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DIFFORMITA’ PARZIALI E TOTALI UNA NUOVA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO

By Legislazione nazionale | No Comments

Una recente sentenza del Consiglio di Stato n. 8072 dell’8 ottobre 2024 è riuscita a fare luce sulla distinzione tra difformità edilizie totali e parziali, riempiendo così un vuoto legislativo nel d.P.R. n. 380/2001, noto come Testo Unico Edilizia. Nonostante l’enorme divario tra la normativa attuale nel settore edilizio e la realtà dei beni immobili (nonché le nuove esigenze sociali ed economiche), il Legislatore ha cercato sempre di intervenire aggiustando un abito del quale non si intravede più il tessuto originale.

Nel susseguirsi di queste modifiche e complessità all’interno del Testo Unico Edilizia, spesso si è cercato di introdurre principi consolidati della giurisprudenza amministrativa che nel frattempo erano intervenuti per chiarire concetti rimasti oscuri per anni. A volte, ci sono stati interventi di modifica che, invece di “semplificare”, hanno solo complicato il lavoro nel settore delle costruzioni. Questo è quello che sta succedendo dopo la “semplificazione” introdotta dalla Legge n. 105/2024, la quale convertiva il D.L. n. 69/2024 (Decreto Salva Casa). Nel caso presente, ci sono evidenti complicazioni nella formulazione di alcuni articoli del Testo Unico Edilizia (TUE) modificati e/o integrati dal Decreto Salva Casa. Ad esempio, la nuova definizione di “stato legittimo” e le incertezze riguardanti l’attestazione della “data” di realizzazione di un intervento secondo gli articoli 34-ter e 36-bis, quando non è possibile attestare l'”epoca di realizzazione”. Tra le complessità più rilevanti, c’è sicuramente la nuova sanatoria semplificata, disciplinata dall’articolo 36-bis del TUE, che può essere utilizzata per regolarizzare “parziali difformità” e variazioni essenziali.

Il Consiglio di Stato nel riproporre la normativa, chiarisce il concetto di parziale e totale difformità.

DIFFORMITA EDILIZIE IL CONSIGLIO DI STATO

IL CERTIFICATO DI AGIBILITA’ DIMOSTRA LA REGOLARITA’ URBANISTICA

By Legislazione nazionale | No Comments

Il certificato di agibilità è un documento fondamentale nel contesto edilizio italiano, che attesta la conformità di un immobile alle normative vigenti in materia di sicurezza, salubrità e igiene. La recente sentenza del Consiglio di Stato, numero 7740/2024, ha portato una significativa novità interpretativa: il certificato di agibilità può ora essere considerato un indicatore della regolarità urbanistica di un edificio. Questo rappresenta un cambiamento rispetto alla precedente comprensione, dove il certificato era inteso principalmente come attestazione della salubrità e sicurezza dell’immobile, senza implicazioni dirette sulla sua regolarità urbanistica. La decisione di Palazzo Spada stabilisce che se un certificato di agibilità viene rilasciato, si presume che l’immobile sia conforme anche alle norme edilizie e urbanistiche, poiché il titolo abilitativo collegato, che ne ha consentito la costruzione o la trasformazione, è stato rispettato.

Letteralmente, “non è corretto affermare che il certificato di agibilità di un immobile non offra la prova che il bene è regolare sotto un profilo urbanistico ed edilizio; il Comune non potrebbe rilasciare un certificato di agibilità che presuppone la salubrità dell’immobile se vi fosse un’illegittimità sul piano edilizio”.

Questo orientamento giurisprudenziale apre nuove prospettive per i proprietari di immobili e gli operatori del settore, offrendo una maggiore certezza legale e potenzialmente riducendo le controversie relative alla regolarità edilizia degli edifici. Tuttavia, è importante notare che la sentenza va interpretata nel contesto del caso specifico, e non elimina la possibilità per gli uffici comunali di contestare successivamente eventuali difformità rispetto al titolo edilizio.

