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Applicazione della nuove misure antifrode per Bonus edilizi

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AGENZIA DELLE ENTRATE

30/11/2021

084_Com. st. Circolare bonus edilizi 29.11.2021

Circolare_16_29.11.2021(2)

 

22/11/2021

FAQ

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato le risposte alle domande più frequenti sul DL n. 157/2021 che, come noto, ha esteso l’obbligo del visto di conformità a tutte le comunicazioni di opzione relative al decreto “Antifrodi” bonus edilizi.

Ad esempio, relativamente ai bonus diversi dal Superbonus, l’Agenzia precisa che, per il contribuente che a seguito della ricezione della fattura da parte di un fornitore, in data 11 novembre 2021 ha effettuato il pagamento dell’importo previsto ma al 12 novembre 2021 (data di entrata in vigore del decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157) non ha ancora trasmesso la comunicazione dell’opzione per lo sconto in fattura, non è richiesta l’apposizione del visto di conformità e dell’asseverazione della congruità delle spese.

In merito ai tecnici, invece, viene chiarito che i professionisti abilitati alla verifica della congruità delle spese per gli interventi ammessi al Superbonus possono rilasciare per lo stesso tipo di intervento anche la nuova attestazione di congruità delle spese sostenute prevista dall’articolo 1 del Dl n. 157/2021.

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/faq1

FAQ

 

19/11/2021

Dal 12 novembre 2021 è in vigore dl 157/2021, conosciuto come decreto antifrodi sulle detrazioni fiscali in edilizia.

Il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito che si tratta di misure necessarie per dare la possibilità all’amministrazione finanziaria di valutare correttamente i profili di rischio dei soggetti convolti nelle operazioni legate al Superbonus (e a bonus edilizi), nell’ottica di assicurare una corretta spesa pubblica.

Il dl antifrodi apporta modifiche agli articoli 119 e 121 del dl 34/2020 e introduce l’art. 122-bis.

Modifiche all’art. 119 comma 11 – visto di conformità

La prima modifica apportata dal Dl 157 riguarda il comma 11, sul visto di conformità.

Secondo le nuove regole, per tutte le tipologie di beneficio fiscale occorre ottenere il visto di conformità. Entrando nello specifico, il visto di conformità occorre per:

  • utilizzo della detrazione nella dichiarazione dei redditi;
  • cessione del credito;
  • sconto in fattura.

Tuttavia, in caso di dichiarazione presentata direttamente dal contribuente all’Agenzia delle Entrate, ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale, il contribuente, il quale intenda utilizzare la detrazione nella dichiarazione dei redditi, non è tenuto a richiedere il predetto visto di conformità.

In definitiva, come poi precisato nel comma 2 dell’art. 121, il visto di conformità è necessario per tutti i bonus edilizi, ad eccezione di quelli non cedibili, ossia bonus mobili e bonus verde.

Modifiche all’art. 119 comma 13-bis – asseverazione tecnica

L’asseverazione è rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori sulla base delle condizioni e nei limiti di cui all’articolo 121.

L’asseverazione rilasciata dal tecnico abilitato attesta i requisiti tecnici sulla base del progetto e dell’effettiva realizzazione.

Ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese si fa riferimento ai prezzari individuati dal decreto di cui al comma 13, lettera a), nonché ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del Ministro della transizione ecologica.

Si attende dunque tale decreto entro 30 giorno dall’entrata in vigore della legge di conversione del DL antifrodi.

Modifiche all’art. 121 comma 1-ter – visto di conformità e congruità delle spese

Il visto di conformità è necessario per tutti i bonus edilizi, ad eccezione di quelli non cedibili, ossia bonus mobili e bonus verde.

Per le spese relative agli interventi elencati nel comma 2, in caso di cessione del credito e sconto in fattura:

  • il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta;
  • i tecnici abilitati asseverano la congruità delle spese sostenute secondo le disposizioni dell’articolo 119, comma 13 -bis.

Nuovo art. 122-bis – misure di contrasto alle frodi

L’Agenzia delle Entrate, entro 5 giorni lavorativi dall’invio della comunicazione dell’avvenuta cessione del credito, può sospendere, per un periodo non superiore a trenta giorni, gli effetti delle comunicazioni delle cessioni, anche successive alla prima, e delle opzioni inviate alla stessa Agenzia ai sensi degli articoli 121 e 122 che presentano profili di rischio, ai fini del relativo controllo preventivo.

