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INDENNITÀ UNA TANTUM PER I LAVORATORI AUTONOMI E I PROFESSIONISTI – ART. 33 DECRETO LEGGE 17 MAGGIO 22, N. 50 – Proroga dei termini per la presentazione delle domande

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È stato pubblicato il 24 settembre il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 19 agosto 2022 che definisce criteri e modalità di erogazione dell’indennità una tantum prevista dall’articolo 33, comma 1, del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, come modificato dall’articolo 23, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115.

PROROGA PRESENTAZIONE DOMANDE

Comunicazione prot. 1330166-SDG

 

 

SUPERBONUS, LE NUOVE SCADENZE DOPO IL DECRETO AIUTI-QUATER. TABELLA RIEPILOGATIVA

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Le scadenze per il Superbonus sono state oggetto di diverse successive proroghe e rimodulazioni (art. 1 della L. 178/2020, comma 66; comma 3, art. 1 del D.L. 59/2021; comma 28, art. 1 della L. 30/12/2021, n. 234), fino ad arrivare all’art. 9 del D.L. 18/11/2022, n. 176 (Decreto Aiuti-quater), che ha delineato le scadenze attualmente vigenti e riportate nella Tabella riepilogativa allegata (riservata ai Collegi associati).

Dal 25 novembre il Superbonus 110% è passato ufficialmente al 90%, come riportato nel  Decreto Aiuti quater (Dl Energia).

Condomini

Su questi immobili è possibile di aderire al Superbonus 110% fino al 31 dicembre 2023, questo qualora entro il 25 novembre 2022

      1. sia stata protocollata la pratica edilizia comunale per il Superbonus, in genere la CILAS. Nel caso di interventi di demolizione e ricostruzione, sia stata presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo;
      2. sia stata deliberata in assemblea condominiale l’esecuzione dei lavori;

Di contro, per gli interventi la cui autorizzazione è stata presentata successivamente al 25 novembre 2022, l’aliquota scende al 90% per tutto il 2023.  Infine, per le spese sostenute nell’anno 2024 si avrà diritto ad un Superbonus ad aliquota ridotta al 70 per cento, e per le spese sostenute nell’anno 2025, al 65 per cento. Questo significa che, se a fine dicembre 2023 i lavori non sono terminati, si porta in detrazione la spesa restante e sostenuta nel 2024 al 70%.

Edifici composti da 2 a 4 unità di proprietà di una sola persona fisica (o in comproprietà)

Per le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche (art. 119, comma 9, lettera a) del D.L. n. 34/2020) valgono le medesime scadenze dei condomini.  La medesime aliquote varranno per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, le organizzazione di volontariato ODV e le Associazioni di promozione sociale APS (art. 119 c.9 lett. d-bis).

 

Edifici unifamiliari e unità funzionalmente indipendenti all’interno di edifici plurifamiliari

Il Decreto Aiuti quater, prevede che per gli edifici unifamiliari e unità funzionalmente indipendenti all’interno di edifici plurifamiliari, le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, possono aderire al Superbonus 110 % fino al 30 settembre 2022. Tuttavia, se al 30 settembre 2022 fosse stato raggiunto il 30% dei lavori, la scadenza verrebbe posticipata al 31 marzo 2023. Questa percentuale deve riferirsi “all’intervento complessivamente considerato” (interpello 791/2021), quindi al complessivo tra interventi trainati e trainanti.

Per le pratiche Superbonus attivate dal 1 gennaio 2023 e le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023, sarà possibile aderire all’incentivo su unifamiliari e unità funzionalmente indipendenti non più al 110% ma al 90%. Il decreto Aiuti-quater subordina la spettanza del superbonus 90% al fatto che l’edificio unifamiliare o la villetta oggetto dei lavori sia abitazione principale e che colui che intende sfruttare il bonus ossia il nucleo familiare nel complesso, abbia un reddito entro un certo limite, da rapportare ad un quoziente familiare. Il reddito complessivo familiare non deve superare 15 mila euro (rapportati al quoziente familiare).