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ELEZIONI SUPPLETIVE N.1 CONSIGLIERE CONSIGLIO DIRETTIVO 2022/2026

By Assemblee e Bilanci | No Comments

Elezioni SUPPLETIVE n.1 Consigliere Consiglio Direttivo quadriennio 2022-2026

ESITI ELETTORALI

Risultati elezioni suppletive 2022-2026

Circolare esito definitivo elezioni suppletive 2022-2026

 

E’ indetta l’Assemblea per l’elezione di n.1 Consigliere del Collegio Geometri di Modena in sostituzione del Geom. Marco Vignali eletto Consigliere Nazionale in Roma

Circolare elezioni suppletive 2022-2026

 

Wood Architecture Prize 2025

By Bandi e concorsi | No Comments

Fiera Bolzano, nell’ambito di Klimahouse – fiera internazionale leader di mercato nel settore dell’edilizia sostenibile – istituisce nel 2022 il Wood Architecture Prize by Klimahouse, primo e unico riconoscimento a livello nazionale per l’architettura in legno in collaborazione con lo Iuav di Venezia e il Politecnico di Torino.

Il Wood Architecture Prize non si rivolge solo agli architetti ma a tutti i membri della filiera delle costruzioni in legno come ingegneri e geometri ma anche committenti, innovatori, startup, PA, imprese e altri soggetti.

Al Wood Architecture Prize 2025 potranno partecipare nuove edificazioni, riqualificazioni e/o ampliamenti, sopraelevazioni di edifici esistenti, architetture temporanee e sperimentali e opere di differente connotazione funzionale – pubbliche o private, con spazi di uso individuale o collettivo – la cui realizzazione sia stata completata sul territorio nazionale a partire dall’anno 2021.

https://www.fierabolzano.it/it/klimahouse/wood-architecture-prize

Le candidature per la terza edizione di questo premio sono aperte fino al 18 novembre e possono essere compilato direttamente online al seguente indirizzo: https://www.fierabolzano.it/it/klimahouse/candidatura-wood-architecture-prize

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CORTE COSTITUZIONALE : LA CONFISCA EDILIZIA DEVE PRESERVARE IL DIRITTO DI IPOTECA SE IL CREDITORE IPOTECARIO NON È RESPONSABILE DELL’ABUSO

By Legislazione nazionale | No Comments

LA CORTE COSTITUZIONALE ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 7, terzo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), nella parte in cui non fa salvo il diritto di ipoteca iscritto a favore del creditore, non responsabile dell’abuso edilizio, in data anteriore alla trascrizione nei registri immobiliari dell’atto di accertamento dell’inottemperanza alla ingiunzione a demolire.

Inoltre  ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 31, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A)», sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 42 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, dalla Corte di cassazione, sezioni unite civili, con l’ordinanza indicata in epigrafe;
Ha poi dichiarato, in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l’illegittimità costituzionale dell’art. 31, comma 3, primo e secondo periodo, del d.P.R. n. 380 del 2001, nella parte in cui non fa salvo il diritto di ipoteca iscritto a favore del creditore, non responsabile dell’abuso edilizio, in data anteriore alla trascrizione nei registri immobiliari dell’atto di accertamento dell’inottemperanza alla ingiunzione a demolire.

Corte Costituzionale

SENTENZA N 160_2024

TESTO COORDINATO DEL DECRETO LEGISLATIVO 81/2008 – AGGIORNATO A SETTEMBRE 2024

By Legislazione nazionale | No Comments

È stata pubblicata la nuova edizione, aggiornata a settembre 2024, del testo coordinato del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 in materia di tutela della salute nei luoghi di lavoro.

Novità in questa versione:

