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Impiantistica Digital e Green: Competenze Innovative per la Transizione Energetica

By Enti locali | No Comments

FONDAZIONE ALBERTO SIMONINI

Impiantistica Digital e Green: Competenze Innovative per la Transizione Energetica” – Rif. P.A. n° 2021-15653/RER – approvata con Delibera di Giunta Regione Emilia Romagna n. 962/2021 e co-finanziata dal FSE 2014-2020 Regione Emilia Romagna.

L’operazione, composta di n. 8 progetti è completamente gratuita, ed è rivolta a persone residenti o domiciliate in Emilia Romagna, che hanno assolto l’obbligo scolastico, occupate, disoccupate o in mobilità, in cerca di prima occupazione o che stanno completando gli studi.

I percorsi di formazione sono suddivisi in tre aree:

PROGETTAZIONE

PRODUZIONE

ACCESSO AI MERCATI E GESTIONE DEL CLIENTE.

Depliant_Impiantistica_Digital_Green

 

Attività finalizzate alla migrazione dei sistemi informatici del Catasto verso la piattaforma SIT – Sistema Integrato del Territorio. Attivazione degli Uffici Provinciali del Territorio

By Notizie in Primo Piano | No Comments

AGENZIA DELLE ENTRATE

Si informano gli iscritti che con la migrazione al SIT le visure catastali avranno una nuova veste grafica.

In allegato la Guida dell’Agenzia  pubblicata a Marzo 2021 che potrebbe non contenere gli ultimi e più recenti aggiornamenti apportati alla nuova visura catastale che sarà disponibile dal 27/09/2021.

Prot 8922 – Attivazione SIT

Guida_Nuova_Visura_Catastale Guida_Nuova_Visura_Catastale – marzo 21

 

 

 

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L’ENEA AGGIORNA I VADEMECUM ECOBONUS

By Notizie in Primo Piano | No Comments

ENEA

L’Enea (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile) ha aggiornato tre vademecum Ecobonus.

Si tratta di:

Vademecum per l’uso Microcogeneratoriultimo aggiornamento: 02.09.2021

Acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti che conducano a un risparmio di energia primaria (pes)≥ 20%

Vademecum Serramenti e infissi, ultimo aggiornamento: 29.07.2021, ultima modifica: 23 Agosto 2021

Sostituzione di finestre comprensive di infissi, delimitanti il volume riscaldato verso l’esterno e o verso vani non riscaldati che rispettano i requisiti di trasmittanza termica U (W/m2K)

Vademecum Bonus Facciate, ultimo aggiornamento: 25.01.2021, ultima modifica: 23 Agosto 2021

Interventi sulle strutture opache verticali delle facciate esterne per i quali occorre trasmettere i dati all’ENEA, cioè quelli influenti dal punto di vista energetico o che interessino il rifacimento dell’intonaco per oltre il 10% della superficie disperdente lorda complessiva degli edifici esistenti, ubicati nelle zone A o B ai sensi del D.M. n. 1444 del 2 aprile 1968.

bonus_facciate-vademecum-enea-23-agosto-2021

microcogeneratori-vademecum-enea-2-settembre-2021

serramenti-vademecum-enea-23-agosto-2021

 

Demolizione e ricostruzione in zone vincolate: i chiarimenti del Consiglio Superiore Lavori pubblici

By Legislazione nazionale | No Comments

E’ possibile secondo il nuovo chiarimento del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici dell’11 Agosto 2021  (allegato e riservato ai Collegi associati) procedere agli interventi di ristrutturazione edilizia mediante demolizione e ricostruzione con diversa sagoma e volume in aree sottoposte a vincolo paesaggistico.

Il nuovo parere reso dal CSLLPP riguarda un dubbio interpretativo avanzato dal Comune di Bassano del Grappa, insieme ad altri Comuni limitrofi, circa la ristrutturazione edilizia mediante demolizione e ricostruzione nelle aree sottoposte al vincolo paesaggistico.

Quesito

Il Comune in questione ha richiesto precisazioni applicative in ordine alla corretta interpretazione della modifica normativa apportata dal dl n. 76/2020 (decreto Semplificazioni 2020) all’art. 3 comma 1) lett. d) al dpr n. 380/2001, anche alla luce della circolare del 2 dicembre 2020 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Ministero della Pubblica Amministrazione, nonché della nota interpretativa del CSLLPP dell’8 luglio 2021 prot. n. 6865.

In particolare, si chiede di specificare meglio l’ambito di applicazione della tipologia di intervento “ristrutturazione mediante demo-ricostruzione” (che nella definizione del dpr n. 380/2001 comprende anche modifiche alla sagoma, al sedime, ai prospetti ed al volume preesistente) per gli immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (dlgs n. 42/2004), in considerazione della recente modifica normativa introdotta dalla legge Semplificazioni all’art. 3, lettera d) del dpr n. 380/2001.

Ristrutturazione edilizia

L’art. 3, comma 1, lettera d), del dpr n. 380/2001, come modificato dall’art. 10, comma 1, lettera b), della legge n. 120/2020 ha ricompreso fra gli interventi di “ristrutturazione edilizia” anche quelli di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, (…).

La norma pone, però, un limite per gli immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al dlgs n. 42/2004, per i quali:

gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria.

 

Nella nota n. 6865/2021 viene esposto che:

per immobili il cui vincolo risiede nell’essere inseriti in aree sottoposte a vincolo paesaggistico (Parte III del Codice) – sebbene privi di riconosciuto valore storico, artistico o architettonico intrinseco – sia consentito intervenire anche attraverso demolizione e ricostruzione classificabili nella “ristrutturazione edilizia”, che nella definizione del D.P.R. 380/2001 comprende anche modifiche alla sagoma, al sedime, ai prospetti ed al volume preesistente…(naturalmente previa acquisizione del necessario parere favorevole della Soprintendenza e fatte salve le specifiche previsioni degli strumenti comunali).

