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FALSA ATTESTAZIONE DI COLLAUDO:IL PROFESSIONISTA NON DEVE VERIFICARE SE IL TITOLO ABILITATIVO E’ LEGITTIMO

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Il progettista o il tecnico abilitato, all’atto di redigere il certificato finale di collaudo, devono solo dichiarare che le opere realizzate rispondono ai requisiti specificati nel progetto allegato alla segnalazione di inizio attività. Non è loro compito verificare se il titolo abilitativo è o meno valido. Questo è quanto emerge dalla sentenza 25 ottobre 2023, n. 43299 della Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione.

Nella controversia veniva contestato ai direttori di lavori realizzati su un edificio, di avere falsamente attestato nella certificazione finale di collaudo che le opere realizzate erano conformi ai tipi progettuali presentati con la dichiarazione di inizio attività.

Per chiarire è opportuno ricordare che il d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380, art. 23, comma 1, così come sostituito dal D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 301, art. 1, comma 1, lett. f), stabilisce che il proprietario dell’immobile o chi abbia titolo per presentare la denuncia di inizio attività, almeno trenta giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori, presenta allo sportello unico la denuncia, accompagnata da una dettagliata relazione a firma del progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico sanitarie.

Questa dichiarazione del tecnico abilitato può essere considerata un documento appropriato per integrare la dichiarazione di inizio attività, ma anche dotato di completa autonomia e valore pubblicistico, assimilabile a un titolo edilizio abilitante e certificativo. La giurisprudenza ha stabilito che se una relazione di accompagnamento alla dichiarazione di inizio di attività edilizia (DIA) contiene false attestazioni, queste possono configurare il reato di falsità ideologica, come previsto dall’articolo 481 del Codice Penale. Questo perché la relazione ha la natura di un certificato che descrive lo stato dei luoghi, indica eventuali vincoli presenti sull’area o sull’immobile interessato dall’intervento, mostra le opere che si intendono realizzare e attesta la loro conformità agli strumenti urbanistici e al regolamento edilizio. Questa affermazione è stata formulata dalla Cassazione penale, Sezione V, nella sentenza numero 21159 del 3 maggio 2017.

L’art. 23, comma 7, attribuisce al certificato di collaudo finale solo la funzione di attestare la conformità delle opere realizzate al progetto presentato unitamente alla denuncia di inizio attività e non la legittimità del titolo abilitativo o la sussistenza dei requisiti cui è subordinato il rilascio del titolo che autorizza l’esecuzione dell’intervento edilizio.

Quindi il certificato di collaudo finale non ha il compito di verificare se il permesso di costruzione (titolo abilitativo) è stato ottenuto in modo legittimo o se sono stati rispettati tutti i requisiti per il suo rilascio. La sua funzione è limitata ad attestare che le opere realizzate corrispondono al progetto presentato con la denuncia di inizio attività. Questo è quanto ribadito  dalla sentenza 25 ottobre 2023, n. 43299 della Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione.

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INCENTIVI PER LE COMUNITA’ ENERGETICHE RINNOVABILI

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La Commissione europea ha dato il via libera al decreto italiano di incentivazione alla diffusione dell’autoconsumo di energia da fonti rinnovabili. Il decreto CER è incentrato su due misure: una tariffa incentivante sull’energia rinnovabile prodotta e condivisa e un contributo a fondo perduto. La potenza finanziabile è pari a cinque Gigawatt complessivi, con un limite temporale a fine 2027.

È inoltre previsto per le Comunità realizzate nei comuni sotto i 5.000 abitanti, un contributo a fondo perduto fino al 40% dei costi ammissibili in relazione all’investimento effettuato per realizzare un nuovo impianto o per potenziarne uno esistente. Questa misura è finanziata con 2,2 miliardi dal PNRR, con l’obiettivo di realizzare una potenza complessiva di almeno 2 Gigawatt. Il contributo a fondo perduto potrà essere cumulato con la tariffa incentivante entro limiti definiti.

