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POLIZZA RC Geometri Neo-Re iscritti

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FONDAZIONE GEOMETRI-MARSH

La copertura assicurativa gratuita di RC PROFESSIONALE stipulata da FONDAZIONE GEOMETRI ITALIANI con la compagnia AIG Europe SA, valida e già attiva per i Geometri Neo/Re-iscritti all’albo professionale nel periodo 01.07.2021 – 31.12.2021

Il neo/re iscritto NON deve fare nulla, è automaticamente incluso

FONDAZIONE GEOMETRI ITALIANI – Dichiarazione di Assicurazione + Modulo denucia Sinistri Polizza Nr. IFL0013683

Nota dell’Assessora Barbara Lori sull’avvenuta approvazione del prezzario regionale 2021

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REGIONE EMILIA ROMAGNA

Nota ricevuta dalla Assessore Barbara Lori relativa alla deliberazione di Giunta Regionale n. 1256 del 2 agosto 2021, in cui è stato approvato l’elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche e di difesa del suolo – annualità 2021, di concerto con il Provveditorato Interregionale per le opere pubbliche Lombardia – Emilia-Romagna.

La delibera è pubblicata nel Bollettino n. 239 del 3 agosto 2021 (parte seconda) del Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

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LA GUIDA AGGIORNATA DEL BONUS FACCIATE

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AGENZIA DELLE ENTRATE

Il Bonus Facciate è una detrazione fiscale (Irpef) del 90% per chi effettua lavori di rifacimento della parte esterna di un edificio

Il Bonus prevede una detrazione del 90% delle spese sostenute per i lavori relativi alla facciata: ma solo per le aree più abitate (le cosiddette «zone omogenee» A e B), e solo per facciate esterne o per facciate interne visibili dall’esterno o da spazio pubblico. Si tratta di una detrazione a vantaggio dei soggetti IRES e soggetti IRPEF e non presenta limiti di capienza di spesa, né per tipologia di lavorazione, né per numero di unità immobiliare. Gli edifici oggetto degli interventi possono essere strumentali all’attività d’impresa, oppure beni patrimonio e beni merce. Per i pagamenti, sono ammessi sia i bonifici per le ristrutturazioni edilizia, sia quelli per il risparmio energetico. Il bonus facciate interessa tutto quanto rappresenta la facciata di un edificio ad eccezione degli infissi.

Il rifacimento dei balconi rientra integralmente nel bonus facciate: spetta inoltre anche per le spese sostenute per il rifacimento della copertura del piano di calpestio del balcone e per la sostituzione dei pannelli in vetro che costituiscono le pareti perimetrali del balcone, trattandosi di elementi costitutivi del balcone stesso. Il bonus facciate spetta, altresì per le spese sostenute per la ritinteggiatura delle intelaiature metalliche che sostengono i pannelli di vetro perimetrali del balcone nonché per la tinteggiatura e stuccatura della parete inferiore del balcone, trattandosi di opere accessorie e di completamento dell’intervento nel suo insieme.

La legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020) ha poi prorogato il bonus facciate anche alle spese 2021 ed ora si auspica in una ulteriore proroga per i prossimi anni. Il beneficio, si sostanzia in una detrazione IRPEF da godere in 10 quote annuali di pari importo e a differenza degli altri bonus casa (bonus 110, bonus ristrutturazione, ecobonus, ecc.) non prevede limiti massimi di spesa.

Oltre alla proroga alle spese 2021, la guida aggiornata dell’Agenzia delle Entrate sul bonus facciate recepisce anche la novità introdotta con l’art. 121 del decreto Rilancio. In dettaglio la disposizione normativa stabilisce che anche per il bonus facciate, limitatamente alle spese 2020 e 2021, il beneficiario può optare in luogo della detrazione fiscale, per:

  • lo sconto in fattura da parte della stessa impresa che esegue i lavori, la quale poi recupera l’importo nella forma del credito d’imposta da poter utilizzare in compensazione o da poter cedere a terzi (inclusi istituti di credito e finanziari)
  • la cessione del credito a terzi, inclusa l’impresa che esegue i lavori ed inclusi istituti di credito e finanziari. Il cessionario (ossia chi riceve il credito) può utilizzarlo in compensazione oppure cederlo ulteriormente.

Con riferimento alla cessione del credito si precisa che la cessione è ammessa anche per le sole rate residue (ad esempio è ammesso che la prima quota del bonus facciate si goda come detrazione fiscale in dichiarazione dei redditi e poi si proceda alla cessione delle altre 9 quote residue).

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Le novità per il superbonus e i nuovi modelli CILA e le istruzioni – Guida Anci

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L’Associazione Nazionale Comuni Italiani (Anci) ha messo a disposizione il quaderno “Il Superbonus edilizio al 110%: il modello CILA a seguito del D.L. n. 77/2021 (c.d. semplificazioni e governance)” con istruzione tecniche, linee guida, note e modulistica e prende in considerazione le nuove versioni degli articoli 33 e 33-bis del Decreto Semplificazioni-bis, riportando in allegato la modulistica predisposta sulla base del modello esistente con le modifiche riferite al caso di specie. A tale modulo unico CILA Superbonus 110% (CILAS), è aggiunto il modello “Soggetti Convolti” in analogia alle altre tipologie edilizie. Anci ricorda che il modello entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio – Dipartimento della Funzione Pubblica.

