Associazione Geometri Liberi Professionisti della Provincia di Modena

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formazione geometri

Consiglio di Disciplina Territoriale di Modena

Focus

CASSA ITALIANA GEOMETRI – ADEMPIMENTI DICHIARATIVI E CONTRIBUTIVI ANNO 2023

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CASSA ITALIANA GEOMETRI – 2 OTTOBRE TERMINE PRESENTAZIONE MODELLI 17/2023 Scheda anagrafica per dichiarazione 2023 Compensazione F24 ACCISE Comunicazione prot. 724624-SDG Comunicazione prot. 31014-SDG

Notizie in Primo Piano

Ministero Istruzione – Sessione degli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della libera professione di geometra – sessione 2024 (Scadenza 25 Luglio 2024)

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Si comunica che il Ministero dell’istruzione e del Merito ha indetto la Sessione 2024 degli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della libera professione di Geometra. L’Ordinanza Ministeriale è pubblicata…

Rendite catastali per immobili riqualificati con Superbonus: i nuovi controlli

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AGENZIA DELLE ENTRATE Circolare plusvalenze superbonus n. 13 del 13 giugno 2024_

Disservizio casella GEOPEC

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CASSA ITALIANA GEOMETRI Si informa che a causa di un problema a livello nazionale il gestore InfoCert non è attualmente in grado di erogare i propri servizi. Per questo motivo…

Compilazione obbligatoria Modello DF-RED 2024

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CASSA ITALIANA GEOMETRI Comunicazione prot 565356-SDG La Segreteria del Collegio Geometri di Modena come ogni anno effettuerà il servizio di compilazione on line previa trasmissione a mezzo e-mail della dichiarazione…

Formazione

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Ultime Notizie

DECISIONE DEL CONSIGLIO DI STATO IN MATERIA AMBIENTALE

By Legislazione nazionale | No Comments

La recente sentenza del Consiglio di Stato, numero 4298 del 14 maggio 2024, ha stabilito un importante precedente in materia ambientale. Confermando la legittimità dell’ordine di bonifica a carico dell’acquirente non responsabile dell’inquinamento, il Consiglio di Stato ha sottolineato la responsabilità che grava sugli acquirenti di aree contaminate, anche in assenza di colpa diretta. Questo principio rafforza l’importanza della due diligence ambientale e la responsabilità nella gestione dei siti inquinati, contribuendo a una maggiore tutela dell’ambiente e della salute pubblica.

FONDI INQUINATI (2)

Nuove classi di prestazione di resistenza al fuoco prodotti da costruzione

By Prevenzione incendi | No Comments

Nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea è stato pubblicato il Regolamento Delegato (UE) 2024/1681 della Commissione del 6 marzo 2024 che integra il regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio che definisce le classi di prestazione in relazione alla resistenza al fuoco dei prodotti da costruzione.
Il regolamento stabilisce classi di prestazione aggiornate agli sviluppi tecnologici e di mercato più recenti, di seguito riportate in maniera completa, che devono essere utilizzate nelle norme armonizzate:
R Capacità portante
E Tenuta
I Isolamento
W Irraggiamento
M Azione meccanica
C Dispositivo automatico di chiusura
C0-5 Durabilità del dispositivo automatico di chiusura:
S Tenuta /Controllo del fumo
P Continuità di corrente o capacità di segnalazione lungo la curva standard tempo-temperatura
PH Continuità di corrente o capacità di segnalazione a temperatura costante
G/O Resistenza alla fuliggine
K Capacità di protezione dal fuoco
T Classe di temperatura
D Durata della stabilità a temperatura costante
DH Durata della stabilità lungo la curva standard tempo-temperatura
F Funzionalità degli evacuatori forzati di fumo e calore
B Funzionalità degli evacuatori naturali di fumo e calore

Inoltre sono specificate nuove classificazioni di elementi non portanti o prodotti con funzione di compartimento applicabili ai tetti senza carico, barriere tagliafuoco non meccaniche per condotte di ventilazione, sigillanti per attraversamenti, sigillanti per attraversamenti combinati, sigillature dei giunti lineari e griglie di ventilazione.

