ACCESSO ALLE PRATICHE EDILIZIE: L’UFFICIO HA L’OBBLIGO DI RILASCIARE UNA ATTESTAZIONE FORMALE DI INESISTENZA. LA SENTENZA

Il TAR Lazio si è pronunciato sul diritto di accesso del privato alle pratiche edilizie – anche risalenti nel tempo – che attestano lo stato legittimo dell’immobile ai sensi delle norme introdotte dal D.L. 76/2020. In caso di mancanza o irreperibilità dei documenti in archivio, il Responsabile dell’Ufficio competente ha l’obbligo di rilasciare una attestazione formale di inesistenza.

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