  • Eliminato il DM 10/03/1998 definitivamente abrogato con l’entrata in vigore dei Decreti Ministeriali del 01/09/2021, 02/09/2021 e 03/09/2021;
  • Inserito, a margine dell’art. 25, il riferimento all’interpello n. 5/2014 del 13/03/2014 – Corretta interpretazione dell’art. 25, comma 1, lett. a), del D.lgs. n. 81/2008;
  • Inserita la nota INL prot. 119 del 29/05/2020 ad oggetto: D.Lgs. n. 758/1994 – reati a condotta esaurita – vigilanza in materia di salute e sicurezza – prescrizione obbligatoria;
  • Inseriti gli interpelli n. 5 del 01/12/2023, n. 1 del 06/02/2024, n. 2 del 18/04/2024 e n. 3 del 23/05/2024;
  • Inserite note informative di abrogazione del D.Lgs. 334/1999 e del D.Lgs. 230/95, rispettivamente sostituiti dal D.Lgs. 105/2015 e dal D.Lgs. 101/2020;
  • Inserita la nota INL prot. 724 del 30/10/2023 di chiarimento sulla rivalutazione delle sanzioni, ai sensi dell’art. 306, comma 4-bis;
  • Inserita nota al punto 4.1 comma 1 lett. r) dell’allegato IV del decreto 2 settembre 2021, in seguito alla circolare del Ministero dell’Interno del 06/12/2023 prot. n. 18291;
  • Sostituito il Decreto Direttoriale n. 62 del 26 maggio 2023 con il Decreto Direttoriale n. 141 del 16 novembre 2023 – Dodicesimo elenco dei soggetti abilitati e dei formatori per l’effettuazione dei lavori sotto tensione (LINK ESTERNO);
  • Inserita la nota INL del 24/01/2024, prot. n. 694 ad oggetto: D.P.R. n. 177/2011 problematiche sui luoghi confinati e ambienti sospetti di inquinamento;
  • Sostituita la richiesta di parere della DC Tutela la vigilanza e la sicurezza del lavoro dell’INL del 06/07/2023, prot. n. 4817 al Ministero del Lavoro delle Politiche Sociali, con la nota INL del 06/02/2024, prot. n. 1163 ad oggetto: “decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 7 agosto 2020, n. 94 conduzione generatori di vapore. Modalità sincrona” di riscontro alla citata richiesta;
  • Modificato l’allegato I “Elenco delle sedi e dei periodi degli esami” al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 7 agosto 2020, n. 94;
  • Inserita la nota INL del 07/03/2024, prot. n. 1937 ad oggetto: D.P.R. n. 177/2011 problematiche sui luoghi confinati e ambienti sospetti di inquinamento – obbligo di certificazione dei contratti
  • Inserita circolare del Ministero della Salute del 27/03/2024 ad oggetto: “Proroga al 31/05/2024 dei termini relativi agli adempimenti previsti dall’art. 40 del D.lgs. 81/2008.”;
  • Inserite le modifiche agli artt. 27, 90, comma 9, lett. b-bis) e c), 157, comma 1, lett. c) e All. I-bis dall’art. 29, comma 19, del decreto-legge 02/04/2024, n. 19 recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)” (G.U. n. 52 del 02/03/2024 – S.O. n. 52) convertito con modificazioni dalla Legge 29/04/2024, n. 56 (G.U. n. 100 del 30/04/2024 – S.O. n. 19);
  • Inserita la nota INL del 08/05/2024, prot. n. 859 ad oggetto: certificazione degli appalti in luoghi confinati – riscontro a nota prot. n. 2942/2024;
  • Inserite le modifiche apportate dal Decreto del Ministero dell’Interno 13 settembre 2024 recante “Modifiche ed integrazioni al decreto 1° settembre 2021, recante: “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81” (GU Serie Generale n. 219 del 18/09/2024), all’art. 6, comma 1-bis, all’allegato II, punto 1, comma 5, punto 4, comma 4 e punto 5, comma 8, nonché l’inserimento del comma 5-bis allegato II, punto 5 al decreto del Ministero dell’Interno del 01 settembre 2021;
  • Inserito il Decreto Ministeriale n. 132 del 18 settembre 2024 recante “Regolamento relativo all’individuazione delle modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili” (G.U. n. 221 del 20/09/2024);
  • Inserita la circolare n. 3/2024 del 23/09/2024 ad oggetto: “articolo 27 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante “Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti” – D.M. 18 settembre 2024 n. 132 – prime indicazioni”;
  • Da questa edizione il periodico decreto direttoriale con l’elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’art. 71 comma 11, non sarà più inserito nel presente documento, ma viene sostituito con un link esterno in cui sono pubblicati i relativi decreti.

 

DIRITTO DI ACCESSO AI TITOLI EDILIZI E DINIEGO DELL’AMMINISTRAZIONE: LA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO

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Il Comune non ha accolto una richiesta di accesso riguardante una SCIA presentata da un soggetto terzo. La ricorrente sosteneva di avere un interesse diretto nella richiesta, legato alle sue esigenze probatorie e difensive in una controversia riguardante il rifiuto di annullamento del titolo edilizio. Il Consiglio di Stato, nella sentenza n. 7394 del 04/09/2024 (allegata ai Collegi Associati), ha accolto il ricorso fornendo i seguenti chiarimenti.

