Applicazione della nuove misure antifrode per Bonus edilizi

AGENZIA DELLE ENTRATE

30/11/2021

084_Com. st. Circolare bonus edilizi 29.11.2021

Circolare_16_29.11.2021(2)

 

22/11/2021

FAQ

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato le risposte alle domande più frequenti sul DL n. 157/2021 che, come noto, ha esteso l’obbligo del visto di conformità a tutte le comunicazioni di opzione relative al decreto “Antifrodi” bonus edilizi.

Ad esempio, relativamente ai bonus diversi dal Superbonus, l’Agenzia precisa che, per il contribuente che a seguito della ricezione della fattura da parte di un fornitore, in data 11 novembre 2021 ha effettuato il pagamento dell’importo previsto ma al 12 novembre 2021 (data di entrata in vigore del decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157) non ha ancora trasmesso la comunicazione dell’opzione per lo sconto in fattura, non è richiesta l’apposizione del visto di conformità e dell’asseverazione della congruità delle spese.

In merito ai tecnici, invece, viene chiarito che i professionisti abilitati alla verifica della congruità delle spese per gli interventi ammessi al Superbonus possono rilasciare per lo stesso tipo di intervento anche la nuova attestazione di congruità delle spese sostenute prevista dall’articolo 1 del Dl n. 157/2021.

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/faq1

FAQ

 

19/11/2021

Dal 12 novembre 2021 è in vigore dl 157/2021, conosciuto come decreto antifrodi sulle detrazioni fiscali in edilizia.

Il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito che si tratta di misure necessarie per dare la possibilità all’amministrazione finanziaria di valutare correttamente i profili di rischio dei soggetti convolti nelle operazioni legate al Superbonus (e a bonus edilizi), nell’ottica di assicurare una corretta spesa pubblica.

Il dl antifrodi apporta modifiche agli articoli 119 e 121 del dl 34/2020 e introduce l’art. 122-bis.

Modifiche all’art. 119 comma 11 – visto di conformità

La prima modifica apportata dal Dl 157 riguarda il comma 11, sul visto di conformità.

Secondo le nuove regole, per tutte le tipologie di beneficio fiscale occorre ottenere il visto di conformità. Entrando nello specifico, il visto di conformità occorre per:

  • utilizzo della detrazione nella dichiarazione dei redditi;
  • cessione del credito;
  • sconto in fattura.

Tuttavia, in caso di dichiarazione presentata direttamente dal contribuente all’Agenzia delle Entrate, ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale, il contribuente, il quale intenda utilizzare la detrazione nella dichiarazione dei redditi, non è tenuto a richiedere il predetto visto di conformità.

In definitiva, come poi precisato nel comma 2 dell’art. 121, il visto di conformità è necessario per tutti i bonus edilizi, ad eccezione di quelli non cedibili, ossia bonus mobili e bonus verde.

Modifiche all’art. 119 comma 13-bis – asseverazione tecnica

L’asseverazione è rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori sulla base delle condizioni e nei limiti di cui all’articolo 121.

L’asseverazione rilasciata dal tecnico abilitato attesta i requisiti tecnici sulla base del progetto e dell’effettiva realizzazione.

Ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese si fa riferimento ai prezzari individuati dal decreto di cui al comma 13, lettera a), nonché ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del Ministro della transizione ecologica.

Si attende dunque tale decreto entro 30 giorno dall’entrata in vigore della legge di conversione del DL antifrodi.

Modifiche all’art. 121 comma 1-ter – visto di conformità e congruità delle spese

Il visto di conformità è necessario per tutti i bonus edilizi, ad eccezione di quelli non cedibili, ossia bonus mobili e bonus verde.

Per le spese relative agli interventi elencati nel comma 2, in caso di cessione del credito e sconto in fattura:

  • il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta;
  • i tecnici abilitati asseverano la congruità delle spese sostenute secondo le disposizioni dell’articolo 119, comma 13 -bis.

Nuovo art. 122-bis – misure di contrasto alle frodi

L’Agenzia delle Entrate, entro 5 giorni lavorativi dall’invio della comunicazione dell’avvenuta cessione del credito, può sospendere, per un periodo non superiore a trenta giorni, gli effetti delle comunicazioni delle cessioni, anche successive alla prima, e delle opzioni inviate alla stessa Agenzia ai sensi degli articoli 121 e 122 che presentano profili di rischio, ai fini del relativo controllo preventivo.

I profili di rischio sono individuati utilizzando criteri relativi alla diversa tipologia dei crediti ceduti e riferiti:

  1. alla coerenza e alla regolarità dei dati indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni di cui al presente comma con i dati presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria;
  2. ai dati afferenti ai crediti oggetto di cessione e ai soggetti che intervengono nelle operazioni cui detti crediti sono correlati, sulla base delle informazioni presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria;
  3. ad analoghe cessioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni di cui al presente comma.

Se all’esito del controllo risultano confermati i rischi di cui al comma 1, la comunicazione si considera non effettuata e l’esito del controllo è comunicato al soggetto che ha trasmesso la comunicazione.

Se, invece, i rischi non risultano confermati, ovvero decorso il periodo di sospensione degli effetti della comunicazione di cui al comma 1, la comunicazione produce gli effetti previsti dalle disposizioni di riferimento.

Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabiliti criteri, modalità e termini per l’attuazione, anche progressiva, delle disposizioni antifrode.

art 119-121 rev.4 (1)

 

16/11/2021

Approvato il nuovo modello per comunicare l’opzione per la cessione o lo sconto in fattura per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio

Allo scopo di contrastare i comportamenti fraudolenti nella fruizione diretta (detrazione in dichiarazione) o tramite cessione del credito/sconto in fattura, sia del Superbonus 110% che di tutti gli altri bonus edilizi cedibili ai sensi dell’art.121 DL 34/2020 (ovverosia Bonus Edilizia, Eco e Sismabonus ordinari, Bonus Facciate), il DL 11 novembre 2021, n.157 rafforza le misure di controllo, con effetto dal 12 novembre 2021 potenziata al 110% che in quella ordinaria).

In particolare:

  1.  viene esteso l’obbligo del visto di conformità (finora imposto solo in caso di opzione per la cessione del credito/sconto in fattura del c.d. Superbonus 110%) anche nel caso di:
  •  utilizzo in detrazione in dichiarazione dei redditi del Superbonus 110%, tranne nel caso in cui il contribuente utilizzi la “dichiarazione precompilata” predisposta dall’Agenzia delle entrate, ovvero presenti la propria dichiarazione dei redditi tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale;
  • opzione per la cessione del credito/sconto in fattura relativa a tutti gli altri bonus edilizi cedibili ai sensi dell’art.121 DL 34/2020 (ovverosia Bonus Edilizia, Eco e Sismabonus ordinari, Bonus Facciate).
  1. viene esteso l’obbligo di asseverazione della congruità dei costi (finora imposto solo in caso di Superbonus 110%) anche nel caso di opzione per la cessione del credito/sconto in fattura relativa a tutti gli altri bonus edilizi cedibili ai sensi dell’art.121 DL 34/2020 (ovverosia Bonus Edilizia, Eco e Sismabonus ordinari, Bonus Facciate);
  2. viene introdotto, ai fini dell’asseverazione della congruità dei costi, il riferimento a valori massimi anche per talune categorie di beni, stabili con decreto del MITE (sia per i Superbonus 110% che per tutti gli altri bonus edilizi cedibili ai sensi dell’art.121 DL 34/2020), da emanare entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del DL.

Viene introdotto un nuovo articolo, art. 122-bis, all’interno del DL 34/2020 che riconosce facoltà all’Agenzia delle entrate, entro 5 giorni lavorativi dall’invio della comunicazione dell’avvenuta cessione del credito, di sospendere, fino a 30 giorni, l’efficacia delle comunicazioni presentate in generale ai fini delle cessioni dei crediti fiscali, anche successive alla prima, e specificatamente per le comunicazioni relative alle opzioni cessione del credito/sconto in fattura ex art.121 (Superbonus e altri Bonus edilizi) e 122 del medesimo decreto legge 34/2020.

 

La sospensione preventiva delle comunicazioni opera nel caso in cui queste ultime presentino specifici “profili di rischio”, individuati utilizzando criteri relativi alla diversa tipologia dei crediti ceduti e riferiti a:

  1. a) coerenza e regolarità dei dati indicati rispetto ai dati presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria;
  2. b) dati afferenti ai crediti oggetto di cessione e ai soggetti che intervengono nelle operazioni cui detti crediti sono correlati, sulla base delle informazioni presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria;
  3. c) analoghe cessioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nelle comunicazioni. 

Se non vengono confermati i rischi o sono decorsi i 30 giorni dalla presentazione della comunicazione, la stessa è efficace.

Diversamente, laddove siano riscontrati profili di rischio, la comunicazione s’intende non effettuata e l’esito del controllo viene comunicato telematicamente al soggetto interessato.

L’attuazione, anche progressiva, della suddetta procedura di controllo preventivo è demandata a uno o più provvedimenti attuativi del direttore dell’Agenzia delle entrate.

L’Amministrazione finanziaria procede, quindi, al controllo dei crediti oggetto di cessione la cui comunicazione è stata annullata.

Allo stesso tempo, gli intermediari bancari e finanziari non procedono all’acquisizione dei crediti risultanti dalle operazioni annullate, nel caso in cui siano verificati i presupposti di operazioni sospette (oggetto dell’obbligo di comunicazione all’UIF-Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia).

Le disposizioni assolvono a funzioni di presidio preventivo, fermi restando i poteri di controlli nel merito dell’Amministrazione finanziaria in relazione alle operazioni di cessione dei crediti avvenute sia prima che

dopo all’entrata in vigore della norma.

L’Ance ha redatto un approfondimento sul tema.

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato in merito il Provvedimento  del 12 novembre 2021, prot. n. 312528/2021 (allegato alla presente),  recante: «Comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica. Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate dell’8 agosto 2020 e modifiche al modello di comunicazione approvato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 12 ottobre 2020 e alle relative istruzioni e specifiche tecniche per la trasmissione telematica del modello di comunicazione approvate con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 20 luglio 2021», pubblicato il 12.11.2021 ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

E’ altresì disponibile il nuovo modello per comunicazione (allegato alla presente per i Collegi associati) delle opzioni di cessione del credito e sconto in fattura all’Agenzia delle Entrate. Il nuovo modello, accompagnato dalle relative istruzioni per la compilazione e dalle specifiche tecniche, recepisce le novità introdotte dal decreto anti-frodi per le detrazioni che riguardano il superbonus 110 e gli altri bonus edilizi. Inoltre l’Agenzia ha comunicato la riapertura del canale per comunicare l’opzione, che era stato chiuso di forma temporanea.

Provv-modifica-modello-cessione-credito-121121

documento allegato

nuovomodellocomunicazione

 

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