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ACCATASTAMENTO IMMOBILE NON ULTIMATO

By Senza categoria | No Comments

In Italia, l’accatastamento è un processo fondamentale per la registrazione di un immobile ai fini fiscali, come per il calcolo dell’IMU. È richiesto non solo per le nuove costruzioni ma anche per qualsiasi modifica che influenzi la consistenza o il classamento degli immobili esistenti. Questo include cambiamenti come il frazionamento in unità più piccole o un cambio di destinazione d’uso. La mancata registrazione o l’aggiornamento dei dati catastali può portare all’applicazione di sanzioni amministrative. Inoltre, è importante notare che ci sono casi in cui gli immobili possono essere accatastati anche se ancora in costruzione.

Secondo la giurisprudenza della Cassazione (sent. n. 11694/2017) «il classamento di un immobile nella categoria fittizia F/3 che contraddistingue l’unità immobiliare in corso di costruzione non è una condizione sufficiente per poter assoggettare a tassazione IMU il fabbricato», in quanto esso è privo della rendita catastale «che rappresenta il parametro di riferimento principale per la determinazione della base imponibile IMU». Rimane dovuta, ovviamente, la tassazione dell’area edificatoria su cui si sta costruendo il fabbricato.

ACCATASTAMENTO FABBRICATI 2024

DECISIONE DEL CONSIGLIO DI STATO IN MATERIA AMBIENTALE

By Legislazione nazionale | No Comments

La recente sentenza del Consiglio di Stato, numero 4298 del 14 maggio 2024, ha stabilito un importante precedente in materia ambientale. Confermando la legittimità dell’ordine di bonifica a carico dell’acquirente non responsabile dell’inquinamento, il Consiglio di Stato ha sottolineato la responsabilità che grava sugli acquirenti di aree contaminate, anche in assenza di colpa diretta. Questo principio rafforza l’importanza della due diligence ambientale e la responsabilità nella gestione dei siti inquinati, contribuendo a una maggiore tutela dell’ambiente e della salute pubblica.

FONDI INQUINATI (2)

Nuove classi di prestazione di resistenza al fuoco prodotti da costruzione

By Prevenzione incendi | No Comments

Nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea è stato pubblicato il Regolamento Delegato (UE) 2024/1681 della Commissione del 6 marzo 2024 che integra il regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio che definisce le classi di prestazione in relazione alla resistenza al fuoco dei prodotti da costruzione.
Il regolamento stabilisce classi di prestazione aggiornate agli sviluppi tecnologici e di mercato più recenti, di seguito riportate in maniera completa, che devono essere utilizzate nelle norme armonizzate:
R Capacità portante
E Tenuta
I Isolamento
W Irraggiamento
M Azione meccanica
C Dispositivo automatico di chiusura
C0-5 Durabilità del dispositivo automatico di chiusura:
S Tenuta /Controllo del fumo
P Continuità di corrente o capacità di segnalazione lungo la curva standard tempo-temperatura
PH Continuità di corrente o capacità di segnalazione a temperatura costante
G/O Resistenza alla fuliggine
K Capacità di protezione dal fuoco
T Classe di temperatura
D Durata della stabilità a temperatura costante
DH Durata della stabilità lungo la curva standard tempo-temperatura
F Funzionalità degli evacuatori forzati di fumo e calore
B Funzionalità degli evacuatori naturali di fumo e calore

Inoltre sono specificate nuove classificazioni di elementi non portanti o prodotti con funzione di compartimento applicabili ai tetti senza carico, barriere tagliafuoco non meccaniche per condotte di ventilazione, sigillanti per attraversamenti, sigillanti per attraversamenti combinati, sigillature dei giunti lineari e griglie di ventilazione.

Il regolamento entra in vigore il 3 luglio 2024.

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Disservizio casella GEOPEC

By Notizie in Primo Piano | No Comments

CASSA ITALIANA GEOMETRI

Si informa che a causa di un problema a livello nazionale il gestore InfoCert non è attualmente in grado di erogare i propri servizi. Per questo motivo anche le caselle su dominio geopec risultano fuori servizio. Il problema dovrebbe essere risolto quanto prima ma i tempi di risoluzione non sono ancora noti.

