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SUPERBONUS E TETTI NON DISPERDENTI: DA ENEA I CHIARIMENTI

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L’ENEA è intervenuta  sul tema del superbonus e tetti disperdenti, con una nota di chiarimento datata 7 marzo 2022, attraverso la quale ricorda che la Legge di bilancio 2021 – ha modificato la lettera a) del comma 1 dell’art. 119 del decreto 34/2020 (decreto rilancio) dove si legge che gli interventi per la coibentazione del tetto rientrano nella disciplina agevolativa, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente.

Prima di fornire l’interpretazione della nuova formulazione della lettera a) del comma 1 dell’art. 119, l’Agenzia, riprende il concetto di superficie disperdente da anni consolidato e applicato all’interno della definizione del “Rapporto di forma S/V”, da cui hanno dipeso nel tempo:

  • i limiti massimi ammissibili dei coefficienti volumici di dispersione termica,
  • l’indice di prestazione energetica per climatizzazione invernale,
  • il parametro H’t,
  • le definizioni di ristrutturazione importante di 1° e 2° livello.

La superficie del tetto freddo non rientra nel calcolo dell’incidenza superiore al 25.

Nella nota si legge che l’interpretazione della nuova formulazione della lettera a) del comma 1 dell’art. 119 del Decreto Rilancio, di concerto con MiTE, è la seguente: “Può accedere al Superbonus l’intervento di coibentazione del “tetto freddo” copertura “non disperdente” POND a condizione che si coibenti più del 25 della superficie lorda complessiva disperdente reale. Quindi, la superficie del «tetto freddo», che è appunto «non disperdente», non rientra nel calcolo dell’incidenza superiore al 25. L’intervento «POND» è ammissibile, soltanto se si esegue l’intervento trainante di cui al comma 1 lett a).”

Conseguentemente all’interpretazione sopra è stato aggiornato il sito ENEA “asseverazioni”. ENEA precisa, inoltre che l’interpretazione è stata condivisa e ripresa nella Risposta n. 247 del 14/04/2021 dell’Agenzia delle entrate – pagg. 6 e 7, dove si legge: “Si rileva infine che per effetto della modifica apportata al comma 1 del citato articolo 119 da parte della legge di bilancio 2021, nell’ambito degli interventi “trainanti” – finalizzati all’efficienza energetica ammessi al Superbonus – rientrano anche gli interventi per la coibentazione del tetto «senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente» (cfr. articolo1, comma 66, lettera. a), n. 2), della legge n. 178 del 2020). Pertanto, a seguito della modifica normativa sopra riportata riferibile all’ambito applicativo della norma e, nel presupposto che la condizione di intervenire su più del 25 per cento della superficie disperdente sia raggiunta con la coibentazione delle superfici che, nella situazione ante intervento, delimitano il volume riscaldato verso l’esterno, vani freddi o terreno, si ritiene che, con riferimento al caso di specie, possano rientrare nel Superbonus anche gli interventi di coibentazione del tetto prospettati dall’Istante.”

La nota riprende anche l’avviso pubblicato da ENEA il 31 agosto 2021 dove si chiariva, di concerto con il MiTE, che:“le spese relative ai lavori di coibentazione di una copertura (tetto) non disperdente sono ammissibili quando non si esegue contemporaneamente la coibentazione del solaio sottostante.”

A tal proposito ENEA spiega che la coibentazione del tetto non disperdente è di scarsa efficacia. La trasmissione del calore verso l’esterno viene calcolata considerando un doppio passaggio:

  1. dall’ambiente caldo all’ambiente freddo
  2. dall’ambiente freddo verso l’esterno (coefficienti btr della norma UNI EN 11300-1).

Conserva, tuttavia, una certa validità quando non è possibile intervenire all’estradosso dell’ultimo solaio o meglio ancora quando si recupera il sottotetto.

