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LEGGE n.18 Febbraio 2024 – Acustica e aggiornamento professionale

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Si porta a conoscenza che in virtù dell’emanazione della Legge n. 18 del 23 febbraio 2024 “Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. n. 215 del 30 dicembre 2023, , recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi” (GU_SG n. 49 del 28 febbraio 2024 allegatae stato modificato Allegati 1 del D.Lgs. n: 42 del 17-02-2017, precisamente nella Legge di conversione troviamo:

All’Articolo 12

Dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

6-octies . All’allegato 1, punto 2, primo periodo, del decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42, in materia di aggiornamento professionale dei tecnici competenti in acustica, le parole: “5 anni” sono sostituite dalle seguenti: “8 anni”».

Pertanto, riportiamo per semplicità il testo coordinato:

Allegato 1 (modificato)

(artt. 21, 22 e 23) Modalità procedurali per l’iscrizione e la cancellazione dall’elenco dei tecnici competenti in acustica, nonché per l’aggiornamento professionale

  1.    Presentazione delle domande

[..]

 Aggiornamento professionale

Ai fini dell’aggiornamento professionale, gli iscritti nell’elenco di cui all’art. 21 devono partecipare, nell’arco di 5 anni 8 anni dalla data di pubblicazione nell’elenco e per ogni quinquennio successivo, a corsi di aggiornamento per una durata complessiva di almeno 30 ore, distribuite su almeno tre anni. L’avvenuta partecipazione con profitto ai corsi deve essere comunicata alla regione di residenza, con dichiarazione nelle forme stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

StralcioGUSG28-02-20241

 

La legge di bilancio 2024 riapre i termini per la rivalutazione di terreni e partecipazioni

By Legislazione nazionale | No Comments

La legge di bilancio 2024 prevede una ennesima proroga per la rivalutazione di quote e terreni introdotta dalla Legge n. 448/2001 che offre la possibilità di rivalutare terreni e partecipazioni per le persone fisiche e giuridiche. Questo significa che sarà possibile rivalutare il valore di terreni e partecipazioni detenuti nel proprio patrimonio al fine di adeguarsi al loro valore attuale di mercato.

La rivalutazione di terreni e partecipazioni può comportare diversi vantaggi fiscali, come ad esempio la possibilità di beneficiare di un trattamento più favorevole per quanto riguarda l’imposta sul reddito e l’imposta sulle plusvalenze.

Unica condizione posta dalla legge di bilancio 2024 è che siano detenuti alla data del 1°gennaio 2024.

I potenziali beneficiari della rivalutazione di terreni e partecipazioni sono:

ü  le persone fisiche (inclusi gli imprenditori agricoli);

ü  le società semplici;

ü  gli enti non commerciali;

ü  le associazioni professionali;

ü  i soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia.

Tali soggetti dovranno, entro il 30.06.2024:

ü  produrre una perizia di stima (redatta da tecnici a tal fine abilitati) che deve essere asseverata sempre entro il 30.06.2024 e, nel caso delle partecipazioni, riferita all’intero patrimonio sociale;

ü  versare l’imposta del 16% calcolata sul valore di perizia, come già stabilito per il 2023. In un’unica rata oppure in tre versamenti differenti al 30.06.2024, 30.06.2025 e 30.06.2026;

ü  presentare il quadro RM (per i terreni) e il quadro RT (per le partecipazioni) del Modello Redditi PF relativo all’anno in cui è effettuata la rivalutazione, esponendo i dati richiesti.

Rivalutazione terreni e partecipazioni_2024_pdf

RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPATE (2)

BONUS 75% PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE

By Legislazione nazionale, Senza categoria | No Comments

Bonus del 75% per eliminare le barriere architettoniche.

Il DL 212/2023 ha introdotto alcune modifiche al decreto rilancio modificando e riducendo al 75% la possibilità di intervento per l’eliminazione delle barriere architettoniche.

Gli interventi devono rispettare i requisiti indicati dal DM 236/1989 e asseverati da tecnici abilitati.

Dal 2024 il bonus barriere non è applicabile alla sostituzione di pavimenti, porte e finestre.

La scadenza del bonus è rimasta invariata al 31 dicembre 2025 e necessita di bonifico parlante per la sua applicazione come detrazione Irpef.

