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Compilazione obbligatoria Modello DF-RED 2024

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CASSA ITALIANA GEOMETRI – MODELLO DF RED 2024

Dal 12 Giugno al 30 Settembre 2024 è disponibile per i pensionati la procedura di compilazione e trasmissione del DF-RED 2024 on-line

La Segreteria del Collegio Geometri di Modena effettuerà il servizio di compilazione on line previo appuntamento telefonico o previa trasmissione a mezzo e-mail della dichiarazione dei redditi o del modello 730/2024

Comunicazione prot 565356-SDG

 

 

Decreto Superbonus 2024 in G.U. La legge di conversione

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Nella G.U. n. 123 del 28 maggio 2024 è stata pubblicata la Legge 23 maggio 2024, n. 67: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonchè relative all’amministrazione finanziaria” (c.d. Decreto Superbonus 2024 o Decreto agevolazioni fiscali)

Modifiche alla disciplina in materia di opzioni per la cessione dei crediti o per lo sconto in fattura

Aree terremotate

Il comma 1, dell’art.1, lettera a), prevede la soppressione delle opzioni per lo sconto in fattura o per la cessione del credito in luogo delle detrazioni, per i lavori, successivi all’entrata in vigore delle nuove norme, effettuati dagli Iacp, dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa e degli enti del Terzo settore, ossia i rimanenti soggetti ammessi ai benefici delle agevolazioni previste dalla precedente disciplina (art.2, comma 3-bis, primo periodo, del DL n. 11 /2023).

Il comma 1, lettera b), specifica che tale soppressione non agisce per gli interventi realizzati su immobili danneggiati da eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009 e da quelli accaduti a partire dal 24 agosto 2016 nei comuni dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. In questo caso l’agevolazione viene mantenuta fino a esaurimento dei fondi disponibili pari a 400 milioni di euro per l’anno 2024, dei quali, 70 milioni per gli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009.

Il comma 2 prevede, comunque, un regime transitorio che consente l’applicazione delle disposizioni previgenti più favorevoli, a determinate condizioni.

Fondo per interventi di riqualificazione nelle aree colpite dal sisma

A favore delle aree terremotate viene istituito un fondo, con dotazione pari a 35 milioni per il 2025, finalizzato a riconoscere un contributo a favore dei soggetti che sostengono spese per interventi di riqualificazione energetica e antisismici realizzati su immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi dal 1° aprile 2009, ubicati in zone dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza (Art.1-bis).

Remissione in bonis

Il nuovo decreto superbonus 2024 prevede inoltre che la remissione in bonis non si applichi in relazione all’obbligo di comunicazione all’A.E. delle opzioni di sconto in fattura o cessione del credito, anche per le cessioni delle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni precedenti (Art.2).

Disposizioni in materia di trasmissione dei dati relativi alle spese agevolabili fiscalmente

Per il monitorare adeguatamente la spesa, l’art.3 introduce l’obbligo per alcuni contribuenti, che si avvalgono del superbonus per interventi di efficientamento energetico o per interventi antisismici, di trasmettere all’ ENEA e al Portale nazionale delle classificazioni sismiche i seguenti dati:

  • i dati catastali relativi all’immobile oggetto degli interventi;
  • l’ammontare delle spese sostenute nell’anno 2024 alla data del 30 marzo 2024, data di entrata in vigore del decreto;
  • l’ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute, nel 2024 e 2025, successivamente alla data del 30 marzo 2024;
  • le percentuali delle detrazioni spettanti in relazione alle spese prima indicate.

Ø Disposizioni in materia di utilizzabilità dei crediti da bonus edilizi e compensazioni di crediti fiscali

Blocco compensazioni dei crediti edilizi in presenza di debiti fiscali

Allo scopo di evitare la fruizione dei bonus edilizi anche da parte dei soggetti indebitati nei confronti dell’erario, viene disposta la sospensione, fino a concorrenza di quanto dovuto, dell’utilizzabilità dei crediti di imposta inerenti i bonus edilizi in presenza di iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi a imposte erariali, nonché ad atti emessi dall’Agenzia delle entrate per importi complessivamente superiori a Euro 10.000, se scaduti i termini di pagamento e purché non siano in essere provvedimenti di sospensione o non siano in corso piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza (Art.4, c.1).

Misure di razionalizzazione e coordinamento delle agevolazioni fiscali in edilizia

Modifiche all’utilizzo del superbonus “indiretto” per banche e intermediari finanziari

L’art. 4-bis del decreto superbonus 2024 convertito in legge prevede che dal 1° gennaio 2025 le banche, gli intermediari finanziari e le imprese di assicurazioni non potranno più compensare sia i crediti d’imposta da bonus fiscali attraverso i contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, sia i contributi previdenziali e assistenziali relativi ai dipendenti e i premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Nei casi di violazione del divieto è previsto il recupero di quanto indebitamente compensato.

Sconto in fattura e cessione del credito

Le detrazioni Irpef maturate dal 1° gennaio 2024 in forza del c.d. “superbonus diretto”, del sismabonus e del bonus barriere architettoniche dovranno essere recuperate in dieci anni, ed in modo retroattivo.