ENEA

 

La nuova detrazione per l’abbattimento delle Barriere Architettoniche

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La Legge di bilancio 2022, ha visto, tra le altre misure, l’introduzione di una novità che si aggiunge alle agevolazioni fiscali a favore dei disabili, andando ad incentivare i lavori per l’abbattimento delle barriere architettoniche e finalizzati a favorire una migliore accessibilità da parte di persone con disabilità, negli edifici già esistenti.

Con l’introduzione della nuova possibilità di abbattere le barriere architettoniche è stata superata la lesione del decoro architettonico, nonché l’inservibilità delle parti comuni per l’uso ed il godimento anche di un solo condomino, hanno perso rilievo perché, con specifico riguardo alle innovazioni concernenti la rimozione di barriere architettoniche, il legislatore ha rimosso questi limiti previsti dal codice civile e non occorre più verificare la legittimità delle delibere alla luce di questi parametri.

Unico limite alle innovazioni finalizzate ad abbattere barriere architettoniche, rimane solo quello del pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato (Trib. Milano 20 luglio 2021, n. 6312).

Tale considerazione vale sia per gli ascensori installati dopo una delibera assembleare sia per quelli installati dal singolo condomino (art 1102 c.c.).

Del resto sempre nell’art. 10 della L. n. 120/20, comma 3, viene precisato che ciascun condomino può realizzare, a proprie spese, ogni opera di cui agli articoli 2 della legge 9 gennaio 1989, n. 13, e 119 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, anche servendosi della cosa comune nel rispetto dei limiti di cui all’articolo 1102 c.c.

Gli interventi ammessi alla detrazione del 75% ( diversi da quelli contemplati per il Superbonus 110% – trattasi infatti di incentivi che non riguardano quelli indicati dal Superbonus) sono quelli che rispettano i requisiti tecnici previsti dal decreto ministeriale del 14 giugno 1989, n. 236.

Si possono portare in detrazione anche le spese sostenute per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche oltre alle spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito, in caso di sostituzione dell’impianto.

La nuova misura va ad aggiungersi a quanto già previsto per i lavori di abbattimento delle barriere architettoniche agevolati dal superbonus 110%, ma in quel caso gli interventi sono vincolati al fatto di effettuare altri lavori principali, finalizzati al miglioramento di due classi energetiche delle prestazioni delle abitazioni, mentre per questa nuova agevolazione non sono previsti altri lavori trainanti.

L’agevolazione sui lavori per una migliore accessibilità degli edifici per le persone con disabilità prevede una detrazione del 75% in 5 anni su limiti di spesa modulati sulla base delle unità immobiliari.

BARRIERE_ARCHITETTONICHE

Decadenza permesso di costruire per mancanza inizio lavori

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Il pacifico mancato inizio dei lavori entro l’anno dalla formazione tacita del titolo abilitativo costituisce una causa espressa di decadenza del permesso di costruire, per impedire la quale, anche in presenza di un’ipotesi di forza maggiore ( in tesi: un contenzioso pendente), il costruttore è sempre tenuto a chiedere la proroga del termine di inizio o fine dei lavori, antecedentemente alla scadenza dello stesso.

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Green Pass la circolare del Viminale

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MINISTERO DEGLI INTERNI

La circolare del Ministero dell’Interno inviata dal Viminale ai prefetti disegna la nuova strategia dei controlli sul Green pass a partire da lunedì 6 dicembre 2021.

Il decreto istitutivo dell’obbligo di Certificazione Verde Covid-19 (quella semplice) per i mezzi pubblici (autobus, metro, tram, traghetti, vaporetti, treni locali) consente la verifica a campione

Da lunedì 6 dicembre il green pass rafforzato servirà per:

  • andare a cinema e teatro;
  • andare allo stadio e partecipare a eventi sportivi;
  • mangiare al ristorante al chiuso senza limiti di commensali al tavolo;
  • partecipare a feste e cerimonie pubbliche
  • andare in discoteca;

Il green pass base servirà per:

  • andare al ristorante all’aperto;
  • accedere al posto di lavoro;
  • prendere treni anche regionali, aerei e traghetti;
  • prendere autobus, tram e metropolitane;
  • accedere agli impianti sciistici;
  • usare gli spogliatoi delle attività sportive;
  • entrare in albergo;
  • andare in palestra e piscina, ma se la regione passerà in zona gialla non sarà più sufficiente il Green pass ottenuto con un tampone negativo.