Il regolamento entra in vigore il 3 luglio 2024.

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Disservizio casella GEOPEC

By Notizie in Primo Piano | No Comments

CASSA ITALIANA GEOMETRI

Si informa che a causa di un problema a livello nazionale il gestore InfoCert non è attualmente in grado di erogare i propri servizi. Per questo motivo anche le caselle su dominio geopec risultano fuori servizio. Il problema dovrebbe essere risolto quanto prima ma i tempi di risoluzione non sono ancora noti.

 

La competenza del Giudice di Pace in materia condominiale

By Legislazione nazionale | No Comments

Si segnala l’ordinanza n. 8420/2024 con cui la Corte di cassazione chiarisce l’ambito della competenza del Giudice di Pace in materia condominiale e in particolare nelle questioni attinenti alla misura e alla modalità di uso dei servizi condominiali.

Per le cause relative alla misura ed alle modalità d’uso dei servizi di condominio è competente il giudice di pace ma ci sono casi di esclusione, secondo le misure e le modalità d’uso servizi condominio, dettate dall’art.7 CPC. Per inquadrare correttamente la questione e quindi intendere meglio la sua soluzione, si ritiene utile premettere che in tempi passati (fino al 1984) il legislatore aveva riservato tutte le cause in oggetto all’esclusiva competenza del Pretore (e prima ancora al Tribunale). In seguito, mentre le cause relative alle modalità d’uso dei servizi condominiali erano state assegnate (con la L. 30.07.84 n. 399) alla competenza per materia del giudice conciliatore, quelle relative alla misura degli stessi servizi erano rimaste nella competenza del Pretore. Con la riforma introdotta con la legge 21.11.91 n. 374 (la legge istitutiva del giudice di pace) tutte le cause in oggetto, relative sia alle modalità d’uso che alla misura dei servizi, sono infine state tutte assegnate alla competenza per materia del giudice di pace. Peraltro, a tali categorie di controversie condominiali resta “invece estranea ogni controversia nella quale sia in discussione l’esistenza stessa del diritto del condominio a fruire della cosa o del servizio comune, che resta attribuita al giudice competente secondo gli ordinari criteri del valore della causa” (Cass. 14.06.1996 n. 5467 in Arch. Locazioni 1996, 700 nota De Tilla).

La Competenza del Giudice di Pace in tema Condominiale

Decreto Superbonus 2024 in G.U. La legge di conversione

By Notizie in Primo Piano | No Comments

E’ approdata in Gazzetta Ufficiale la Legge di conversione del Decreto Legge n. 39/2024 che mette definitivamente la parola fine al superbonus e alla cessione del credito.

Nella G.U. n. 123 del 28 maggio 2024 è stata pubblicata la Legge 23 maggio 2024, n. 67: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonchè relative all’amministrazione finanziaria” (c.d. Decreto Superbonus 2024 o Decreto agevolazioni fiscali)

Di seguito le novità:

Modifiche alla disciplina in materia di opzioni per la cessione dei crediti o per lo sconto in fattura

Aree terremotate

Il comma 1, dell’art.1, lettera a), prevede la soppressione delle opzioni per lo sconto in fattura o per la cessione del credito in luogo delle detrazioni, per i lavori, successivi all’entrata in vigore delle nuove norme, effettuati dagli Iacp, dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa e degli enti del Terzo settore, ossia i rimanenti soggetti ammessi ai benefici delle agevolazioni previste dalla precedente disciplina (art.2, comma 3-bis, primo periodo, del DL n. 11 /2023).