L’obbligo di ripartizione nel decennio vale dunque solo per l’utilizzo diretto in dichiarazione dei bonus e non riguarda l’utilizzo dei crediti d’imposta derivanti da cessione o da sconto in fattura.

Il decreto superbonus 2024 prevede anche il divieto, per chi ha beneficiato del superbonus o di un altro bonus sotto forma di detrazione diretta, di optare per la cessione del credito per le rate non ancora fruite.

 

 

DECRETO SALVA CASA

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DECRETO GAZZETTA UFFICIALE

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27/05/2024

Quali opere si potranno sanare

Edilizia libera – Sono da ora considerate in edilizia libera le vetrate panoramiche amovibili (le cosiddette Vepa), anche per i porticati rientranti all’interno dell’edificio. Le opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici la cui struttura principale sia costituita da tende, anche a pergola, addossate o annesse agli immobili, purché non determinino spazi stabilmente chiusi.

Tolleranze costruttive – Sono considerate tolleranze costruttive gli interventi, realizzati entro il 24 maggio 2024. Restano del 2% per una superficie superiore a 500 metri quadri, passano al 3% per una superficie tra i 300 e 500 metri quadri, al 4% per una superficie tra i 100 e 300 metri quadri e al 5% sotto i 100 metri quadri.

Tolleranze esecutive – Per tolleranza esecutiva si intendono le irregolarità geometriche, le modifiche alle finiture degli edifici di minima entità, la diversa collocazione di impianti e opere interne. Per gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024 sono incluse, ad esempio, tra le tolleranze esecutive: il minor dimensionamento dell’edificio; la mancata realizzazione di elementi architettonici non strutturali; le irregolarità esecutive di muri esterni ed interni; la difforme ubicazione delle aperture interne, la difforme esecuzione di opere rientranti nella nozione di manutenzione ordinaria.

Accertamento di conformità – Finora l’accertamento di conformità poteva essere chiesto solo quando veniva dimostrata la “doppia conformità”. Ossia, l’opera doveva essere conforme alla normativa edilizia e urbanistica vigente sia al momento della realizzazione, sia al momento della presentazione dell’istanza. Il decreto salva-casa semplifica la normativa, richiedendo la doppia conformità solo nei casi più gravi.

Le tempistiche e il silenzio assenso

I tempi – Si supera il ‘silenzio rigetto’ e si introduce il ‘silenzio assenso’. Significa che se l’amministrazione non risponde, entro i seguenti termini, l’istanza si considera accettata. In particolare: se il permesso è in sanatoria devono rispondere in 45 giorni; per la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), invece, devono rispondere entro 30 giorni. A queste tempistiche, per immobili soggetti a vincolo paesaggistico, si aggiungono fino a 180 giorni.

“Per la pubblica amministrazione passiamo dal silenzio-rigetto al silenzio-assenso”, spiega Salvini. “Si liberano i comuni da valanghe di pratiche, sono stimate in 4 milioni, il comune incassa, il cittadino paga e rientra in possesso del suo bene. Può vendere”, aggiunge il ministro, ribadendo che “non è un condono sull’esterno” ma una “grande opera di semplificazione e sburocratizzazione”.

Stato legittimo dell’immobile – Il salva-casa riduce gli oneri amministrativi per i cittadini: per dimostrare lo stato legittimo sarà sufficiente presentare il titolo che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio, anche in sanatoria. Ne deriva quindi che le parziali difformità che saranno sanate contribuiranno a dimostrare lo stato legittimo di un immobile.

Mutamento destinazione d’uso – Col salva-casa viene semplificato il cambio di destinazione d’uso di singole unità immobiliari. All’interno della stessa categoria funzionale, il mutamento della destinazione d’uso sarà sempre ammesso. Tra diverse categorie funzionali, il mutamento della destinazione d’uso sarà ammesso limitatamente alle categorie residenziale, turistico-ricettiva, produttiva e direzionale, commerciale, in ogni caso, all’interno delle zone: centro storico, residenziali consolidate, residenziali in espansione. Sono escluse dalle semplificazioni le unità immobiliari al primo piano fuori terra.

 

 

Decreto Legge Salva-Casa_MIT

 

Ravvedimento speciale in scadenza il 31 maggio: istruzioni sul pagamento delle rate

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AGENZIA DELLE ENTRATE

Entro la scadenza del 31 maggio 2024 è necessario effettuare i versamenti del ravvedimento speciale per regolarizzare le dichiarazioni presentate fino al 2022 beneficiando della riduzione delle sanzioni a un diciottesimo del minimo. In base all’annualità cambiano le rate pagare, questo è quanto riportato nella Circolare n.11 del 2024 dell’Agenzia delle Entrate.

Possono beneficiare di questa nuova chance le seguenti categorie di contribuenti:

  • coloro che non hanno rispettato la scadenza originaria (30 settembre 2023);
  • coloro che intendono sanare ulteriori violazioni riferibili allo stesso anno o ad anni precedenti.

 

L’adesione all’istituto si perfeziona con il versamento, entro il 31 maggio 2024.