Rimangono valide alcune eccezioni per ottenere lo sconto in fattura e la cessione del credito:

  • sulle parti comuni dei condomìni a prevalente destinazione abitativa;
  • su unità immobiliari unifamiliari o unità abitative in edifici plurifamiliari adibite ad abitazione principale di proprietari o possessori con un reddito non superiore a 15mila euro;
  • su unità immobiliari unifamiliari o unità abitative in edifici plurifamiliari adibite ad abitazione principale di proprietari o possessori nel cui nucleo familiare sia presente un disabile con certificazione rilasciata ai sensi della Legge 104/1992

PROROGA TITOLI EDILIZI 2024

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Nel Decreto Energia  è presente una misura per la proroga straordinaria di permessi di costruzione, Scia, autorizzazioni paesaggistiche ed ambientali.

L’art. 4-quater della Legge 2 febbraio 2024, n. 11, in vigore dall’8 febbraio 2024, si applica ai permessi di costruire rilasciati o formatisi entro il 30 giugno 2024, alle Scia presentate entro la stessa data e alle convenzioni urbanistiche formatesi entro il medesimo termine.

Precedentemente, tali termini erano fissati al 31 dicembre 2023.

L’estensione dei titoli edilizi darà maggior flessibilità ai costruttori nel portare avanti i loro progetti, permettendo loro di avere più tempo per reperire i materiali necessari e gestire gli eventuali aumenti dei costi. Inoltre, questa proroga fornirà un ulteriore incentivo per l’attività edilizia, che è un importante motore dell’economia.

I lavori attualmente in corso o da avviare potranno beneficiare dell’estensione da 2 anni a 30 mesi della proroga straordinaria dei termini di inizio e fine lavori. Ricordiamo che originariamente era prevista in soli 2 anni,  relativa a permessi di costruire rilasciati o formatisi e scia presentate fino al 30 giugno 2024, oltre che di validità di convenzioni formatesi entro il medesimo termine (in precedenza tali termini erano fissati al 31 dicembre 2023).

Il rinvio si applica ai termini dei seguenti titoli edilizie:

  • Permessi di costruire
  • Segnalazioni certificate di inizio attività (Scia)
  • autorizzazioni paesaggistiche e delle dichiarazioni e autorizzazioni ambientali comunque denominate (di cui rispettivamente ai Dlgs 42 del 2004 e 152 del 2006).

La proroga non è automatica ed è prevista solo a patto che:

  • gli interessati presentino una comunicazione al Comune per manifestare la volontà di prolungare la validità. La comunicazione deve contenere l’indicazione degli estremi del titolo edilizio e del termine che si vuole prorogare (inizio e/o ultimazione lavori);
  • non siano già decorsi i termini di inizio e/o fine lavori al momento della comunicazione al Comune
  • il titolo abilitativo non risulti in contrasto con nuovi strumenti urbanistici approvati e con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio ai sensi del dlgs 42/2004 (es. piani paesaggistici, decreti di vincolo).

Lo slittamento di 30 mesi è valido anche per i permessi di costruire e per le Scia già prorogati, sulla base dell’art. 15, comma 2, del Testo unico Edilizia, per fatti sopravvenuti, estranei alla volontà del titolare del permesso di costruire o sulla base del Dl Semplificazioni del 2020 (art. 10, comma 4 del Dl 76) che, analogamente a quanto poi stabilito dal Dl Ucraina, aveva accordato la possibilità di proroga per i permessi di costruire rilasciati entro il 2020.

Beneficiano dell’ulteriore proroga anche le Scia e i permessi di costruire che avevano usufruito dei rinvii dei termini arrivati con l’emergenza Covid (art. 103, comma 2 del Dl 18 del 2020).

Di seguito riportiamo il testo dell’art. 10-septies del dl 181/2022 come modificato dall’art. 4-quater della Legge 11/2024, per una maggiore chiarezza e comprensione della nuova normativa.

In considerazione delle conseguenze derivanti dalle difficoltà di approvvigionamento dei materiali nonché dagli incrementi eccezionali dei loro prezzi, sono prorogati di trenta mesi: a) i termini di inizio e di ultimazione dei lavori, di cui all’articolo 15 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, relativi ai permessi di costruire rilasciati o formatisi fino al 30 giugno 2024, purché i suddetti termini non siano già decorsi al momento della comunicazione dell’interessato di volersi avvalere della presente proroga e sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione del soggetto medesimo, con nuovi strumenti urbanistici approvati nonché con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio, ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche ai termini relativi alle segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA), nonché delle autorizzazioni paesaggistiche e alle dichiarazioni e autorizzazioni ambientali comunque denominate. Le medesime disposizioni si applicano anche ai permessi di costruire e alle SCIA per i quali l’amministrazione competente abbia accordato una proroga ai sensi dell’articolo 15, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o ai sensi dell’articolo 10, comma 4, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e dell’articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27; b) il termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione di cui all’articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, o dagli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché i termini concernenti i relativi piani attuativi e qualunque altro atto ad essi propedeutico, formatisi fino al 30 giugno 2024, purché non siano in contrasto con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio, ai sensi del codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004. La presente disposizione si applica anche ai diversi termini relativi alle convenzioni di lottizzazione di cui all’articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, o agli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché ai relativi piani attuativi che hanno usufruito della proroga di cui all’articolo 30, comma 3-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e della proroga di cui all’articolo 10, comma 4-bis, del citato decreto-legge n. 76 del 2020.”

