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In occasione del 4° Corso Nazionale per gli Esperti in interventi di risanamento gas radon, come per ogni edizione abbiamo riserviamo una borsa di studio per partecipare a titolo gratuito ad un iscritto/a ad un Collegio Associato, in regola con i pagamenti Cassa, che non abbia procedimenti disciplinari in corso, non abbia superato i 30 anni e che non abbia già effettuato l’iscrizione al Corso.
La qualifica è regolata dal decreto legislativo n.101/2020, che stabilisce che i geometri, architetti e ingegneri iscritti all’albo professionale, possono svolgere l’attività di progettazione, attuazione, gestione e controllo degli interventi correttivi per la riduzione della concentrazione di attività di radon negli edifici pubblici e privati, secondo quanto indicato nell’allegato II del citato decreto. Per poter svolgere l’attività è necessario conseguire la qualifica di ESPERTO IN INTERVENTI DI RISANAMENTO GAS RADON, partecipando ad un Corso universitario dedicato di almeno 60 ore.
Gli edifici pubblici (luoghi di lavoro, edifici scolastici, attività commerciali) e edifici privati (residenziali) vanno monitorati, in quanto il gas radon rappresenta la seconda causa di morte per il cancro del polmone, dopo il fumo di sigaretta. Laddove le concentrazioni superino i 300 Bq/mc è obbligatorio eseguire azioni edili di rimedio.
Indicare il nominativo entro e non oltre il 20 ottobre 2022.
Documentazione da esibire.
- Delibera del Consiglio Direttivo e/ nota del Presidente con l’indicazione del nominativo, su carta intestata del Collegio e firmata dallo stesso.
- Versamento di Euro 30,00 da parte dell’iscritto indicato – (contributo associativo) da versare tramite Bonifico bancario sul C/C n. 000401061451 dell’Unicredit, Agenzia 30037, Piazza Barberini n. 40 – Roma – intestato all’Associazione Nazionale “Donne Geometra” – Codice Iban : IT 07 N 02008 05075 000401061451
- dichiarazione sostitutiva di notorietà firmata: per scaricarla clicca qui
CREDITI FORMATIVI : 60+3 (esame intermedio e finale obbligatorio)
ATTESTATO FINALE: Al termine del Corso di 60 ore, con la frequenza in aula verificata nel pieno rispetto del Regolamento della Formazione Continua e Obbligatoria del Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati, sarà rilasciato un attestato nominale, che attribuisce al partecipante la qualifica di Esperto in interventi di mitigazione e risanamento Radon ai sensi del D.Lgs. 101/2020. Al termine del Corso, gli abilitati sono inseriti in un elenco speciale, consultabile dall’utenza finale.
ISCRIZIONE OBBLIGATORIA : ENTRO E NON OLTRE IL 20 OTTOBRE 2022
Note: E’ obbligatorio ai fini della validità del Corso e dell’attribuzione dei crediti formativi, la presenza obbligatoria delle ore di formazione previste dal decreto Legislativo 101/2020
Per ogni info: +393792362491 – 393332929917
REGIONE EMILIA ROMAGNA
Circolare del Commissario Delegato n. 2 del 3 Ottobre 2022
CARO MATERIALI: Ordinanza cautelare del TAR Lazio, Sezione III, n. 5916 del 16 settembre 2022
Il problema delle compensazioni sul caro materiali ha spinto l’Ance ed altri attori, a rivolgersi al Tar del Lazio chiedendo l’annullamento o l’accertamento delle rilevazioni effettuate dal MIMS e riferite al secondo semestre del 2021. Per l’Associazione dei costruttori i dati elaborati dal Ministero sarebbero “lacunosi, irragionevoli e contradditori”.