I profili di rischio sono individuati utilizzando criteri relativi alla diversa tipologia dei crediti ceduti e riferiti:

  1. alla coerenza e alla regolarità dei dati indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni di cui al presente comma con i dati presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria;
  2. ai dati afferenti ai crediti oggetto di cessione e ai soggetti che intervengono nelle operazioni cui detti crediti sono correlati, sulla base delle informazioni presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria;
  3. ad analoghe cessioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni di cui al presente comma.

Se all’esito del controllo risultano confermati i rischi di cui al comma 1, la comunicazione si considera non effettuata e l’esito del controllo è comunicato al soggetto che ha trasmesso la comunicazione.

Se, invece, i rischi non risultano confermati, ovvero decorso il periodo di sospensione degli effetti della comunicazione di cui al comma 1, la comunicazione produce gli effetti previsti dalle disposizioni di riferimento.

Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabiliti criteri, modalità e termini per l’attuazione, anche progressiva, delle disposizioni antifrode.

art 119-121 rev.4 (1)

 

16/11/2021

Approvato il nuovo modello per comunicare l’opzione per la cessione o lo sconto in fattura per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio

Allo scopo di contrastare i comportamenti fraudolenti nella fruizione diretta (detrazione in dichiarazione) o tramite cessione del credito/sconto in fattura, sia del Superbonus 110% che di tutti gli altri bonus edilizi cedibili ai sensi dell’art.121 DL 34/2020 (ovverosia Bonus Edilizia, Eco e Sismabonus ordinari, Bonus Facciate), il DL 11 novembre 2021, n.157 rafforza le misure di controllo, con effetto dal 12 novembre 2021 potenziata al 110% che in quella ordinaria).

In particolare:

  1.  viene esteso l’obbligo del visto di conformità (finora imposto solo in caso di opzione per la cessione del credito/sconto in fattura del c.d. Superbonus 110%) anche nel caso di:
  •  utilizzo in detrazione in dichiarazione dei redditi del Superbonus 110%, tranne nel caso in cui il contribuente utilizzi la “dichiarazione precompilata” predisposta dall’Agenzia delle entrate, ovvero presenti la propria dichiarazione dei redditi tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale;
  • opzione per la cessione del credito/sconto in fattura relativa a tutti gli altri bonus edilizi cedibili ai sensi dell’art.121 DL 34/2020 (ovverosia Bonus Edilizia, Eco e Sismabonus ordinari, Bonus Facciate).
  1. viene esteso l’obbligo di asseverazione della congruità dei costi (finora imposto solo in caso di Superbonus 110%) anche nel caso di opzione per la cessione del credito/sconto in fattura relativa a tutti gli altri bonus edilizi cedibili ai sensi dell’art.121 DL 34/2020 (ovverosia Bonus Edilizia, Eco e Sismabonus ordinari, Bonus Facciate);
  2. viene introdotto, ai fini dell’asseverazione della congruità dei costi, il riferimento a valori massimi anche per talune categorie di beni, stabili con decreto del MITE (sia per i Superbonus 110% che per tutti gli altri bonus edilizi cedibili ai sensi dell’art.121 DL 34/2020), da emanare entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del DL.

Viene introdotto un nuovo articolo, art. 122-bis, all’interno del DL 34/2020 che riconosce facoltà all’Agenzia delle entrate, entro 5 giorni lavorativi dall’invio della comunicazione dell’avvenuta cessione del credito, di sospendere, fino a 30 giorni, l’efficacia delle comunicazioni presentate in generale ai fini delle cessioni dei crediti fiscali, anche successive alla prima, e specificatamente per le comunicazioni relative alle opzioni cessione del credito/sconto in fattura ex art.121 (Superbonus e altri Bonus edilizi) e 122 del medesimo decreto legge 34/2020.

 

La sospensione preventiva delle comunicazioni opera nel caso in cui queste ultime presentino specifici “profili di rischio”, individuati utilizzando criteri relativi alla diversa tipologia dei crediti ceduti e riferiti a:

  1. a) coerenza e regolarità dei dati indicati rispetto ai dati presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria;
  2. b) dati afferenti ai crediti oggetto di cessione e ai soggetti che intervengono nelle operazioni cui detti crediti sono correlati, sulla base delle informazioni presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria;
  3. c) analoghe cessioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nelle comunicazioni. 