In riferimento al nuovo modello CILA per il superbonus, Anci precisa che la scelta del legislatore è stata quella di trattare gli interventi di superbonus (senza demolizione e ricostruzione) con una disciplina speciale e proprio per questo ANCI, UPI, Conferenza delle Regioni e Dipartimento della Funzione Pubblica hanno lavorato ad un modello unico nazionale. Questo anche al fine di non confondere eventuali altre procedure previste dagli Sportelli Unici Edilizia comunali.

Il nuovo modello è stato approvato con Accordo di Conferenza Unificata del 29 luglio 2021 e Anci ne riporta i contenuti più rilevanti:

  • gli interventi agevolati con il Superbonus dovranno essere realizzati con CILA e non sarà più richiesta la verifica dello stato legittimo degli immobili;
  • ambito di applicazione della CILA del Superbonus;
  • interventi di Superbonus già in corso di esecuzione;
  • interventi di Superbonus connessi ad altre opere;
  • interventi di Superbonus connessi all’acquisizione di atti e autorizzazioni di enti sovra ordinati rispetto alle Amministrazione Comunali;
  • elaborati progettuali;
  • interventi di Superbonus in deroga alle distanze minime riportate all’articolo 873 del Codice Civile;
  • varianti in corso d’opera agli interventi Superbonus;
  • agibilità interventi Superbonus.

Agibilità interventi Superbonus

Anci scioglie poi le riserve relative al nuovo comma 13-quienuies, art. 119 del Decreto Rilancio specificando che “Per gli interventi di cui alla CILA “Superbonus” non è richiesta, alla conclusione dei lavori, la segnalazione certificata di agibilità di cui all’articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380“.

quaderno-anci-superbonus-cila

Contributo a fondo perduto DL Agosto: c’è la percentuale per il calcolo

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L’articolo 60, comma 7-sexies, del decreto-legge n. 104 del 2020 (Decreto “Agosto”) ha previsto la possibilità di presentare l’istanza per ottenere contributo a fondo perduto di cui all’articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020 (Decreto Rilancio) per coloro che:

  • non avevano presentato l’istanza ai sensi del provvedimento del direttore dell’Agenzia del 10 giugno 2020;
  • a far data dall’insorgenza dell’evento calamitoso, avevano il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio dei comuni colpiti da eventi calamitosi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data del 31 gennaio 2020, classificati come totalmente montani e non presenti nell’elenco allegato alle istruzioni al modello di istanza pubblicato con il citato provvedimento del 10 giugno 2020.

Con il Provvedimento del 27 luglio 2021 l’Agenzia delle Entrate ha determinato la percentuale per il calcolo del contributo da erogare ai sensi del Decreto “Agosto”, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, per i soggetti che non avevano presentato l’istanza ai tempi del Decreto “Rilancio” e hanno sfruttato la seconda finestra per richiederlo.

Tenuto conto che l’ammontare complessivo dei contributi richiesti risultante dalle istanze validamente presentate, in assenza di rinuncia, è pari a 31.942.524 di euro, si legge nel Provvedimento, la percentuale è ottenuta dal rapporto tra 5.000.000 di euro (limite massimo di spesa) e 31.942.524, ed il risultato di tale rapporto è pari al 15,6531%.

provvedimento del 27_7_2021

Pubblicazione avviso di selezione Istruttore C Tecnico Tempo determinato

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UNIONE TERRE DI CASTELLI

Si comunica che è stata pubblicata, in data odierna,  l’avviso pubblico SELEZIONE, PER SOLI TITOLI, PER LA RACCOLTA DI CANDIDATURE PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO AL PROFILO PROFESSIONALE DI “ISTRUTTORE TECNICO” – CATEGORIA C (CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI) PRESSO ENTI DELL’UNIONE TERRE DI CASTELLI (MO), con SCADENZA 27 Agosto 2021

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MINISTERO ISTRUZIONE – SESSIONE ESAMI DI STATO PER ABILITAZIONE ALLA LIBERA PROFESSIONE DI GEOMETRA ANNO 2021 (SCADENZA 26/08/2021)

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Si comunica che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha indetto la sessione 2021 degli Esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della libera professione di Geometra, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 59 – 4^ Serie Speciale – del 27.07.2021.

Gli esami di abilitazione consistono in un’unica prova orale svolta esclusivamente con modalità a distanza con inizio in data 23 Novembre 2021 ore 8.30, cui potranno partecipare i candidati che completeranno il periodo di tirocinio (in tutte le forma previste) entro e non oltre il giorno antecedente alla prova d’esame.

Il termine perentorio, pena l’esclusione, per la presentazione della domanda è stabilito nel giorno del 26 AGOSTO 2021.

