CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI
Prot 7950 – Comune di Forlì – Procedura selettiva incarico redazione APE
CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI
Prot 7950 – Comune di Forlì – Procedura selettiva incarico redazione APE
A seguito dell’attivazione del DOCFA automatico avvenuto il 04/07 u.s. si ricorda a tutti gli iscritti l’importanza si selezionare la dicitura “CONCATENATO” al momento dell’invio di più pratiche DOCFA correlate tra loro.
La selezione di tale flag permetterà la corretta lavorazione delle pratiche, in particolar modo di quelle che abbiano causali “codificate” e causali “altro”.
AGENZIA DELLE ENTRATE
Il 30 giugno 2022 è stato siglato dal Ministero del Lavoro, Ministero della Salute, MISE, Inail e parti sociali, un Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro.
Le banche supportano i cittadini e le imprese nell’esecuzione degli interventi di riqualificazione degli immobili collegati alle agevolazioni previste con il Superbonus, lo strumento previsto dal Decreto Rilancio (Decreto-legge del 19 maggio 2020, n. 34) che eleva al 110 per cento l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, per specifici interventi di efficientamento energetico e di sicurezza antisismica realizzati sulle proprie case. Le nuove misure si aggiungono alle detrazioni previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (quindi di riqualificazione energetica e per la riduzione del rischio sismico), rafforzandole.
Per agevolare la comprensione dello strumento, l’Associazione bancaria italiana ha diramato due circolari per le cessioni dei crediti e i controlli e verifiche stabilite dal legislatore, in particolare quelle relative a controlli e responsabilità nell’utilizzo dei crediti. In particolare, Abi si è focalizzata sulla diligenza rafforzata che devono avere gli acquirenti, in particolare quando siano banche o intermediari finanziari.
Con riferimento ai professionisti, l’articolo 25, primo comma, primo periodo, del d.P.R. n. 600 del 1973 prevede che «I soggetti indicati nel primo comma dell’art. 23, che corrispondono a soggetti residenti nel territorio dello Stato compensi comunque denominati, anche sotto forma di partecipazione agli utili, per prestazioni di lavoro autonomo, ancorché non esercitate abitualmente ovvero siano rese a terzi o nell’interesse di terzi o per l’assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere devono operare all’atto del pagamento una ritenuta del 20 per cento a titolo di acconto dell’Irpef dovuta dai percipienti, con l’obbligo di rivalsa». “Detta ritenuta non trova applicazione nell’ipotesi di corrispettivi oggetto di sconto in fattura per effetto dell’opzione di cui all’articolo 121, comma 1, del decreto Rilancio da parte dei professionisti che acquisiranno il credito d’imposta in quanto, in tale ipotesi, non viene eseguito alcun pagamento”.
Lo chiarisce l’Agenzia delle entrate nella super circolare n. 23/E del 23 giugno 2022, che fornisce ulteriori chiarimenti in merito al Superbonus 110% e all’opzione per la cessione o per lo sconto in fattura.
Questa delucidazione è contenuta nel paragrafo 6.2.1 avente ad oggetto l’applicazione dello sconto da parte del professionista che rilascia il visto di conformità.
La Rete Professioni Tecniche ha elaborato un vademecum avente a oggetto “Osservazioni e raccomandazioni sul nuovo reato di false attestazioni del tecnico asseveratore nel procedimento per l’ottenimento dei c.d. bonus edilizi”.
L’art. 28-bis, comma 2, lett. a), D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 marzo 2022, n. 25, ha introdotto all’art. 119, comma 13 bis-1 del Decreto Rilancio (D.L. 19/05/2020, n. 34) la nuova fattispecie incriminatrice di “false informazioni in asseverazioni del tecnico abilitato”.
La disposizione in esame prevede che:
Il tecnico abilitato che, nelle asseverazioni di cui al comma 13 e all’articolo 121, comma 1-ter, lettera b), espone informazioni false o omette di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso ovvero attesta falsamente la congruità delle spese, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 euro a 100.000 euro. Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri la pena è aumentata.
Il nuovo reato punisce le condotte rilevanti commesse a far data dal 25 febbraio 2022, atteso che in materia penale vige il principio di irretroattività della legge penale più sfavorevole al reo e che la disposizione in commento è stata introdotta per la prima volta con il D.L. 25 febbraio 2022, n. 13, di cui la successiva L. 25/2022 fa salvi gli effetti (pur abrogandolo).
LE RACCOMANDAZIONI. Di seguito riportiamo il capitolo 5 “Raccomandazioni” del vademecum, tenendo presente che il punto 3 è in corso di approfondimenti.