 

IACP Case popolari e cooperative

Per quanto riguarda gli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di «in house providing» per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica (art. 119, comma 9, lettera c) del D.L. n. 34/2020), l’incentivo è stato prorogato al 31 dicembre 2023 se al 30 giugno 2023 si venisse raggiunto almeno il 60% dei lavori. Stesso dicasi per gli interventi realizzati su immobili posseduti e assegnati in godimento ai propri soci, dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa (art. 119, comma 9, lettera d) del D.L. n. 34/2020).

 

Superbonus Rafforzato comuni colpiti da sisma

Proroga al 31 dicembre 2025 per gli interventi ricadenti nel Superbonus e realizzati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a partire dal 1 aprile 2009 (art. 119 c. 8-ter DL Rilancio). Il comma 4-ter dell’articolo 119 del decreto Rilancio prevede l’aumento del 50% del limite di spesa ammesso al Superbonus, spettante sia per interventi di efficienza energetica, sia per quelli antisismici, denominato “Superbonus rafforzato”, nel caso di interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal sisma.

 

Associazioni e società sportive dilettantistiche

La scadenza per gli interventi effettuati sugli immobili adibiti a spogliatoio, realizzati da associazioni sportive dilettantistiche, rimane invariata al 30 giugno 2022. Ormai le associazioni dilettantistiche non possono più beneficiarne. Queste scadenze sono valide sia per gli interventi trainanti che per i trainati, compresa l’installazione degli impianti fotovoltaici, dei sistemi di accumulo e delle colonnine di ricarica.

 

Cessione del credito e sconto in fattura

Infine, per quanto riguarda gli interventi ricadenti nel Superbonus, sarà possibile sfruttare lo sconto in fattura e la cessione del credito fino al 31 dicembre 2025.

Date di applicazione del Superbonus e scadenze

REAZIONE AL FUOCO E OMOLOGAZIONE MATERIALI: IMPORTANTI MODIFICHE PREVENZIONE INCENDI

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È  entrato in vigore il Decreto del Ministero dell’Interno del 14 ottobre 2022, recante le “Modifiche al decreto 26 giugno 1984 concernente «Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi», al decreto del 10 marzo 2005, concernente «Classi di reazione al fuoco i prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali è prescritto il requisito della sicurezza in caso d’incendio» e al decreto 3 agosto 2015 recante «Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo n. 139», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 ottobre 2022, n. 251.

Nel decreto si specifica che in relazione a criteri e procedure per la classificazione di reazione al fuoco e l’omologazione dei materiali ai fini del loro utilizzo nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, nelle more dell’emanazione di un dedicato sistema armonizzato di classificazione europeo per la valutazione delle prestazioni relative al comportamento al fuoco delle facciate, va utilizzata la classificazione europea secondo la norma EN 13501-1.

Sarà inoltre necessario aggiornare, con apposito Decreto del direttore centrale la prevenzione e la sicurezza tecnica:

  • i riferimenti ai metodi di prova e la determinazione della classe di reazione al fuoco dei materiali;
  • i riferimenti ai criteri per la determinazione della classe di reazione al fuoco dei materiali.

Il decreto dovrà anche stabilire i tempi transitori necessari all’adeguamento dei sistemi di produzione e per lo smaltimento delle scorte.

Il provvedimento stabilisce anche i criteri per la classificazione e la certificazione dei materiali ai fini diversi dall’omologazione.

Sostituito anche l’allegato A.2.1. relativo ai Materiali e a relativi metodi di prova.

INCENDI

RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE: NOVITA’ PER I CONSULENTI TECNICI D’UFFICIO (CTU)

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Il D. Leg.vo 10/10/2022, n. 149, pubblicato nella G.U. del 17/10/2022, n. 243, dispone la riforma del processo civile e introduce, tra l’altro, delle novità relative ai consulenti tecnici d’ufficio (CTU).

Le disposizioni del D. Leg.vo 149/2022 hanno effetto a decorrere dal 30/06/2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data (ai sensi dell’art. 35, comma 1, del D. Leg.vo 149/2022).