Per i trasgressori, che vengono trovati a bordo dei mezzi di trasporto o dei mezzi pubblici senza il Green Pass, scattano multe che vanno da 400 a 1.000 euro. Stesse sanzioni per chi entra nei locali in cui dal 6 dicembre è obbligatorio il Super Green Pass senza avere il documento. In questo caso, la multa tocca anche il gestore dell’esercizio, tenuto ad effettuare i controlli del caso: dopo tre giorni di irregolarità, è prevista anche la chiusura dell’attività per dieci giorni.

 

N.B. Si ricorda che, a partire dal 15 dicembre 2021, tutti i Green Pass rilasciati dopo un vaccino (quindi anche quelli già in proprio possesso, ottenuti dopo la seconda dose, vedranno ridursi in automatico la loro validità, passando da 12 mesi a 9 mesi. Pertanto, da quella data, la validità del Green Pass sarà di nove mesi per tutti quelli rilasciati dopo la seconda o terza dose. La durata indicata sul vecchio documento cartaceo non avrà più valore effettivo, chi vorrà dovrà riscaricare il Green Pass dopo il 15 dicembre, così da ottenere una versione cartacea aggiornata; chi mostra il solo QR Code, tuttavia, non ha bisogno di scaricare nulla perché il codice è sempre lo stesso.

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Canone patrimoniale: come calcolare la tariffa per occupazione spazi pubblici

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MINISTERO ECONOMIA E FINANZE

Con Risoluzione n 6/DF del 28 luglio 2021 (allegata per i Collegi associati)il MEF Ministero dell’Economia e delle Finanze fornisce chiarimenti sul canone patrimoniale o canone unico di cui ai commi 837 e seguenti della legge n 160/2020 e in particolare, si risponde ad una richiesta di chiarimenti sui criteri di applicazione della tariffa base giornaliera prevista per l’occupazione di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni.

Secondo il ministero una corretta interpretazione della norma vuole che la tariffa sia frazionata per 24 h e applicata fino ad un massimo di 9 ore.

Il quesito nasce da un dubbio interpretativo della norma in quanto alcuni enti locali avevano inteso che la tariffa dovesse essere frazionata per un massimo di 9 ore, cosa invece smentita dal ministero con la risoluzione di cui si tratta.

Ricordiamo che, secondo il comma 842, la tariffa base giornaliera per le occupazioni che si protraggono per un periodo inferiore all’anno solare è la seguente:

Classificazione dei comuni Tariffa standard
Comuni con oltre 500.000 abitanti euro 2
Comuni da oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti euro 1,30
Comuni da oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti euro 1,20
Comuni da oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti euro 0,70
Comuni fino a 10.000 abitanti euro 0,60

 

Il comma 843 disciplina le occupazioni temporanee di suolo pubblico, stabilendo che i comuni e le città metropolitane applicano le tariffe di cui al comma 842 frazionate per ore, fino a un massimo di 9, in relazione all’orario effettivo, in ragione della superficie occupata e possono prevedere riduzioni, fino all’azzeramento del canone, esenzioni e aumenti nella misura massima del 25% delle medesime tariffe.

Invece per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione dal 30 al 40% sul canone complessivamente determinato ai sensi del periodo precedente.

Ciò premesso la Risoluzione di cui si tratta, al fine di procedere al corretto calcolo della tariffa, chiarisce che occorre suddividere la stessa per ventiquattro e poi moltiplicare per il numero di ore di effettiva occupazione, purché inferiore o uguale a nove ore.