Le domande devono essere presentate al Collegio territoriale sede di residenza o di svolgimento del praticantato.

DOCUMENTI ESAME

Stralcio Decreto Gazzetta Ordinanza Ministeriale 2021

Prot 7938 – Ordinanza esame di stato Sessione 2021

avvertenze esame 2021

Domanda esame 2021

Elenco documenti 2021

Elenco documenti 2021 con pubblicazioni

Modello F23 Istruzioni modello F23 Codici agenzia entrate

attestazione conclusione tirocinio

CATASTO LE NOVITA’ DAL 10 AGOSTO 2021: DOCFA DATA FINE LAVORI NUOVI CONTROLLI

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Come noto, l’art. 28 del Regio decreto-legge del 13/04/1939 n. 652, come modificato dal Decreto-legge del 10/01/2006, n. 4, Articolo 34 quinquies, prescrive che “I fabbricati nuovi ed ogni altra stabile costruzione nuova che debbono considerarsi immobili urbani, a norma dell’art. 4, devono essere dichiarati all’Ufficio tecnico erariale entro trenta giorni dal momento in cui sono divenuti abitabili o servibili all’uso cui sono destinati”. Il medesimo termine è stabilito anche per le dichiarazioni di variazioni, ex art. 20 del Regio decreto-legge citato. Al fine di valutare la tempestività della domanda, nel modello di dichiarazione Docfa deve essere compilato uno specifico campo (data ultimazione lavori) che consente, all’algoritmo implementato nei sistemi informativi, di stabilire se occorra o meno procedere all’irrogazione della sanzione.

Per prevenire gli errori di compilazione del campo “data fine lavori” delle pratiche Docfa, a partire dal giorno 10/08/2021 sarà attiva su Sister una nuova finestra di controllo con la quale si richiede al tecnico abilitato di ripetere la data di ultimazione dei lavori, già indicata nel documento, prima della sua presentazione.

Nel caso in cui la data indicata nel documento (e ripetuta su Sister al momento del suo caricamento a sistema) ecceda il termine fissato dalla norma, il sistema avviserà il professionista invitandolo ad avvalersi del ravvedimento operoso.

Il sistema effettua inoltre ulteriori controlli e in particolare verifica che la data indicata sulla pagina Sister sia identica a quella del documento trasmesso: in caso di difformità, la dichiarazione Docfa viene respinta automaticamente (senza intervento dell’operatore) con motivazione congruente.

Il messaggio è il seguente: “La “Data fine lavori” indicata comporta, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni in materia, il pagamento di sanzioni e interessi connessi alla tardiva presentazione dell’atto di aggiornamento. Onde evitare l’irrogazione della sanzione da parte dell’Ufficio competente, con l’invio telematico dell’atto di aggiornamento, si consiglia di avvalersi del “Ravvedimento Operoso”, sempreché ne ricorrano ancora le condizioni”

 

Documenti da allegare per riesame dei classamenti notificati entro 60 gg

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AGENZIA DELLE ENTRATE

Elisabetta Pighi

Capo Area Servizi Catastali e Cartografici

Vista la notevole mole di richieste  di  riesame di classamento pervenute incomplete  relative agli avvisi di accertamento notificati nel 2021 e relativi al 2020 al fine di una proficua collaborazione si ritiene utile comunicare agli iscritti l’elenco di documenti da allegare al fine di evitare il diniego della richiesta .

Richiesta di riesame del classamento: deve avvenire entro 60 giorni dalla notifica (N.B. tenendo peraltro conto che la  PRESENTAZIONE DI ISTANZA DI AUTOTUTELA/MEDIAZIONE NON INTERROMPE I TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DEL RICORSO)

Documenti da allegare: Modello autotutela in carta semplice -relazione tecnica e documentazione fotografica possibilmente con coni ottici (ossia con identificazione planimetrica del punto di ripresa e dell’ angolo di visione dei fotogrammi)

Documentazione fotografica eventualmente allegata all’istanza:  le immagini allegate dovranno venire limitate a quelle ritenute  ESSENZIALI AI FINI DELLA RETTIFICA di classamento contestata, ossia  SIGNIFICATIVE  per la potenziale DIMOSTRAZIONE DI  CARATTERISTICHE INTRINSECHE ED ESTRINSECHE DELLA UIU e/o del FABBBRICATO DI APPARTENENZA  che si ritiene risultino:

  1. NON SUFFICIENTEMENTE QUALIFICATE DALLA DESCRIZIONE prodotta dal professionista incaricato in sede di presentazione del DOCFA,
  2. NON  APPREZZABILI mediante mera ricognizione ottica esterna effettuata tramite le IMMAGINI DISPONIBILI su piattaforme quali  SIT e/o GOOGLE STREET VIEW  (B. che sono comunque  STRUMENTI  IMPIEGATI IN MANIERA CONTINUATIVA DAI TECNICI DELL’UFFICIO  già in sede di accertamento documentale)

E’ necessario anche allegare delega, documenti delegante e delegato. Nel caso di società allegare la visura camerale o atto notorio che attesta la legale rappresentanza.

 

 

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