IL GREEN PASS NEI LUOGHI DI LAVORO A SEGUITO DEL D.lgs n.1 del 2022

Il Nuovo Decreto Legislativo per contrastare la pandemia, ha introdotto molte novità, dalla quarantena azzerata ai vaccinati da meno di quattro mesi e a quelli con dose booster, all’estensione del Super Green pass quasi ovunque: per salire su treni, bus, metro e tutti gli altri mezzi di trasporto, per entrare in alberghi, andare a fiere, impianti sci e tanti altri luoghi di socialità e svago, oltre a prezzi calmierati per le mascherine Ffp2. E negli stadi torna la capienza a 50%.

Anche il professionista che accede al proprio studio professionale è tenuto al possesso del Green pass in virtù della formulazione ampia dell’art. 9-septies del D.L. 52/2021, che prevede l’obbligo del Green pass per “chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato […] ai fini dell’accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta”. Ovviamente, il professionista che lavora da solo in studio non sarà controllato da terzi, ma tutti gli obblighi sono comunque da ritenersi operativi in capo al medesimo, che sarebbe dunque esposto alle responsabilità e all’imputabilità delle sanzioni di cui al comma 9 dell’art. 9-septies del D.L. 52/2021.
Dal 15/02/2022, l’accesso ai luoghi di lavoro per i soggetti over 50 è consentito solo se si possiede un Green pass “rafforzato”.

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