Si riporta un esempio come indicato dallo stesso provvedimento ministeriale:

  • tariffa giornaliera di 2 euro come previsto dal comma 842 nel caso di comuni con oltre 500.000 abitanti
  • € 2 x 10 mq = € 20/24h = € 0,83 (tariffa oraria) x 9 (ore max) = € 7,47

Oltre le nove ore è dovuta la tariffa giornaliera per intero. patrimoniale: come calcolare la tariffa per occupazione spazi pubblici

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DF-RED ANNO 2021

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DF-RED ANNO 2021 – Attivazione procedura on-line

Dal 7 Giugno al 30 Settembre è disponibile per i pensionati la procedura di compilazione e trasmissione del DF-RED 2021 on-line

La Segreteria del Collegio Geometri di Modena effettuerà il servizio di compilazione previo appuntamento telefonico o previa trasmissione a mezzo e-mail della dichiarazione dei redditi o del modello 730/2021

Comunicazione prot. 554797-SDG

Piano Urbanistico Generale – PUG – COMUNE DI MIRANDOLA

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Urbanistica partecipata

Il territorio comunale di Mirandola è caratterizzato da una tipologia insediativa dotata di identità storica riconoscibile sia dal punto di vista ur­banistico-architettonico che storico-culturale, da valorizzare nel rispetto delle specificità locali.

Diventa indispensabile nel percorso di pianificazione del territorio il coin­volgimento della comunità, già dalle fasi iniziali. La partecipazione dei cit­tadini nella costruzione del piano è infatti un’importante novità nel conte-sto dell’urbanistica contemporanea. Un processo partecipato e condiviso consente di ascoltare i suggerimenti positivi e contribuisce ad orientare il piano verso scelte sostenibili.

Con tali presupposti il Comune ha dato l’avvio alla stesura del Piano Urbanistico Generale (PUG).

Il presente questionario si pone come l’inizio della fase di ascolto, infatti, data la particolare situazione di emergenza sanitaria Covid-19 non possiamo, in questo momento, programmare un percorso partecipa­tivo in presenza. Questo è un primo strumento utile per iniziare a meglio interpretare le problematiche, gli obi­ettivi e le linee di azione specifiche per la pianificazione del territorio.

Ne scaturiscono contributi impor­tanti per la definizione di regole di trasformazione, per gli ambiti da salvaguardare e da utilizzare per il tempo libero, per favorire attività nu­ove che consentano di migliorare le condizioni ambientali e sociali di una comunità.

È un’occasione per raccontare in modo semplice quali sono i bisogni e le necessità della vita quotidiana, nella nostra città: il verde, le infra­strutture, la mobilità, gli spazi per l’istruzione il gioco e lo sport, gli spazi pubblici, la qualità urbana, il sistema delle attività produttive e del commercio.

Valorizza, inoltre, il senso di apparte­nenza della cittadinanza alla propria comunità che consente di sviluppare progetti utili e condivisi.

Cari concittadini, Vi invito a com­pilare il questionario per aiutarci a creare un progetto per Mirandola

…la Vostra Partecipazione è importante

Il Sindaco

Alberto Greco

il questionario dovrà essere compilato e inoltrato entro il 15 giugno 2021 ed è scaricabile anche dal sito web del Comune di Mirandola

www.comune.mirandola.mo.it/servizi/urbanistica/piano-urbanistico-pug

Questionario_PUG

WEBINAR TEMATICO PER PROFESSIONISTI E AZIENDE

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Webinar gratuito della durata di 2 ore, organizzato il prossimo 9 giugno dalle 16,00 alle 18,00 .

Il webinar verrà tenuto dal Geom. Luca Righi, Responsabile della Camera di Conciliazione Interdisciplinare di Modena, Mediatore professionista, CTU e dall’avv. Alberto Mascia, Esperto in A.D.R., problem solving e soft skills, formatore e mediatore professionista.

WEBINAR

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