ANCE_nota_tecnica_febbraio_2024

VALUTAZIONE D’IMPATTO AMBIENTALE (VIA): DAL 1° FEBBRAIO TRASMISSIONE ONLINE DELLE ISTANZE

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A partire dal 1° febbraio 2024, il processo di avvio del procedimento di Valutazione d’Impatto Ambientale (VIA) è stato semplificato grazie all’introduzione della modalità telematica per la presentazione delle istanze. Questa innovativa misura segna il primo passo verso la completa sostituzione della procedura attuale, che prevede la trasmissione della documentazione tramite posta ordinaria, “brevi manu” o Posta Elettronica Certificata (PEC).

Questa iniziativa facilita il percorso di velocizzazione delle procedure e aiuterà sia il proponente pubblico e privato, che la direzione del Ministero nelle verifiche amministrative. Si tratta di un’iniziativa parte del percorso verso la dematerializzazione documentale e la semplificazione, utile in processi complessi di permitting, in cui il digitale diventa prezioso alleato dell’efficienza, nella direzione della transizione.

VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE

AGEVOLAZIONE PRIMA CASA E LE PERTINENZE

By Legislazione nazionale | No Comments

L’agevolazione “prima casa” spetta per tutti i tipi di pertinenze?
Sì, non solo per quelle in categoria C/2, C/6 e C/7, secondo la Cassazione.
Con tre recenti pronunce (Cass. nn. 33629/2023, 2351/2024 e 2364/2024), infatti, la Suprema Corte ha affermato l’applicabilità dell’agevolazione all’acquisto di ogni immobile che possa essere definito pertinenza della casa d’abitazione, ai sensi dell’art. 817 c.c. (destinazione durevole a servizio od ornamento).
Tale conclusione si fonda sul principio generale secondo il quale, anche in ambito tributario, alle pertinenze si estende la disciplina applicabile al bene principale (art. 23, co. 3, del TUR) e sulla natura esemplificativa – e non esaustiva – dell’elencazione contenuta nel co. 3 della Nota II-bis (all’art. 1 della Tariffa, Parte Prima, del TUR), che contempla le categorie C/2, C/6 e C/7.

CASSAZIONE

Accertamento di conformità ex art. 36 DPR 380/01 e i vincoli paesaggistici sopravvenuti

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Il Ministero della Cultura, a valle di un quesito di un Comune, è tornato sul tema dell’accertamento di conformità ex art. 36 DPR 380/01 e i vincoli paesaggistici sopravvenuti, confermando – anche a seguito di parere dell’Avvocatura Generale dello Stato – che il vincolo sopravvenuto non va ricondotto, ai fini della sanatoria, ai limiti dell’art. 167, co.4 del dlgs 42/2004.

In particolare il Ministero, ribadendo posizioni espresse in precedenza ma oggetto di oscillamenti interpretativi, ha evidenziato che:

-laddove il vincolo sopravvenga all’abuso edilizio, non si configura illecito paesaggistico;

-è quindi esclusa l’applicabilità dei limiti ex art. 167, co. 4 dlgs 42/2004

-in sede di accertamento di conformità edilizia sarà sufficiente procedere con una autorizzazione paesaggistica ex art. 146 dlgs 42/2004, ancorché ovviamente postuma.

Nello specifico l’Ufficio legislativo ha illustrato i due orientamenti giurisprudenziali sulla definizione di ‘volumi’ ai sensi dell’art.167 comma 4 del D.lgs. 42/2004. Secondo un primo orientamento in sede di accertamento di conformità paesaggistica, di cui all’art.167 comma 4 del D.lgs. 42/2004, è illegittimo il diniego di nulla osta basato sull’esistenza di superficie e volumi utili senza una valutazione in concreto della natura tecnica degli impianti, destinati ad occupare i vani interessati.

