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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Decreto Ministeriale n. 24 del 09/01/2020
Le linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni prevedono le seguenti modifiche:
– per la riduzione del rischio sismico il tecnico incaricato della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico assevera l’efficacia degli interventi;
– il tecnico dovrà asseverare la classe di rischio sismico dell’edificio precedente l’intervento e quella conseguibile a seguito dell’esecuzione dell’intervento progettato che dovrà essere effettuata secondo il modello contenuto nell’allegato B;
– il progetto degli interventi e della relativa efficacia dovrà essere allegato alla Segnalazione di certificata di inizio attività (SCIA) o alla richiesta di permesso di costruire, al momento della presentazione allo sportello unico dell’edilizia (SUE) competente prima dell’inizio dei lavori;
– il direttore dei lavori ed il collaudatore statico (dove nominato per legge) dovrà controllare la conformità degli interventi eseguiti al progetto depositato, come asseverato dal progettista;
– al fine dell’ottenimento dei benefici fiscali, dovrà essere consegnata una copia al committente sia dell’asseverazione del progettista sulla classe di rischio dell’edificio precedente l’intervento e quella conseguibile a seguito dell’esecuzione dell’intervento, sia dell’attestazione da parte del direttore dei lavori e del collaudatore statico (dove nominato per legge) sulla conformità degli interventi.
Le modifiche introdotte sulla classificazione del rischio sismico riguardano in particolare:
– il progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico e l’asseverazione devono essere allegati alla segnalazione certificata di inizio attività o alla richiesta di permesso a costruire presso lo sportello unico per l’edilizia;
– all’interno dell’allegato A cambia la tabella per l’attribuzione della classe di Rischio IS-V in funzione dell’entità dell’indice di sicurezza; viene corretta l’espressione per la valutazione della Pam. Modificato il passaggio di classe di vulnerabilità per le murature in mattoni o pietra lavorata (approccio semplificato) a fronte degli interventi di rafforzamento locale individuati nella tabella 6;
– all’interno dell’allegato B si riporta la possibilità di usufruire della detrazione fiscale riservata agli interventi di miglioramento sismico anche in caso di demolizione e ricostruzione di un edificio con la stessa volumetria del preesistente purché si tratti di una ristrutturazione edilizia.
L’Ispettorato del lavoro ha pubblicato la nuova versione, aggiornata a gennaio 2020, del Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro (D. Lgs 81/2008)
L’aggiornamento di gennaio 2020
Le novità dell’ultima versione sono:
- sono stati inseriti gli interpelli dal n. 4 al 8 del 2019;
- è stato sostituito il Decreto Direttoriale n. 8 del 25 febbraio 2019 con il Decreto Direttoriale n. 57 del 18 settembre 2019 – elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche
- è stato sostituito il Decreto Direttoriale n. 2 del 16 gennaio 2018 con il Decreto Direttoriale n. 58 del 18 settembre 2019 – elenco dei soggetti abilitati e dei formatori per l’effettuazione dei lavori sotto tensione ;
- è stata aggiunta la lettera a-bis all’art. 4, comma 1, del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37 (attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici);
- è stato aggiunto l’art. 7-bis al Decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, (dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche).
