COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA
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L’accelerazione richiesta del taglio di emissioni è molto impegnativa, anche se è sostenuta da una serie di misure europee. Il 24 aprile 2024 è stata adottata la Direttiva UE per promuovere il miglioramento della prestazione energetica degli edifici, per conseguire un parco immobiliare a emissioni zero entro il 2050. La decarbonizzazione degli edifici esistenti nel territorio dell’Unione richiede ristrutturazioni energetiche su larga scala: circa il 75% degli edifici è inefficiente e dall’85 al 95% degli edifici esistenti oggi sarà ancora in utilizzo nel 2050. Obiettivo fondamentale della nuova Direttiva è arrivare almeno a un raddoppio del tasso di riqualificazione energetica annua degli edifici.
Con una Circolare il Comune di ROMA, ha espresso le prime Indicazioni di massima circa l’interpretazione e l’applicazione del Decreto Salva Casa. Le recenti modifiche normative, introdotte con il D.L. 29 maggio 2024 n. 69 e la Legge di conversione del 24 luglio 2024, n. 105, hanno effettivamente apportato significative variazioni al Testo Unico dell’Edilizia (D.P.R. 380/01). Questi cambiamenti mirano a superare le criticità esistenti, facilitando la regolarizzazione, la commerciabilità e la trasformabilità del patrimonio edilizio esistente.
In particolare, è stata sottolineata la necessità di adottare indicazioni uniformi durante le consultazioni con gli Ordini e i Collegi professionali. Tuttavia, è importante notare che, come evidenziato dalla giurisprudenza amministrativa, le modifiche del regime edilizio non devono alterare le scelte urbanistiche precedentemente approvate, in rispetto dell’autonomia dei Comuni e delle attribuzioni costituzionalmente conferite alle Regioni e agli enti locali.
Sono stati trattati:
- MUTAMENTI DELLE DESTINAZIONI D’USO – ART. 23-TER.
1) SCIA ordinaria (ex art. 22)
2) SCIA alternativa (ex art. 23 D.P.R. 380/01) o PdCII. OBLAZIONI P.D.C. E S.C.I.A. ORDINARIA IN SANATORIA – ART. 36-BIS COMMA 5
Lett. a) – PdC in sanatoria e SCIA ordinaria in sanatoria, quest’ultima limitatamente agli interventi riconducibili all’art. 22 co. 2-bis
Lett. b) – SCIA ordinaria in sanatoriaIII. AGIBILITÀ – ART. 24 COMMI 5-BIS E 5-TER
DECRETO SALVA CASA LA CIRCOLARE
ISPRA pubblica il documento di sintesi contenente un’analisi di tipo statistico che offre la , ambientali .Il rapporto prevede 21 Aree tematiche, ciascuna organizzata con una breve introduzione, un quadro riepilogativo degli identificati per rappresentarla e le relative informazioni di approfondimento; oltre alle specifiche temporali e spaziali dell’indicatore, vengono riportate le ’ ’ ( PAA) , gli ( SDGs) e se presenta un obiettivo fissato dalla normativa.
CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI – DIPARTIMENTO CASA ITALIA
Prot 11544 – DPCM 29 ottobre 2024 – Proroga termini invio dati al PNCS – Copia
Nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 23 ottobre 2024 è stato pubblicato il decreto del Ministro dell’Interno 11 ottobre 2024 inerente all’aggiornamento delle tariffe dovute per i servizi a pagamento resi dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Gli adeguamenti delle tariffe riguardano i servizi di prevenzione incendi, i servizi di vigilanza antincendio presso i locali di pubblico spettacolo ed i servizi tecnici resi dalla Direzione Centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica.
Il decreto è entrato in vigore il 24 ottobre 2024.
