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Comunicazione aggiornamento applicativo SACE

By Notizie in Primo Piano | No Comments

Il 01 febbraio 2024 verrà rilasciata la nuova versione dell’applicativo SACE con importanti aggiornamenti che si illustrano brevemente di seguito.

Per tale aggiornamento, nel medesimo giorno è previsto un fermo macchina dalle ore 12.00 alle ore 14.00 durante il quale non sarà quindi possibile effettuare alcuna operazione.

Si riportano di seguito gli aggiornamenti previsti:

  1. Gli Attestati di Prestazione Energetica in stato di bozza (non in versione definitiva) saranno cancellati in automatico dal sistema trascorsi 30 giorni dalla data del loro inserimento. Sarà comunicato un promemoria al soggetto certificatore per mezzo PEC 15 giorni prima della loro cancellazione. Si raccomanda di verificare la correttezza della propria PEC riportata nell’anagrafica del soggetto certificatore.
  2. Gli Attestati con procedura di firma incompleta (ovvero parzialmente finalizzati con firma digitale) subiranno un processo di controllo per verificarne la piena validità indicata all’art. 5, comma 1 della D.G.R. n. 1385/2020: successivamente a tale processo, tali Attestati saranno cancellati in quanto non pienamente validi.

Alla luce di quanto sopra riportato, vi invitiamo a rendere definitivi gli Attestati in stato di bozza entro il 01/02/2024 pena la cancellazione, superate le tempistiche sopra indicate e di rendere pienamente validi gli Attestati di cui al punto 2, con il completamento della procedura di firma digitale.

Inoltre, si invitano tutti i soggetti certificatori a verificare costantemente il numero degli Attestati in bozza o in procedura di firma incompleta accedendo alla relativa sezione “Ricerca Attestati” e di provvedere alla conversione in stato definitivo o alla loro eliminazione.

Per la procedura di firma fare riferimento al paragrafo “REGISTRAZIONE DEFINITIVA CON FIRMA DIGITALE” nella relativa “Guida alla compilazione dell’attestato di prestazione energetica degli edifici”, visualizzabile o scaricabile nell’area riservata “Manuali d’uso”.

 

Proroga termini per Raccolta manifestazione di interesse PUG Comune di Modena

By Notizie in Primo Piano | No Comments

22/01/2024

Avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse avanzate da soggetti privati e pubblici approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 49/2023 – Proroga del termine di pubblicazione dell’avviso pubblico.

È possibile formulare quesiti generici inerenti l’Avviso in pubblicazione al seguente indirizzo email: pug.modena@comune.modena.itsegreteria.pianificazione@comune.modena.it. Le risposte ai quesiti saranno oggetto di pubblicazione sulla pagina web dedicata alle FAQ del Piano urbanistico generale: https://www.comune.modena.it/servizi/edilizia-e-urbanistica/piano-urbanistico-generale/faq.

 

27/10/2023

Si comunica l’avvenuta pubblicazione dell’avviso per la raccolta di manifestazioni di interesse, ai sensi dell’articolo 38 della legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24, funzionale all’acquisizione di proposte per la prima gestione attuativa del PUG.

La delibera di indirizzi e lo schema di avviso sono stati approvati con delibera CC 49 del 22/06/2023 e con la delibera di Giunta comunale n. 552/2023 sono stati definiti  i diritti di segreteria e approvate le specificazioni relativamente alla documentazione.

Il bando e relativi allegati sono pubblicati nella sezione amministrazione trasparente del Comune di Modena al seguente link https://www.comune.modena.it/servizi/catasto-urbanistica-edilizia/trasparenza-dellattivita-di-pianificazione-e-governo-del-territorio/atti-di-governo-del-territorio/24-10-2023-pubblicazione-avviso-per-raccolta-manifestazione-di-interesse-pug

e all’albo pretorio al seguente link https://albopretorio.comune.modena.it/listalbopub.view?tiporeg=a

È possibile formulare proposte entro il 22 gennaio 2024.

per qualsiasi informazione rivolgersi a:  segreteria.pianificazione@comune.modena.it