 

La competenza del Giudice di Pace in materia condominiale

By Legislazione nazionale | No Comments

Si segnala l’ordinanza n. 8420/2024 con cui la Corte di cassazione chiarisce l’ambito della competenza del Giudice di Pace in materia condominiale e in particolare nelle questioni attinenti alla misura e alla modalità di uso dei servizi condominiali.

Per le cause relative alla misura ed alle modalità d’uso dei servizi di condominio è competente il giudice di pace ma ci sono casi di esclusione, secondo le misure e le modalità d’uso servizi condominio, dettate dall’art.7 CPC. Per inquadrare correttamente la questione e quindi intendere meglio la sua soluzione, si ritiene utile premettere che in tempi passati (fino al 1984) il legislatore aveva riservato tutte le cause in oggetto all’esclusiva competenza del Pretore (e prima ancora al Tribunale). In seguito, mentre le cause relative alle modalità d’uso dei servizi condominiali erano state assegnate (con la L. 30.07.84 n. 399) alla competenza per materia del giudice conciliatore, quelle relative alla misura degli stessi servizi erano rimaste nella competenza del Pretore. Con la riforma introdotta con la legge 21.11.91 n. 374 (la legge istitutiva del giudice di pace) tutte le cause in oggetto, relative sia alle modalità d’uso che alla misura dei servizi, sono infine state tutte assegnate alla competenza per materia del giudice di pace. Peraltro, a tali categorie di controversie condominiali resta “invece estranea ogni controversia nella quale sia in discussione l’esistenza stessa del diritto del condominio a fruire della cosa o del servizio comune, che resta attribuita al giudice competente secondo gli ordinari criteri del valore della causa” (Cass. 14.06.1996 n. 5467 in Arch. Locazioni 1996, 700 nota De Tilla).

La Competenza del Giudice di Pace in tema Condominiale

Compilazione obbligatoria Modello DF-RED 2024

By Notizie in Primo Piano | No Comments

CASSA ITALIANA GEOMETRI – MODELLO DF RED 2024

Dal 12 Giugno al 30 Settembre 2024 è disponibile per i pensionati la procedura di compilazione e trasmissione del DF-RED 2024 on-line

La Segreteria del Collegio Geometri di Modena effettuerà il servizio di compilazione on line previo appuntamento telefonico o previa trasmissione a mezzo e-mail della dichiarazione dei redditi o del modello 730/2024

Comunicazione prot 565356-SDG

 

 

Decreto Superbonus 2024 in G.U. La legge di conversione

By Notizie in Primo Piano | No Comments

E’ approdata in Gazzetta Ufficiale la Legge di conversione del Decreto Legge n. 39/2024 che mette definitivamente la parola fine al superbonus e alla cessione del credito.

Nella G.U. n. 123 del 28 maggio 2024 è stata pubblicata la Legge 23 maggio 2024, n. 67: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonchè relative all’amministrazione finanziaria” (c.d. Decreto Superbonus 2024 o Decreto agevolazioni fiscali)

Di seguito le novità:

Modifiche alla disciplina in materia di opzioni per la cessione dei crediti o per lo sconto in fattura

Aree terremotate

Il comma 1, dell’art.1, lettera a), prevede la soppressione delle opzioni per lo sconto in fattura o per la cessione del credito in luogo delle detrazioni, per i lavori, successivi all’entrata in vigore delle nuove norme, effettuati dagli Iacp, dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa e degli enti del Terzo settore, ossia i rimanenti soggetti ammessi ai benefici delle agevolazioni previste dalla precedente disciplina (art.2, comma 3-bis, primo periodo, del DL n. 11 /2023).

Il comma 1, lettera b), specifica che tale soppressione non agisce per gli interventi realizzati su immobili danneggiati da eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009 e da quelli accaduti a partire dal 24 agosto 2016 nei comuni dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. In questo caso l’agevolazione viene mantenuta fino a esaurimento dei fondi disponibili pari a 400 milioni di euro per l’anno 2024, dei quali, 70 milioni per gli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009.

Il comma 2 prevede, comunque, un regime transitorio che consente l’applicazione delle disposizioni previgenti più favorevoli, a determinate condizioni.