Secondo un secondo orientamento, decisamente prevalente si evidenzia nel parere, che non assume rilievo la distinzione tra volumi tecnici e volumi di altro tipo e, a tal fine  richiama la sentenza del Consiglio di Stato n.3026/2022, per cui il divieto di creazione di volumi, di cui all’art.167 c.4 dell’art.167 del D.lgs. 42/2004, si riferisce a qualsiasi nuova edificazione che crei volume, senza alcuna distinzione tra volume tecnico ed altro tipo di volume, interrato o meno.

Si è quindi concluso, ritenendo il ricostruito orientamento maggioritario della giurisprudenza amministrativa maggiormente compatibile con le esigenze di tutela del paesaggio, per cui la nozione di volumi rilevanti ai sensi dell’art.167 comma 4 lett. a) del D.lgs. 42/2004 comprende qualsiasi nuova volumetria, inclusi i volumi tecnici.

L’Ufficio legislativo ha, inoltre, richiamato il D.P.R. 139/2010 ed il successivo D.P.R. 31/2017 “Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata”, con cui il Legislatore ha escluso l’autorizzazione paesaggistica per determinati interventi (Allegato A), mentre per altri di lieve entità ha previsto un procedimento autorizzatorio semplificato.

Tra questi il D.P.R. 31/2017 ha previsto al punto A.31 dell’allegato le “opere ed interventi edilizi eseguiti in variante a progetti autorizzati ai fini paesaggistici che non eccedano il due per cento delle misure progettuali quanto ad altezza, distacchi, cubatura, superficie coperta o traslazioni dell’area di sedime”. Dette opere, osserva l’Ufficio legislativo, sono quindi escluse dall’ambito applicativo dell’art.167 del D.Lgs. 42/2004, in quanto opere inidonee ad incidere negativamente sui valori del paesaggio, a prescindere da qualsiasi qualificazione o destinazione d’uso del bene realizzato.

circolare-SG-n-38-2023-del-4-9-2023

allegato-parere-uff-legislativo-prot-19133-del-19-7-2023

Avviso per la formazione di elenco professionisti per pratiche MUDE

By Enti locali | No Comments

COMUNE DI MIRANDOLA

30/01/2024

sarà prorogata fino alle ore 12:00 del giorno 15/02/2024

Pertanto le domande in formato digitale dovranno essere presentate entro le ore 12:00 del giorno 15 febbraio 2024, unitamente all’Allegato A e a fotocopia del documento d’identità del sottoscrittore ai sensi degli artt 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.

Si comunica inoltre che tutta la documentazione è scaricabile al seguente link:

https://www.comune.mirandola.mo.it/documenti-e-dati/bandi-dellente/avvisi-incarichi/avviso-per-la-formazione-di-un-elenco-professionisti-per-pratiche-mude

Avviso MIRANDOLA_rev_29012024

 

08/01/2024

Si comunica che il Comune di Mirandola intende procedere all’individuazione di professionisti, in possesso delle idonee qualificazioni ed interessati ad assumere incarichi relativi all’istruttoria delle pratiche di “Richiesta Contributo di Ricostruzione”,  riguardanti gli edifici privati danneggiati dal sisma del maggio 2012, in conformità a quanto previsto dalle ordinanze commissariali n. 29/2012, 51/2012 e 86/2012 e s.m.i., mediante la formazione di un elenco di tecnici professionisti per il conferimento di servizi in parola.

A partire pertanto dal giorno 02/01/2024 fino alle ore 12:00 del giorno 31/01/2024, sarà pubblicato sul sito internet del Comune di Mirandola – Albo Pretorio informatico, sezione bandi di concorso, selezioni e incarichi e su Amministrazione Trasparente, AVVISO PUBBLICO – ai sensi dell’art. 50 comma 2 del d.lgs. 36/2023 e allegato II.1 – per l’individuazione dei professionisti interessati allo svolgimento, per il Comune di Mirandola, di servizi attinenti all’ingegneria, all’architettura e alle attività tecnico amministrative connesse, riguardanti l’istruttoria delle pratiche di “richiesta contributo di ricostruzione”, per gli edifici privati danneggiati dal sisma del maggio 2012.

Le domande in formato digitale devono essere presentate entro le ore 12:00 del giorno 31 gennaio 2024, unitamente all’Allegato A e a fotocopia del documento d’identità del sottoscrittore ai sensi degli artt 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.

Avviso MIRANDOLA

AllegatoA

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