DECRETO SICUREZZA – LA NOTIFICA PRELIMINARE DEVE ESSERE INVIATA ANCHE AL PREFETTO

L’art.26 del Decreto Legge 4 ottobre 2018 n.113 (cd. “Decreto sicurezza“, in vigore dal 05/10/2018), modifica l’art.99 del D.L. 81-2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Tale articolo 99 rientra tra le misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili e prevede, per alcuni di essi, che il committente o il responsabile dei lavori trasmetta una notifica preliminare, prima dell’inizio dei lavori, all’azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti. A seguito della modifica apportata, la notifica preliminare deve essere inviata anche al prefetto.

L’obbligo di notifica si applica ai: – cantieri in cui sia prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea; – cantieri che ricadano nella suddetta categoria per effetto di varianti sopravvenute in corso d’opera; – cantieri in cui operi un’unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.

I contenuti della notifica sono fissati dall’Allegato XII del citato D.L. 81-2008 

Decreto Legge 4-10-2018 n.113 art.26

Allegato XII Decreto 81-2008

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