Il Tar Puglia nella recente sentenza n. 263 del 04.03.2024 (allegata alla presente per i Collegi Associati) ha ribadito la necessità di includere nell’offerta tecnica i documenti relativi al rispetto del principio “Do not significant harm” (cd. Dnsh, come indicato all’art. 17, regolamento 2020/852/Ue, oltreché dal regolamento 2021/241/Ue con il quale si è istituito il cd. “Recovery fund”) se finanziato ad opera del PNRR.