Se non vengono confermati i rischi o sono decorsi i 30 giorni dalla presentazione della comunicazione, la stessa è efficace.

Diversamente, laddove siano riscontrati profili di rischio, la comunicazione s’intende non effettuata e l’esito del controllo viene comunicato telematicamente al soggetto interessato.

L’attuazione, anche progressiva, della suddetta procedura di controllo preventivo è demandata a uno o più provvedimenti attuativi del direttore dell’Agenzia delle entrate.

L’Amministrazione finanziaria procede, quindi, al controllo dei crediti oggetto di cessione la cui comunicazione è stata annullata.

Allo stesso tempo, gli intermediari bancari e finanziari non procedono all’acquisizione dei crediti risultanti dalle operazioni annullate, nel caso in cui siano verificati i presupposti di operazioni sospette (oggetto dell’obbligo di comunicazione all’UIF-Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia).

Le disposizioni assolvono a funzioni di presidio preventivo, fermi restando i poteri di controlli nel merito dell’Amministrazione finanziaria in relazione alle operazioni di cessione dei crediti avvenute sia prima che

dopo all’entrata in vigore della norma.

L’Ance ha redatto un approfondimento sul tema.

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato in merito il Provvedimento  del 12 novembre 2021, prot. n. 312528/2021 (allegato alla presente),  recante: «Comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica. Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate dell’8 agosto 2020 e modifiche al modello di comunicazione approvato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 12 ottobre 2020 e alle relative istruzioni e specifiche tecniche per la trasmissione telematica del modello di comunicazione approvate con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 20 luglio 2021», pubblicato il 12.11.2021 ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

E’ altresì disponibile il nuovo modello per comunicazione (allegato alla presente per i Collegi associati) delle opzioni di cessione del credito e sconto in fattura all’Agenzia delle Entrate. Il nuovo modello, accompagnato dalle relative istruzioni per la compilazione e dalle specifiche tecniche, recepisce le novità introdotte dal decreto anti-frodi per le detrazioni che riguardano il superbonus 110 e gli altri bonus edilizi. Inoltre l’Agenzia ha comunicato la riapertura del canale per comunicare l’opzione, che era stato chiuso di forma temporanea.

Provv-modifica-modello-cessione-credito-121121

documento allegato

nuovomodellocomunicazione

 

Facciate ventilate – da ANIT il Manuale tecnico

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ANIT

Una facciata ventilata è un sistema di rivestimento dell’edificio tecnologicamente complesso, installato a secco e caratterizzato dalla presenza di un’intercapedine ventilata. È un sistema adatto sia agli edifici di nuova costruzione che a quelli in fase di riqualificazione, poiché è in grado di offrire alte prestazioni energetiche e una grande flessibilità tecnologica e architettonica.

Manuale-ANIT-Facciate-ventilate

ESTIMI CATASTALI – OPUSCOLO CON SENTENZE

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Gli estimi catastali sono tariffe, che variano da Comune a Comune, che tengono conto della qualità, della Categoria e della classe di una determinata unità immobiliare e che costituiscono la base su cui vengono calcolate le rendite catastali.  Il riclassamento è sempre motivo di contenzioso e la conoscenza delle varie Sentenze di merito sono un buon supporto per i professionisti, che si trovano spesso a sostenere la committenza  per affrontare i ricorsi con le Commissioni Tributarie e i procedimenti giudiziari.

ESTIMI

CARICO URBANISTICO _ OPUSCOLO

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CORTE DI CASSAZIONE

Il concetto di “carico urbanistico”, è particolarmente complesso e rappresenta uno dei concetti chiave dell’urbanistica.

In particolare, è l’effetto che viene prodotto dall’insediamento primario come domanda di strutture ed opere collettive, in dipendenza del numero delle persone insediate su di un determinato territorio.

Secondo la Corte di Cassazione, la nozione di “carico urbanistico” va valutata con riferimento all’aspetto strutturale e funzionale dell’opera ed è rilevabile anche nel caso di una concreta alterazione dell’originaria consistenza sostanziale di un manufatto in relazione alla volumetria, alla destinazione o all’effettiva utilizzazione, tale da determinare un mutamento dell’insieme delle esigenze urbanistiche valutate in sede di pianificazione, con particolare riferimento agli standard fissati dal D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 (Cass. Sez. III n. 36104, 5/10/2011).