In particolare, l’art. 4, del D. Leg.vo 149/2022, modifica le Disposizioni per l’attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al R.D. 18/12/1941, n. 1368, nella parte relativa ai consulenti tecnici del giudice.

Viene inserito l’art. 24-bis, con il quale viene istituito un elenco nazionale dei consulenti tecnici presso il Ministero della giustizia.

Tale elenco è suddiviso per categorie e contiene l’indicazione dei settori di specializzazione di ciascuna categoria e le annotazioni dei provvedimenti di nomina. L’elenco è tenuto con modalità informatiche ed è accessibile al pubblico attraverso il portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia.

Si prevede che con decreto del Ministro della giustizia vengano stabilite le ulteriori categorie dell’albo (oltre a quelle previste dall’art. 13, comma 3, del R.D. 18/12/1941, n. 1368) e i settori di specializzazione di ciascuna categoria.

Con lo stesso decreto sono indicati i requisiti per l’iscrizione all’albo, nonché i contenuti e le modalità della comunicazione ai fini della formazione, della tenuta e dell’aggiornamento del suddetto elenco nazionale.

Inoltre, si prevede che i giudici presso le sezioni specializzate dei tribunali con competenza distrettuale possono conferire l’incarico ai consulenti iscritti negli albi dei tribunali del distretto, mentre il giudice può conferire, con provvedimento motivato, un incarico a un consulente iscritto in albo di altro tribunale o a persona non iscritta in alcun albo, comunicando il provvedimento al presidente del tribunale.

Viene infine sostituito l’art. 23 del R.D. 18/12/1941, n. 1368, relativo alla vigilanza sulla distribuzione degli incarichi, prevedendo altresì che gli incarichi e i compensi sono pubblicati sul sito dell’ufficio giudiziario.

DLegvo10102022n149

 

LA NUOVA VISURA CATASTALE: LA GUIDA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

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Al fine di operare una perfetta integrazione tra le diverse banche dati catastali e cartografiche, l’Agenzia delle Entrate ha attivato dal 1° febbraio 2021 la nuova piattaforma tecnologica denominata “SIT” (Sistema Integrato del Territorio) che consente ai cittadini di ottenere la visura catastale attuale e ai professionisti, invece, la visura catastale storica. Il processo di trasferimento dei dati del catasto è avvenuto in maniera graduale.

La conversione delle applicazioni dalla vecchia alla nuova piattaforma ha di fatto cambiato le modalità di predisposizione e presentazione delle domande di voltura catastale.

Di recente pubblicazione è la nuova guida dell’Agenzia delle Entrate: La nuova visura catastale – Ottobre 2022.

La guida delle Entrate di ottobre illustra cosa cambia nella visura catastale e, nel dettaglio, viene decritto il nuovo modello di visura catastale che supera lo schema tabellare e sintetico finora utilizzato. Inoltre, sono di grande aiuto pratici esempi per chi intende richiedere le visure catastali, attuali e storiche, sia per soggetto che per immobile.

Il nuovo modello di visura catastale

Le informazioni contenute nelle nuove visure catastali sono suddivise in “sezioni omogenee” immediatamente individuabili, grazie all’utilizzo di una diversa colorazione per ognuna di esse.

Nelle diverse sezioni vengono indicati:

  • Intestazione della Visura
  • Dati identificativi
  • Indirizzo
  • Dati di classamento
  • Dati di superficie
  • Intestazione dell’immobile.

Tra le novità circa il nuovo modello di visura catastale presenti nella guida:

  • l’introduzione di una legenda che chiarisce il significato dei dati riportati in visura;
  • l’introduzione di alcuni elementi grafici per facilitare l’immediato riconoscimento del tipo di consultazione che si sta effettuando

Per richiedere la visura si possono usare:

