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Ing. Daniele Ciarletti Responsabile Struttura Tecnica Sismica UCMAN
RIMBORSO FORFETTARIO SISMICA:
Ai fini della verifica della completezza documentale formale da eseguire sulla denuncia di deposito del progetto esecutivo delle strutture è indispensabile che questa contenga la ricevuta del versamento del rimborso forfettario dovuto in accordo con la DGR n. 1934/2018, indipendentemente dal fatto che il progetto sia o meno inviato alla Struttura tecnica per il controllo di merito.
Lo Sportello Unico verifica la presenza della prova del versamento del rimborso forfettario e la coerenza dell’importo in relazione alla tipologia dell’istanza (deposito/autorizzazione/sanatoria), al tipo di intervento (locale, miglioramento ecc.) e in base alla volumetria, quando pertinente. A far data dal 01/07/2019, il versamento del rimborso forfettario dovrà essere eseguito a favore dell’UCMAN nel conto corrente bancario indicato nella sezione dedicata del sito istituzionale.
INIZIO GESTIONE ORDINARIA DELLA STRUTTURA TECNICA:
Come noto, per tutte le pratiche sismiche relative al periodo compreso tra il 01/01/2019 (data di cessazione dell’avvalimento da parte della Struttura tecnica regionale – STB Modena) e il 30/06/2019 è stato ratificato uno schema di accordo per il supporto temporaneo per l’esercizio delle funzioni in materia sismica tra l’UCMAN e la RER. In questo lasso di tempo le pratiche sono inviate dagli Sportelli territoriali al SGSS per l’istruttoria tecnica e per conoscenza alla Struttura tecnica dell’Unione che mantiene la responsabilità del procedimento e quindi dell’emissione degli atti conseguenti (parere finale o determinazione di autorizzazione).
Ne consegue che anche per le pratiche del semestre sopra richiamato la Struttura Tecnica dell’UCMAN deve sempre assumere agli atti gli allegati della pratica e le eventuali integrazioni documentali.
A far data dal 01/07/2019, le istruttorie tecniche di merito saranno in capo alla Struttura tecnica dell’Unione, che avvierà pertanto la gestione ordinaria della funzione sismica.
FINE LAVORI STRUTTURALE E COLLAUDO:
Si rimanda al comma 3 dell’art. 19 della LR n. 19/2008 secondo cui, “completate le opere strutturali, il direttore dei lavori né da comunicazione alla Struttura tecnica competente in materia sismica ed al collaudatore, che nei sessanta giorni successivi provvede a depositare il certificato di collaudo statico presso la struttura competente”.
Ne consegue che il direttore dei lavori comunica la fine lavori strutturali con il modello MUR A16/D10 al SUE/SUAP e contestualmente alla Struttura tecnica competente che dal 01/01/2019 è il Servizio Struttura Tecnica Sismica dell’UCMAN. Il collaudatore deposita il collaudo con il modello MUR A18/D12 al SUE/SUAP e contestualmente alla Struttura Tecnica Sismica dell’UCMAN.
La Corte di Cassazione si è pronunciata contraria all’applicazione dell’Imu sugli immobili che sono iscritti al catasto come ruderi. Con la sentenza n. 10122 dell’11 aprile 2019, ha dichiarato che è impossibile «assoggettare a Ici i fabbricati collabenti, iscritti nella categoria catastale fittizia F2».
Negli anni scorsi l’Agenzia aveva invece fatto recapitare ben 800 mila avvisi bonari ai proprietari di ruderi per chiedere il saldo delle tasse. La Corte di Cassazione ha escluso la possibilità di chiedere il saldo delle tasse e imposte su edifici fatiscenti, così come la possibilità di avere imposte sul valore venale del terreno dove sorge il rudere.
Il problema ora è che l’Imu sui ruderi non si paga solo per quelli iscritti al catasto edilizio. Molti sono i casi però di iscrizione di questi edifici al catasto terreni. Le Unioni montane avevano già sottolineato come il passaggio da catasto terreno a catasto edilizio non fosse obbligatorio.
Pensate che secondo un’indagine di Confedilizia il numero di ruderi in Italia è raddoppiato dal 2011 ad oggi. Fino ad oggi i proprietari avevano evitato il pagamento delle imposte provvedendo a scoperchiare il tetto, facendo diventare così l’abitazione un rudere. Una sentenza questa che ha un forte impatto sulle aree interne e montane disabitate, con molti proprietari di case che non possono più essere abitate e non hanno più valore.
Ricordiamo che per non pagare più l’Imu sui ruderi questi vanno iscritti al catasto. Per la Cassazione infatti non sono soggette a Imu «le unità iscritte in catasto per scelta del titolare, mentre per quelle non iscritte, non rientrando nella definizione di fabbricato, l’imposta sarebbe dovuta sulla base dell’area edificabile».
