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Nuovo Modello per i Contratti di locazione

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E’ stato approvato da parte dell’ Agenzia delle Entrate il nuovo modello, e le relative istruzioni, denominato “modello RLI” per la Registrazione dei contratti di Locazione di Immobili.Il modello è composto da:

quadro A – Dati generali, nel quale sono contenuti i dati utili alla registrazione del contratto (quali la tipologia del contratto, la data di stipula e la durata della locazione), la sezione dedicata agli adempimenti successivi (tra i quali proroga,cessione, subentro e risoluzione), i dati del richiedente, la registrazione e la sezione riservata alla presentazione in via telematica

quadro B – Soggetti, in cui sono indicati i dati dei locatori e dei conduttori

quadro C – Dati degli immobili, riguardante i dati degli immobili principali e delle relative pertinenze

quadro D – Locazione ad uso abitativo e opzione/revoca cedolare secca, contenente le informazioni relative al regime della cedolare secca

quadro E – Locazione con canoni differenti per una o più annualità, in cui possono essere indicati i diversi canoni di locazione pattuiti nel contratto per le successive annualità.

Il modello RLI è utilizzato per:

  • richiedere la registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili
  • richiedere eventuali proroghe, cessioni, subentri e risoluzioni con il calcolo delle relative imposte e di eventuali interessi e sanzioni
  • l’esercizio dell’opzione o della revoca della cedolare secca per i contratti aventi ad oggetto unità immobiliari commerciali di categoria catastale C/1 e relative pertinenze (art. 1, comma 59, della legge n. 145/2018)
  • la comunicazione dei dati catastali ai sensi dell’art. 19, comma 15, del dl n. 78/2010
  • la registrazione dei contratti di affitto dei terreni e degli annessi “titoli PAC”
  • la registrazione dei contratti di locazione con previsione di canoni differenti per le diverse annualità
  • la registrazione dei contratti di locazione a tempo indeterminato
  • il ravvedimento operoso.

Il modello deve essere presentato unicamente in modalità telematica, direttamente o per il tramite dei soggetti indicati nell’art. 15 del decreto direttoriale del 31 luglio 1998. La presentazione telematica del modello può essere effettuata anche presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate da parte dei soggetti non obbligati alla registrazione telematica dei contratti di locazione.

Cedolare secca per immobili residenziali e commerciali

Nella sezione D del Modulo è possibile richiedere l’applicazione della cedolare secca, qualora si avessero i requisiti.

Si ricorda che a partire dal 2011, l’art. 3 del dlgs 23/2011, ha introdotto il nuovo regime facoltativo della cedolare secca, alternativo a quello ordinario, di tassazione dei redditi derivanti dalla locazione per finalità abitative degli immobili ad uso abitativo e delle relative pertinenze.

Il locatore grazie al modulo può revocare l’opzione in ciascuna annualità contrattuale successiva a quella in cui è stata esercitata l’opzione entro il termine previsto per il pagamento dell’imposta di registro relativa all’annualità di riferimento.

La revoca comporta il pagamento dell’imposta di registro dovuta per detta annualità di riferimento e per le successive.

La possibilità di utilizzare tale regime con la legge di Bilancio 2019 è stata estesa agli immobili commerciali categoria C1.

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REGIONE EMILIA ROMAGNA – Apertura Sportelli per il Lavoro Autonomo

By Notizie in Primo Piano | No Comments

La Regione Emilia-Romagna, la Confederazione Italiana Libere Professioni ed il Comitato Unitario Professioni dell’Emilia-Romagna hanno sottoscritto un Protocollo d’intesa per una prima sperimentazione di servizi di supporto al lavoro autonomo in Emilia-Romagna.

A siglare l’accordo sono stati il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, la Presidente di Confprofessioni, Maria Pungetti, ed il Presidente del CUP dell’Emilia-Romagna, Alberto Talamo. L’intesa riguarda anche l’Agenzia regionale Lavoro.

 

 

Il cambio di destinazione d’uso del sottotetto richiede il Permesso di costruire

By Legislazione nazionale | No Comments

CASSAZIONE

Il cambio destinazione d’uso del sottotetto, da vano tecnico ad uso residenziale, senza il permesso di costruire costituisce abuso edilizio. Con la recente ordinanza n. 9046/2019, la Corte di Cassazione è intervenuta in merito ad un caso riguardante il cambio destinazione d’uso di un sottotetto. In particolare, è stato ribadito che se un intervento edilizio comporta il cambio di destinazione d’uso, da vano tecnico ad uso residenziale, serve sempre il rilascio del permesso di costruire, pena la responsabilità penale, in quanto l’intervento comporta una trasformazione radicale.