I benefici previsti riguardano tutte le tecnologie rinnovabili, quali ad esempio il fotovoltaico, l’eolico, l’idroelettrico e le biomasse. Per le CER, i destinatari del provvedimento possono essere gruppi di cittadini, condomìni, piccole e medie imprese, ma anche enti locali, cooperative, associazioni ed enti religiosi. La potenza dei singoli impianti non può superare il Megawatt.

Passaggio iniziale per la realizzazione di una CER, dopo l’individuazione dell’area interessata alla costruzione dell’impianto e della cabina primaria, è l’atto costitutivo del sodalizio, che dovrà avere come oggetto sociale prevalente i benefici ambientali, economici e sociali.

Il soggetto gestore della misura è il GSE, che valuterà i requisiti di accesso ai benefici ed erogherà gli incentivi e che, su istanza dei soggetti interessati, potrà eventualmente verificare l’ammissibilità in via preliminare.

CER – presentazione decreto

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – RICHIESTA CHIARIMENTI IN MERITO ALL’APPLICABILITA’. LE RISPOSTE DEL MEF PER I FABBRICATI COLLABENTI, RURALI STRUMENTALI, CONDUZIONE ASSOCIATA DI TERRENI

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A seguito di alcune istanze avanzate dai Comuni il Mef ha pubblicato le risposte a singoli quesiti sulla legittimità dell’imposta per i ruderi, i fabbricati rurali e i terreni in conduzione associata, rispondendo alle pretese tributarie. Non è dovuta l’Imu sulle unità collabenti non avendo tali fabbricati una propria rilevanza impositiva in quanto privi di rendita. Per fruire dell’aliquota ridotta pari allo 0,1 riconosciuta ai fabbricati rurali strumentali non è necessaria la qualifica di coltivatore diretto. Questi sono solo alcuni dei chiarimenti forniti dal Dipartimento finanze con la risoluzione n. 4/2023 a seguito delle posizioni assunte da alcuni Comuni sull’assolvimento dell’imposta.

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ATTIVITA’ DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE

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L’attività di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione non ha la natura di servizio standardizzato e dunque non può essere affidata con una gara al massimo ribasso. Lo conferma l’ufficio precontenzioso e pareri dell’Anac su una istanza presentata dall’OICE relativamente all’affidamento dell’incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione nell’ambito della procedura per i lavori di riqualificazione di un tratto stradale lungo la S.S. Basentana. L’Anac fa, così, chiarezza sui criteri di aggiudicazione dei SIA e, in particolare, sui servizi aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 108, comma 2, del Codice dei contratti pubblici.

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PRESENTAZIONE ONLINE DELLA PROPOSTA DI REGOLAMENTO EDILIZIO AD ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA ED ORDINI/COLLEGI PROFESSIONALI

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COMUNE DI CARPI

14/11/2023

Fino alla fine di novembre sarà possibile inviare contributi e note sulla Proposta di Regolamento Edilizio dell’Unione delle Terre d’Argine.

I contributi possono essere inviati via PEC all’indirizzo: terredargine@postecert.it 

Il materiale relativo al Regolamento Edilizio e all’allegato Regolamento del Verde è disponibile nella pagina dedicata al PUG nel sito internet istituzionale dell’Unione (https://www.terredargine.it/servizi/pug-piano-urbanistico-generale).

31/10/2023

LINK ALLE PRESENTAZIONI:

https://drive.google.com/drive/folders/16HIdf3AothU7rB2dFMNcw8kujt09Ck5o?usp=sharing

25/10/2023

Cogliendo l’occasione per ringraziare per il lavoro svolto per la redazione del PUG dell’Unione Terre d’Argine, come anticipato nei tavoli, siamo a convocare un incontro per sottoporvi all’attenzione la Proposta del Regolamento Edilizio.