Pertanto, l’istante chiede un chiarimento formale a conferma che per gli immobili ricadenti in zone sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi della Parte III del Codice dei beni Culturali, sebbene privi di riconosciuto valore storico, artistico o architettonico intrinseco, sia consentito intervenire con demolizione e ricostruzione classificabile come ricostruzione edilizia anche con modifica di sagoma, sedime, prospetti e volume preesistente.

Il CSLLPP ricorda che il Codice dei beni culturali e del paesaggio è finalizzato alla tutela e valorizzazione di due tipi di beni differenti tra loro:

  • beni culturali, si sostanziano in beni mobili e immobili (è dedicata la Parte II del Codice);
  • beni paesaggistici, si sostanziano in beni immobili ed aree (è dedicata la Parte III del Codice).

Si tratta, quindi, di beni con caratteri distintivi diversi cui corrispondono distinte procedure di tutela e distinte competenze in materia.

E’ evidente che non sia possibile riferire un’attività di “demolizione e ricostruzione” a beni culturali (immobili tutelati ai sensi della Parte II del Codice), in quanto qualsiasi intervento concernente tale tipo di beni, anche se parzialmente demolitivo e/o ricostruttivo, si qualifica come “restauro” e non come “ristrutturazione edilizia” e deve sempre essere autorizzato dalla Soprintendenza competente per territorio.

Per quanto riguarda, invece, i beni paesaggistici, la competenza autorizzatoria ricade in capo alle Regioni, che la esercitano direttamente o per delega ai Comuni, previo parere della Soprintendenza competente per territorio.

Quindi, secondo il parere del CSLLPP: per gli immobili inseriti in aree sottoposte a vincolo paesaggistico (Parte III del Codice), privi di riconosciuto valore storico, artistico o architettonico intrinseco, è consentito intervenire anche attraverso interventi di demolizione e ricostruzione classificabili nella “ristrutturazione edilizia”, che nella definizione del dpr 380/2001 comprende anche modifiche alla sagoma, al sedime, ai prospetti ed al volume preesistente, da sottoporre, comunque, al rilascio di nulla osta da parte delle Amministrazioni competenti per la tutela del vincolo.

Per quelli vincolati in base alla Parte II del Codice, invece, è possibile intervenire solo mediante conservazione/restauro; per essi la “demolizione con ricostruzione”, per essere classificata come “ristrutturazione”, deve prevedere la “fedele ricostruzione”, senza modifica a sagoma, sedime, prospetti e volume preesistente, laddove quindi la modifica di tali parametri assoggetterebbe l’intervento al regime autorizzatorio delle nuove costruzioni.

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Canone patrimoniale: come calcolare la tariffa per occupazione spazi pubblici

By Senza categoria | No Comments

MINISTERO ECONOMIA E FINANZE

Con Risoluzione n 6/DF del 28 luglio 2021 (allegata per i Collegi associati)il MEF Ministero dell’Economia e delle Finanze fornisce chiarimenti sul canone patrimoniale o canone unico di cui ai commi 837 e seguenti della legge n 160/2020 e in particolare, si risponde ad una richiesta di chiarimenti sui criteri di applicazione della tariffa base giornaliera prevista per l’occupazione di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni.

Secondo il ministero una corretta interpretazione della norma vuole che la tariffa sia frazionata per 24 h e applicata fino ad un massimo di 9 ore.

Il quesito nasce da un dubbio interpretativo della norma in quanto alcuni enti locali avevano inteso che la tariffa dovesse essere frazionata per un massimo di 9 ore, cosa invece smentita dal ministero con la risoluzione di cui si tratta.

Ricordiamo che, secondo il comma 842, la tariffa base giornaliera per le occupazioni che si protraggono per un periodo inferiore all’anno solare è la seguente:

Classificazione dei comuni Tariffa standard
Comuni con oltre 500.000 abitanti euro 2
Comuni da oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti euro 1,30
Comuni da oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti euro 1,20
Comuni da oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti euro 0,70
Comuni fino a 10.000 abitanti euro 0,60

 

Il comma 843 disciplina le occupazioni temporanee di suolo pubblico, stabilendo che i comuni e le città metropolitane applicano le tariffe di cui al comma 842 frazionate per ore, fino a un massimo di 9, in relazione all’orario effettivo, in ragione della superficie occupata e possono prevedere riduzioni, fino all’azzeramento del canone, esenzioni e aumenti nella misura massima del 25% delle medesime tariffe.

Invece per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione dal 30 al 40% sul canone complessivamente determinato ai sensi del periodo precedente.

Ciò premesso la Risoluzione di cui si tratta, al fine di procedere al corretto calcolo della tariffa, chiarisce che occorre suddividere la stessa per ventiquattro e poi moltiplicare per il numero di ore di effettiva occupazione, purché inferiore o uguale a nove ore.

Si riporta un esempio come indicato dallo stesso provvedimento ministeriale:

  • tariffa giornaliera di 2 euro come previsto dal comma 842 nel caso di comuni con oltre 500.000 abitanti
  • € 2 x 10 mq = € 20/24h = € 0,83 (tariffa oraria) x 9 (ore max) = € 7,47

Oltre le nove ore è dovuta la tariffa giornaliera per intero. patrimoniale: come calcolare la tariffa per occupazione spazi pubblici

risoluzione-6-28luglio-occupazione-suolo-pubblico

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