Ordinanza Cassazione 11 gennaio 2019, n. 9046

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By Varie | No Comments

Noi del settore edile come possiamo partecipare al cambiamento che non sarà, ma deve già’ essere per salvare le risorse della Terra e i cambiamenti climatici che sono un pericolo per tutti?

Puntare al totale riutilizzo dei materiali da costruzione e demolizione. I rifiuti speciali prodotti in Italia come sottolinea l’Ispra nel suo rapporto 2016 –con dati riferiti al 2014- sono oltre quattro volte superiori a quelli urbani. Nel 2014 a fronte di circa 130,6 milioni di tonnellate di speciali (erano 124,4 nel 2013, +6,2%), suddivisi in 121,7 milioni di tonnellate di non pericolosi e 8,8 di pericolosi. Ai settori dei rifiuti delle costruzioni e demolizioni  è imputabile la produzione del 39,7% del totale riferito ai rifiuti speciali. Si tratta di un flusso di rifiuti che comprende molti materiali: dal cemento armato ai mattoni, dai telai delle finestre ai vetri, dai cavi del circuito elettrico alle tubazioni, dalle ceramiche all’asfalto. Un vero disastro ambientale!

Legambiente nel suo secondo Rapporto dell’Osservatorio Recycle dello scorso giugno ribadisce che oggi non esistono più motivi tecnici, prestazionali o economici che possano essere utilizzati come scuse per non utilizzare materiali provenienti da riciclo nelle costruzioni.

Attualmente i rifiuti generati durante le operazioni di costruzione e demolizione vengono sì recuperati al 90%, , ma si tratta di applicazioni di basso livello: come sottofondazione stradale o come materiale di riempimento nelle opere di ingegneria idraulica e civile. Per dare un contributo a questo cambio di rotta è nato due anni fa Repurpose ,un progetto che fornisce consulenza sulle possibilità di riutilizzo di questi materiali a architetti, costruttori e ai loro clienti. Repurpose ha creato una rete che conta ora circa 200 imprese e che ha all’attivo oltre dieci progetti avviati.  E’ stata creata un piattaforma on-line che rende possibile la ricerca l’acquisto e la vendita di tutti i materiali che si rendono disponibili da una demolizione e che possono essere impiegati in un progetto di costruzione pianificando le azioni prima che i lavori abbiano inizio.

La piattaforma favorisce il riutilizzo in due modalità:

– compravendita di materiale che assolve alla funzione originaria nel secondo utilizzo

– compravendita di materiale che trova un diverso impiego.

L’economia circolare è una logica che deve entrare negli stili di vita e di pensiero di tutti, essa ha lo scopo di separare la crescita economica dallo sfruttamento delle risorse naturali e degli ecosistemi, utilizzando le suddette risorse in modo più efficace e proficuo. È un aspetto trainante per l’innovazione nel settore del riutilizzo di materiali, componenti e prodotti e per lo sviluppo di nuovi modelli di business.

Il ruolo della progettazione in un’economia circolare è di primaria importanza. Le aziende dovranno collaborare con i progettisti per sviluppare nuovi design per i prodotti e i servizi che tengano conto del ciclo di vita. E gli ordini professionali e gli enti di formazione formino i tecnici con Corsi di qualità per edificare e formare gli iscritti e creare nuove competenze, suggeriscono gli economisti.

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Gravi difetti dell’opera tra responsabilità e decadenza termini

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CASSAZIONE

Con la Sentenza  (Civ. Ord. Sez. 6, n. 3674,), la Corte di Cassazione ha ulteriormente definito la tematica relativa ai “gravi difetti dell’opera”, con cui – ai sensi dell’art. 1669 del Codice Civile – si indicano le alterazioni che, anche se riguardano soltanto una parte della costruzione, incidono sulla sua funzionalità globale.

La Cassazione ha ribadito che i gravi difetti consistono “in quelle alterazioni che, in modo apprezzabile, riducono il godimento del bene nella sua globalità, pregiudicandone la normale utilizzazione, in relazione alla sua funzione economica e pratica e secondo la sua intrinseca natura”. Sono rilevanti sotto questo profilo anche vizi non “totalmente impeditivi dell’uso dell’immobile” – come quelli relativi all’efficienza dell’impianto idrico o alla presenza di infiltrazioni e umidità – o incidenti soltanto su parti comuni dell’edificio. La Corte ha specificato inoltre che il termine di un anno per la denuncia del pericolo di rovina o di gravi difetti “decorre dal giorno in cui il committente consegua una sicura conoscenza dei difetti e delle loro cause, e tale termine può essere postergato all’esito degli accertamenti tecnici che si rendano necessari per comprendere la gravità dei vizi e stabilire il corretto collegamento causale”.