La proposta sarà in approvazione della Giunta dell’Unione il prossimo mercoledì 18/10, nella forma di bozza di lavoro finalizzata ad aprire una fase di confronto e partecipazione sui contenuti, che consentirà di perfezionare il Regolamento prima della sua approvazione finale che è programmata per la fine dell’anno contestualmente all’approvazione del PUG.   Si tiene a ricordare che tale Proposta di Regolamento non avrà valore di salvaguardia e entrerà in vigore solo con la sua approvazione finale. Come già ribadito nelle diverse occasioni, tale scelta, non dettata da alcuna norma vigente, è mirata a garantire la massima partecipazione delle parti interessate al fine di apportare in maniera propositiva modifiche che possano dare un valore aggiunto al documento . La presentazione si svolgerà in data mercoledì 25 ottobre alle ore 18.00 in modalità telematica.

Informazioni per partecipare di Google Meet Link alla videochiamata: https://meet.google.com/iqc-divq-vin

DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE: OBBLIGATORIA LA NUOVA VERSIONE E SOFTWARE DAL 9 GENNAIO 2024

By Senza categoria | No Comments

Dal 9 gennaio 2024, sarà obbligatorio utilizzare la nuova versione del modello e dei relativi software. Queste modifiche sono state necessarie principalmente il trattamento fiscale del coacervo successorio e donativo, che ha previsto l’abrogazione implicita del coacervo successorio e l’esclusione delle donazioni fatte nel periodo in cui l’imposta sulle successioni e donazioni era stata abrogata.

Di conseguenza, il modello di dichiarazione di successione è stato modificato, eliminando il quadro sugli atti a titolo gratuito, incluso le donazioni effettuate in vita dal defunto agli eredi e legatari. Questo è stato reso noto con il nuovo Provvedimento n. 396213/2023 dell’Agenzia delle Entrate.

Questa nuova versione sarà utilizzabile a partire dal 9 novembre 2023 e i software di compilazione saranno resi disponibili sul sito dell’Agenzia delle entrate.

I contribuenti che hanno già predisposto le dichiarazioni di successione e devono solo inviarle potranno utilizzare la precedente versione dei software fino al 9 gennaio 2024. Dopo questa data, l’uso della nuova versione del modello e dei relativi software diventerà obbligatorio.

Provvedimento aggiornamento Modello Successioni_protocollo

Allegato 1 – elenco modifiche istruzioni e modello

Allegato 2 – elenco modifiche specifiche tecniche

DECADENZA PERMESSO DI COSTRUIRE E RESTITUZIONE DEGLI ONERI: LA SENTENZA

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Il contributo di costruzione dovuto dal soggetto che intraprenda un’iniziativa edificatoria rappresenta una compartecipazione del privato alla spesa pubblica occorrente alla realizzazione delle opere di urbanizzazione. In altri termini, fin dalla legge che ha introdotto nell’ordinamento il principio della onerosità del titolo a costruire (art. 1 della l. n. 10 del 1977), la ragione della compartecipazione alla spesa pubblica del privato è da ricollegare sul piano eziologico al surplus di opere di urbanizzazione che l’amministrazione comunale è tenuta ad affrontare in relazione al nuovo intervento edificatorio del richiedente il titolo edilizio (C.d.S., Ad. plen., 7 dicembre 2016, n. 24; T.A.R. Lombardia, Sez. II, 4 gennaio 2023, n. 604) e solo da tale momento è dovuto.

Il contributo concessorio essendo strettamente connesso all’attività di trasformazione del territorio; quindi, ove tale circostanza non si verifichi, il relativo pagamento risulta privo di causa (cioè dell’originaria obbligazione di dare) cosicché l’importo versato va restituito.