Inoltre, l’aggravio del carico urbanistico deve essere considerato in relazione agli indici della consistenza dell’insediamento edilizio, del numero dei nuclei familiari, della dotazione minima degli spazi (Sez. III n. 6599, 17/2/2012).

Rafforza la mancata definizione di “carico urbanistico” nel nostro ordinamento nazionale, l’Intesa in sede di Conferenza unificata, sancita con D.P.C.M. 20 ottobre 2016, con la quale nell’approvare il Regolamento Edilizio Tipo ai sensi dell’art. 4, comma 1-sexies, del T.U.Ed. n. 380/2001, è stato definito il carico urbanistico come il “Fabbisogno di dotazioni territoriali di un determinato immobile o insediamento in relazione alla sua entità e destinazione d’uso. Costituiscono variazione del carico urbanistico l’aumento o la riduzione di tale fabbisogno conseguenti all’attuazione di interventi urbanistico-edilizi ovvero a mutamenti di destinazione d’uso”.

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Richiesta segnalazione casi di sospensione DOCFA

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A seguito di varie segnalazioni arrivate dagli iscritti in merito alle sospensioni delle pratiche DOCFA che non sono suffragate da specifiche disposizioni di norma (vademecum, circolari, leggi e decreti), è stato deciso dalla Commissione Catasto istituita presso lo scrivente Collegio di richiedere un incontro chiarificatore alla Dirigenza Provinciale dell’Agenzia delle Entrate-Territorio, al fine di cercare una possibile soluzione concordata.

A tale scopo si chiede ai colleghi di trasmettere all’indirizzo segreteria@geometrimodena.it copia di eventuali sospensioni discutibili unitamente  al file riepilogativo allegato.

RACCOLTA SOSPENSIONI DOCFA 

 

DECRETO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

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Il Decreto legge “Infrastrutture e trasporti” n. 121/2021 è stato approvato, in via definitiva, il  4 novembre 2021 – dal Senato che non ha fatto modifiche rispetto al testo ricevuto dalla Camera dei Deputati. Il testo è dunque definitivo e andrà in Gazzetta Ufficiale.  Si può leggere a questo link: https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01316640.pdf

L’articolato interviene in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, di funzionalità del Ministero delle infrastrutture, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali.

In sintesi, le principali misure contenute nel cosiddetto “Decreto Infrastrutture” sono di seguito riportate

FONDO PER LE RETI CICLABILI URBANE (ART. 1, CO. 6-BIS) Sono stati ampliati gli interventi per i quali è possibile utilizzare il Fondo per lo sviluppo delle reti ciclabili urbane da parte di Comuni e unioni di Comuni.

DIGHE E RISORSE IDRICHE Per quanto riguarda le infrastrutture idriche, si interviene sulla disposizione che trasferisce al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili la vigilanza sulle dighe, precisando che restano comunque fermi i compiti, gli obblighi e le responsabilità degli enti concessionari e dei soggetti gestori in materia di sicurezza, nonché le funzioni di controllo delle amministrazioni concedenti. Si modifica poi l’art. 114, co. 4, del Codice dell’ambiente in materia di piano di gestione delle dighe ai fini delle operazioni di svaso, sghiaiamento e sfangamento precisando che la disciplina previgente – che demanda la predisposizione del piano al gestore sulla base di criteri fissati con apposito decreto ministeriale – si applica solo alle “grandi dighe”, mentre per le “piccole dighe” le modalità di attuazione della normativa nazionale sono demandate alle singole Regioni interessate. Modificata anche la disciplina relativa all’approvazione dei progetti delle opere di derivazione e adduzione e alla vigilanza sulle operazioni di controllo eseguite dai concessionari sulle opere medesima al fine precipuo di affidarne la competenza al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili nel caso di “grandi dighe” e di specifiche tipologie progettuali, oppure a Regioni o province autonome negli altri casi. Vi sono inoltre disposizioni riguardanti il “Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico” intervenendo sulla sua formazione e attuazione, sul monitoraggio degli interventi previsti e sui poteri sostitutivi in caso di inerzia dei soggetti preposti all’attuazione degli interventi.