 

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Gli eredi non pagano le sanzioni del de cuius

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CASSAZIONE

La Corte di cassazione con l’ordinanza 6500 del 6/3/2019 ha accolto il ricorso presentato dagli eredi di un contribuente contro la sentenza con cui la Commissione tributaria regionale si era pronunciata relativamente a due avvisi di accertamento ICI (ora IMU) originariamente notificati al loro de cuius,  proprietario di un terreno edificabile che aveva pagato l’imposta come se l’appezzamento fosse agricolo.

Quest’ultimo aveva impugnato i detti avvisi davanti alle Commissioni tributarie ma non aveva ottenuto ragione in nessuno dei due gradi del giudizio. Nelle more della fase di appello, inoltre, il contribuente era deceduto.

Successivamente, i suoi eredi avevano adito la Corte di legittimità, avanzando, tra gli altri motivi, una censura riferita alle sanzioni applicate, dagli stessi ritenute non dovute.

La sezione tributaria della Cassazione  ha spiegato che le sanzioni pecuniarie amministrative previste per la violazione delle norme tributarie hanno carattere afflittivo, onde devono inquadrarsi nella categoria dell’illecito amministrativo di natura punitiva, disciplinato dalla legge 689/81, essendo commisurate alla gravità della violazione ed alla personalità del trasgressore, con la conseguenza che ad esse si applica il principio generale sancito dall’art. 7 della legge n. 689, secondo cui l’obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione non si trasmette agli eredi.

Nel merito, invece, i giudici hanno dato ragione alle Entrate ricordando che ai fini Ici-Imu un’area è fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall’approvazione della regione e dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo; ciò determina quella che può considerarsi una vera e propria «impennata» di valore rilevante ai fini fiscali. Ora la Corte ha chiuso la controversia sulla vicenda decidendo nel merito il ricorso. I tre figli del contribuente dovranno dunque pagare l’imposta chiesta dal comune di Roma ma non le sanzioni.

CORTE DI CASSAZIONE – ORDINANZA N. 6500 DEL 6 MARZO 2019

Rendita catastale rideterminata. No alle sanzioni

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Cassazione

Se l’acquirente di un immobile, sfornito di rendita catastale definitiva e per il quale viene indicata la sola rendita proposta, richiede la determinazione dell’imposta di registro in base al prezzo-valore, non è necessaria la formale istanza di valutazione automatica, in quanto è già implicita nella domanda di applicazione della disciplina del prezzo-valore. Se, a seguito di verifica, risulta una rendita effettiva maggiore rispetto a quella proposta, l’ufficio potrà recuperare la maggiore imposta dovuta con gli interessi, senza irrogare sanzioni. Questi i principi stabiliti dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 3409, depositata il 6 febbraio 2019.

3409

Cassazione: in caso di acquisto edificio abusivo l’acquirente può rivalersi sul Comune per mancata vigilanza in riferimento ad abusi edilizi non repressi

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In caso di acquisto di un edificio abusivo, privo del permesso di costruire e agibilità (abitabilità), l’acquirente si può rivalere sul Comune per ottenere il risarcimento danni.

Ad affermarlo è la Corte di Cassazione con la sentenza 4889/2019.

Come chiarito dai giudici, il caso più frequente è quello di immobili acquistati dopo aver genericamente verificato l’esistenza del permesso di costruire e della licenza di abitabilità ed essersi accorti, dopo un po’ di tempo dall’acquisto, di irregolarità edilizie (ordini di demolizione, sanzioni pecuniarie), per parziale o totale a abusività dell’immobile.

Altro caso frequente è quello del Comune che esiga la regolarizzazione di unità immobiliari a distanza di molti decenni dalla costruzione, che consente di sanzionare abusi di diversi decenni prima.

SentenzaCassazione-4889-2019

L’AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA NECESSARIA ANCHE PER I VOLUMI INTERRATI/ SENTENZA DEL TAR CAMPANIA

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Con la sentenza n. 762/2019 del Tar Campania si chiarisce che ai fini delle tutela paesaggistica è indifferente se si tratta di volumi fuori terra o interrati, in entrambi i casi le opere non possono essere realizzate senza la preventiva autorizzazione.

Anche i volumi sotterranei infatti sono considerati rilevanti dal punto di vista paesaggistico e, pertanto, possono essere in contrasto con le previsioni intese ad impedire l’alterazione  dello stato dei luoghi attraverso la realizzazione di nuove strutture.

tar-campania-napoli-762-paesaggistica-volumi-interrati

 

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