Fondo per interventi di riqualificazione nelle aree colpite dal sisma

A favore delle aree terremotate viene istituito un fondo, con dotazione pari a 35 milioni per il 2025, finalizzato a riconoscere un contributo a favore dei soggetti che sostengono spese per interventi di riqualificazione energetica e antisismici realizzati su immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi dal 1° aprile 2009, ubicati in zone dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza (Art.1-bis).

Remissione in bonis

Il nuovo decreto superbonus 2024 prevede inoltre che la remissione in bonis non si applichi in relazione all’obbligo di comunicazione all’A.E. delle opzioni di sconto in fattura o cessione del credito, anche per le cessioni delle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni precedenti (Art.2).

Disposizioni in materia di trasmissione dei dati relativi alle spese agevolabili fiscalmente

Per il monitorare adeguatamente la spesa, l’art.3 introduce l’obbligo per alcuni contribuenti, che si avvalgono del superbonus per interventi di efficientamento energetico o per interventi antisismici, di trasmettere all’ ENEA e al Portale nazionale delle classificazioni sismiche i seguenti dati:

  • i dati catastali relativi all’immobile oggetto degli interventi;
  • l’ammontare delle spese sostenute nell’anno 2024 alla data del 30 marzo 2024, data di entrata in vigore del decreto;
  • l’ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute, nel 2024 e 2025, successivamente alla data del 30 marzo 2024;
  • le percentuali delle detrazioni spettanti in relazione alle spese prima indicate.

Ø Disposizioni in materia di utilizzabilità dei crediti da bonus edilizi e compensazioni di crediti fiscali

Blocco compensazioni dei crediti edilizi in presenza di debiti fiscali

Allo scopo di evitare la fruizione dei bonus edilizi anche da parte dei soggetti indebitati nei confronti dell’erario, viene disposta la sospensione, fino a concorrenza di quanto dovuto, dell’utilizzabilità dei crediti di imposta inerenti i bonus edilizi in presenza di iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi a imposte erariali, nonché ad atti emessi dall’Agenzia delle entrate per importi complessivamente superiori a Euro 10.000, se scaduti i termini di pagamento e purché non siano in essere provvedimenti di sospensione o non siano in corso piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza (Art.4, c.1).

Misure di razionalizzazione e coordinamento delle agevolazioni fiscali in edilizia

Modifiche all’utilizzo del superbonus “indiretto” per banche e intermediari finanziari

L’art. 4-bis del decreto superbonus 2024 convertito in legge prevede che dal 1° gennaio 2025 le banche, gli intermediari finanziari e le imprese di assicurazioni non potranno più compensare sia i crediti d’imposta da bonus fiscali attraverso i contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, sia i contributi previdenziali e assistenziali relativi ai dipendenti e i premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Nei casi di violazione del divieto è previsto il recupero di quanto indebitamente compensato.

Sconto in fattura e cessione del credito

Le detrazioni Irpef maturate dal 1° gennaio 2024 in forza del c.d. “superbonus diretto”, del sismabonus e del bonus barriere architettoniche dovranno essere recuperate in dieci anni, ed in modo retroattivo.

L’obbligo di ripartizione nel decennio vale dunque solo per l’utilizzo diretto in dichiarazione dei bonus e non riguarda l’utilizzo dei crediti d’imposta derivanti da cessione o da sconto in fattura.

Il decreto superbonus 2024 prevede anche il divieto, per chi ha beneficiato del superbonus o di un altro bonus sotto forma di detrazione diretta, di optare per la cessione del credito per le rate non ancora fruite.

Attività di vigilanza e controllo dei Comuni

Si potenzia l’attività di vigilanza e controllo dei Comuni in relazione agli interventi relativi al superbonus (Art.4-ter).

Presidi antifrode in materia di cessione dei crediti ACE

L’articolo 5 introduce alcuni limiti alla cessione dei crediti ACE (aiuto alla crescita economica).