DECADENZA_PERMESSO_COSTRUIRE

BONUS COLONNINE DOMESTICHE 2023 LE DOMANDE DAL 9 NOVEMBRE AL 23 NOVEMBRE

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Dal  9 novembre fino alle ore 12,00 del  23 novembre sarà aperto lo sportello per presentare le domande del “Bonus colonnine domestiche 2023”. Si tratta di una misura agevolativa del ministero delle Imprese e del Made in Italy dedicata ai privati e ai condomini che dal 1° gennaio 2023 al 23 novembre hanno acquistato e installato infrastrutture di ricarica per i veicoli alimentati ad energia elettrica.

La nota del Ministero ricorda che l’incentivo, pari all’80% del prezzo di acquisto e posa delle infrastrutture – colonnine o wall box – ha un limite massimo di 1.500 euro per gli utenti privati residenti in Italia e 8mila euro per gli edifici condominiali.

Le risorse a disposizione per l’anno 2023 sono 40 milioni di euro.

I soggetti interessati potranno presentare le domande per la concessione e l’erogazione del bonus utilizzando la piattaforma informatica disponibile online gestita da Invitalia per conto del Ministero.

Come funziona

Gli interessati possono presentare la domanda tramite la piattaforma online, all’indirizzo che verrà indicato prima dell’apertura dello sportello.

L’accesso potrà essere effettuato tramite sistema pubblico di identità digitale (SPID), carta d’identità elettronica (CIE) o carta nazionale dei servizi (CNS). Una volta effettuato l’accesso si può procedere alla compilazione del modulo elettronico seguendo la procedura guidata.

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare Invitalia 

  • compilando il modulo online
  • oppure telefonando al numero verde grauito 800 77 53 97 (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18).

Alle richieste di chiarimenti pervenute viene fornita una risposta attraverso le FAQ (risposte alle domande frequenti). Non verranno date risposte a quesiti relativi a casi specifici, ma solo a quelli aventi carattere generale relativi all’interpretazione delle disposizioni attuative.

Decreto_Apertura_2023_Bonus_colonnine

Allegato_1_Modulo_domanda_Bonus_colonnine_ott23

Allegato_2_Modulo_relazione_finale_Bonus_colonnine (1)

TESTO COORDINATO DEL DECRETO LEGISLATIVO 81/2008 – NOVEMBRE 2023

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E’ stata pubblicata la nuova edizione, aggiornata a novembre 2023, del testo coordinato del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 in materia di tutela della salute nei luoghi di lavoro. Il testo coordinato è stato predisposto dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro, e dall’Agenzia di Tutela della salute (ATS) di Pavia.

Novità in questa versione:

