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REGIONE EMILIA ROMAGNA – RICOSTRUZIONE POST SISMA
REGIONE EMILIA ROMAGNA
Disposizioni relative alla concessione di contributi per il pagamento dei maggiori interessi maturati entro il 31/12/2019, in conseguenza della sospensione delle rate di mutui e finanziamenti prevista a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e degli eventi alluvionali e atmosferici del 2014 nella Regione Emilia-Romagna.
E’ possibile portare in detrazione le spese per un intervento combinato per la riqualificazione energetica e la riduzione del rischio sismico (ecobonus+sismabonus) di un edificio in caso di cambio di destinazione d’uso? Questa la richiesta di un utente.
Con l’interpello n. 293/2019 l’Agenzia delle Entrate ha sottolineato che si ha diritto alla detrazione combinata ecobonus+sismabonus per interventi di efficientamento energetico e messa in sicurezza antisismica che presuppongano il cambio di destinazione d’uso di più unità immobiliari, ma solo nel caso in cui vengano rispettate le seguenti condizioni:
1 – Cambio destinazione d’uso
In base alla circolare n. 7/E del 27 aprile 2018, le opere di ristrutturazione edilizia comportanti la realizzazione di un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, sono da considerare di trasformazione urbanistica e come sono assoggettate al preventivo rilascio del titolo edilizio.
Pertanto, condizione necessaria affinché il contribuente possa usufruire delle detrazioni d’imposta per trasformare un immobile ad uso non abitativo in uno abitativo è che nel provvedimento amministrativo che assente i lavori deve risultare chiaramente che gli stessi comportano il cambio di destinazione d’uso del fabbricato in abitativo.
2 – Detrazione per interventi combinati
In riferimento alle detrazioni per l’intervento combinato di riduzione del rischio sismico e di riqualificazione energetica di un edificio, le Entrate richiamano l’art. 1, comma 3, lett. a), n. 7) della legge di Bilancio 2018, in base al quale per le spese sostenute per gli interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica, spetta in alternativa alle detrazioni previste, una detrazione
- nella misura dell’80%, ove gli interventi determinino il passaggio ad una classe di rischio inferiore
- nella misura dell’85% ove gli interventi determinino il passaggio a due classi di rischio inferiori.
La predetta detrazione è ripartita in 10 quote annuali di pari importo e si applica su un ammontare delle spese non superiore a euro 136.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.
3 – Parti comuni
Viene, inoltre, chiarita la perplessità espressa dall’interpellante circa la possibilità di fruire della detrazione pur in assenza di un effettivo condominio.
Sempre nella circolare n. 7/E del 27 aprile 2018 viene precisato che sia ai fini delle detrazioni per lavori volti alla riduzione del rischio sismico che ai fini della detrazione delle spese per interventi di riqualificazione energetica, per “parti comuni” si intendono quelle riferibili a più unità immobiliari funzionalmente autonome, ossia distintamente accatastate, a prescindere dall’esistenza di una pluralità di proprietari.
Nel caso in esame, la condizione soggettiva di unico proprietario, sebbene l’acquisto sia stato effettuato in comproprietà indivisa fra i due coniugi, risulta soddisfatta.
4 – Recupero del patrimonio edilizio e non nuova costruzione
Relativamente all’adozione delle misure antisismiche, anche per gli interventi combinati di riduzione del rischio sismico e di riqualificazione energetica, condizione necessaria è che l’intervento si configuri come recupero del patrimonio edilizio e non come nuova costruzione, in linea a quanto evidenziato con risoluzione n. 34 del 27 aprile 2018 delle Entrate.
Tale qualificazione delle opere edilizie spetta al Comune (o altro ente territoriale competente in tema di classificazioni urbanistiche) che, in sede di rilascio del titolo amministrativo che autorizza i lavori, asserisce che l’opera consiste in un intervento di conservazione del patrimonio edilizio esistente e non in un intervento di nuova costruzione.
5 – Limite di spesa
In riferimento all’applicazione del limite di spesa, come precisato con circolare n. 7/E del 2018, esso va attribuito a ciascuna delle unità immobiliari componenti l’edificio prima dell’intervento di ristrutturazione, anche nel caso in cui l’unità immobiliare su cui si effettuano i lavori non sia ad uso abitativo (nel nostro caso è un fienile).
Con la risposta all’interpello n. 2872019 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all’articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212, relativo alla detrazione fiscale spettante per le spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio, con particolare riferimento ai titoli abilitativi di cui all’art. 16-bis del TUIR.
Il caso esaminato riguardava alcuni lavori di ristrutturazione edilizia effettuati da un contribuente per i quali il Comune, facendo riferimento alla guida fiscale “L’Agenzia informa” aggiornata al mese di febbraio 2018, in cui non sono fornite indicazioni in merito alla richiesta di titoli abilitativi, aveva affermato che non fosse necessaria effettuare alcuna comunicazione rientrando i lavori tra quelli di “edilizia libera”.
Di diverso avviso il commercialista, secondo il quale per poter fruire della detrazione fiscale sui lavori in oggetto (realizzazione e miglioramento dei servizi igienici) il contribuente avrebbe dovuto presentare la CILA (comunicazione inizio dei lavori asseverata da un tecnico). Nel rispondere all’interpellante, l’Agenzia delle Entrate ha richiamato la circolare n. 57/1998, da ultimo confermata dalla circolare n. 13/E/2019, che riporta la nozione di ciascuna categoria di intervento oggetto delle detrazioni in argomento e un elenco non esaustivo ma esemplificativo dei lavori ammissibili, e, con particolare riguardo alla distinzione tra interventi di manutenzione ordinaria e di manutenzione straordinaria. Nella circolare di quest’anno viene confermato che solo nel caso in cui la normativa edilizia non preveda, per la realizzazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio agevolati dalla normativa fiscale, alcun titolo abilitativo, il contribuente che ha sostenuto le spese, con una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, indica la data di inizio dei lavori ed attesta la circostanza che gli interventi posti in essere rientrano tra quelli agevolabili.
Viene poi ricordato che il decreto legislativo n. 222/2016 ha effettuato un riordino ed un ampliamento della categoria degli interventi soggetti ad attività completamente libera. Nella Tabella “A”, Sezione II – Edilizia, la norma riporta, in corrispondenza del lavoro da eseguire, la procedura richiesta e il titolo edilizio necessario.
Con riferimento ai lavori effettuati dall’interpellante di realizzazione e di miglioramento dei servizi igienici, le Entrate confermano che si tratta di interventi di manutenzione straordinaria ammessi alla detrazione ai sensi dell’articolo 16-bis, comma 1, lettera b), del TUIR. Per la qualificazione dell’intervento dal punto di vista edilizio e urbanistico le Entrate rimandano però ad apposite valutazioni di natura tecnica al Comune o ad altro ente territoriale competente in materia edilizia ed urbanistica.
CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI – PARERE