COM-MO.REGISTRO UFFICIALE.2024.0023715
COMUNI UNIONE BASSA REGGIANA
Novità sulla Sicurezza Luoghi di Lavoro: problematiche sulle piattaforme di lavoro elevabili
Il Ministero del Lavoro ha recentemente pubblicato una circolare riguardo l’uso sicuro delle piattaforme di lavoro elevabili (PLE). Gli infortuni legati al cedimento strutturale di queste macchine hanno evidenziato la necessità di un’attenzione costante alla manutenzione e alla verifica delle attrezzature.
I dati raccolti negli ultimi 10 anni mostrano che la fatica dei materiali, le saldature imperfette e altre criticità sono spesso alla base di incidenti. La prevenzione, tramite controlli regolari e conformità alle normative (come il Decreto Legislativo 81/2008), è essenziale per garantire la sicurezza.
È fondamentale che le aziende e i datori di lavoro seguano le linee guida di questa circolare per tutelare i lavoratori, implementando controlli periodici e formando adeguatamente il personale sui rischi specifici.
BETA FORMAZIONE – COLLEGIO GEOMETRI DI MODENA
Catalogo aggiornato
In virtù di alcuni nuovi corsi inseriti in piattaforma la Guida è stata aggiornata.
Per usufruire della convenzione è possibile utilizzare i presenti allegati o il seguente link:
https://www.betaformazione.com/azienda/collaborazioni/#toggle-id-2-closed
Il Responsabile Andrea Li Vecchi è disponibile al numero 328.2626545 per qualsiasi chiarimento.
Una recente sentenza del Consiglio di Stato n. 8072 dell’8 ottobre 2024 è riuscita a fare luce sulla distinzione tra difformità edilizie totali e parziali, riempiendo così un vuoto legislativo nel d.P.R. n. 380/2001, noto come Testo Unico Edilizia. Nonostante l’enorme divario tra la normativa attuale nel settore edilizio e la realtà dei beni immobili (nonché le nuove esigenze sociali ed economiche), il Legislatore ha cercato sempre di intervenire aggiustando un abito del quale non si intravede più il tessuto originale.
Nel susseguirsi di queste modifiche e complessità all’interno del Testo Unico Edilizia, spesso si è cercato di introdurre principi consolidati della giurisprudenza amministrativa che nel frattempo erano intervenuti per chiarire concetti rimasti oscuri per anni. A volte, ci sono stati interventi di modifica che, invece di “semplificare”, hanno solo complicato il lavoro nel settore delle costruzioni. Questo è quello che sta succedendo dopo la “semplificazione” introdotta dalla Legge n. 105/2024, la quale convertiva il D.L. n. 69/2024 (Decreto Salva Casa). Nel caso presente, ci sono evidenti complicazioni nella formulazione di alcuni articoli del Testo Unico Edilizia (TUE) modificati e/o integrati dal Decreto Salva Casa. Ad esempio, la nuova definizione di “stato legittimo” e le incertezze riguardanti l’attestazione della “data” di realizzazione di un intervento secondo gli articoli 34-ter e 36-bis, quando non è possibile attestare l'”epoca di realizzazione”. Tra le complessità più rilevanti, c’è sicuramente la nuova sanatoria semplificata, disciplinata dall’articolo 36-bis del TUE, che può essere utilizzata per regolarizzare “parziali difformità” e variazioni essenziali.
Il Consiglio di Stato nel riproporre la normativa, chiarisce il concetto di parziale e totale difformità.
COMUNE DI MARANELLO
28/10/2024 ORE 20:30 – 22:30
Il certificato di agibilità è un documento fondamentale nel contesto edilizio italiano, che attesta la conformità di un immobile alle normative vigenti in materia di sicurezza, salubrità e igiene. La recente sentenza del Consiglio di Stato, numero 7740/2024, ha portato una significativa novità interpretativa: il certificato di agibilità può ora essere considerato un indicatore della regolarità urbanistica di un edificio. Questo rappresenta un cambiamento rispetto alla precedente comprensione, dove il certificato era inteso principalmente come attestazione della salubrità e sicurezza dell’immobile, senza implicazioni dirette sulla sua regolarità urbanistica. La decisione di Palazzo Spada stabilisce che se un certificato di agibilità viene rilasciato, si presume che l’immobile sia conforme anche alle norme edilizie e urbanistiche, poiché il titolo abilitativo collegato, che ne ha consentito la costruzione o la trasformazione, è stato rispettato.