Il comma 1, lettera b), specifica che tale soppressione non agisce per gli interventi realizzati su immobili danneggiati da eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009 e da quelli accaduti a partire dal 24 agosto 2016 nei comuni dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. In questo caso l’agevolazione viene mantenuta fino a esaurimento dei fondi disponibili pari a 400 milioni di euro per l’anno 2024, dei quali, 70 milioni per gli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009.

Il comma 2 prevede, comunque, un regime transitorio che consente l’applicazione delle disposizioni previgenti più favorevoli, a determinate condizioni.

Fondo per interventi di riqualificazione nelle aree colpite dal sisma

A favore delle aree terremotate viene istituito un fondo, con dotazione pari a 35 milioni per il 2025, finalizzato a riconoscere un contributo a favore dei soggetti che sostengono spese per interventi di riqualificazione energetica e antisismici realizzati su immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi dal 1° aprile 2009, ubicati in zone dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza (Art.1-bis).

Remissione in bonis

Il nuovo decreto superbonus 2024 prevede inoltre che la remissione in bonis non si applichi in relazione all’obbligo di comunicazione all’A.E. delle opzioni di sconto in fattura o cessione del credito, anche per le cessioni delle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni precedenti (Art.2).

Disposizioni in materia di trasmissione dei dati relativi alle spese agevolabili fiscalmente

Per il monitorare adeguatamente la spesa, l’art.3 introduce l’obbligo per alcuni contribuenti, che si avvalgono del superbonus per interventi di efficientamento energetico o per interventi antisismici, di trasmettere all’ ENEA e al Portale nazionale delle classificazioni sismiche i seguenti dati:

  • i dati catastali relativi all’immobile oggetto degli interventi;
  • l’ammontare delle spese sostenute nell’anno 2024 alla data del 30 marzo 2024, data di entrata in vigore del decreto;
  • l’ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute, nel 2024 e 2025, successivamente alla data del 30 marzo 2024;
  • le percentuali delle detrazioni spettanti in relazione alle spese prima indicate.

Ø Disposizioni in materia di utilizzabilità dei crediti da bonus edilizi e compensazioni di crediti fiscali

Blocco compensazioni dei crediti edilizi in presenza di debiti fiscali

Allo scopo di evitare la fruizione dei bonus edilizi anche da parte dei soggetti indebitati nei confronti dell’erario, viene disposta la sospensione, fino a concorrenza di quanto dovuto, dell’utilizzabilità dei crediti di imposta inerenti i bonus edilizi in presenza di iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi a imposte erariali, nonché ad atti emessi dall’Agenzia delle entrate per importi complessivamente superiori a Euro 10.000, se scaduti i termini di pagamento e purché non siano in essere provvedimenti di sospensione o non siano in corso piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza (Art.4, c.1).

Misure di razionalizzazione e coordinamento delle agevolazioni fiscali in edilizia

Modifiche all’utilizzo del superbonus “indiretto” per banche e intermediari finanziari

L’art. 4-bis del decreto superbonus 2024 convertito in legge prevede che dal 1° gennaio 2025 le banche, gli intermediari finanziari e le imprese di assicurazioni non potranno più compensare sia i crediti d’imposta da bonus fiscali attraverso i contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, sia i contributi previdenziali e assistenziali relativi ai dipendenti e i premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Nei casi di violazione del divieto è previsto il recupero di quanto indebitamente compensato.

Sconto in fattura e cessione del credito

Le detrazioni Irpef maturate dal 1° gennaio 2024 in forza del c.d. “superbonus diretto”, del sismabonus e del bonus barriere architettoniche dovranno essere recuperate in dieci anni, ed in modo retroattivo.

L’obbligo di ripartizione nel decennio vale dunque solo per l’utilizzo diretto in dichiarazione dei bonus e non riguarda l’utilizzo dei crediti d’imposta derivanti da cessione o da sconto in fattura.

Il decreto superbonus 2024 prevede anche il divieto, per chi ha beneficiato del superbonus o di un altro bonus sotto forma di detrazione diretta, di optare per la cessione del credito per le rate non ancora fruite.

