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E’ stato pubblicato il decreto 30 marzo 2022 le cui norme tecniche di prevenzione incendi per le chiusure d’ambito degli edifici civili sostituiscono i corrispondenti riferimenti tecnici contenuti nell’allegato 1 al decreto del Ministro dell’interno del 3 agosto 2015. La nuova Regola Tecnica Verticale di prevenzione incendi per le facciate di edifici civili entrerà in vigore il 7 luglio 2022
CAMERA DI COMMERCIO DI MODENA
Adozione di un bando della CCIAA di Modena che prevede voucher a favore delle imprese che hanno ospitato o che ospiteranno studenti per i PCTO curricolari (sono ammessi stage in azienda dal 1/1/2022 al 18/6/2022; sono esclusi ovviamente i percorsi estivi che non rientrano tra i PCTO curricolari).
Per l’ammissione al contributo è necessario – a pena di esclusione – essere iscritti al Registro delle Imprese della CCIAA di Modena
Ecco il link della notizia pubblicata sul sito CCIAA di Modena
L’Agenzia delle Entrate, con comunicato stampa del 31 marzo 2022, ha reso noto che, come evidenziato da Sogei S.p.A. – società incaricata, tra le altre cose, della gestione del sito web e dei servizi informatici dell’Amministrazione finanziaria – a causa di alcuni anomali cali di tensione elettrica, si sono verificati danneggiamenti ai propri sistemi impiantistici che a partire dalle ore 14,07 del giorno 30 marzo 2022, hanno comportato dei malfunzionamenti ai collegamenti telematici e telefonici dell’Agenzia delle Entrate.
A risentirne, pertanto, tutti gli adempimenti in scadenza proprio nella giornata del 30 marzo, che in calendario erano ben 11 tra versamenti, comunicazioni e dichiarazioni; a cui però si aggiungono quelle per così dire “quotidiane”, come ad esempio i termini per l’emissione delle fatture elettroniche.
L’Agenzia, alla luce di tale situazione, ha comunicato che provvederà ad emanare un provvedimento di irregolare funzionamento degli uffici ai sensi dell’art. 1 del Decreto legge 21 giugno 1961, n. 498 non appena Sogei avrà provveduto alla riattivazione dei servizi e dei collegamenti.
In base a tale norma, infatti, qualora gli uffici finanziari non siano in grado di funzionare regolarmente a causa di eventi di carattere eccezionale, non riconducibili a disfunzioni organizzative dell’amministrazione finanziaria stessa, i termini di prescrizione e di decadenza nonché quelli di adempimento di obbligazioni e di formalità previsti dalle norme riguardanti le imposte e le tasse a favore dell’erario, scadenti durante il periodo di mancato o irregolare funzionamento, sono prorogati con apposito provvedimento pubblicato sul sito dell’Agenzia (pubblicità legale in luogo della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale). Pertanto, ora, si resta in attesa dell’anticipato provvedimento con il quale si potranno conoscere le date effettivamente coinvolte e sapere, di conseguenza, quante scadenze entreranno nella proroga; possibile un differimento fino a 10 giorni dalla pubblicazione del documento di prassi.
CONSIGLIO DEI MINISTRI
In data 17 marzo 2022 il Consiglio dei Ministri ha approvato il nuovo Decreto Covid (o Decreto riaperture), n. 24/2022 il cui testo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 marzo per entrare in vigore il giorno successivo. Numerose le novità introdotte dal testo, che dovrebbe finalmente consentire un ritorno alla normalità: lo stato di emergenza – in vigore dal 31 gennaio 2020 – cesserà il 1° aprile 2022. Nell’opuscolo allegato nel dettaglio il contenuto della normativa.
INARCHECK – Esame da remoto di certificazione per Esperti BIM, Valutatori Immobiliari e Amministratori di Condominio: prossime date
20211230 domanda certificazione VIMCA e VIPRO
20211230 domanda certificazione_AMMCO
20220224 domanda certificazione BIM
Calendario Esami 2022 Esami rev_30.03.2022
Regolamento d’esame da remoto AMMCO
Regolamento d’esame da remoto BIM
Regolamento d’esame da remoto VIMCA VIPRO
Unione comuni del Sorbara
link dove è riportato il bando: https://www.unionedelsorbara.mo.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=9793.
