NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI 2018
Come è noto il 20/2/2018 è stato pubblicato il D.M. 17/1/2018 contenente la nuova normativa NCT 2018.
Molti i cambiamenti, che sono sottoposti al continuo studio degli Enti e dei Ministeri preposti.
Cosa è cambiato?
— L’approccio metodologico non è cambiato: pertanto il professionista non dovrà confrontarsi con un cambiamento radicale nell’impostazione della norma, come è avvenuto con le NTC 2008
— E’ stata data maggior rilievo alle verifiche di duttilità
— Sono state specificate le modalità di verifica in campo sostanzialmente elastico, che coinvolgono, in particolare, le opere di fondazione e le strutture non dissipative
— E’ stato incrementato il fattore di struttura per le opere non dissipative
— Sono stati rivisti i minimi di norma e i dettagli costruttivi, in particolare per i pilastri, le pareti in cemento armato e per i nodi trave-pilastro (che ora coinvolgono anche le strutture in classe di duttilità bassa e le strutture non dissipative)
— E’ stato aumentato il coefficiente di sovraresistenza a pressoflessione nell’applicazione della gerarchia delle resistenze trave-pilastro (c.a.) per classe di duttilità bassa.
— Viene dato maggior rilievo e fornite indicazioni di calcolo più precise per gli elementi secondari e per quelli non strutturali
— Sono stati introdotti criteri di verifica più severi per le strutture prefabbricate
— Nel capitolo 8, che riguarda gli edifici esistenti, viene modificato l’indirizzo generale: si tende ora a privilegiare, realisticamente, gli interventi di miglioramento rispetto a quelli di adeguamento, che si riferiscono a cambiamenti significativi nell’impianto strutturale
— Per le strutture in legno si possono adottare coefficienti di sicurezza meno gravosi per materiali prodotti con linee di produzione di qualità
— Sono stati introdotti criteri più severi per le prove di accettazione dei materiali in cantiere (ad esempio per le opere in muratura)
— Sono scomparsi i riferimenti alle zone sismiche sostituiti da indicazioni sui valori di accelerazione di sito
— Per zone a bassa sismicità è ancora previsto un calcolo semplificato
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