La Legge 241/1990 permette la richiesta di documenti detenuti da una pubblica amministrazione se il richiedente ha un interesse diretto, concreto e attuale rispetto al documento stesso. Esistono due tipi particolari di accesso: l’accesso difensivo e l’accesso partecipativo.

L’accesso partecipativo mira a rendere accessibili al pubblico il maggior numero possibile di documenti amministrativi, mentre l’accesso difensivo si concentra sulla tutela degli interessi personali. Nel caso in questione, la ricorrente aveva espresso l’interesse ad ottenere la documentazione amministrativa pertinente per curare o difendere i propri interessi legali.

Il Consiglio di Stato ha chiarito che l’accesso difensivo non richiede necessariamente la pendenza di una causa legale, ma questa può essere utile per valutare la concretezza e l’attualità dell’interesse legittimo riguardante la richiesta di accesso. Un altro criterio importante è il collegamento diretto tra la richiesta di accesso e il documento desiderato. La motivazione della richiesta è fondamentale per dimostrare questo collegamento. Il Consiglio ha anche sottolineato che non esiste un termine decadenziale per il diritto di accesso. Inoltre, è sempre possibile presentare nuovamente una richiesta in caso di nuovi fatti o se si vuole presentare un interesse legalmente rilevante in modo diverso.

SENTENZA_ACCESSO_AGLI ATTI EDILIZI

DECRETO LEGISLATIVO PER LE IMPOSTE DI REGISTRO, IMPOSTE SUCCESSIONI E DONAZIONI, IMPOSTE DI BOLLO E ALTRI TRIBUTI

By Legislazione nazionale | No Comments

E’ stato pubblicato in GU il D.Lgs. 18 settembre 2024 n. 139 per la razionalizzazione dell’imposta di registro, dell’imposta sulle successioni e donazioni, dell’imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall’IVA.

Il Decreto Legislativo rappresenta un passo significativo nella riforma fiscale italiana, mirando a semplificare e razionalizzare una serie di tributi indiretti. Questo decreto legislativo interviene sull’imposta di registro, sull’imposta sulle successioni e donazioni, sull’imposta di bollo, nonché su altri tributi indiretti che non rientrano nell’ambito dell’IVA. Le modifiche introdotte mirano a ridurre la complessità del sistema tributario, facilitando così la comprensione e la gestione delle varie imposte per i cittadini e le imprese.

In particolare, il decreto legislativo persegue gli obiettivi fissati dall’articolo 10 della legge delega (legge n. 111/2023), tra cui: la razionalizzazione della disciplina dei singoli tributi; la previsione di un sistema di autoliquidazione per l’imposta sulle successioni e per quella di registro; la semplificazione della disciplina dell’imposta di bollo e dei tributi speciali nonché la riduzione e semplificazione degli adempimenti e delle modalità di pagamento a carico dei contribuenti, anche mediante l’introduzione di soluzioni tecnologiche e il potenziamento dei servizi telematici.

Prot 10128 – DECRETO LEGISLATIVO 18 settembre 2024 n.139

SUCCESSIONI_NUOVO DECRETO

CASSA ITALIANA GEOMETRI – DICHIARAZIONE MODELLO 17/2024

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CASSA ITALIANA GEOMETRI – 7 OTTOBRE TERMINE PRESENTAZIONE MODELLI 17/2024

Si informano gli iscritti che dal giorno 8/07/2024 è attivo il servizio on line per la trasmissione della comunicazione annuale dei redditi professionali ed il versamento della contribuzione per l’anno 2024.

Gli iscritti potranno scegliere se accedere autonomamente all’area riservata della Cassa Geometri oppure rivolgersi al Collegio che, in funzione della convenzione di decentramento attiva con la Cassa Italiana Geometri, ha attivato la procedura di inserimento delle dichiarazioni e della predisposizione dei conteggi relativi ai pagamenti da effettuare entro il 30 Settembre 2024.