L’ENEA è intervenuta sul tema del superbonus e tetti disperdenti, con una nota di chiarimento datata 7 marzo 2022, attraverso la quale ricorda che la Legge di bilancio 2021 – ha modificato la lettera a) del comma 1 dell’art. 119 del decreto 34/2020 (decreto rilancio) dove si legge che gli interventi per la coibentazione del tetto rientrano nella disciplina agevolativa, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente.
Prima di fornire l’interpretazione della nuova formulazione della lettera a) del comma 1 dell’art. 119, l’Agenzia, riprende il concetto di superficie disperdente da anni consolidato e applicato all’interno della definizione del “Rapporto di forma S/V”, da cui hanno dipeso nel tempo:
- i limiti massimi ammissibili dei coefficienti volumici di dispersione termica,
- l’indice di prestazione energetica per climatizzazione invernale,
- il parametro H’t,
- le definizioni di ristrutturazione importante di 1° e 2° livello.
La superficie del tetto freddo non rientra nel calcolo dell’incidenza superiore al 25.
Nella nota si legge che l’interpretazione della nuova formulazione della lettera a) del comma 1 dell’art. 119 del Decreto Rilancio, di concerto con MiTE, è la seguente: “Può accedere al Superbonus l’intervento di coibentazione del “tetto freddo” copertura “non disperdente” POND a condizione che si coibenti più del 25 della superficie lorda complessiva disperdente reale. Quindi, la superficie del «tetto freddo», che è appunto «non disperdente», non rientra nel calcolo dell’incidenza superiore al 25. L’intervento «POND» è ammissibile, soltanto se si esegue l’intervento trainante di cui al comma 1 lett a).”
Conseguentemente all’interpretazione sopra è stato aggiornato il sito ENEA “asseverazioni”. ENEA precisa, inoltre che l’interpretazione è stata condivisa e ripresa nella Risposta n. 247 del 14/04/2021 dell’Agenzia delle entrate – pagg. 6 e 7, dove si legge: “Si rileva infine che per effetto della modifica apportata al comma 1 del citato articolo 119 da parte della legge di bilancio 2021, nell’ambito degli interventi “trainanti” – finalizzati all’efficienza energetica ammessi al Superbonus – rientrano anche gli interventi per la coibentazione del tetto «senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente» (cfr. articolo1, comma 66, lettera. a), n. 2), della legge n. 178 del 2020). Pertanto, a seguito della modifica normativa sopra riportata riferibile all’ambito applicativo della norma e, nel presupposto che la condizione di intervenire su più del 25 per cento della superficie disperdente sia raggiunta con la coibentazione delle superfici che, nella situazione ante intervento, delimitano il volume riscaldato verso l’esterno, vani freddi o terreno, si ritiene che, con riferimento al caso di specie, possano rientrare nel Superbonus anche gli interventi di coibentazione del tetto prospettati dall’Istante.”
La nota riprende anche l’avviso pubblicato da ENEA il 31 agosto 2021 dove si chiariva, di concerto con il MiTE, che:“le spese relative ai lavori di coibentazione di una copertura (tetto) non disperdente sono ammissibili quando non si esegue contemporaneamente la coibentazione del solaio sottostante.”
A tal proposito ENEA spiega che la coibentazione del tetto non disperdente è di scarsa efficacia. La trasmissione del calore verso l’esterno viene calcolata considerando un doppio passaggio:
- dall’ambiente caldo all’ambiente freddo
- dall’ambiente freddo verso l’esterno (coefficienti btr della norma UNI EN 11300-1).
Conserva, tuttavia, una certa validità quando non è possibile intervenire all’estradosso dell’ultimo solaio o meglio ancora quando si recupera il sottotetto.
28/03/2022
Con una recente sentenza del 14/03/2022, n. 1681 (allegata alla presente per i Collegi associati), il TAR Campania si è pronunciato su un tema relativo alla domanda rivolta al Comune per l’accesso agli atti concernenti la regolarità edilizia e urbanistica dell’immobile oggetto di interventi di cui all’art. 119, D.L. 34/2020 (c.d. Superbonus 110%).