Misure per il monitoraggio dei crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali e per attività di ricerca, sviluppo e innovazione di cui ai Piani Transizione 4.0 e Transizione 5.0

Obblighi comunicativi

I commi da 1 a 3 dell’articolo 6 introducono alcuni obblighi comunicativi ai fini della fruizione dei seguenti crediti d’imposta:

– credito di imposta per investimenti in beni strumentali materiali 4.0, di cui all’articolo 1, comma 1057-bis della legge di Bilancio 2021 (legge n. 178/2020);

– credito di imposta per investimenti in beni strumentali immateriali 4.0, di cui all’articolo 1, commi 1058, 1058-bis e 1058-ter della legge di Bilancio 2021 (legge n. 178/2020);

– credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, di cui all’articolo 1, comma 200, 201, 202, della legge di Bilancio 2020 (legge n. 160/2019);

– credito di imposta per investimenti in attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica, di cui ai commi 203, quarto periodo, 203-quinquies e 203-sexies dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2020 (legge n. 160/2019).

Disposizioni finanziarie

Bonus Ristrutturazioni

Viene stabilito un taglio anche al bonus ristrutturazioni a partire dal 2028 e fino al 2033: l’agevolazione non sarà più del 36%, ma del 30% (Art.9-bis).

DECRETO LEGGE SUPERBONUS E TESTO COORDINATO

 

DECRETO SALVA CASA

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DECRETO GAZZETTA UFFICIALE

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30/05/2024

Le tolleranze costruttive-esecutive dopo il Decreto Salva Casa

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27/05/2024

Quali opere si potranno sanare

Edilizia libera – Sono da ora considerate in edilizia libera le vetrate panoramiche amovibili (le cosiddette Vepa), anche per i porticati rientranti all’interno dell’edificio. Le opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici la cui struttura principale sia costituita da tende, anche a pergola, addossate o annesse agli immobili, purché non determinino spazi stabilmente chiusi.

Tolleranze costruttive – Sono considerate tolleranze costruttive gli interventi, realizzati entro il 24 maggio 2024. Restano del 2% per una superficie superiore a 500 metri quadri, passano al 3% per una superficie tra i 300 e 500 metri quadri, al 4% per una superficie tra i 100 e 300 metri quadri e al 5% sotto i 100 metri quadri.

Tolleranze esecutive – Per tolleranza esecutiva si intendono le irregolarità geometriche, le modifiche alle finiture degli edifici di minima entità, la diversa collocazione di impianti e opere interne. Per gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024 sono incluse, ad esempio, tra le tolleranze esecutive: il minor dimensionamento dell’edificio; la mancata realizzazione di elementi architettonici non strutturali; le irregolarità esecutive di muri esterni ed interni; la difforme ubicazione delle aperture interne, la difforme esecuzione di opere rientranti nella nozione di manutenzione ordinaria.

Accertamento di conformità – Finora l’accertamento di conformità poteva essere chiesto solo quando veniva dimostrata la “doppia conformità”. Ossia, l’opera doveva essere conforme alla normativa edilizia e urbanistica vigente sia al momento della realizzazione, sia al momento della presentazione dell’istanza. Il decreto salva-casa semplifica la normativa, richiedendo la doppia conformità solo nei casi più gravi.

Le tempistiche e il silenzio assenso

I tempi – Si supera il ‘silenzio rigetto’ e si introduce il ‘silenzio assenso’. Significa che se l’amministrazione non risponde, entro i seguenti termini, l’istanza si considera accettata. In particolare: se il permesso è in sanatoria devono rispondere in 45 giorni; per la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), invece, devono rispondere entro 30 giorni. A queste tempistiche, per immobili soggetti a vincolo paesaggistico, si aggiungono fino a 180 giorni.

“Per la pubblica amministrazione passiamo dal silenzio-rigetto al silenzio-assenso”, spiega Salvini. “Si liberano i comuni da valanghe di pratiche, sono stimate in 4 milioni, il comune incassa, il cittadino paga e rientra in possesso del suo bene. Può vendere”, aggiunge il ministro, ribadendo che “non è un condono sull’esterno” ma una “grande opera di semplificazione e sburocratizzazione”.

Stato legittimo dell’immobile – Il salva-casa riduce gli oneri amministrativi per i cittadini: per dimostrare lo stato legittimo sarà sufficiente presentare il titolo che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio, anche in sanatoria. Ne deriva quindi che le parziali difformità che saranno sanate contribuiranno a dimostrare lo stato legittimo di un immobile.