SENTENZA
Cass 10122/2019 depositata l’11.04.2019 – ICI non dovuta per i fabbricati collabenti, l’imposta non si deve pagare nemmeno sull’area in quanto è già edificata.
Nella Sentenza n. 10122 del dell’11 aprile 2019 della Corte di Cassazione, i Giudici di legittimità affermano che non si applica l’Ici ai fabbricati accatastati come unità collabenti (Categoria “F/2”).
Tale categoria di fabbricati oltre a non essere tassabili ai fini Ici come fabbricati in quanto privi di rendita, non lo sono neppure come area edificabile.
Ciò perché quest’ultima non rientra in nessuno dei presupposti ICI, trattandosi all’evidenza di area già edificata e dunque non di “area edificabile”.
Secondo i supremi giudici infatti “ … l’assunto del Comune … è errato in quanto la sottrazione ad imposta del fabbricato collabente, iscritto nella conforme categoria catastale F/2 (come quello di cui trattasi), in ragione dell’azzeramento della relativa base imponibile, non può essere superata prendendo a riferimento la diversa base imponibile prevista per le aree edificabili e costituita dal valore venale del terreno sul quale il fabbricato insiste, atteso che la legge (d. lgs. 504/92) prevede l’imposizione ICI per le aree edificabili e non per quelle già edificate; questa Corte ha già avuto modo di affermare che “in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), il fabbricato accatastato come unità collabente (categoria F/2), oltre a non essere tassabile come fabbricato, in quanto privo di rendita, non è tassabile neppure come area edificabile, sino a quando l’eventuale demolizione restituisca autonomia all’area fabbricabile, che da allora è soggetta a imposizione come tale, fino al subentro della imposta sul fabbricato ricostruito” (Cass. n.23801 dell’l1/10/2017); la commissione tributaria regionale, avallando l’assunto del Comune; ha dunque effettivamente errato”.
La Corte quindi accoglie il motivo di ricorso.
Servizio Difesa del Suolo – Tecnico Manutentivo e Lavori Pubblici Struttura Tecnica per la Riduzione del Rischio Sismico Unione dei Comuni del Frignano
Si comunica che dalla data di pubblicazione sul BURER della DGR 924/2019 per il Comune di Pievepelago (Zona sismica 2) facente parte della Unione dei Comuni del Frignano, oltre ovviamente i restanti Comuni in Zona sismica 2 della Regione, è previsto il Deposito Simico per gli interventi locali e di riparazione sugli edifici esistenti, esclusi naturalmente gli interventi privi di rilevanza di cui alla DGR 2272/2018 non sottoposti a controllo da parte delle Strutture Tecniche Simiche.
Rimangono invece soggetti a preventiva autorizzazione sismica gli interventi locali e di riparazione sulle opere esistenti elencate nella DGR 1661/2009.
BURERT n.184 del 10.06.2019 -DGR 828 – P2-PDF-A
BURERT n.186 del 11.06.2019 DGR 924 -P2-PDF-A
La detrazione per il risparmio energetico (Ecobonus) spetta anche per la sostituzione degli infissi, a condizione che comportino un miglioramento dell’efficienza energetica.
Il riferimento normativo, è l’articolo 14, comma 2, del Dl 63/2013, come modificato dalla manovra 2018, che ha abbassato al 50% la detrazione per gli infissi.
Questa detrazione (tetto di spesa di 60mila euro), si applica anche alle spese «relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi».
Sul sito dell’ENEA sono ulteriormente specificate le caratteristiche che i lavori devono soddisfare per comprate effettivamente un risparmio energetico.
Quando si sostituiscono gli infissi, però, si può applicare anche la detrazione, sempre al 50%, per le ristrutturazioni edilizie (tetto di spesa di 96mila euro), con riferimento normativo articolo 16 bis dl Dpr 917/1986.
La Guida dell’Agenzia elle Entrate specifica che, per quanto riguarda gli infissi esterni, è agevolata la:
“nuova installazione o sostituzione con altri aventi sagoma, materiali o colori diversi (solo se riguarda l’intera facciata).”
Con la circolare n. 13/E/2019 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti su come usufruire della detrazione fiscale per gli interventi di installazione dei pannelli solari nella dichiarazione dei redditi 2019, relativa all’anno di imposta 2018 (Righi E61 – E62 col. 1 cod. 3).
Detrazione IRPEF
La detrazione IRPEF spettante ammonta al 65% delle spese sostenute, entro il limite di 60.000 euro ad immobile, ai sensi dell’Art. 1, comma 346, della legge n. 296 del 2006.
Impianti agevolabili
Gli interventi agevolabili sono l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali, per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura nonché istituti scolastici e università. La detrazione spetta anche per le spese sostenute per l’installazione di sistemi termodinamici a concentrazione solare per la produzione di acqua calda nonché per la produzione di acqua calda ed energia elettrica in quanto tali sistemi sono assimilabili ai pannelli solari.
