Atti di accertamento, le istruzioni sulla definizione agevolata delle sanzioni

ATTI DI ACCERTAMENTO: LE ISTRUZIONI SULLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE SANZIONI

Con il provvedimento numero 27633 del 30 gennaio 2023 l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito ai benefici fiscali previsti nella Legge di Bilancio 2023 in caso di definizione agevolata degli gli avvisi di accertamento. Oltre alla riduzione dell’importo delle ammende anche la possibilità di rateizzare le somme dovute

Sull’adesione agevolata e sulla definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento arrivano le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate per i contribuenti che intendono beneficiare delle agevolazioni introdotte dalla Legge di Bilancio 2023.

Ai commi da 179 a 185 dell’articolo 1, infatti, la Manovra prevede la possibilità di ricorrere alla definizione agevolata delle sanzioni anche per gli avvisi di accertamento emessi dagli uffici dell’Agenzia delle Entrate, per i quali è prevista l’applicazione di una riduzione delle sanzioni a un diciottesimo dell’ammenda prevista dalla legge.

Nel provvedimento del  30 gennaio 2023, sono state fornite le indicazioni relative l’ambito e ai termini di applicazione delle nuove disposizioni.

Per quali atti di accertamento è prevista la definizione agevolata?

Il primo chiarimento riguarda la tipologia di atti che rientrano nell’ambito di applicazione dell’agevolazione.

Nel provvedimento emanato il 30 gennaio 2023 viene specificato che la procedura della definizione agevolata delle sanzioni – prevista dalla Legge di Bilancio 2023 – si applica agli accertamenti con adesione previsti dagli articoli 2 e 3 del Dlgs numero 218/1997 relativi a:

  • processi verbali di constatazione consegnati entro il 31 marzo 2023;

  • avvisi di accertamento, di rettifica e di liquidazione non impugnati e ancora impugnabili alla data del primo gennaio 2023 e a quelli notificati successivamente, ma comunque entro il 31 marzo 2023;

  • gli inviti al contraddittorio notificati entro il 31 marzo 2023.

Tra gli atti inclusi nella riduzione delle sanzioni anche i pagamenti in acquiescenza per gli avvisi di accertamento, di rettifica e di liquidazione, nonché agli atti di recupero non impugnati e ancora impugnabili al primo gennaio 2023 e a quelli notificati successivamente, ma entro il 31 marzo 2023.

I benefici previsti dalla definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento

I contribuenti che hanno ricevuto uno degli avvisi di accertamento indicati nel paragrafo precedente possono scegliere di aderire alla definizione agevolata e ottenere due benefici:

  • una riduzione delle sanzioni a un diciottesimo dell’importo minimo previsto dalla legge o della misura irrogata;

  • la rateizzazione dei pagamenti fino a un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo.

Le rate dovranno essere pagate entro l’ultimo giorno del trimestre successivo al pagamento della prima rata. L’Agenzia chiarisce, infine, che sulle rate successive alla prima sono dovuti anche gli interessi a tasso legale.

Il perfezionamento della regolarizzazione degli avvisi si concretizza con il pagamento dell’intero importo, o della prima rata, “entro il termine per la proposizione del ricorso”.

Quali sono gli avvisi di accertamento esclusi dai benefici fiscali?

Nel provvedimento dell’Agenzia delle Entrate si legge che la regolarizzazione degli avvisi di accertamento non può essere applicata agli atti emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria così come previsto dall’articolo 5-quater del Dl numero 167/1990.

Il ricorso alla definizione agevolata, infine, esclude la possibilità di ricorrere alla compensazione (articolo 17 Dl numero 214/1997) a meno che non si rinunci alla regolarizzazione agevolata.

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