  • servizi gratuiti online,riguardanti la consultazione personale, limitatamente agli immobili dei quali il richiedente risulta titolare di diritti reali è possibile visualizzare:
  • la visura catastale attuale (con gli intestatari catastali) o storica (senza intestatari) per immobile contenente i dati identificativi, di classamento, le causali di aggiornamento e annotazione, la superficie catastale e l’indirizzo (solo per i fabbricati);
  • la visura della mappa con la rappresentazione della particella del catasto terreni;
  • la planimetria dell’unità immobiliare urbana;
  • l’ispezione ipotecaria;
  • i servizi on line a pagamento, grazie ai quali è possibile ottenere:
  • le visure attuali per soggetto, ossia limitate agli immobili su cui il soggetto cercato risulti all’attualità titolare di diritti reali (non è al momento previsto il rilascio della visura per soggetto storica);
  • le visure, attuali o storiche, per immobile (censito al catasto terreni o al catasto fabbricati), impostando la ricerca attraverso gli identificativi catastali;
  • la visura della mappa di una particella censita al catasto terreni, impostando la ricerca attraverso gli identificativi catastali.

Inoltre, la consultazione dei dati catastali relativi agli immobili presenti su tutto il territorio nazionale, può essere richiesta presso:

  • qualsiasi Ufficio provinciale – Territorio dell’Agenzia delle Entrate;
  • sportello catastale decentrato presso le sedi dei Comuni, delle Comunità montane, le Unioni dei Comuni e le Associazioni di Comuni.

guida-AE_nuova-visura-catastale_ottobre2022 (1)

 

NUOVE MISURE DI RISPARMIO ENERGETICO Decreto 382/2022

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Con il Decreto n. 383/2022, il Ministero della Transizione Ecologica ha definito nuove misure di risparmio energetico per la stagione invernale 2022-2023.

In particolare:

nuovi limiti temporali di esercizio degli impianti termici (un’ora in meno di accensione al giorno e stagione ridotta di 15 giorni);

riduzione di un grado delle temperature.

L’Enea ha così predisposto il poster con le dieci regole del risparmio.

Nel Decreto n.382/2022, sono definiti i “nuovi limiti temporali di esercizio degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale e la riduzione di un grado dei valori massimi delle temperature degli ambienti riscaldati, da applicare per la prossima stagione invernale”. 

In sintesi, il Provvedimento prevede la riduzione di:

  • un’ora al giorno dei tempi di accensione degli impianti;
  • periodo di funzionamento della stagione invernale 2022-2023, accorciato di 15 giorni, posticipando di 8 giorni la data di inizio e anticipando di 7 la data di fine esercizio.

In presenza di situazioni climatiche particolarmente severe, le autorità comunali sono autorizzate ad emanare provvedimenti adeguatamente motivati, che consentano “l’accensione degli impianti termici alimentati a gas anche al di fuori dei periodi indicati al decreto, purché per una durata giornaliera ridotta”.

Il Decreto prevede anche una riduzione dei valori di temperatura di 1° C (Art. 1, comma 7).

Al comma  2 dell’Art. 1, sono indicate le varie zone Paese, ciascuna delle quali rientra in precisi limiti relativi al periodo di funzionamento.

ENEA_RISCALDAMENTO_DECRETO_2022

 

GUIDA ALLE RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE

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E’ stata aggiornata a ottobre 2022 la Guida dell’Agenzia delle Entrate alle Ristrutturazioni edilizie, con tutti i bonus fiscali previsti dall’art. 16-bis del TUIR (dPR 917/1986) attualmente in vigore.

La nuova edizione della guida elenca tutte le novità e gli aggiornamenti in materia, a partire da quelli introdotti dalla Legge di Bilancio 2022 in poi.

Il Bonus Ristrutturazione 50% su un importo massimo di spesa di 96.000 euro è previsto fino al 31 dicembre 2024.

Oltre alle opzioni alternative di fruizione delle agevolazioni (cessione del credito e sconto in fattura, nella guida delle Entrate, però, trovano posto anche i bonus fiscali temporanei previsti dal Decreto Rilancio (DL 34/2020), ossia il Superbonus 110% per interventi di riqualificazione energetica o riduzione del rischio sismico ed il Bonus 75% per eliminazione di barriere architettoniche.