  • Corretto un refuso ai commi 3 e 4 dell’ 260 come modificato dall’art. 120 del D.lgs. 106/2009 recante “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
  • Inserito il Decreto Legislativo 27 luglio 1999, n. 271 recante Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485”, pubblicato sul Suppl. Ordinario n. 151 alla G.U. n. 185 del 09/08/1999;
  • Inserito il Decreto Legislativo 27 luglio 1999, n. 272 recante “Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell’espletamento di operazioni e servizi portuoli, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485”, pubblicato sul Suppl. Ordinario n. 151 alla G.U. n. 185 del 09/08/1999;
  • Inserito il Lgs. 17 agosto 1999, n. 298 recante “Attuazione della direttiva 93/103/CE relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca”, pubblicato sulla G.U. n. 201 del 27/08/1999;
  • Inserito il Decreto Ministeriale 13 febbraio 2014 recante “Recepimento delle procedure semplificate per l’adozione e la efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese” di cui all’art. 30, comma 5-bis;
  • Inserita la Circolare INAL n. 43 del 12/10/2017 avente ad oggetto: “Registro di esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni” e “Registro di esposizione ad agenti biologici”. Modalità telematiche di trasmissione e aggiornamento;
  • Inserita la nota della DC Tutela la vigilanza e la sicurezza del lavoro dell’INL del 06/07/2023, prot. n. 4817 ad oggetto: “Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 7 agosto 2020, n. 94, relativo all’abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore di cui all’articolo 73-bis, comma 2, decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Ambito applicazione Formazione ai fini dell’ammissione all’esame per il conseguimento dell’abilitazione alla conduzione di generatori di vapore. Riscontro”;
  • Inserita la nota della DC Tutela la vigilanza e la sicurezza del lavoro dell’INL del 21/07/2023, prot. n. 5291 ad oggetto: “Richieste di integrazione salariale per eventi meteo – temperature elevate”;
  • Sostituito il Decreto Direttoriale n. 92 del 01 agosto 2023 con il Decreto Direttoriale n. 123 del 24 ottobre 2023 – Quarantatreesimo elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’ 71 comma 11;
  • Inserita la modifica (proroga per la qualifica dei tecnici manutentori antincendio) all’ 6 del Decreto Ministeriale 1° settembre 2021, recante: “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81” operata dal Decreto del Ministero dell’Interno 31 agosto 2023 (G.U. Serie Generale n. 212 del 11/09/2023)
  • Rivalutate, nella misura dell’15,9% e calcolato sugli importi delle sanzioni già aumentati del 10% per effetto della Legge n. 145/2018 (art. 1, comma 445, lettera d), n. 2), le ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 nonché da atti aventi forza di legge (Decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 111 del 20 settembre 2023 (avviso nella G.U. n. 242 del 16/10/2023), attuativo dell’ 306, comma 4-bis, del D.lgs. n. 81/2008, e s.m.i.); La rivalutazione trova applicazione esclusivamente con riferimento alle violazioni commesse a far data dal 6 ottobre 2023 (Nota INL del 30 ottobre 2023, prot. n. 724). L’incremento non si applica alle “somme aggiuntive” previste dall’art. 14 del Decreto Legislativo n. 81/2008 (contrasto a lavoro irregolare e tutela salute e sicurezza), che occorre versare ai fini della revoca del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, le quali non costituiscono «propriamente sanzione» (Circolare INL del 22 giugno 2018, prot. n. 314).

Il documento è disponibile al seguente link: Edizione Novembre 2023 – Testo Unico Sicurezza (D.Lgs. 81/08) (8108amatodifiore.it)

COMPENSO DEL CONSULENTE TECNICO D’UFFICIO E OPPOSIZIONE AL DECRETO DI LIQUIDAZIONE

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Il decreto di liquidazione del CTU è opponibile a tutte le parti del giudizio di merito indipendentemente alla dichiarazione di estinzione del giudizio di merito. Tale principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 28572/2023.

L’opposizione va avanzata entro i trenta giorni ed è regolata da tre norme:

  • l’art. 170 D.P.R. 115/2002, il quale prevede che avverso il decreto di pagamento emesso a favore dell’ausiliario del magistrato, del custode e delle imprese private cui è affidato l’incarico di demolizione e riduzione in pristino, il beneficiario e le parti processuali, compreso il pubblico ministero, possono proporre opposizione e che l’opposizione è disciplinata dall’articolo 15 del D.lgs. n. 150/2011;
  • l’art. 15 D.lgs.150/2011, secondo cui – al primo comma – le controversie previste dall’art. 170 D.P.R. 115/2002 sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto;
  • l’art. 702 quater c.p.c.., per cui l’ordinanza emessa all’esito del rito sommario di cognizione produce gli effetti di cui all’articolo 2909 del codice civile se non è appellata entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione.

CONSULENZA TECNICA D’UFFICIO

REMISSIONE IN BONIS CREDITI EDILIZI: COMUNICAZIONE ENTRO IL 30 NOVEMBRE 2023

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Il 30  novembre c.m. scadono i termini per la remissione in bonis relativa alla cessione dei bonus edilizi. La scadenza riguarda quei contribuenti che intendevano avvalersi dell’opzione di cessione o sconto in fattura ma non hanno presentato la relativa comunicazione di opzione entro il 31 marzo 2023 in quanto a tale data non risultava ancora concluso il contratto di cessione del credito con uno dei soggetti qualificati indicati dalla norma.