INCENTIVI ALL’ACQUISTO DI VEICOLI NUOVI A BASSE EMISSIONI, ELETTRICI E IBRIDI (ART. 8) Si interviene sulla disciplina delle agevolazioni per l’acquisto di veicoli nuovi a basse emissioni, il cosiddetto ecobonus, specificando che il termine del 31 dicembre 2021, per usufruire dei contributi, si riferisce alla sola data di acquisto del veicolo e non alla data di immatricolazione, che in quanto legata ai tempi di consegna del veicolo può pertanto essere successiva. Questa modifica si applica alle procedure in corso e si fissano i termini di scadenza per il completamento della procedura on line di prenotazione dei contributi. Si prevede, inoltre, che le risorse ancora disponibili per il cosiddetto extrabonus per l’acquisto di veicoli elettrici e ibridi siano destinate invece alla copertura dell’ecobonus previsto per gli stessi veicoli. Introdotto, in via sperimentale, un incentivo economico per coloro che entro il 31 dicembre 2021 installino un sistema di riqualificazione elettrica su alcune categorie di veicoli e procedano alla relativa omologazione del veicolo modificato. Tra le altre misure, vengono modificate alcune disposizioni della Legge di Bilancio 2021 (art. 1, co. 77, 78 e 79) relative al riconoscimento di un contributo del 40% delle spese sostenute e rimaste a carico dell’acquirente, destinato alle persone fisiche con Isee inferiore a 30 mila euro, che acquistino, anche in locazione finanziaria, autoveicoli elettrici (categoria M1) nuovi di potenza inferiore a 150 kW con un prezzo di listino inferiore a 30 mila euro, al netto dell’Iva. Viene eliminata la previsione che il contributo sia alternativo e non cumulabile con altri contributi statali, specificando che esso è concesso a un solo soggetto per nucleo familiare.

MODALITÀ DI ACCESSO AI SERVIZI EROGATI IN RETE DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (ART. 10, CO. 7) Si dispone che le pubbliche amministrazioni utilizzino esclusivamente le identità digitali Spid, la carta di identità elettronica (Cie) e la carta nazionale dei servizi (Cns) ai fini dell’identificazione dei cittadini che accedono ai propri servizi in rete (il cosiddetto switchoff per l’accesso ai servizi online). Si prevede, inoltre, che sia stabilita la data a decorrere dalla quale le pubbliche amministrazioni dovranno utilizzare esclusivamente le identità digitali Spid, la carta di identità elettronica e la carta nazionale dei servizi per consentire l’accesso delle imprese e dei professionisti ai propri servizi in rete. Si stabilisce, infine, che sia individuata anche la data a decorrere dalla quale i gestori di servizi pubblici e le società a controllo pubblico dovranno usare esclusivamente le identità digitali Spid, la carta di identità elettronica e la carta nazionale dei servizi ai fini dell’identificazione degli utenti dei propri servizi on-line.

IN MATERIA DI PROGETTAZIONE TERRITORIALE E INVESTIMENTI (ART. 12) Per rilanciare e accelerare il processo di progettazione nei Comuni delle Regioni del Mezzogiorno e in quelli ricompresi nelle aree interne del Paese, in vista dell’avvio del ciclo di programmazione 2021/2027 dei fondi strutturali e del Fondo sviluppo e coesione (Fsc) e della partecipazione ai bandi attuativi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) si prevede l’istituzione del “Fondo concorsi progettazione e idee per la coesione territoriale”. La finalità del Fondo è quella di animare e potenziare la progettualità locale, per fare in modo che le risorse a disposizione servano concretamente il recupero del divario infrastrutturale e socio-economico che caratterizza i territori del Mezzogiorno e delle aree interne. Esteso l’ambito di operatività del Fondo anche alle regioni Umbria e Marche e alle Province e Città metropolitane. La dotazione del Fondo è stata conseguentemente incrementata di 38 milioni per un totale di più 161,5 milioni per il biennio 2021-2022. Stabilito, per consentire a tutti gli enti territoriali di condividere la programmazione delle politiche per la coesione territoriale, che l’adeguata rappresentanza delle amministrazioni territoriali all’interno del Comitato direttivo dell’Agenzia per la coesione territoriale venga assicurata attraverso la designazione di quattro componenti da parte della Conferenza unificata, due in rappresentanza delle Regioni e due in rappresentanza delle autonomie locali. Introdotte norme finalizzate all’accelerazione dei procedimenti di valutazione di impatto ambientale (VIA) relativi ad alcuni interventi infrastrutturali indicati nel Pnrr o finanziati dal cosiddetto Fondo complementare e che risultano elencati nell’Allegato IV al “Decreto Semplificazioni”.