CNGGL – MARSH
RESPONSABILITA’ CIVILE PROFESSIONALE
• costo estremamente contenuto a partire da € 130
• ampiezza della garanzia che copre TUTTI I RISCHI derivanti dall’attività di GEOMETRA (ad esempio sono comprese le funzioni previste dal D.lgs. 81/2008, l’attività di certificatore in materia energetica e acustica, l’attività di amministratore di condominio e di valutatore immobiliare)
• validità temporale: RETROATTIVITA’ ILLIMITATA e POSTUMA PER CESSAZIONE DELL’ATTIVITA’ O DEL CONTRATTO 10 ANNI ( non disdettabile da parte della compagnia per sinistro e gratuita per decesso)
• clausola INCOMPETENZA PROFESSIONALE: L’Assicuratore si obbliga a tenere indenne l`Assicurato per tutti i Danni derivanti da qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata per qualsiasi Errore professionale commesso dall’Assicurato, anche nel caso in cui un’autorità giudiziaria competente abbia stabilito che l’Assicurato ha operato oltre le proprie competenze professionali
• RESPONSABILITA’ IN SOLIDO: nel caso in cui l’assicurato fosse responsabile solidalmente con altri soggetti, l’Assicuratore risponderà di quanto dovuto in solido dall’assicurato, fermo il diritto di regresso nei confronti di altri terzi responsabili
• DANNI ALLE OPERE senza alcuna limitazione all’operatività (molte compagnie limitano la copertura per i soli danni derivanti da crollo, rovina totale o parziale e gravi difetti)
• FRANCHIGIA NON OPPONIBILE AL TERZO DANNEGGIATO: fissa € 500 per tutta l’attività del geometra tranne attività inerente D. Lgs 81/08 che prevede scoperto 10% con franchigia minima € 1.500 e massimo € 5.000
TUTELA LEGALE
Rimborso delle spese legali per diritti e onorari dell’avvocato e/o perito CTU e/o CTP liberamente scelti e per spese di soccombenza
DIFESA PENALE
• opposizioni avverso sanzioni amministrative di natura pecuniaria e/o non pecuniaria,
• violazione di norme di legge, regolamenti o di diligenza da parte del proprio Ordine Professionale, con avvio di procedimento disciplinare a proprio carico. con premio annuale a partire da € 175.
Possibilità di estendere la copertura a:
DIFESA CIVILE per
• vertenze contrattuali relative a forniture di beni o prestazioni di servizi (atto di citazione/ATP)
• vertenze di diritto civile relative a presunte inadempienze contrattuali proprie e/o di controparte con Compagnie Assicurative VERTENZE CON I FORNITORI per
• controversie contrattuali con i fornitori per inadempienze, proprie o di controparte, relative a forniture di beni o servizi
• controversie riguardanti gli immobili dove si svolge l’attività
La polizza di tutela legale non prevede retroattività come la RC.
Il caso assicurativo si intende insorto e quindi verificato nel momento in cui l’Assicurato, la controparte o un terzo avrebbero iniziato a violare norme di legge o contrattuali. La garanzia riguarda i casi assicurativi che insorgono trascorsi 90 giorni dalla stipulazione del contratto se si tratta di controversie di natura contrattuale previste all’Articolo 12.2 – Estensione Difesa Civile e all’Articolo 12.3 – Estensione Vertenza con i Fornitori e dalle ore 24 del giorno di stipulazione del contratto, negli altri casi. Un team Marsh è a disposizione per fornire consulenza ed assistenza (in caso di sinistro è anche previsto un tavolo congiunto con esperti del CNG). Grazie ad una piattaforma internet di e-commerce è possibile prendere visione delle condizioni contrattuali ed attivare le garanzie all’indirizzo www.marsh-professionisti.it/geometri Alleghiamo informative con TARIFFA COMPLETA e modalità di acquisto. Per la RC il fatturato da tenere in considerazione è quello dell’anno precedente al netto di iva e contributi cassa.
2020 CNG RC PROFESSIONALE – TARIFFA, SET INFORMATIVO AIG, ALL. 3.4. MARSH
2020 TUTELA LEGALE PROFESSIONALE – TARIFFA, SET INFORMATIVO DAS, ALL. 3.4 MARSH
AGENZIA DELLE ENTRATE – Direzione Provinciale di Modena – Ufficio Provinciale Territorio
CNGGL
495 – Nuova procedura Pregeo 10 versione 10.6.1
COMUNE DI SASSUOLO
19/12/2019 ore 17:00 – 19:00
Sala “Biasin” – Via Rocca n. 22 – Sassuolo
COMUNE DI MODENA
Mercoledì 11/12/2019 ore 17:30
Video documentario
Palazzo Comunale – Sala di Rappresentanza
Ordinanza n. 57 del 12 Ottobre 2012 e ss.mm.ii. Proroga dei termini di conclusione degli interventi e di presentazione della documentazione di rendicontazione del saldo finale.
AGENZIA ENTRATE – DIREZIONE PROVINCIALE DI MODENA