Nella fattispecie il ricorrente aveva intenzione di ristrutturare l’abitazione di sua proprietà usufruendo del suddetto beneficio fiscale. Non avendo ottenuto, con una prima istanza, la copia conforme della licenza edilizia (perché introvabile), proponeva un’altra istanza di accesso volta all’acquisizione degli atti utili ad attestare la legittimità dell’immobile (atti relativi al piano di lottizzazione, licenze di abitabilità, licenze edilizie, pareri della Commissione edilizia e della Soprintendenza, fogli mappali del Catasto dei terreni, cartografie viarie). Anche questa seconda istanza veniva respinta dal Comune.
In proposito il TAR ha affermato che, in relazione alla richiesta di accesso alla documentazione finalizzata all’ottenimento del beneficio fiscale del Superbonus, sussiste un interesse diretto, attuale e concreto all’ostensione degli atti in qualsiasi modo afferenti alla legittimità edilizia e urbanistica dell’immobile di cui il richiedente è proprietario, con conseguente obbligo del Comune di consentirne la visione e l’estrazione di copia. Secondo il TAR la richiesta era dunque legittima in quanto: – aveva ad oggetto atti e documenti in relazione ai quali era indubbia l’esigenza conoscitiva e acquisitiva del richiedente, in funzione della tutela delle proprie ragioni, essendo tutti titoli inerenti la regolarità edilizia della costruzione; – l’accesso risultava funzionale all’esercizio delle indefettibili prerogative di proprietario dell’immobile. I giudici hanno di conseguenza ordinato al Comune di esibire la documentazione entro 60 giorni dalla comunicazione o notifica della sentenza.
Inoltre, con tale sentenza, il TAR ha riconosciuto l’urgenza correlata all’acquisizione della documentazione richiesta, stante la temporaneità dei benefici ai quali il proprietario aspira e ha quindi assegnato al Comune (inerte fino a quel momento) il termine di 30 giorni per consentire la visione e la copia degli atti.
25/01/2022
In caso di istanza di accesso agli atti che possono influire sulla richiesta dell’agevolazione Superbonus 110, in presenza dell’interesse diretto del richiedente, il Comune è tenuto a tener presente l’urgenza della richiesta correlata alla temporaneità dei benefici legati all’agevolazione fiscale. Questa la decisione del TAR del LAZIO con la sentenza n. 8968/2021 del Tar Lazio.
AGENZIA DELLE ENTRATE
La nuova circolare dell’Agenzia delle Entrate (circolare n. 7/2022) indica le modalità ed i termini per la rettifica della rendita catastale “proposta” e le relative annotazioni negli atti del catasto, definendo efficacia e applicabilità della rendita attribuita; ulteriori indicazioni riguardano la rendita catastale e la procedura Docfa correlata.
COMUNI DI ANZOLA DELL’EMILIA, CALDERARA DI RENO, CREVALCORE, SALA BOLOGNESE E SANT’AGATA BOLOGNESE
SCADENZA ORE 12.00 DEL 20/04/2022
AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE PROVINCIALE DI MODENA
AGENZIA DEL TERRITORIO – DIREZIONE PROVINCIALE DI MODENA
Non bastavano le responsabilità civili e penali già in carico ai liberi professionisti, dal 25 febbraio sono entrati in vigore gli effetti del nuovo Decreto Legge, che “baratta” tre cessioni del credito con l’inasprimento delle sanzioni, delle posizioni assicurative e delle reclusioni per gli asseveratori tecnici.
Siamo i primi a condannare i disonesti che altro non fanno che gettare fango su chi è serio e preparato, ma chiunque abbia avuto occasione di approcciarsi a questa schizofrenica attività legata ai bonus/superbonus sa che molte volte la certezza è una chimera. E’ piuttosto un districarsi nei meandri delle interpretazioni e delle ondivaghe risposte agli interpelli che smentiscono perfino il principio di contraddizione aristotelico secondo cui “è impossibile che la stessa cosa, a un tempo, appartenga e non appartenga a una medesima cosa, secondo lo stesso rispetto” .