Nell’esaminare il ricorso dell’ANCE, il TAR si è rifatto alle due precedenti sentenze che bocciavano il decreto con cui il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS) aveva stabilito gli aumenti su cui basare le compensazioni per il primo semestre del 2021
Anche in questo ricorso che riguardava la rilevazione effettuata per il secondo semestre 2021 veniva contestata la lacunosità e la disomogeneità del metodo di rilevazione, basato sulla media ponderata di dati calcolati da Provveditorati, Unioncamere e ISTAT.
In specifico venivano contestati i dati relativi a 13 materiali:
- Lamiere in acciaio di qualsiasi spessore lisce, piane, striate;
- Lamiere in acciaio Corten;
- Lamiere in acciaio zincate per lattoneria (gronde, pluviali e relativi accessori);
- Chiusini e caditoie in ghisa sferoidale;
- Gabbioni filo ferro zincato;
- Tubazioni in ferro senza saldatura per armature di interventi geostrutturali;
- Tubazioni in acciaio elettrosaldate longitudinalmente;
- Tubazioni in acciaio nero senza saldatura;
- Tubazione in PVC rigido;
- Tubo in polipropilene corrugato per impianti elettrici;
- Acciaio armonico in trefoli, trecce e fili metallici;
- Legname abete sottomisura;
- Fibre in acciaio per il rinforzo del calcestruzzo proiettato (spritz beton).
I Giudici hanno accolto la tesi secondo cui “non risulta esperita dall’amministrazione una adeguata istruttoria e valutazione critica dei dati trasmessi dagli enti rilevatori, soprattutto nella parte in cui gli stessi evidenziano risultati significativamente differenti tra di loro e notevoli scostamenti percentuali – che, secondo l’incontestata prospettazione di parte ricorrente, vanno dal 20% a oltre il 40% – laddove le Linee Guida per la rilevazione sui prezzi dei materiali da costruzione prescrivono la necessità di -evitare differenze anomale tra le varie fonti (e, all’interno di ciascuna fonte, tra i vari territori o tra materiali simili)-.”
Il Collegio giudicante ha pertanto ritenuto di accogliere l’istanza cautelare ed ha ordinato al MIMS di rivedere la rilevazione, attenendosi alle indicazioni alle Linee Guida, dotandosi di una “relazione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici in ordine alla congruità dei dati rilevati nonché alla coerenza dei risultati trasfusi nel decreto impugnato, con riferimento alle categorie di materiali oggetto delle contestazioni spiegate in ricorso, e di concedere per l’adempimento termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione” del provvedimento.
Anche in questo caso, così come era accaduto per le sentenze relative al primo semestre 2021, la sentenza comporta, di fatto, la sospensione dell’erogazione delle compensazioni, almeno di quelle relative ai materiali di cui sopra.
Sulla G.U. n. 216 del 15 settembre 2022 è stato pubblicato il Decreto 9 giugno 2022 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, rettificato dal decreto del 9 agosto ripartisce le risorse in relazione alle istanze di compensazione relative alle variazioni in aumento dei prezzi dei materiali da costruzione verificatisi nel primo semestre dell’anno 2021.
Per accedere ai rispettivi decreti cliccare sui seguenti link:
Il provvedimento stabilisce che, in relazione alle istanze di compensazione relative alle variazioni in aumento dei prezzi dei materiali da costruzione verificatisi nel primo semestre dell’anno 2021, è approvata la ripartizione delle risorse del Fondo, per l’adeguamento dei prezzi dei materiali da costruzione, di cui all’art.1-septies, comma 8, del decreto-legge 73/2021 convertito, con modificazioni, dalla legge 106/2021, nella misura di euro 42.549.562,01, come indicato nell’allegato 1 (rettificato). Inoltre, il Ministero ha riconosciuto un’anticipazione nella misura pari al 50% dell’importo complessivo ammissibile in favore dei soggetti di cui al comma 7 dell’art. 1-septies del Dl. n. 73/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 106/2021.
Le risorse di cui sopra sono assegnate ai soggetti indicati nell’allegato 1.