“Si raccomanda che il tecnico abilitato al fine di prevenire il rischio reato nell’ambito della redazione e trasmissione delle asseverazioni previste dal comma 13 dell’art. 119 D.L. 34/2020 per non incorrere in sanzioni di natura penale:
CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la guida fiscale sul Superbonus al 110% aggiornata a giugno 2022 in considerazione dei nuovi adempimenti normativi
L’ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile) ha pubblicato la nuova versione – aggiornata al 1° giugno 2022 (scadenze unifamiliari) – del Poster riepilogativo delle detrazioni fiscali per le abitazioni e i condomini, a disposizione dei cittadini e dei professionisti del settore.
E’ convocata l’Assemblea per l’elezione del Consiglio Direttivo quadriennio 2022/2026
A seguito dell’approvazione del Dlgs 199/2021 “Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili“, entrato in vigore il 15 dicembre 2021, nelle more dell’adeguamento della disciplina regionale in materia e, premesso che
il comma 8 dell’art.26 del citato del Dlgs 199/2021 riporta: “Gli obblighi previsti da atti normativi regionali o comunali in materia di obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici sono adeguati alle disposizioni del presente articolo entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Decorso inutilmente il predetto termine, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.”
SI SEGNALA
che i titoli edilizi di nuova costruzione e per quelli di edifici esistenti sottoposti a ristrutturazione rilevante presentati dopo la data del 13 giugno 2022, in relazione all’obbligo dei consumi e produzione da fonti energetiche rinnovabili, dovranno rispettare quanto previsto dall’art. 26 e dall’Allegato III “Obblighi per i nuovi edifici, per gli edifici esistenti e per gli edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti” del Dlgs 199/2021 e ss.mm.
Al seguente LINK sono riportate
Se l’acquirente, che ha acquistato l’immobile usufruendo dell’agevolazione per la valorizzazione edilizia, lo rivende prima dei 10 anni e senza aver realizzato la trasformazione energetica, perde il beneficio fiscale: è tenuto a versare le imposte ordinarie, nonché la sanzione del 30%. Lo ha affermato l’Agenzia delle Entrate nella risposta n. 324 del 6 giugno 2022.
La recente risposta del Fisco interviene in merito al dubbio avanzato da una società che ha acquistato nel 2020 un immobile fruendo delle agevolazioni fiscali (ai sensi del articolo 7 del dl n. 34/2019, decreto Crescita), ossia l’applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna.
L’istante rappresenta che l’immobile in questione è in procinto di essere venduto, ma senza aver eseguito la trasformazione della classe energetica come previsto nel decreto Crescita.
Data la decadenza dal regime agevolativo, l’istante chiede se sia possibile provvedere al pagamento dell’imposta a seguito di autodenuncia nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, senza applicazione di sanzione o, in alternativa, con applicazione della sanzione riducibile usufruendo dell’istituto del ravvedimento.
Questo perché il provvedimento ha previsto, fino al 31 dicembre 2021, un’agevolazione per i trasferimenti di interi fabbricati, a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare, che, entro i successivi 10 anni, provvedano alla demolizione e ricostruzione degli stessi o eseguano, sui medesimi fabbricati determinati interventi edilizi (in entrambi i casi conformemente alla normativa antisismica e con il conseguimento della classe energetica “NZEB, A o B”), e poi procedano alla successiva alienazione.
Pertanto, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute nella misura fissa di euro 200 ciascuna laddove ricorrano le seguenti condizioni:
Il soggetto che acquista l’intero fabbricato, inoltre, entro 10 anni dalla data di acquisto deve provvedere:
Tuttavia, sia nel caso di ricostruzione o ristrutturazione edilizia, il nuovo fabbricato deve risultare conforme alla normativa antisismica e deve conseguire una delle classi energetiche NZEB (“Near Zero Energy Building”), A o B.
Nel caso in cui dette condizioni non siano rispettate nel termine previsto, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute nella misura ordinaria, nonché una sanzione pari al 30% delle stesse imposte; sono, inoltre, dovuti gli interessi di mora a decorrere dalla data di acquisto del fabbricato.
La vendita dell’intero immobile, acquistato fruendo dell’agevolazione fiscale, prima del decorso del termine di dieci anni e senza che sia stata effettuata l’attività di valorizzazione descritta, implica la decadenza dall’agevolazione, con:
È stata aggiornata la guida “Immobili e bonus fiscali 2022” con le novità introdotte dalla più recente normativa sul tema: il d.l. 4/2022, il d.l. 17/2022, il d.l. 21/2022, il d.l. 50/2022. La Guida illustra i singoli bonus attraverso una serie di schede sintetiche, mettendo a confronto la normativa a regime e quella transitoria, indicando le agevolazioni fiscali in vigore e le modalità per usufruirne, senza tralasciare di illustrare i criteri per la cumulabilità dei bonus, la possibilità di ottenere lo sconto in fattura, la cessione del credito, la differenza fra bonus a regime, bonus rafforzati e super-bonus (110%). Un passaggio è dedicato all’elenco dei documenti da conservare e alla regolamentazione nel caso di compravendita o di altro atto pubblico riguardante l’immobile per il quale sono state richieste le agevolazioni.
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