Attività di vigilanza e controllo dei Comuni

Si potenzia l’attività di vigilanza e controllo dei Comuni in relazione agli interventi relativi al superbonus (Art.4-ter).

Presidi antifrode in materia di cessione dei crediti ACE

L’articolo 5 introduce alcuni limiti alla cessione dei crediti ACE (aiuto alla crescita economica).

Misure per il monitoraggio dei crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali e per attività di ricerca, sviluppo e innovazione di cui ai Piani Transizione 4.0 e Transizione 5.0

Obblighi comunicativi

I commi da 1 a 3 dell’articolo 6 introducono alcuni obblighi comunicativi ai fini della fruizione dei seguenti crediti d’imposta:

– credito di imposta per investimenti in beni strumentali materiali 4.0, di cui all’articolo 1, comma 1057-bis della legge di Bilancio 2021 (legge n. 178/2020);

– credito di imposta per investimenti in beni strumentali immateriali 4.0, di cui all’articolo 1, commi 1058, 1058-bis e 1058-ter della legge di Bilancio 2021 (legge n. 178/2020);

– credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, di cui all’articolo 1, comma 200, 201, 202, della legge di Bilancio 2020 (legge n. 160/2019);

– credito di imposta per investimenti in attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica, di cui ai commi 203, quarto periodo, 203-quinquies e 203-sexies dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2020 (legge n. 160/2019).

Disposizioni finanziarie

Bonus Ristrutturazioni

Viene stabilito un taglio anche al bonus ristrutturazioni a partire dal 2028 e fino al 2033: l’agevolazione non sarà più del 36%, ma del 30% (Art.9-bis).

DECRETO LEGGE SUPERBONUS E TESTO COORDINATO

 

Emergenza Terremoto in Emilia

Termini per la rimozione delle strutture temporanee finanziate sulla Misura 126 del PSR 2007-2013, modalità di controllo e conseguenze sanzionatorie

By Emergenza Terremoto in Emilia | No Comments

Regione Emilia Romagna

Estratto della norma:

Termini per la rimozione delle strutture temporanee finanziate sulla Misura 126 del PSR 2007-2013, modalità di controllo e conseguenze sanzionatorie La comunicazione di fine lavori degli immobili da ripristinare e sostituiti temporaneamente dai ricoveri finanziati dalla Misura 126 del PSR 2007-2013 deve essere effettuata all’Ente competente entro e non oltre il 31 dicembre 2018. La rimozione dei ricoveri temporanei dovrà avvenire entro e non oltre il 30 giugno 2019. Dopo tale data i Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e pesca provvederanno ad effettuare i necessari controlli su tutte le aziende beneficiarie di contributi per ricoveri temporanei, a valere sulla predetta Misura 126. La mancata rimozione del ricovero temporaneo accertata in sede di controllo, senza alcun assenso dell’Amministrazione comunale alla permanenza in via definitiva, comporta la revoca e conseguente recupero del contributo erogato sull’acquisto del ricovero temporaneo, con interesse calcolato al tasso legale maggiorato di 4 punti a titolo di sanzione amministrativa con esclusione fino ad anni 5 da ogni agevolazione in materia di agricoltura, ai sensi dell’art. 18 della L.R. n. 15/1997.

Nei casi in cui si accerti la mancata rimozione del ricovero temporaneo, in presenza di autorizzazione dell’Amministrazione comunale competente alla permanenza in via definitiva del ricovero, dovrà applicarsi una riduzione del 50% del contributo erogato a saldo, con recupero delle somme dovute unitamente agli interessi di legge decorrenti dalla erogazione del contributo da parte di AGREA. Qualora la rimozione del ricovero temporaneo debba intervenire prima che siano trascorsi i 5 anni vincolativi previsti dal regolamento comunitario, il ricovero smontato dovrà essere conservato in azienda fino alla completa decorrenza del vincolo stesso.

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