Infine, vengono riepilogati, in sintesi, tutti gli interventi potenzialmente agevolabili, suddivisi per interventi edilizi sulle singole unità abitative e lavori sulle parti comuni di edifici condominiali.

GUIDA_RISTRUTTURAZIONI

 

Accordo CNGeGL-Inarcheck – Esame unico per il conseguimento della certificazione

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CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI

Un approccio alla certificazione degli Esperti BIM

In data 27.10.2022 alle ore 10:00 Inarcheck organizza un incontro divulgativo con la presenza di Harpaceas. L’incontro – della durata di 30 minuti circa – costituirà l’occasione per approfondire le competenze dei profili professionali degli Esperti BIM (CDE Manager, BIM Manager, BIM Specialist e BIM Coordinator), i prerequisiti per l’ammissione all’esame di certificazione, le modalità per l’invio della domanda di certificazione e il valore aggiunto di tale certificazione. Il tutto sulla base dei contenuti della UNI 11337-7:2018 e della Prassi di Riferimento UNI PdR 78/2020.

Il link per le iscrizioni è il seguente

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_qzElu5jwRNWLvh8QoKY9mg

 

Prot 9998 – Accordo CNGeGL-INARCHECK – Esame unico per il conseguimento della certificazione

Domanda esame congiunto

Prot 9470 – Accordo CNGeGL-Inarcheck – Aggiornamento Albo Fornitori Nazionale

ACCESSO ALLE PRATICHE EDILIZIE: L’UFFICIO HA L’OBBLIGO DI RILASCIARE UNA ATTESTAZIONE FORMALE DI INESISTENZA. LA SENTENZA

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Il TAR Lazio si è pronunciato sul diritto di accesso del privato alle pratiche edilizie – anche risalenti nel tempo – che attestano lo stato legittimo dell’immobile ai sensi delle norme introdotte dal D.L. 76/2020. In caso di mancanza o irreperibilità dei documenti in archivio, il Responsabile dell’Ufficio competente ha l’obbligo di rilasciare una attestazione formale di inesistenza.

TAR_RM_5918_2022 (1)

CONDOMINIO: LE MAGGIORANZE, L’IMPUGNAZIONE E LA NULLITA’ DELLE DELIBERE ASSEMBLEARI

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In tema di impugnazione delle delibere condominiali, la sostituzione della delibera impugnata con altra adottata dall’assemblea in conformità della legge, facendo venir meno la specifica situazione di contrasto fra le parti, determina la cessazione della materia del contendere, analogamente a quanto disposto dall’art. 2377 c.c., comma 8, dettato in tema di società di capitali (Cass. Sez. 6 – 2, 08/06/2020, n. 10847; Cass. Sez. 6 – 2, 11/08/2017, n. 20071; Cass. Sez. 2, 10/02/2010, n. 2999; Cass. Sez. 2, 28/06/2004, n. 11961), rimanendo affidata soltanto la pronuncia finale sulle spese ad una valutazione di soccombenza virtuale. La cessazione della materia contendere conseguente alla revoca assembleare della delibera impugnata si verifica anche quando la stessa sia stata sostituita con altra dopo la proposizione dell’impugnazione ex art. 1137 c.c., in quanto la sussistenza dell’interesse ad agire deve valutarsi non solo nel momento in cui è proposta l’azione, ma anche al momento della decisione.

Perché possa verificarsi la rinnovazione sanante con effetti retroattivi, alla stregua dell’art. 2377 c.c., comma 8, è necessario che la deliberazione impugnata sia sostituita con altra che abbia un identico contenuto, e che cioè provveda sui medesimi argomenti della prima deliberazione, ferma soltanto l’avvenuta rimozione dell’iniziale causa di invalidità (Cass. Sez. 2, 09/12/1997, n. 12439; Cass. Sez. 2, 30/12/1992, n. 13740; Cass. Sez. 2, 19/04/1988, n. 3069). Se, invece, l’assemblea decida di revocare la precedente deliberazione e di adottarne altra avente una portata organizzativa del tutto nuova, gli effetti di quest’ultima decorrono soltanto da quando sia stata assunta.