Qualora, a seguito dei controlli anche a campione effettuati ai sensi dell’art. 71 del dpr 445/2000, venga accertata l’insussistenza dei requisiti richiesti per l’accesso al Fondo, si provvederà, ai sensi dell’art. 75 del citato dpr, alla revoca del beneficio e al recupero delle somme erogate.
Incentivi.gov.it è lo strumento del Ministero dello sviluppo economico per facilitare la ricerca degli incentivi da parte dei cittadini e delle imprese sia per nuove attività sia per consolidare quelle già attive.
Il Ministero dello sviluppo economico, ha messo online un servizio per facilitare la ricerca degli incentivi da parte dei cittadini e delle imprese sia per nuove attività sia per consolidare quelle già attive. Si tratta di un motore di ricerca che consente di individuare le misure che meglio rispondono alle esigenze di ogni utente, grazie ad una dettagliata classificazione degli incentivi messi a disposizione dal Mise. Per ogni agevolazione, infatti, sono specificate le categorie di interesse, le date di apertura e chiusura degli sportelli, le caratteristiche tecniche, i costi ammessi e l’ambito territoriale. Sul sito sono inoltre sempre aggiornati i riferimenti alla normativa e alla modulistica funzionali alla presentazione delle domande. Il portale consente, attraverso un percorso guidato, di trovare e scegliere tutti gli incentivi finanziati dal Ministero dello sviluppo economico, compresi quelli previsti dal Pnrr, in continua interrelazione con i contenuti presenti sul sito Mise. È prevista un’area riservata alle pubbliche amministrazioni per offrire report e dati aggiornati, utili alla programmazione e alla conoscenza dello stato delle misure in tempo reale.
Accedendo al portale è possibile verificare gli incentivi disponibili per ogni settore, quelli già superati e quelli in arrivo. Per accedere al portale del ministero dello sviluppo economico CLICCA QUI
Per costruire verande o chiudere balconi non necessita più di chiedere permessi, rientrano nell’edilizia libera.
Il procedimento decisamente più snello arriva da una disposizione del decreto Aiuti bis.
L’art. 33 quater, introdotto dal Senato nella prima lettura della conversione in legge del Dl n.115/2022 (GU n.221 del 21-09-2022), in vigore dal 22/09/2022, va a modificare l’articolo 6 del Testo Unico, aggiungendo tra gli interventi di edilizia libera “l’installazione di vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti (VEPA)”.
L’emendamento approvato, prevede che le vetrate possano essere intese come edilizia libera e dunque installate autonomamente solo nel caso in cui:
- non configurino spazi stabilmente chiusi con conseguente creazione di volumi e di superfici, che quindi potrebbero creare nuova volumetria e comportare il mutamento della destinazione d’uso dell’immobile anche da superficie accessoria a superficie utile. In sostanza, la vetrata deve essere scorrevole così da non costituire un aumento fisso della superficie della residenza;
- favoriscano una naturale micro-aerazione che consente la circolazione di un costante flusso di arieggiamento a garanzia della salubrità dei vani interni domestici;
- abbiano caratteristiche tecniche, costruttive ed estetiche tali da ridurre al minimo l’impatto visivo e l’ingombro apparente, così da non modificare le preesistenti linee architettoniche dell’immobile
In prossimità della scadenza del 30% per le unifamiliari, Deloitte la società di consulenza che offre servizi di Audit & Assurance, Consulting, Financial Advisory, Risk Advisory, Tax e Legal a clienti del mondo pubblico e privato appartenenti a molteplici settori, ha comunicato che unitamente alle asseverazioni dei tecnici, dovrà essere aggiunta la documentazione con dei video, che dimostri la veridicità delle dichiarazioni nell’attestare il raggiungimento del SAL 30%.
Numerose le diffide degli Ordini e Associazioni di Categoria. Nell’opuscolo è allegata la diffida della Rete delle Professioni tecniche, la Circolare dell’Agenzia delle Entrate, la Risposta di Deloitte).