PROROGA IN MATERIA DI INVESTIMENTI DESTINATI AI COMUNI (ART. 13, CO. 2) Limitatamente al 2021, viene prorogato dal 15 settembre al 31 dicembre 2021 (il testo iniziale prevedeva il 15 ottobre) il termine concesso ai Comuni per beneficiare dei contributi – previsti dall’art. 1, co. 29, della Legge di Bilancio 2020 – per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile. Conseguentemente, sempre limitatamente al 2021, viene prorogato al 31 gennaio 2022 il termine entro cui il Ministero dell’Interno provvede, con proprio decreto, alla revoca totale o parziale dei contributi erogati.

PROROGA IN MATERIA DI INVESTIMENTI DESTINATI AI COMUNI (ART. 13, CO. 2-BIS) Nella norma vi è una disposizione che differisce dal 15 settembre 2021 al 15 febbraio 2022 il termine previsto dalla Legge di Bilancio 2019 entro cui i Comuni presentano le richieste al Ministero dell’Interno per l’assegnazione degli investimenti in opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, limitatamente alle risorse previste per il 2022. Conseguentemente, viene differito dal 15 novembre 2021 al 28 febbraio 2022 il termine entro cui il Ministero dell’Interno provvede alla attribuzione dei contributi previsti.

PROROGA UTILIZZO RISORSE STRAORDINARIE CONNESSE ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 (ART. 13-BIS)  Stabilito di estendere fino al 31 dicembre 2021 i termini entro i quali gli enti locali possono deliberare le variazioni di bilancio, nel caso in cui tali variazioni riguardano le risorse trasferite agli enti a ristoro della perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica da Covid-19, a valere sull’apposito Fondo istituito per garantire l’esercizio delle funzioni fondamentali degli Enti locali, che rientrano nelle certificazioni attestanti la suddetta perdita di gettito.

CABINA DI REGIA EDILIZIA SCOLASTICA (ART. 14) Si integra con un rappresentante dell’Autorità politica delegata per le politiche di coesione la composizione della Cabina di regia per il monitoraggio dello stato di realizzazione dei progetti di costruzione, ristrutturazione e riqualificazione di edifici di proprietà dei Comuni destinati ad asili nido e scuole dell’infanzia, istituita dall’art. 1, co. 61, della Legge di bilancio per il 2020.

IN MATERIA DI PEREQUAZIONE INFRASTRUTTURALE (ART. 15) Viene modificata la disciplina relativa alla perequazione infrastrutturale, prevista dall’art. 22 della legge n. 42 del 2009, di delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’art. 119 della Costituzione, allo scopo di semplificarne le procedure. Sono tre le fasi del nuovo procedimento complessivo. La prima fase, di carattere istruttorio, è costituita dalla ricognizione delle infrastrutture esistenti, comprendendo nelle stesse le strutture sanitarie, assistenziali, scolastiche, nonché la rete stradale statale, la rete stradale autostradale, ferroviaria, portuale, aeroportuale e idrica. La ricognizione è effettuata dagli enti territoriali, nonché dagli altri soggetti pubblici e privati competenti entro il 30 novembre 2021. La ricognizione delle infrastrutture di competenza non statale è effettuata dalle Regioni e Province autonome, nonché dagli enti locali e dagli altri soggetti pubblici e privati competenti. La ricognizione effettuata è trasmessa entro il 30 novembre 2021 alle Regioni e Province autonome che la trasmettono, insieme a quella di propria competenza, alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e all’Agenzia per la coesione territoriale. Questa predispone il documento di ricognizione conclusivo da comunicare, entro il 31 dicembre 2021, al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri. La seconda fase, di carattere perequativo, è tesa a individuare, d’intesa con le Regioni, i criteri per ridurre il divario infrastrutturale tra le diverse aree geografiche del Paese e a ripartire le risorse finanziarie annualmente disponibili (100 milioni di euro per il 2022, 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027, 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2033). La terza fase, di carattere realizzativo, prevede che entro trenta giorni dall’adozione del decreto, le singole amministrazioni centrali assegnatarie di quote di finanziamenti procedano alla pianificazione, all’individuazione dei soggetti attuatori, in relazione al tipo e alla localizzazione dell’intervento, e al monitoraggio del processo. Per molti aspetti resta comunque confermato l’impianto presente nel testo previgente, risultante dalle modifiche introdotte con la Legge di Bilancio per il 2021 (legge n. 178 del 2020), basato sulla ricognizione della dotazione infrastrutturale del Paese, sull’individuazione del divario tra le diverse aree geografiche del territorio nazionale e sulla conseguente adozione di misure volte ad assorbirlo, attraverso interventi finanziati da un fondo con una dotazione di 4,6 miliardi di euro.