Dal D.L. 34/2020 abbiamo assistito ad uno stillicidio di modifiche normative impressionante: la legge 77/2020, il D.L. 104/2020, la legge 126/2020, la legge 178/2020 , il D.L. 77/2021, la legge 108/2021, il D.L. 157/2021, la legge 234/2021, il D.L. n. 4 del 27 gennaio 2022 e in ultimo (ma di certo non ultimo) il D.L n. 13 del 25 febbraio 2022.
Non meno imbarazzante la vicenda del famoso decreto MiTE, firmato dal Ministro il 14 febbraio e mai pubblicato in Gazzetta Ufficiale (e l’entrata in vigore delle disposizioni è fissata nei 30 giorni successivi la pubblicazione).
Con la bandiera della semplificazione negli ultimi vent’anni l’attività legislativa ha spostato sempre più le responsabilità sui Tecnici: considerato che di semplificato non si è visto granché, ci si chiede quale fosse il vero (sotteso) obbiettivo del legislatore!
Questo Collegio rivendica il diritto dei professionisti ad operare in condizioni di certezza normativa e con tempistiche adeguate, perseguendo la qualità del lavoro, non solo per il giusto riconoscimento personale, ma per il bene dell’intera Collettività!
Il Presidente
Geom. Marco Vignali
AGENZIA DELLE ENTRATE
Attivo il servizio di videochiamata per dialogare “faccia a faccia” con i funzionari dell’Agenzia delle entrate. Il nuovo canale di contatto permette di ricevere assistenza con una semplice videocall direttamente dal proprio computer, tablet o smartphone, assicurando il costante dialogo tra contribuente e Fisco.
Lo “sportello virtuale” consentirà ai cittadini di interagire con gli uffici senza perdere il valore aggiunto dell’interazione vis a vis. La nuova modalità si dimostra efficace non solo in fase di assistenza ma anche per l’erogazione di quei servizi per i quali è richiesta l’identificazione, operazione notevolmente semplificata tramite interazione video. Con l’occasione dell’estensione del sevizio all’intero territorio nazionale, l’Agenzia delle entrate ha predisposto un flyer informativo, disponibile anche in lingua inglese, pubblicato sul proprio sito nella sezione “Depliant e infografica” e un video-tutorial YouTube dedicato. Nel contempo, aggiornate le guide dedicate ai servizi di assistenza “Servizi agili” e “Benvenuti in Agenzia” pubblicate nella sezione guide fiscali “l’Agenzia informa” del sito delle Entrate.
La possibilità di interloquire con il Fisco in video, su temi come la registrazione degli atti, lo stato dei rimborsi, la richiesta del codice fiscale, l’abilitazione a i servizi telematici, e ottenere assistenza con un’evidente riduzione di costi e tempi, tale da rendere il servizio accessibile a tutti, rappresenta la logica evoluzione del concetto di “sportello fisico” in “sportello virtuale”. Questo, infatti, soprattutto nella fase emergenziale in corso, costituisce un’opzione capace di giocare un ruolo centrale nel rapporto con i contribuenti e di “accorciare” il percorso verso un Fisco sempre più telematico. L’attivazione del servizio può avvenire secondo due modalità:
- su richiesta dell’utente interessato, prenotando un appuntamento
- su input dell’ufficio, tramite e-mail, nel caso in cui il funzionario lo prospetti al contribuente, per una più efficace ed efficiente trattazione della pratica. In tale ipotesi, l’accettazione da parte del contribuente delle condizioni del servizio è condizione necessaria per l’interazione in videochiamata.
In entrambi i casi, il funzionario che svolgerà la videochiamata invia all’utente, il giorno prima dell’appuntamento, via e-mail, il link per l’accesso alla videochiamata.
Il nuovo canale di contatto costituisce, pertanto, una delle modalità con cui l’utente può chiedere un servizio, prenotandolo mediante l’applicativo Cup. L’interessato accede, secondo le ordinarie procedure, alla sezione del sito “Prenota un appuntamento” o all’App “AgenziaEntrate”, seleziona la linea di appuntamento in videochiamata e fissa un appuntamento, scegliendo la data e l’ora, con il proprio ufficio di riferimento (per residenza, sede legale o sede di registrazione di un atto) o quello che ha in carico la sua pratica.