Ecco l’iter e le regole da seguire:
- il video deve essere registrato presso l’immobile dell’intervento;
- l’immobile deve essere riconoscibile;
- occorre inquadrare il cartellone di cantiere, civico e il contesto intorno;
- occorre inquadrare il tecnico con il tesserino dell’ordine e un documento in corso di validità;
- il tecnico deve confermare gli importi e gli interventi asseverati, inquadrando le lavorazioni eseguite;
- i video non devono superare i 5 minuti e vengono richiesti per ogni singolo stato di avanzamento o per la fine dei lavori.
Se gli interventi riguardano esclusivamente gli impianti o gli infissi, i video devono avere le seguenti caratteristiche:
- può essere girato dall’installatore e non dal tecnico asseveratore;
- occorre fornire matricola e qualifica dell’installatore;
- occorre mostrare matricola del macchinario installato;
- l’asseveratore deve registrare un ulteriore video per la parte di sua competenza.
Inoltre, occorrerà, per godere del Superbonus 110% e procedere con la cessione del credito, produrre la seguente documentazione:
- attestato di prestazione energetica (APE) prima e post intervento;
- relazione energetica;
- apertura e la chiusura di una pratica edilizia (CILAS, SCIA o PdC);
- attestazioni per il rispetto dei requisiti minimi previste dai due decreti del MiSE 6 agosto 2020;
- asseverazioni previste per il raggiungimento del SAL;
- asseverazione di congruità delle spese sostenute;
- visto di conformità.
Per usufruire della detrazione del 75% delle spese sostenute per interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, non conta che l’edificio oggetto degli interventi non sia prevalentemente residenziale. Questo è stato specificato dall’Agenzia delle entrate nella Risposta n. 465 del 21 settembre 2022 (allegata).
Ai sensi del comma 4 dell’articolo 119-ter del decreto Rilancio, ai fini dell’accesso alla detrazione, gli interventi in questione devono rispettare «i requisiti previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236», con il quale è stato emanato il “Regolamento di attuazione dell’art. 1 della legge 9 gennaio 1989, n. 13 – Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata».
Sotto il profilo oggettivo, come chiarito con la risposta pubblicata il 6 settembre 2022, n. 444, considerato che la norma richiama gli interventi effettuati su “edifici già esistenti” senza ulteriori specificazioni, l’Agenzia delle entrate ritiene che rientrino nella disciplina agevolativa gli interventi effettuati su edifici composti da unità immobiliari di qualsiasi categoria catastale, salvo il rispetto dei criteri previsti dal citato decreto del Ministero dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, a nulla rilevando che l’edificio oggetto degli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche non sia prevalentemente residenziale.
CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI
Prot 9734 – GeoPrivacy – Servizio Geoweb per la compliance GDPR
DIREZIONE CENTRALE AGENZIA DELLE ENTRATE – SETTORE SERVIZI CATASTALI
Attenzione alle pratiche DO.C.FA. trattate in automatico! Si ricorda a tutti gli iscritti che l’accettazione automatica della pratica Do.c.fa. non esonera dai controlli successivi da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Si raccomanda per questo la massima attenzione nella predisposizione della pratica.
Il sistema infatti non esegue tutti i controlli valutati in precedenza dall’operatore come ad esempio alla corretta definizione dell’unità immobiliare, la rappresentazione grafica o l’attribuzione dei poligoni.
Si raccomanda l’utilizzo e l’attenta lettura del Vademecum DO.C.FA Nazionale che sostituisce integralmente il precedente Vademecum Regionale del 2016
AGENZIA DELLE ENTRATE
Attivazione Servizio front-office di assistenza tecnica DO.C.FA il Lunedì dalle 14,00 alle 15,30
Dal 3 ottobre p.v. sarà attivato uno nuovo servizio di assistenza tecnica professionale, nel dettaglio sarà aperto uno sportello in presenza per richiesta di informazioni su pratiche Docfa da presentare.
