DECADENZA PERMESSO DI COSTRUIRE E RESTITUZIONE DEGLI ONERI: LA SENTENZA

Il contributo di costruzione dovuto dal soggetto che intraprenda un’iniziativa edificatoria rappresenta una compartecipazione del privato alla spesa pubblica occorrente alla realizzazione delle opere di urbanizzazione. In altri termini, fin dalla legge che ha introdotto nell’ordinamento il principio della onerosità del titolo a costruire (art. 1 della l. n. 10 del 1977), la ragione della compartecipazione alla spesa pubblica del privato è da ricollegare sul piano eziologico al surplus di opere di urbanizzazione che l’amministrazione comunale è tenuta ad affrontare in relazione al nuovo intervento edificatorio del richiedente il titolo edilizio (C.d.S., Ad. plen., 7 dicembre 2016, n. 24; T.A.R. Lombardia, Sez. II, 4 gennaio 2023, n. 604) e solo da tale momento è dovuto.

Il contributo concessorio essendo strettamente connesso all’attività di trasformazione del territorio; quindi, ove tale circostanza non si verifichi, il relativo pagamento risulta privo di causa (cioè dell’originaria obbligazione di dare) cosicché l’importo versato va restituito.

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