Il decreto “Cessioni” (Dl n. 11/2023), oltre a introdurre un generalizzato divieto di esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito d’imposta da Superbonus e altri bonus edilizi, ha individuato due nuove ipotesi in cui è possibile avvalersi della remissione in bonis.

La prima ipotesi (articolo 2-ter) ricorre nel caso di omessa o tardiva presentazione dell’asseverazione di efficacia degli interventi per la riduzione del rischio sismico, a partire dalle spese sostenute nel 2022. Se il contribuente vuole fruire della detrazione, l’invio dell’asseverazione è possibile entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi, nella quale deve essere esercitato il diritto a beneficiare della detrazione della prima quota costante dell’agevolazione. Qualora, invece, il contribuente intenda optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito d’imposta, l’asseverazione può essere presentata prima della presentazione della comunicazione di opzione.

La seconda ipotesi (articolo 2-quinquies) come su accennato opera quando il contribuente vuole esercitare l’opzione di cessione del credito o dello sconto in fattura ma non ha rispettato il termine del 31 marzo 2023. In tal caso, per le spese sostenute nel 2022 e per le rate residue non fruite riferite alle spese sostenute nel 2020 e 2021, è possibile avvalersi della remissione in bonis inviando la comunicazione entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile, ossia entro il 30 novembre 2023. Il cessionario del credito d’imposta, tuttavia, deve essere un soggetto qualificato (fra cui banche, intermediari finanziari, imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private).

Il perfezionamento della remissione avviene con il versamento pari a 250 euro per ciascuna comunicazione di cessione del credito non effettuata nel termine del 31 marzo 2023.

Come chiarito anche dalla circolare n. 27/2023 del 7 settembre 2023 (allegata alla presente per i Collegi associati) se il contribuente ha inviato diverse comunicazioni di cessione del credito oltre il termine del 31 marzo 2023 ma ha versato un unico importo di 250 euro, anziché 250 euro per ciascuna comunicazione tardiva, il versamento delle ulteriori somme dovute, necessarie a perfezionare la remissione in bonis, può avvenire anche successivamente alla presentazione delle comunicazioni, purché sia eseguito entro lo stesso termine del 30 novembre 2023.

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RAPPORTO CONSUMO DEL SUOLO IN ITALIA 2023 PUBBLICATO DA ISPRA CON LE MAPPE DI OGNI REGIONE

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Il Rapporto “Il consumo di suolo in Italia 2023”, pubblicato dall’ISPRA, conferma il processo del consumo del suolo che ha raggiunto  la velocità di 2,4 metri quadrati al secondo, avanzando, in soli dodici mesi, di altri 77 km2, oltre il 10% in più rispetto al 2021. Questo rende le città sempre più calde: nei principali centri urbani italiani, la temperatura cresce all’aumentare della densità delle coperture artificiali, raggiungendo nei giorni più caldi valori compresi tra 43 e 46 °C nelle aree più sature. Ma il consumo di suolo incide anche sull’esposizione della popolazione al rischio idrogeologico, oltre 900 – in un solo anno – gli ettari di territorio nazionale reso impermeabile nelle aree a pericolosità idraulica media, e provoca la costante diminuzione della disponibilità di aree agricole eliminando in 12 mesi altri 4.500 ettari, il 63% del consumo di suolo nazionale.

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Coacervo “successorio” e Coacervo “donativo”, ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni. La nuova Circolare dell’Agenzia delle Entrate

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La circolare n. 29 del 19 ottobre 2023 dell’Agenzia delle entrate si occupa di fornire chiarimenti riguardo al trattamento fiscale del coacervo “successorio” e del coacervo “donativo” per quanto concerne l’imposta sulle successioni e donazioni. Il documento analizza la normativa e la prassi esistenti e fornisce un approfondimento sull’evoluzione della giurisprudenza di legittimità.