Il servizio sarà prenotabile tramite i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate – “Prenotazione Appuntamenti” / Assistenza all’utenza professionale / Assistenza all’Utenza professionale Catasto Fabbricati.
Al momento della prenotazione del servizio si consiglia di compilare i campi “Motivo di richiesta appuntamento” indicando eventuali dati della pratica e ogni altro elemento utile alla discussione in presenza al fine di agevolare il lavoro del tecnico catastale e ottimizzare i tempi degli appuntamenti.
REGIONE EMILIA ROMAGNA
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Nota prot. n. 552834/2022, a firma dell’Assessora Barbara Lori sul tema della Trasmissione digitale delle pratiche edilizie attraverso la piattaforma Accesso Unitario.
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I.I.S. “G. GUARINI” DI MODENA
17/10/2022 – 29/10/2022
L’aumento significativo del costo dei materiali necessari alla realizzazione di un’opera causato da circostanze impreviste e imprevedibili può determinare modifiche dei contratti d’appalto in corso di validità anche se non specificamente riferiti all’attuazione del Pnrr. Lo ha chiarito Anac in due note inviate a due consorzi di bonifica che hanno chiesto un parere sulla possibilità di procedere a una variazione di prezzi di alcuni materiali da costruzione non inclusi nei decreti adottati dal ministero delle Infrastrutture (Mims).
Il decreto del Mims è stato adottato in seguito all’approvazione del decreto 73/202 “Disposizioni urgenti in materia di revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici” che, in riferimento ai contratti in corso, con l’obiettivo di mitigare l’eccezionale aumento dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatosi nel corso del 2021, ha introdotto un meccanismo di compensazione a favore delle imprese appaltatrici delle opere pubbliche. Il Mims rileva le variazioni superiori all’8% dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi ma se un materiale non è compreso nell’elenco non si può procedere alle compensazioni previste dalla norma: l’elenco è tassativo.
Invece, quanto alla possibilità, invocata nell’istanza di parere, di applicare l’articolo 106 del codice ai fini della revisione dei prezzi dei materiali nei contratti d’appalto in corso di esecuzione, Anac ricorda l’intervento del legislatore con il decreto 36/2022 sul Pnrr che include tra le circostanze impreviste che possono determinare la modifica dell’appalto anche quelle che alterano in maniera significativa il costo dei materiali necessari alla realizzazione dell’opera. “Ancorché si tratti di una previsione specificamente riferita all’attuazione del Pnrr alla stessa può essere assegnata valenza generale”, si legge nell’atto dell’Anac. Quindi può essere invocata nel caso di circostanze “impreviste ed imprevedibili che alterano in maniera significativa il costo dei materiali necessari alla realizzazione dell’opera”, anche in relazione a contratti d’appalto non specificamente riferiti all’attuazione del Pnrr, fermi in ogni caso i limiti imposti dall’art. 106 del Codice sul divieto di modifiche sostanziali al contratto d’appalto.
Il Ministero della Transizione Ecologica ha elaborato due nuovi pareri interpretativi per il DPCM 5-12-1997.
Il primo (luglio 2022) fornisce indicazioni in merito all’applicazione delle prescrizioni di acustica edilizia per gli edifici pubblici.
Se per l’immobile è in corso un appalto pubblico soggetto sia al decreto CAM 2017 (Criteri Ambientali Minimi) che al DPCM 5-12-1997, nei casi in cui i due decreti prevedano per lo stesso indicatore prestazioni differenti, occorre conseguire le prestazioni più restrittive.
Il secondo (agosto 2022) specifica che i limiti del Decreto per gli impianti a funzionamento continuo sono applicabili anche al rumore prodotto dalle componenti di impianti installate all’esterno dell’edificio, come ad esempio le condensanti degli impianti a pompa di calore.