Ove, dunque, il giudice rilevi la cessazione della materia del contendere in tema di impugnazione di delibera condominiale, analogamente a quanto disposto dall’art. 2377 c.c., comma 8, (il quale espressamente dispone, peraltro, nel testo successivo al D.Lgs. n. 6 del 2003, che “… il giudice provvede sulle spese di lite, ponendole di norma a carico della società…”), la pronuncia finale sulle spese viene regolata sulla base di una valutazione di soccombenza virtuale, sicché il giudice del merito deve espressamente procedere ad un complessivo ed unitario giudizio circa l’originaria fondatezza delle contrapposte domande ed eccezioni proposte dalle parti, al fine di decidere circa la incidenza della potenziale soccombenza sull’onere delle spese.

CONDOMINIO_ASSEMBLEA

CONDONO EDILIZIO: NON SI PUO’ DEMOLIRE A POSTERIORI UN ABUSO PER OTTENERE LA SANATORIA

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Cassazione: cercare di demolire a posteriori una parte di abuso edilizio per ottenere la sanatoria non solo non serve a nulla, ma rappresenta un ulteriore abuso. La normativa edilizia prevede una sola possibilità di ottenere la sanatoria di eventuali difformità edilizie: l’accertamento di conformità di cui all’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) che passa dal concetto di conformità dell’opera alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dell’abuso, sia al momento della presentazione della domanda di regolarizzazione (cosiddetti abusi formali). In tema di abusi e gestione delle difformità, occorre fare molta attenzione perché in Italia dal 1985 si sono susseguite tre leggi speciali che hanno disposto la sanatoria edilizia di opere realizzate senza autorizzazione o in difformità dalle stesse (il condono edilizio degli abusi sostanziali).

Le tre leggi sul condono hanno anche stabilito precise finestre temporali, requisiti e adempimenti. Con la sentenza n. 32267 del 2 settembre 2022 (allegata alla presente) la Corte di Cassazione penale ha nuovamente sviscerato alcuni aspetti, che rendono restrittive le attività di sanatoria per sanare gli illeciti. La Suprema Corte  ha rigettato un ricorso partendo dalla consulenza tecnica effettuata nel 2020 dal pubblico ministero, con la quale era stato accertato che i manufatti oggetto dell’ordine di demolizione e dell’unica domanda di condono presentata avevano volume pari a 1.160 mc., cubatura superiore a quella di 750 mc. prevista come limite di sanabilità delle opere abusive dalla legge 724/1994 (Secondo condono edilizio), ai sensi della quale l’istanza era stata avanzata (l’art. 39 comma 1 della legge 724/1994 consente infatti il condono delle «nuove costruzioni non superiori ai 750 metri cubi per singola richiesta di concessione edilizia in sanatoria»).

Quanto alla circostanza che, successivamente al sopralluogo del 2020 da parte del consulente tecnico, sarebbero stati demoliti alcuni manufatti abusivi, riportando così la volumetria nei limiti della condonabilità, la Cassazione spiega che è irrilevante, poiché come da principio ormai consolidato, in tema di condono edilizio, la volumetria eccedente i limiti previsti dall’art. 39 della legge 724/1994, ai fini della condonabilità delle opere abusive ultimate entro il 31 dicembre 1993 non è suscettibile di riduzione mediante demolizione eseguita successivamente allo spirare di detto termine, integrando la stessa un intervento, oltre che di per sé abusivo, volto ad eludere la disciplina di legge (Sez. 3, n. 43933 del 14/10/2021).

Pertanto demolire a posteriori una parte di abuso edilizio per ottenere la sanatoria non solo non serve a nulla, ma rappresenta un ulteriore abuso.