In questa fase, eventuali documenti da condividere potranno essere scambiati via e-mail. E’ importante che durante la videocall il contribuente abbia a disposizione tutta la documentazione necessaria per l’erogazione del servizio richiesto, in modo da utilizzare al meglio il tempo dell’appuntamento. In questa prima fase sono state attivate, per l’ambito dei servizi, tre macro linee: per l’area Registro, quella “Atti e successioni”; per l’area delle imposte dirette è operativa la linea “Dichiarazioni e rimborsi”; per l’area identificazione del contribuente, quella “Codice fiscale e duplicato Tessera sanitaria”.
Per lo svolgimento della videochiamata l’Agenzia delle entrate utilizza le piattaforme informatiche che garantiscono il rispetto dei diritti riconosciuti dal regolamento Ue n. 2016/679 e rispettano i requisiti di sicurezza richiesti dall’Agenzia.
Il trattamento dei dati personali avverrà sempre in base ai principi di liceità e correttezza e nel rispetto di tutte le norme in materia. Al fine di tutelare la riservatezza di tutte le persone coinvolte, l’Amministrazione non effettuerà alcuna videoregistrazione, né registrazione audio né acquisizione di immagini durante il collegamento e l’utente dovrà impegnarsi a fare altrettanto. In particolare, se l’invito alla “videochiamata” parte dall’ufficio, il contribuente intenzionato a raccoglierlo dovrà rispondere alla e-mail ricevuta così: “Ho letto il testo dell’informativa fornita dal Titolare del trattamento ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 ed accetto di partecipare alla videochiamata per accedere ad alcuni servizi e/o per ricevere l’assistenza e/o partecipare all’attività di accertamento. Durante il collegamento non effettuerò videoregistrazioni, registrazioni audio o acquisizione di immagini, relative al contenuto della videochiamata. Accetto O Non accetto O”. La mancata accettazione comporta l’impossibilità di fruire del servizio. In ogni caso, anche nell’ipotesi di prenotazione tramite Cup, sarà necessario preventivamente accettare l’informativa e le condizioni generali del servizio, spuntando l’apposito spazio inserito nella procedura online. I dati personali “particolari” e la loro tutela Per identificare correttamente l’utente, gestire la sua posizione fiscale e assisterlo, durante la videochiamata, l’operatore potrà richiedere alcuni dati personali, ulteriori rispetto a quelli già in possesso dell’Agenzia (come nome e cognome, codice fiscale, e-mail, eccetera), necessari per lo svolgimento del servizio: il rifiuto a fornirli comporterà l’impossibilità di continuare l’interazione a distanza. Per questi e per tutti i dati sensibili del contribuente, l’Agenzia delle entrate adotta misure di sicurezza, affinché vengano trattati in modo adeguato e conforme alle finalità per cui sono stati raccolti ed evitare che le informazioni vengano alterate, distrutte, perse, sottratte o utilizzate impropriamente o illegittimamente.
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Al fine di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatisi nel primo semestre dell’anno 2021, dovuti alla situazione pandemica ed all’aumento della richiesta grazie agli incentivi in edilizia, il Governo ha introdotto alcune misure, decreto Sostegni-bis, per porre rimedio al problema.
Prime tra tutte la compensazione, ossia un meccanismo volto a garantire alle imprese appaltatrici di opere pubbliche un sostegno straordinario e temporaneo per fare fronte all’aumento dei prezzi, al fine di assicurare il giusto equilibrio contrattuale ed evitare ritardi nella realizzazione di dette opere.
A seguito di una richiesta di parere da parte di un Istituto di valenza nazionale in merito all’applicazione dell’art. 1-septies del dl n. 73/2021 (decreto Sostegni-bis), laddove fa espresso riferimento ai “contratti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”, l’Anac ha fornito opportuni chiarimenti nella delibera n. 63 dell’8 febbraio 2022.
Gli aiuti previsti dal decreto vanno riconosciuti anche a lavori terminati, a condizione che la stazione appaltante non abbia ancora approvato l’atto di collaudo o il certificato di regolare esecuzione; questo, in sintesi, quanto espresso dall’Autorità a seguito di una richiesta di parere.