confronti di tutti i datori di lavoro che vogliono beneficiare delle seguenti agevolazioni:

  • ristrutturazione edilizia;
  • ecobonus;
  • sismabonus;
  • eliminazione delle barriere architettoniche;
  • adeguamento degli ambienti di lavoro;
  • cessioni dei crediti di imposta;
  • bonus facciate;
  • bonus verde.

La norma specifica, inoltre, che il contratto collettivo applicato deve essere  indicato:

  • nell’atto di affidamento dei lavori;
  • nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori.

La verifica dell’indicazione del CCNL è obbligatoria per i professionisti ed i responsabili dell’assistenza fiscale che devono rilasciare il visto di conformità, laddove previsto: alle verifiche preliminari all’apposizione del visto di conformità si affiancherà, quindi, anche quella specifica relativa all’indicazione del CCNL in fattura.

I controlli avvengono da parte dell’Agenzia delle Entrate che può avvalersi anche dell’Ispettorato nazionale del lavoro, dell’INPS e delle Casse edili.

Ai sensi del codice appalti (articolo 105 comma 14 del dlgs n. 50/2016) si ha che:

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale.

Pertanto, le suddette disposizioni ed i conseguenti controlli dovranno essere applicati anche ai subappaltatori, che sono tenuti a garantire stessi diritti e doveri.

LEGGE 28 marzo 2022, n. 25

SPORTELLO DI ASSISTENZA TELEFONICA CATASTALE PER PROFESSIONISTI TECNICI PRESSO DPMO-UPT

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AGENZIA DELLE ENTRATE

Dal 2 maggio i professionisti si possono prenotare sul sito per il tecnico di turno e verranno ricontattati dai nostri funzionari.

Il lunedì è per accettazione docfa e mercoledi’ per accertamento ed altro.

In sintesi le modifiche/ integrazioni apportate sono le seguenti:

 

  • l’attivazione di un servizio telefonico (tecnico di turno) per l’utenza professionale nei giorni di lunedì e mercoledì dalle 11,00 alle 13,00 sia per il Catasto dei Terreni che per il Catasto Fabbricati (lunedì informazioni accettazione docfa- mercoledì generiche su Catasto fabbricati, accertamento ecc);
  •  una rimodulazione del servizio volture ovvero con riduzione dell’orario per l’accettazione di volture (visto il deflusso ed in prospettiva di voltura 2.0), e l’apertura a seguire nello stesso giorno di un servizio visure per l’utenza privata.

Pertanto la consiglio di prenotarsi già da ora. Il link è il seguente

https://prenotazioneweb.agenziaentrate.gov.it/PrenotazioneWeb/prenotazione.action

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SUPERBONUS – CESSIONE DEL CREDITO

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La cessione del credito degli interventi agevolati con il Superbonus o con gli altri crediti d’imposta per i lavori edilizi non può essere parziale, ma resta la possibilità del frazionamento annuale.

Il meccanismo è previsto dalla piattaforma per la cessione del credito dell’Agenzia delle Entrate e si applica alle operazioni per le quali la prima cessione è avvenuta successivamente al primo maggio. Il meccanismo è spiegato in una nuova FAQ pubblicata dal Fisco.

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Lavori di efficientamento energetico: non possono legittimare un abuso edilizio

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Il Tar Campania con la sentenza n. 3064/2022 ribadisce l’incompatibilità tra bonus edilizi ed edifici abusivi e l’impossibilità di realizzare lavori non regolarmente autorizzati con il beneficio di contributi pubblici (art. 49 del dpr 380/2001), sebbene di efficientamento energetico.

Il Comune, aveva inibito anche la CILA nell’attesa di concludere gli accertamenti sulla legittimità dell’immobile, ed aveva avvisato la donna che:

  • la presentazione della relazione energetica non costituiva assenso da parte dell’ente all’esecuzione dei lavori,
  • eventuali incentivi economici percepiti sarebbero potuti risultare illeciti se gli interventi fossero risultati abusivi.

La proprietaria si opponeva con un ricorso al Tar.

Secondo la ricorrente infatti  il provvedimento di inibizione dei lavori di efficientamento energetico violava l’art. 119, comma 13 ter del dl n. 34/2020 (convertito in l. n. 77/2020 del 17/07/2020) giacché la presentazione della CILA non richiederebbe l’attestazione dello stato legittimo dell’immobile di cui all’art. 9 bis, co. 1 bis del dpr 380/2001.

Il Tar non ha accolto la richiesta.

Tar-Campania-3064-2022 (1)

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