Non beneficia, invece, della detrazione l’installazione di un impianto di “solar cooling” per la generazione di acqua fredda per la climatizzazione estiva a partire dall’acqua calda prodotta da pannelli solari.
Spese detraibili
Con riferimento agli impianti agevolabili, possono essere portate in detrazione le spese sostenute per:
- la fornitura e posa in operadi tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche;
- le opere idrauliche e murarienecessarie per la realizzazione a regola d’arte di impianti solari termici organicamente collegati alle utenze, anche in integrazione con impianti di riscaldamento;
- relative alle prestazioni professionali, incluse sia quelle necessarie per la realizzazione degli interventi agevolati sia quelle sostenute per acquisire la certificazione energetica eventualmente richiesta per fruire del beneficio;
- sostenute per le opere edilizie funzionalialla realizzazione dell’intervento.
Certificazione
Come requisito viene richiesto che i pannelli abbiano una certificazione di qualità conforme alle norme rilasciata da un laboratorio accreditato. Sono equiparate alle UNI EN 12975 o UNI EN 12976 le norme EN 12975 e EN 12976 recepite da un organismo certificatore nazionale di un Paese membro dell’Unione europea o della Svizzera.
Al contrario, non sono ammessi alla detrazione i pannelli solari per i quali siano prodotte certificazioni di qualità diverse da quelle espressamente previste dal DI 19 febbraio 2007 (Risoluzione 11.09.2007 n. 244).
Il termine minimo di garanzia dei pannelli solari è fissato in cinque anni per pannelli e bollitori e in due anni per gli accessori e i componenti tecnici (Circolare 31.05.2007 n. 36, paragrafo 3.3).
A.S.D. GEOSPORT
Una giornata interamente dedicata al Geometra piemontese ucciso a novembre dello scorso anno, mentre svolgeva una perizia immobiliare. Questa l’iniziativa di solidarietà promossa dall’associazione sportiva di Categoria “Geosport”, a cui hanno aderito le istituzioni pubbliche del territorio, la realtà economica locale e la cittadinanza. L’appuntamento è fissato per sabato 11 maggio e, in rappresentanza del Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati, interverrà il Consigliere Livio Spinelli
REGIONE EMILIA ROMAGNA
Con ordinanza del Commissario delegato alla ricostruzione n. 2 del 19 febbraio 2019 modificata con ordinanza n. 3 del 27 febbraio 2019 (pdf, 1.7 MB), la Regione Emilia-Romagna intende agevolare nel rispetto delle identità e delle vocazioni dei territori colpiti dal sisma, processi di insediamento, riqualificazione e ammodernamento di attività d’impresa, professionali e no profit al fine di:
- favorire il ripopolamento e la rivitalizzazione delle aree dei centri storici e delle frazioni e/o di altre aree dei Comuni dell’Emilia-Romagna più colpiti dagli eventi sismici accaduti nel maggio del 2012;
- preservare il senso di comunità e promuovere il ritorno a normali condizioni di vita sociale ed economica attraverso la realizzazione di interventi orientati alla sostenibilità economica, ambientale e sociale in linea con quanto previsto dall’Agenda 2030 dell’Onu.
Beneficiari
Il bando si rivolge alle imprese, alle attività professionali, alle associazioni, fondazioni ed enti no profit
Tipologia e misura del contributo
Contributo a fondo perduto nella misura del 70% delle spese ritenute ammissibili. Il contributo può aumentare del 10% nel caso di rilevanza della presenza femminile e/o giovanile o nel caso di possesso del rating di legalità.
Il contributo massimo concedibile non può superare i 150.000 €
Le risorse stanziate sul bando ammontano complessivamente a 35 milioni di euro
Progetti ammissibili
I progetti devono prevedere interventi aventi ad oggetto l’insediamento e/o la riqualificazione, l’ammodernamento e/o l’ampliamento delle attività d’impresa, professionali e/o no profit, in immobili localizzati nelle aree dei centri storici, delle frazioni e/o di altre aree dei comuni indicati nel bando, che abbiano come obiettivo prioritario quello di aumentare l’attrattività dei luoghi e l’aumento dei flussi di persone verso le aree stesse.
Presentazione domanda
La domanda di contributo dovrà essere compilata ed inviata alla Regione esclusivamente per via telematica, tramite l’applicazione web Sfinge 2020
La domanda di contributo dovrà essere presentata, pena la non ammissibilità delle stessa, all’interno delle finestre e delle seguenti scadenze:
1° finestra, dalle ore 10.00 del giorno 12 marzo 2019, alle ore 13.00 del giorno 28 giugno 2019
2° finestra, dalle ore 10.00 del giorno 13 settembre 2019, alle ore 13.00 del giorno 29 novembre 2019
3° finestra, dalle ore 10.00 del giorno 15 gennaio 2020, alle ore 13.00 del giorno 29 maggio 2020