Nella stessa Sentenza è stato inoltre sottolineato che, successivamente alla presentazione della domanda di condono, i ricorrenti avevano eseguito sui manufatti oggetto dell’ordine di demolizione (non ancora demoliti) ulteriori interventi abusivi, trasformando tre unità a destinazione originariamente non residenziale in immobili con destinazione abitativa. In tal senso, l’ordinanza ha correttamente ritenuto che, quand’anche avesse esito favorevole il ricorso giurisdizionale amministrativo pendente avverso il provvedimento con cui il Comune aveva rigettato la domanda di sanatoria ordinaria concernente la modifica della destinazione d’uso i per ritenuta non conformità alla disciplina edilizia concernente i requisiti di illuminazione naturale, ciò non spiegherebbe alcun effetto sull’esito della sanatoria straordinaria, comunque non accoglibile per originaria inammissibilità.

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BONUS EDILIZI: COME RIMEDIARE IN CASO DI ERRORI E RITARDI NELLA COMUNICAZIONE

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E’ stata pubblicata la circolare dell’Agenzia delle entrate sulle novità che hanno interessato la cessione o lo sconto in fattura dei bonus edilizi dopo la conversione in legge dei decreti Aiuti (Dl n. 50/2022) e Aiuti-bis (Dl n.115/2022).

Con la circolare n. 33/E ottobre 2022, vengono i forniti ulteriori chiarimenti sulla cessione dei crediti ai “correntisti” e ulteriori precisazioni in merito agli “indici di diligenza”, già oggetto della circolare n. 23/E Giugno 2022, dove erano state date le indicazioni a seguito delle modifiche apportate al Superbonus 110% dal decreto Aiuti. Con la nuova Circolare l’Agenzia delle Entrate aggiunge informazioni sulle istruzioni per la gestione di eventuali errori nella comunicazione per l’esercizio delle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito.

Il documento riporta la disciplina della responsabilità solidale del fornitore che ha applicato lo sconto in fattura e del cessionario del creditoqualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta. Sempre alla luce delle modifiche normative introdotte dal decreto Aiuti-bis (Dl n.115/2022), la circolare fornisce inoltre una più specifica chiave di lettura degli indici di diligenza in capo agli acquirenti dei crediti d’imposta, che hanno un carattere esemplificativo e sono finalizzati a rendere omogenea e trasparente l’azione dell’Agenzia sul territorio nazionale.

La circolare commenta inoltre le novità introdotte in sede di conversione del decreto Aiuti, in merito alla possibilità per le banche o le società appartenenti ad un gruppo bancario di cedere i crediti ai “correntisti” (diversi dai consumatori o utenti), fermo restando il divieto per il correntista cessionario del credito di operare ulteriori cessioni.

COME RIMEDIARE IN CASO DI RITARDI NELLA COMUNICAZIONE. Finestra temporale più ampia per coloro che non hanno inviato nei tempi la comunicazione per l’esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito, ossia entro il 29 aprile 2022 per le spese sostenute nel 2021 e per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020. È infatti possibile avvalersi, a determinate condizioni, della “remissione in bonis”, istituto che consente di inviare la comunicazione fino al 30 novembre 2022 (termine di presentazione della dichiarazione dei redditi), versando un importo pari alla misura minima della sanzione stabilita.

COME RIMEDIARE IN CASO DI ERRORI NELLA COMUNICAZIONE. La circolare contiene indicazioni utili nel caso siano stati commessi errori nella comunicazione di opzione inviata. In particolare, se l’errore nella comunicazione è formale, ad esempio sono stati riportati in modo sbagliato i dati catastali o lo stato di avanzamento lavori, è sufficiente inviare una segnalazione tramite pec. Se invece l’errore è sostanziale, cioè se incide su elementi essenziali del credito ceduto, è possibile trasmettere una comunicazione sostitutiva entro il quinto giorno del mese successivo a quello di invio. Decorso tale termine, se il cessionario ha accettato il credito, le parti potranno richiedere l’annullamento dell’accettazione dei crediti derivanti da comunicazioni di prime cessioni o sconti non corrette, inviando un apposito modello – allegato alla circolare – a una casella pec dedicata.