Coloro che decideranno di avvalersi della consulenza del Collegio dovranno trasmettere a mezzo e-mail (segreteria@geometrimodena.it) la seguente documentazione:

GEOMETRI IN REGIME FORFETTARIO E/O DI VANTAGGIO: copia del Modello UNICO 2024

GEOMETRI IN REGIME FISCALE ORDINARIO: copia Modello UNICO 20274 e copia della DICHIARAZIONE IVA 2024 (anche in assenza di reddito e/o volume d’affari)

PER ENTRAMBI LE CATEGORIE:  scheda anagrafica debitamente compilata

Scheda anagrafica per dichiarazione 2024

F24_Compensazione

Comunicazione prot. 681696-SDG

SERVITU’ PREDIALI DI PARCHEGGIO

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La questione dell’ammissibilità della servitù prediale di parcheggio è stata oggetto di un importante dibattito giuridico in Italia. Recentemente, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno adottato una posizione favorevole, stabilendo che è possibile costituire una servitù di parcheggio su fondo altrui. Questo diritto reale permette una migliore utilizzazione del fondo servente, a condizione che siano soddisfatti specifici requisiti legali, come la localizzazione e l’attribuzione di vantaggio al fondo dominante. Tale decisione rappresenta un cambiamento significativo rispetto all’orientamento giurisprudenziale precedente, offrendo nuove possibilità per la gestione degli spazi di parcheggio e la regolamentazione delle proprietà immobiliari.

SERVITU

SEMPLIFICAZIONE DELL’IMU

By Legislazione nazionale | No Comments

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, si apre la strada affinché i 7.904 municipi del paese possano adeguare le proprie politiche tributarie locali in risposta al nuovo meccanismo dell’Imu. Questa riforma è cruciale, poiché consente alle amministrazioni di evitare l’applicazione automatica delle aliquote standard e di preservare le entrate locali, che altrimenti subirebbero un taglio collettivo di circa 4,2 miliardi di euro.

Inoltre, il decreto introduce una novità importante per gli immobili resi inagibili da calamità naturali, permettendo ai comuni di applicare aliquote Imu ridotte o nulle, una misura che non era contemplata nella versione precedente del 2023. Questa flessibilità è essenziale per sostenere i proprietari di immobili danneggiati, evitando paradossi fiscali e fornendo un sostegno concreto in momenti di difficoltà. Infine, la riduzione delle sanzioni per omesso versamento dei tributi locali dal 30% al 25% alleggerisce ulteriormente il carico fiscale per i contribuenti, incentivando la conformità e potenzialmente aumentando la raccolta tributaria.

IMU_DECRETO

Bonus edilizi e la comunicazione a Enea con le Ordinanze discordanti della Cassazione

By Notizie in Primo Piano | No Comments

Il cittadino che desidera beneficiare delle agevolazioni fiscali nel settore dell’edilizia è obbligato a inviare una comunicazione all’Enea, contenente tutte le informazioni relative agli interventi agevolati per migliorare l’efficienza energetica e risparmiare energia. Questo adempimento è previsto dalla legge 296/2006 e dal D.P.R. 917/86 e consente all’Enea di monitorare e verificare gli interventi effettuati.

Recentemente, il D.L. 39/2024 ha ampliato ulteriormente le informazioni da trasmettere all’ENEA riguardanti le spese fiscali agevolabili; inoltre, la Corte di Cassazione ha sottolineato più volte l’importanza di rispettare i termini e le scadenze per non perdere i vantaggi fiscali nel caso in cui la comunicazione sia omessa o tardiva.

Con l’ordinanza 19309 del 12 luglio 2024, la Corte di Cassazione (Sez. 5 Civile) ha ribadito che la detrazione Ecobonus per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici non va persa nel caso in cui la comunicazione all’ENEA sia inviata in ritardo. Anche con l’ordinanza 7657/2024 la Cassazione,  ha accolto il ricorso del contribuente ,  ribadendo il principio di diritto secondo il quale: nell’ambito dei benefici fiscali per le spese di miglioramento energetico degli edifici, il mancato rispetto del termine di novanta giorni dalla fine dei lavori per la comunicazione all’ENEA, come previsto dal Decreto Ministeriale del 19/02/2007, non comporta la decadenza dal diritto alla detrazione.