 

LE TETTOIE E IL PERMESSO DI COSTRUIRE

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La recente sentenza del TAR Campania-Salerno del 23/04/2024, n. 879  ha stabilito un importante precedente in materia di edilizia e urbanistica. Secondo la decisione, una tettoia aperta su tre lati e adiacente a un edificio principale non richiede il permesso di costruire se le sue dimensioni e caratteristiche costruttive non sono particolarmente impattanti, essendo considerata una pertinenza dell’edificio principale.

Ne deriva che gli interventi consistenti nella installazione di tettoie o di altre strutture analoghe che siano comunque apposte a parti di preesistenti edifici come strutture accessorie di protezione o di riparo di spazi liberi, cioè non compresi entro coperture volumetriche previste in un progetto assentito, possono ritenersi sottratti al regime del permesso di costruire soltanto ove la loro conformazione e le loro ridotte dimensioni rendono evidente e riconoscibile la loro finalità di arredo o di riparo e protezione (anche da agenti atmosferici) dell’immobile cui accedono.
Viceversa tali strutture necessitano del permesso di costruire quando le loro dimensioni sono di entità tale da arrecare una visibile alterazione all’edificio e alle parti dello stesso su cui vengono inserite o, comunque, una durevole trasformazione del territorio con correlativo aumento del carico urbanistico.

TAR_SALERNO_879_2024

PUG, REGOLAMENTO EDILIZIO, REGOLAMENTO DEL VERDE

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UNIONE TERRE D’ARGINE

08/05/2024

Nella pagina internet dedicata al PUG (https://www.terredargine.it/servizi/pug-piano-urbanistico-generale) sono state caricate le presentazioni utilizzate nei due Webinar del 23/04 e del 7/05 sui contenuti del Piano Urbanistico Generale, del Regolamento Edilizio e del Regolamento del Verde.

 

20/03/2024

Link del Regolamento d’uso e tutela del verde pubblico e privato dei comuni di Campogalliano, Carpi, Novi di Modena e Soliera, approvato nei rispettivi Consigli Comunali.

https://www.comune.campogalliano.mo.it/regolamenti/327-ambiente/4453-regolamento-del-verde

https://www.comune.carpi.mo.it/il-comune/atti-e-documenti/regolamenti-del-comune/11258-edilizia/96858-regolamento-edilizio-del-comune-di-carpi

https://www.comune.novi.mo.it/index.php/amministrazione-trasparente/informazioni-ambientali/267-informazioni-ambientali-per-attivita-istituzionali-dell-ente/738-verde

https://www.comune.soliera.mo.it/regolamenti/331-regolamenti-ambiente/6108-regolamento-del-verde

 

– il Piano Urbanistico Generale dell’Unione delle Terre d’Argine è stato approvato con DCU nr. 10 del 11/3/2024 e sarà in vigore dalla data di pubblicazione sul BURERT prevista per il 10/04/2024Gli elaborati del PUG intercomunale sono pubblicati integralmente sul sito web delle Terre d’Argine in https://www.terredargine.it/non-categorizzato/13749-territorio-pug/88952-approvato-il-pug

-i Regolamenti Edilizi dei Comuni di Campogalliano, Carpi, novi di Modena e Soliera, comprensivi di Allegati (1 Regolamento d’uso e tutela del verde pubblico e privato e 2 Progettare nel rispetto della Biodiversità) sono stati approvati contestualmente all’approvazione del PUG e sono già vigenti. Gli elaborati sono pubblicati integralmente sui siti internet istituzionali dei quattro Comuni. Contestualmente sono stati approvati anche gli schemi tipo degli Accordi Operativi e delle convenzioni relative ai Permessi di costruire convenzionati, reperibili sempre sui siti internet dei Comuni.

Due webinar di approfondimento sui nuovi strumenti di governo del territorio dell’Unione:

– il 23/4 alle ore 18.00, sui contenuti del nuovo PUG

– il 7/5 alle ore 18.00, sui contenuti dei nuovi Regolamenti Edilizi e del Regolamento del Verde.

Informazioni per partecipare Google Meet Link alla videochiamata: https://meet.google.com/bvv-ndad-ftd

Nota AdE su estensione procedura Pregeo 10 – versione 10.6.3

By Notizie in Primo Piano | No Comments

AGENZIA DELLE ENTRATE

 

24/04/2024

Nota AdE su estensione procedura Pregeo 10 – versione 10.6.3

Prot 4523 – Circolare – Nota AdE su estensione procedura Pregeo 10 – versione 10.6.3b

 

 

09/04/2024  

N.B. Al fine di consentire ai professionisti la previa definizione di eventuali atti di aggiornamento già predisposti con la versione 10.6.2 di Pregeo, l’estensione della nuova versione 10.6.3 del software, già prevista per l’8 aprile 2024, è programmata per il 18 aprile 2024.

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/it/web/guest/schede/fabbricatiterreni/aggiornamento-catasto-terreni-pregeo/software-pregeo

 

 

28/03/2024

Prot 3474 – Circolare – Nota AdE controllo atti aggiornamento DOCFA

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