DISPOSIZIONI PER I COMUNI COLPITI DAGLI EVENTI SISMICI DEL 2018 (ART. 16, CO. 3)  Si interviene a favore degli interventi di ricostruzione previsti nei Comuni della città metropolitana di Catania e della provincia di Campobasso, interessati dagli eventi sismici del 2018, stabilendo che non sia più obbligatorio annotare la concessione del contributo per la ricostruzione nei registri immobiliari, modificando quindi quanto previsto dall’art. 10 del cosiddetto “Decreto Sblocca Cantieri”.

COMPENSAZIONI PER REVISIONE DEI PREZZI DEI MATERIALI NEI CONTRATTI PUBBLICI (ART.16, CO. 3-NOVIES)  Novità nelle norme contabili previste dall’art. 1-septies del “Decreto Semplificazioni”, volto a fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatisi nel primo semestre del 2021. In particolare, sotto la responsabilità del direttore dei lavori, si dispone la possibilità di annotazione nel libretto delle misure delle lavorazioni eseguite, in alternativa alla prevista loro contabilizzazione, per determinare la compensazione delle variazioni dei prezzi dei materiali impiegati.

 

BONUS FACCIATE ANCHE PER IL 2022: L’OK ARRIVA DAL MEF

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E’ possibile portare in detrazione con il bonus facciate le spese sostenute nel 2021 per interventi da realizzare nel 2022.

La Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate della Liguria con la risposta n. 903 -521 / 2021 ad un interpello presentato da un condominio, in merito a dei lavori di restauro delle facciate con agevolazione “bonus facciate” e “cessione credito”, aveva chiarito che qualora il pagamento avvenga entro il 31/12/2021 i condomini hanno diritto al bonus e l’impresa potrà continuare i lavori anche successivamente al termine stesso.

Condizione necessaria è che il pagamento da parte del medesimo condominio ai soggetti esecutori dei lavori, della quota del 10% del corrispettivo che residua dopo l’applicazione dello sconto in fattura, avvenga entro il 31 dicembre 2021.

Inoltre il Ministero dell’Economia e Finanze ha chiarito che nel caso del bonus facciate l’opzione dello sconto in fattura può essere esercitata indipendentemente dai SAL, ossia anche se i lavori vengono realizzati in un secondo momento.

Il contribuente, quindi, non è obbligato ad esercitare l’opzione in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori ma, condizione necessaria affinché non ci sia la revoca dell’agevolazione e nelle relative sanzioni è che i lavori devono essere effettivamente realizzati.

Quanto detto non vale per il Superbonus; per detta detrazione, infatti, i SAL non possono essere più di 2 e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30% dell’intervento stesso.

Interrogazione_5-06751

Comunicazione sportello previdenziale Anci 2021

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CASSA ITALIANA GEOMETRI

Nelle giornate dal 9 all’11 novembre si terrà presso Fiere di Parma la XXXVIII edizione dell’Assemblea Annuale dell’Anci. 

Nello stand dedicato alla categoria, la Cassa Geometri metterà a disposizione degli iscritti uno sportello dedicato alla consultazione delle informazioni previdenziali con funzionari esperti in grado di gestire e risolvere eventuali problematiche. 

Per fissare un appuntamento sarà necessario inviare una email all’indirizzo eventi@cassageometri.it entro l’8 novembre, avendo cura di indicare la matricola del geometra e sinteticamente il contenuto della richiesta. Una email confermerà all’associato il giorno e l’orario dell’incontro. 

Anci Parma sportello Cassa Geometri

 

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