AdE_Circolaren.33del6ottobre2022[1]

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VENDITA IMMOBILI DA COSTRUIRE: IL NUOVO MODELLO STANDARD DI FIDEIUSSIONE

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Dal 23 settembre 2022, ossia dopo 30 dalla sia pubblicazione nella G.U. (pubblicato sulla GU n. 197 del 24 agosto 2022), è in vigore la polizza decennale per gli immobili in costruzione che dovrà essere sottoscritta dal costruttore e dall’acquirente e presentata al momento del rogito. La polizza, in caso di vizi dell’immobile consente a chi acquista la casa di far valere i propri diritti all’indennizzo.

La norma sulla stipula della polizza, prevede l’obbligo, in capo al costruttore dell’immobile, di contrarre e consegnare all’acquirente, all’atto del trasferimento della proprietà, a pena di nullità del contratto che può essere fatta valere solo dall’acquirente, una polizza assicurativa indennitaria decennale a beneficio dell’acquirente e con effetto dalla data di ultimazione dei lavori a copertura dei danni materiali e diretti all’immobile, compresi i danni ai terzi, derivanti da rovina totale o parziale oppure da gravi difetti costruttivi delle opere, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, e comunque manifestatisi successivamente alla stipula del contratto definitivo di compravendita o di assegnazione. In caso di inadempimento all’obbligo, l’acquirente che abbia comunicato al costruttore la propria volontà di recedere dal contratto ha diritto di escutere la fideiussione.

E’ giunto così a conclusione l’iter del decreto interministeriale (ministero dello sviluppo economico e ministero dell’economia) che fornisce i criteri dello schema di polizza. Una garanzia prevista dalla legge del 2005 (dlgs 122/05) per chi acquista un immobile in costruzione. Il decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale si aggiunge al decreto del ministero della giustizia, pubblicato in Gazze Ufficiale lo scorso 24 agosto, sul rilascio della fideiussione da parte del costruttore, altro tassello delle garanzie previste dalla legge per chi sceglie di acquistare un immobile in costruzione.

Il decreto che si compone di 3 articoli e contiene come allegati il modello standard per le polizze indennitarie decennali postume «Allegato A – Schema Tipo» e precisa che, ai fini di semplificazione delle procedure di attivazione della copertura assicurativa, il contraente e l’assicuratore compilano e sottoscrivono la sola scheda tecnica contenuta nell’«Allegato B – Scheda Tecnica».

Gli schemi allegati al provvedimento costituiscono contenuto minimo della polizza assicurativa e possono essere modificate dalle parti solo in senso più favorevole per il beneficiario. In ottica di semplificazione delle procedure di attivazione della copertura assicurativa il contraente e l’assicuratore compilano e sottoscrivono la scheda tecnica contenuta nell’«Allegato B – Scheda Tecnica», nonché l’attestazione di conformità della polizza assicurativa di cui all’«Allegato C – Attestazione di conformità».

All’atto del rogito il contraente presenta copia della polizza e copia dell’«Attestazione di Conformità». L’Assicuratore rilascia copia dell’«Attestazione di Conformità» al notaio che ne fa richiesta. Nell’atto di trasferimento si dovrà inserire la menzione degli estremi identificativi della polizza assicurativa e della sua conformità.

Le fideiussioni che saranno quindi,  richieste a banche e assicurazioni dalle imprese di costruzioni al fine di ottemperare agli obblighi previsti dal D.Lgs. 122/2005 (che contiene la disciplina sulla tutela degli acquirenti di immobili da costruire) dovranno essere stipulate secondo le condizioni definite dal DM 6 giugno 2022 n. 125.

Le polizze già sottoscritte (se stipulate a decorrere dal 16 marzo 2019 ) manterranno la loro efficacia. Solo in caso di rinnovo dovranno essere adeguate.

Il modello di fideiussione, di cui al citato DM 6 giugno 2022 n. 125, rappresenta una delle novità che erano state introdotte dal D.Lgs. n. 14/2019, tra cui l’obbligo della trascrizione del contratto preliminare e l’estensione della copertura fideiussoria anche all’ipotesi di mancata consegna della postuma decennale.

Circolare_n°372_C_2022

TAIC_modello_standard_Fideiussione

Decreto_6_giugno_2022_n_125

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