Dopo la sentenza favorevole al contribuente 7657/24, con l’ordinanza 15178/2024 la Cassazione ha invece riconosciuto l’importanza dell’invio all’ENEA per la validità della detrazione. Secondo l’ordinanza 15178/2024, depositata il 30 maggio 2024, l’invio può essere considerato “obbligatorio” grazie a “un ragionevole equilibrio tra la libertà di iniziativa economica privata, la protezione dell’ambiente e la salvaguardia delle entrate fiscali dello Stato”.

OPUSCOLO ESPLICATIVO

La Corte dei Conti Europea sul principio DNSH – Transizione Verde

By Senza categoria | No Comments

La Corte dei Conti Europea, con la sua Relazione speciale di settembre, ha messo in luce le sfide e le diversità nell’applicazione del principio “Do No Significant Harm” (DNSH) nei Piani Nazionali di Ripresa e Resilienza (PNRR) di vari Stati membri.

Questo principio è fondamentale per assicurare che le misure adottate non arrechino danno significativo agli obiettivi ambientali dell’UE.

La relazione ha evidenziato come, nonostante le difficoltà legate alla complessità e alla novità delle disposizioni DNSH, una loro corretta valutazione sia cruciale per la legittimità delle misure proposte. La Corte ha osservato che, mentre alcuni paesi come la Croazia hanno adottato un approccio approfondito, altri, hanno preferito un metodo semplificato, anche per misure potenzialmente impattanti sugli obiettivi DNSH. Queste differenze di approccio sollevano questioni importanti sulla coerenza e l’efficacia dell’attuazione dei PNRR nell’UE. La Corte ha sottolineato l’importanza di una valutazione adeguata del rispetto del principio DNSH, considerando che il mancato rispetto di tale principio rende una misura non ammissibile. Inoltre, la Corte ha formulato raccomandazioni per migliorare le procedure di valutazione e limitare i rischi che potrebbero ostacolare l’attuazione dei piani.

TRANSIZIONE VERDE

SICUREZZA ANTINCENDIO. Manutenzione estintori – Norma UNI 9994/2024. La Circolare del Ministero degli Interni

By Legislazione nazionale | No Comments

Prot 9698 – Norma UNI 9994-1 del 2024

 

La recente pubblicazione della norma UNI 9994:2024 rappresenta un passo significativo nel campo della sicurezza antincendio, introducendo aggiornamenti cruciali per la manutenzione degli estintori. Questa nuova edizione si concentra su una serie di modifiche che mirano a ottimizzare le procedure di manutenzione e garantire l’efficienza degli estintori nel tempo. Tra le novità più rilevanti, si segnala l’aggiornamento della terminologia utilizzata, che riflette meglio le pratiche operative attuali e assicura una maggiore chiarezza nelle procedure di certificazione e controllo degli estintori.

Inoltre, la norma ha introdotto una nuova classificazione per gli estintori a base d’acqua, distinguendo tra diversi tipi in base alla pressurizzazione e alla composizione del serbatoio. Questo cambiamento è particolarmente importante perché risponde alle normative ambientali che limitano l’uso di composti fluorurati dannosi, promuovendo l’uso di additivi fluorine-free.

Un altro aspetto fondamentale riguarda la periodicità della revisione e del collaudo degli estintori. La norma UNI 9994:2024 ha esteso i tempi massimi per la manutenzione programmata, aumentando, ad esempio, la scadenza della revisione per gli estintori a polvere da 36 a 60 mesi, e riducendo il tempo per il collaudo di alcuni tipi di estintori, come quelli idrico/schiuma miscelato con serbatoio plastificato a pressione permanente, da 96 a 72 mesi.

Questi aggiornamenti non solo allineano la normativa alle evoluzioni tecniche degli estintori moderni, ma introducono anche controlli specifici per garantire la sicurezza. È essenziale per le organizzazioni e i professionisti del settore aggiornarsi su queste modifiche per assicurare che le operazioni di manutenzione siano conformi alle nuove direttive e per continuare a garantire la massima protezione contro gli incendi. La norma UNI 9994:2024 è dunque un riferimento indispensabile per la manutenzione degli estintori, consolidando le basi per un ambiente più sicuro e protetto.

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