La circolare si focalizza sull’interpretazione e l’applicazione delle regole fiscali relative al coacervo “successorio”, cioè il patrimonio ereditato da un individuo al momento della sua morte, e al coacervo “donativo”, cioè il patrimonio donato da un individuo in vita.

Nel documento, vengono esaminati i diversi aspetti fiscali legati a questi tipi di patrimonio, come ad esempio la determinazione del valore del coacervo, l’applicazione delle aliquote fiscali, le possibili deduzioni e agevolazioni fiscali, e così via.

La circolare fa anche riferimento alla giurisprudenza di legittimità, ossia le decisioni prese dai tribunali superiori che hanno contribuito ad interpretare e stabilire principi e orientamenti in materia fiscale. L’analisi dell’evoluzione della giurisprudenza permette di fornire ulteriori chiarimenti e linee guida per l’applicazione delle norme fiscali riguardanti il trattamento dei coacervi “successorio” e “donativo”.

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SUPERBONUS: cosa cambia col Decreto ASSET? (DL 104/2023 convertito)

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Con la conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104 (qui il testo coordinato con la legge di conversione 9 ottobre 2023, n. 136) si attua una importante modifica alla disciplina del Superbonus.

L’articolo 24 proroga il termine per avvalersi della detrazione al 110 per cento al 31 dicembre 2023 per gli interventi realizzati sugli edifici unifamiliari.

L’articolo 25 introduce a partire dal 1° dicembre 2023 l’obbligo di comunicazione della non utilizzabilità del credito, previsto per determinati interventi in materia edilizia ed energetica, per l’ultimo cessionario del credito non ancora utilizzato, laddove tale credito risulti non più utilizzabile per cause diverse dal decorso dei termini di utilizzo previsti dalla legge. La disposizione introduce anche una sanzione nel caso di mancato assolvimento del nuovo obbligo. In base al comma 1 dell’articolo 25 l’obbligo di comunicazione riguarda i crediti non ancora utilizzati, derivanti dall’esercizio delle opzioni previste all’articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

Tale articolo riguarda i soggetti che sostengono negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024 (e per il superbonus fino al 31 dicembre 2025) le spese per alcuni specifici interventi edilizi.

Costoro possono optare per:

  • l’utilizzo diretto della detrazione spettante; oppure
  • un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, di importo massimo non superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati;
  • la cessione di un credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante.

Il nuovo obbligo si applica a partire dal 1° dicembre 2023. Nel caso in cui la conoscenza dell’evento che ha determinato la non utilizzabilità del credito sia avvenuta prima del 1° dicembre 2023, la comunicazione è effettuata entro il 2 gennaio 2024.

In base all’articolo 24, per le persone fisiche che realizzano interventi sugli edifici unifamiliari e sulle unità immobiliari indipendenti e autonome, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro 31 dicembre 2023 (rispetto al previgente termine del 30 settembre 2023) a condizione che, alla data del 30 settembre 2022, siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo.

1.      Per quali lavori vale da detrazione?

La Detrazione riguarda lavori realizzati sostanzialmente sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari a condizione che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno.

2.      Cosa si intende per edificio unifamiliare?

In base alla Circolare 24/E del 2020 dell’Agenzia delle entrate per “edificio unifamiliare” si intende un’unica unità immobiliare di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno e destinato all’abitazione di un singolo nucleo  familiare.

3.      Quando una unità immobiliare è indipendente?

Una unità immobiliare può ritenersi «funzionalmente indipendente» qualora sia dotata di installazioni o manufatti di qualunque genere, quali impianti per l’acqua, per il gas, per l’energia elettrica, per il riscaldamento di proprietà esclusiva. La presenza, inoltre, di un «accesso autonomo dall’esterno», presuppone, ad esempio, che «l’unità immobiliare disponga di un accesso indipendente non comune ad altre unità immobiliari chiuso da cancello o portone d’ingresso che consenta l’accesso dalla strada o da cortile o giardino di proprietà esclusiva».