Letteralmente, “non è corretto affermare che il certificato di agibilità di un immobile non offra la prova che il bene è regolare sotto un profilo urbanistico ed edilizio; il Comune non potrebbe rilasciare un certificato di agibilità che presuppone la salubrità dell’immobile se vi fosse un’illegittimità sul piano edilizio”.
Questo orientamento giurisprudenziale apre nuove prospettive per i proprietari di immobili e gli operatori del settore, offrendo una maggiore certezza legale e potenzialmente riducendo le controversie relative alla regolarità edilizia degli edifici. Tuttavia, è importante notare che la sentenza va interpretata nel contesto del caso specifico, e non elimina la possibilità per gli uffici comunali di contestare successivamente eventuali difformità rispetto al titolo edilizio.
CASSA ITALIANA GEOMETRI – GENERALI ITALIA S.P.A.
Nuova polizza sanitaria Generali_Lettera iscritti
Elezioni SUPPLETIVE n.1 Consigliere Consiglio Direttivo quadriennio 2022-2026
ESITI ELETTORALI
Risultati elezioni suppletive 2022-2026
Circolare esito definitivo elezioni suppletive 2022-2026
E’ indetta l’Assemblea per l’elezione di n.1 Consigliere del Collegio Geometri di Modena in sostituzione del Geom. Marco Vignali eletto Consigliere Nazionale in Roma
Circolare elezioni suppletive 2022-2026
Fiera Bolzano, nell’ambito di Klimahouse – fiera internazionale leader di mercato nel settore dell’edilizia sostenibile – istituisce nel 2022 il Wood Architecture Prize by Klimahouse, primo e unico riconoscimento a livello nazionale per l’architettura in legno in collaborazione con lo Iuav di Venezia e il Politecnico di Torino.
Il Wood Architecture Prize non si rivolge solo agli architetti ma a tutti i membri della filiera delle costruzioni in legno come ingegneri e geometri ma anche committenti, innovatori, startup, PA, imprese e altri soggetti.
Al Wood Architecture Prize 2025 potranno partecipare nuove edificazioni, riqualificazioni e/o ampliamenti, sopraelevazioni di edifici esistenti, architetture temporanee e sperimentali e opere di differente connotazione funzionale – pubbliche o private, con spazi di uso individuale o collettivo – la cui realizzazione sia stata completata sul territorio nazionale a partire dall’anno 2021.
https://www.fierabolzano.it/it/klimahouse/wood-architecture-prize
Le candidature per la terza edizione di questo premio sono aperte fino al 18 novembre e possono essere compilato direttamente online al seguente indirizzo: https://www.fierabolzano.it/it/klimahouse/candidatura-wood-architecture-prize
LA CORTE COSTITUZIONALE ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 7, terzo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), nella parte in cui non fa salvo il diritto di ipoteca iscritto a favore del creditore, non responsabile dell’abuso edilizio, in data anteriore alla trascrizione nei registri immobiliari dell’atto di accertamento dell’inottemperanza alla ingiunzione a demolire.
Inoltre ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 31, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A)», sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 42 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, dalla Corte di cassazione, sezioni unite civili, con l’ordinanza indicata in epigrafe;
Ha poi dichiarato, in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l’illegittimità costituzionale dell’art. 31, comma 3, primo e secondo periodo, del d.P.R. n. 380 del 2001, nella parte in cui non fa salvo il diritto di ipoteca iscritto a favore del creditore, non responsabile dell’abuso edilizio, in data anteriore alla trascrizione nei registri immobiliari dell’atto di accertamento dell’inottemperanza alla ingiunzione a demolire.