Mutamento destinazione d’uso – Col salva-casa viene semplificato il cambio di destinazione d’uso di singole unità immobiliari. All’interno della stessa categoria funzionale, il mutamento della destinazione d’uso sarà sempre ammesso. Tra diverse categorie funzionali, il mutamento della destinazione d’uso sarà ammesso limitatamente alle categorie residenziale, turistico-ricettiva, produttiva e direzionale, commerciale, in ogni caso, all’interno delle zone: centro storico, residenziali consolidate, residenziali in espansione. Sono escluse dalle semplificazioni le unità immobiliari al primo piano fuori terra.

Le richieste allo sportello unico edilizia

Se non è possibile accertare l’epoca di realizzazione dell’intervento il testo prevede che il professionista possa attestarlo, assumendosene la responsabilità. Se l’intervento ricade in zone a vincolo paesaggistico, sarà necessario un parere vincolante dell’autorità competente, che deve pronunciarsi entro 180 giorni, previo parere della Sovrintendenza entro 90 giorni. Se i pareri non arrivano entro il termine «il dirigente o responsabile dell’ufficio provvede autonomamente».

I costi per sanare i mini-abusi

Quanto ai costi per sanare i mini-abusi, nella relazione illustrativa al decreto si legge che “il rilascio del permesso e la segnalazione certificata di inizio attività, in sanatoria sono subordinati al pagamento di una sanzione pecuniaria pari al doppio dell’aumento del valore dell’immobile conseguente alla realizzazione degli interventi, e comunque in misura compresa tra 1.032 euro e 30.987 euro”. In questo range rientrano gli interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività che risultino conformi alla disciplina edilizia e urbanistica vigente sia al momento della realizzazione dell’intervento, sia al momento della presentazione della domanda».

Decreto Legge Salva-Casa_MIT

OPUSCOLO SALVA CASA

Ravvedimento speciale in scadenza il 31 maggio: istruzioni sul pagamento delle rate

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AGENZIA DELLE ENTRATE

Entro la scadenza del 31 maggio 2024 è necessario effettuare i versamenti del ravvedimento speciale per regolarizzare le dichiarazioni presentate fino al 2022 beneficiando della riduzione delle sanzioni a un diciottesimo del minimo. In base all’annualità cambiano le rate pagare, questo è quanto riportato nella Circolare n.11 del 2024 dell’Agenzia delle Entrate.

Possono beneficiare di questa nuova chance le seguenti categorie di contribuenti:

  • coloro che non hanno rispettato la scadenza originaria (30 settembre 2023);
  • coloro che intendono sanare ulteriori violazioni riferibili allo stesso anno o ad anni precedenti.

I contribuenti che, invece, avevano avuto accesso al ravvedimento speciale ma poi sono decaduti dal beneficio della rateazione possono sanare ulteriori violazioni, a patto che siano diverse da quelle già regolarizzate.

Il termine ultimo per i versamenti segna anche la scadenza per rimuovere le irregolarità o le omissioni che si intendono sanare.

L’adesione all’istituto si perfeziona con il versamento, entro il 31 maggio 2024.

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IL NUOVO DECRETO AGRICOLTURA VIETA IL FOTOVOLTAICO A TERRA

By Legislazione nazionale | No Comments

E’ stato definitivamente approvato e “bollinato” il decreto Agricoltura n.63/2024 in vigore dal 16 Maggio 2024.

Il nuovo decreto ha introdotto nuovi limiti per le installazioni di impianti fotovoltaici con moduli a terra su terreni produttivi. L’obiettivo principale di questo decreto è creare un equilibrio tra lo sviluppo delle energie rinnovabili e la tutela delle aree agricole, cercando al contempo un’integrazione tra terreni agricoli produttivi e la produzione di energia solare.

Il Decreto Legislativo stabilisce un divieto sull’installazione di nuovi impianti fotovoltaici su suolo agricolo. Tuttavia, sono esentati da questa restrizione gli impianti finanziati dal Pnrr, i progetti di agrivoltaico, e quelli previsti in aree quali cave, miniere, concessioni ferroviarie e aeroportuali, zone adiacenti alle autostrade e siti industriali.

In riferimento all’agrivoltaico, è consentita l’installazione di pannelli sollevati almeno due metri dal suolo, nonostante ciò comporti un aumento significativo dei costi, anche considerando gli incentivi del Pnrr.

DECRETO AGRICOLTURA IN VIGORE

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