 

INCLUSIONE, ACCESSO E FRUIBILITA’ SERVIZI PUBBLICI

By Senza categoria | No Comments

Nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2024 è stato pubblicato il decreto legislativo 13 dicembre 2023, n. 222 recante disposizioni in materia di riqualificazione dei servizi pubblici per l’inclusione e l’accessibilità. La disposizione stabilisce misure per garantire la fruibilità dei servizi, l’accesso alle pubbliche amministrazioni da parte delle persone con disabilità e l’uniformità della tutela dei lavoratori con disabilità presso le pubbliche amministrazioni. La norma è entrata in vigore il 13 gennaio 2024.

GAZZETTA

GUIDA AL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

By Legislazione nazionale | No Comments

Il documento offre un commento sintetico e schematico delle novità apportate dal Codice alla disciplina dei contratti pubblici, partendo dall’analisi dei principi generali e degli strumenti  digitali che costituiscono i presupposti per una efficiente gestione del contratto pubblico.

La Guida si sofferma, inoltre:
-sulla qualificazione delle Stazioni Appaltanti e sul riordino dei requisiti di partecipazione dell’operatore economico, compresa la valutazione di efficacia delle misure di self-cleaning e la rilevanza della reputazione dell’impresa;
-sulle diverse fasi del ciclo di vita del contratto pubblico, con particolare attenzione al nuovo ruolo del RUP;
-sugli aspetti innovativi del partenariato pubblico-privato.
Un paragrafo autonomo è dedicato alle regole applicabili nei settori speciali.

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I BONUS E IL SUPERBONUS NEL 2024-2025

By Notizie in Primo Piano | No Comments

CONFEDILIZIA

Confedilizia, da redatto un manifesto con tutti i bonus edilizi che restano in vita nell’ anno 2024 e nell’anno 2025.

Alcuni bonus, come quello  facciate è uscito di scena, altri come il superbonus sono stati confermati, ma solo per alcune tipologie immobiliari e con una percentuale di detrazione inferiore. Ma esistono altri come il bonus mobili, il bonus ristrutturazione, l’ecobonus o il sismabonus che rimangono in vigore.

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Superbonus e crediti non utilizzati: cosa cambia dal 1° dicembre 2023. Le istruzioni

By Legislazione nazionale | No Comments

Dal 1° dicembre è obbligatorio comunicare all’Agenzia delle Entrate il mancato utilizzo dei crediti indiretti maturati a seguito di sconto in fattura o cessione del credito.

I diretti interessati dovranno fornire le informazioni richieste attraverso uno specifico servizio che è disponibile all’interno della Piattaforma di cessione dei crediti (leggi le istruzioni cliccando qui).

Tenuto ad effettuare comunicazione dei crediti dei bonus edilizi e del superbonus non utilizzabili è l’ultimo cessionario. L’operazione deve essere effettuata indipendente dal fatto che si sia optato per la cessione del credito o per lo sconto in fattura.

Oltre alle istruzioni operative, attraverso le quali l’Agenzia delle Entrate ha spiegato come effettuare la comunicazione, lo scorso 23 novembre 2023 è stata resa disponibile una FAQ (allegate alla presente). Da questi adempimenti rimangono completamente esclusi i crediti che sono stati sottoposti a dei sequestri.

La comunicazione dei crediti inutilizzabili è una disposizione che è stata introdotta attraverso l’articolo 25 del Decreto-legge n. 104/2023. L’obbligo di assolvere a questo adempimento prende ufficialmente il via a seguito della pubblicazione del relativo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate datato 23 novembre 2023 allegato alla presente.

