Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14/08/2017 DDL CONCORRENZA: dal 29 Agosto cosa cambia per i professionisti Dal 29 agosto 2017 vanno indicate le singole voci di costo e anche specializzazioni e curriculum del professionista, e la polizza assicurativa stipulata. La legge per il mercato e la concorrenza è arrivata al traguardo della Gazzetta Ufficiale. Il provvedimento (legge 4 agosto 2017, n. 124), che è stato pubblicato sulla Gazzetta n. 189/2017 in vigore dal 29 agosto, prevede una serie di disposizioni immediatamente operative mentre altre andranno declinate con provvedimenti attuativi. La legge, in particolare, entra in “tackle” sulle professioni cosidette “protette”. Dagli avvocati ai notai, dagli ingegneri ai geometri, dai farmacisti agli odontoiatri, ect. «La disposizione – si legge nella relazione di accompagnamento al provvedimento – impone che la comunicazione obbligatoria dei professionisti ai clienti circa il grado di complessità dell’incarico, gli oneri ipotizzabili dal conferimento dello stesso alla sua conclusione, gli estremi della polizza assicurativa per i danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale sia resa per iscritto o in forma digitale. La stessa forma scritta (o digitale) dovrà avere anche il preventivo di massima del compenso della prestazione professionale». Più nel dettaglio, al momento del conferimento dell’incarico professionale bisognerà pattuire il compenso per le prestazioni. Il professionista dovrà mettere nero su bianco una serie di elementi che, finora, potevano essere concordati solo in via informale. Quindi, bisogna rendere noto al cliente in forma scritta il grado di complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili «dal momento del conferimento fino alla conclusione dell’incarico». Inoltre, bisogna inserire nel preventivo i dati della polizza assicurativa per eventuali danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale. Al cliente, quindi, andrà fornito un quadro completo, consentendogli di tutelarsi laddove ne avesse necessità. Allo stesso modo, la misura del compenso «è previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima», in forma scritta o digitale. Il compenso dovrà seguire una serie di regole: essere adeguato all’importanza dell’opera ed essere pattuito indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, «comprensive di spese, oneri e contributi».
E non è tutto.
Il comma 152, infatti, obbliga i professionisti iscritti a ordini e collegi a indicare e comunicare i titoli posseduti e le eventuali specializzazioni, al fine di assicurare la trasparenza delle informazioni nei confronti dell’utenza.