In base al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l’Agenzia delle Entrate specifica ulteriori indicazioni in tema di rendita catastale da attribuire alle centrali eoliche. In particolare, si precisa che la “torre eolica” di sostegno deve essere considerata una “componente impiantistica” della centrale eolica, a meno che non vi siano particolari peculiarità costruttive specifiche dell’impianto in considerazione. Ciò è dovuto al rapporto strumentale della torre eolica rispetto al processo produttivo della centrale eolica stessa.
Di conseguenza, la torre eolica non rientra nella determinazione della rendita catastale ai sensi dell’articolo 1, comma 21, della legge n. 208/2015.
Devono considerarsi superate, quindi, le indicazioni fornite dalla circolare n. 27/2016 che annovera tali strutture in ogni caso tra le “costruzioni” che rilevano su tale rendita, prescindendo da un esame sul piano esclusivamente fattuale dell’assenza di strumentalità rispetto al processo produttivo.