Oltre ai crediti relativi al superbonus, oggetto dell’adempimento sono anche i crediti relativi ai seguenti adempimenti:

  • bonus casa;
  • ecobonus;
  • sismabonus;
  • bonus facciate;
  • crediti per l’installazione delle colonnine di ricarica elettrica;
  • bonus barriere;

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Faq del 23 novembre 2023. Crediti bonus edilizi sottoposti a sequestro

CHIARIMENTI RIVALUTAZIONE SANZIONI DEL DECRETO LEGISLATIVO 81/2008

By Sicurezza | No Comments

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha pubblicato la circolare n. 724 del 30 ottobre 2023 che fornisce alcuni chiarimenti in merito all’applicazione del Decreto Direttoriale 20 settembre 2023 n. 111 inerente la rivalutazione delle ammende e delle sanzioni amministrative in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro.
La circolare stabilisce che, in ossequio al principio di irretroattività dei trattamenti sanzionatori, la rivalutazione di cui al D.D. n. 111/2023 trova applicazione esclusivamente con riferimento alle violazioni commesse a far data dalla sua pubblicazione nella sezione “Pubblicità legale” del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, avvenuta il 6 ottobre 2023.
Inoltre l’incremento non si applica alle “somme aggiuntive” previste dall’art. 14 del d.lgs. n. 81/2008 (contrasto a lavoro irregolare e tutela salute e sicurezza), che occorre versare ai fini della revoca del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, le quali non costituiscono «propriamente sanzione».

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FALSA ATTESTAZIONE DI COLLAUDO:IL PROFESSIONISTA NON DEVE VERIFICARE SE IL TITOLO ABILITATIVO E’ LEGITTIMO

By Legislazione nazionale | No Comments

Il progettista o il tecnico abilitato, all’atto di redigere il certificato finale di collaudo, devono solo dichiarare che le opere realizzate rispondono ai requisiti specificati nel progetto allegato alla segnalazione di inizio attività. Non è loro compito verificare se il titolo abilitativo è o meno valido. Questo è quanto emerge dalla sentenza 25 ottobre 2023, n. 43299 della Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione.

Nella controversia veniva contestato ai direttori di lavori realizzati su un edificio, di avere falsamente attestato nella certificazione finale di collaudo che le opere realizzate erano conformi ai tipi progettuali presentati con la dichiarazione di inizio attività.

Per chiarire è opportuno ricordare che il d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380, art. 23, comma 1, così come sostituito dal D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 301, art. 1, comma 1, lett. f), stabilisce che il proprietario dell’immobile o chi abbia titolo per presentare la denuncia di inizio attività, almeno trenta giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori, presenta allo sportello unico la denuncia, accompagnata da una dettagliata relazione a firma del progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico sanitarie.

Questa dichiarazione del tecnico abilitato può essere considerata un documento appropriato per integrare la dichiarazione di inizio attività, ma anche dotato di completa autonomia e valore pubblicistico, assimilabile a un titolo edilizio abilitante e certificativo. La giurisprudenza ha stabilito che se una relazione di accompagnamento alla dichiarazione di inizio di attività edilizia (DIA) contiene false attestazioni, queste possono configurare il reato di falsità ideologica, come previsto dall’articolo 481 del Codice Penale. Questo perché la relazione ha la natura di un certificato che descrive lo stato dei luoghi, indica eventuali vincoli presenti sull’area o sull’immobile interessato dall’intervento, mostra le opere che si intendono realizzare e attesta la loro conformità agli strumenti urbanistici e al regolamento edilizio. Questa affermazione è stata formulata dalla Cassazione penale, Sezione V, nella sentenza numero 21159 del 3 maggio 2017.

L’art. 23, comma 7, attribuisce al certificato di collaudo finale solo la funzione di attestare la conformità delle opere realizzate al progetto presentato unitamente alla denuncia di inizio attività e non la legittimità del titolo abilitativo o la sussistenza dei requisiti cui è subordinato il rilascio del titolo che autorizza l’esecuzione dell’intervento edilizio.

Quindi il certificato di collaudo finale non ha il compito di verificare se il permesso di costruzione (titolo abilitativo) è stato ottenuto in modo legittimo o se sono stati rispettati tutti i requisiti per il suo rilascio. La sua funzione è limitata ad attestare che le opere realizzate corrispondono al progetto presentato con la denuncia di inizio attività. Questo è quanto ribadito  dalla sentenza 25 ottobre 2023, n. 43299 della Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione.

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