Le «unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno, site all’interno di edifici plurifamiliari» vanno individuate verificando la contestuale sussistenza del  requisito della «indipendenza funzionale» e dell’«accesso autonomo dall’esterno». Non rileva che l’edificio plurifamiliare di cui tali unità immobiliari fanno parte sia costituito o meno in condominio.

Pertanto, l’unità abitativa all’interno di un edificio plurifamiliare dotata di accesso autonomo fruisce del superbonus autonomamente, indipendentemente dalla circostanza che la stessa

  • faccia parte di un condominio
  • disponga di parti comuni con altre unità abitative (ad esempio il tetto).

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LA RIGENERAZIONE URBANA ENTRA NELLA COSTITUZIONE CON LA MODIFICA DELL’ART. 44

By Legislazione nazionale | No Comments

La rigenerazione urbana, intesa come processo di miglioramento delle aree urbane, viene sempre più riconosciuta come un principio di fondamentale importanza nella gestione e nella tutela del territorio. In effetti, una città che non si rigenera rischia di diventare un luogo privo di vitalità, con conseguenti problemi sociali, ambientali ed economici.

La rigenerazione urbana e il contenimento del consumo di suolo sono due concetti che si integrano reciprocamente, rappresentando una strategia complessiva e sostenibile per soddisfare le esigenze della popolazione, tutelare l’ambiente e promuovere lo sviluppo economico.

Alla Camera dei Deputati (A. C.  331/2023), precisamente innanzi alla competente Commissione per gli Affari Costituzionali, in sede referente, è stata presentata una proposta di legge costituzionale, composta da un solo articolo, per integrare l’attuale versione dell’articolo 44 della Costituzione, mediante l’introduzione di un comma aggiuntivo (il terzo, rispetto ai due vigenti), secondo il quale: “la Repubblica riconosce la specificità della dimensione sociale e urbanistica delle periferie urbane e delle aree interne del Paese come condizione potenzialmente limitativa della piena parità dei diritti sociali e di cittadinanza di ogni cittadino e individua come prioritaria, attraverso l’azione finanziaria, legislativa e amministrativa dello Stato e delle amministrazioni locali, la rigenerazione sociale e urbanistica.”

È importante sottolineare che la modifica dell’articolo 44 della Carta Costituzionale, che riguarda la tutela del paesaggio potrebbe essere una soluzione per garantire il riconoscimento e la tutela della rigenerazione urbana. La proposta di modifica dovrebbe promuovere i principi di sostenibilità ambientale, economica e sociale nella gestione del territorio urbano. La modifica di questo articolo potrebbe stabilire chiaramente l’obbligo per lo Stato e le amministrazioni locali di promuovere la rigenerazione urbana come strumento per il miglioramento delle città e dei territori circostanti. Potrebbe prevedere anche l’obbligo di adottare politiche e strumenti che favoriscano la riqualificazione delle aree urbane, la tutela delle identità locali e la promozione di una qualità della vita migliore per i cittadini.

Inoltre, la modifica potrebbe prevedere l’assegnazione di risorse finanziarie e di strumenti giuridici adeguati per favorire la rigenerazione urbana. Questo potrebbe includere la possibilità di espropriare terreni abbandonati o inutilizzati per scopi pubblici, nonché la possibilità di adottare misure di incentivazione fiscale per favorire gli interventi di riqualificazione.

Infine, la modifica potrebbe promuovere la partecipazione dei cittadini e delle comunità locali nel processo di rigenerazione urbana, affinché possano essere ascoltati e coinvolti nelle decisioni che interessano il proprio territorio.

In conclusione, la modifica dell’articolo 44 della Carta Costituzionale rappresenterebbe un importante passo avanti per il riconoscimento e la tutela della rigenerazione urbana come principio fondamentale nella gestione del territorio. Ciò contribuirebbe a creare città e territori più vivibili, sostenibili e inclusivi per tutti.

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