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D.P.R. 2 aprile 2009 , n. 59.

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Regolamento di attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia.
Articolo 4,comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia.
Detto decreto, in vigore dal prossimo 25 giugno, impone a partire dal 1° luglio  2009 l’obbligatorietà di dotare le singole unità immobiliari di "attestato di qualificazione energetica" (sia per unità esistenti che di nuova costruzione) ai sensi dell’art.6 del dlgs.vo 192/2005, anche sotto i 1000 mq , vendute od affittate.
 

6735_1_5812_dpr_59_2009.pdf

Regolamento di riordino attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici – Decreto N. 37 del 22 gennaio 2008.

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Con la pubblicazione sulla gazzetta ufficiale N. 61 del 12/03/2008 è entrato in vigore il Regolamento recante il riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici.

Il decreto 37/2008 si applica agli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d’uso, collocati all’interno degli stessi o delle relative pertinenze. Se l’impianto è connesso a reti di distribuzione si applica a partire dal punto di consegna della fornitura.

Gli impianti sono classificati come segue:
a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell’energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l’automazione di porte, cancelli e barriere;
b) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere;
c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;
d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;
e) impianti per la distribuzione e l’utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;
f) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;
g) impianti di protezione antincendio.
Gli impianti o parti di impianto che sono soggetti a requisiti di sicurezza prescritti in attuazione della normativa comunitaria, ovvero di normativa specifica, non sono disciplinati, per tali aspetti, dalle disposizioni del presente decreto.

Sono inoltre regolamentati:
i requisiti tecnico-professionali delle imprese abilitate
le modalità per la progettazione degli impianti
le dichiarazioni di conformità degli impianti
sanzioni
Viene inoltre espressamente indicato che sono nulli, ai sensi dell’articolo 1418 del Codice Civile, i patti relativi alle attività disciplinate dal presente regolamento stipulati da imprese non abilitate ai sensi dell’articolo 3, salvo il diritto al risarcimento di eventuali danni.

6226_1_3054_20080122decreto_minsviluppoeconomico37.pdf

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