Il Decreto Salva Casa si presenta come un intervento per risolvere le questioni relative alle piccole irregolarità che potrebbero ostacolare le operazioni di adeguamento del patrimonio, necessarie per attuare la Direttiva Green. Tuttavia secondo ANCE, sarebbe opportuno valutare una revisione completa e organica del Testo Unico dell’Edilizia, anziché continuare a ricorrere alla decretazione d’urgenza. Oltre a considerare il Testo Unico dell’Edilizia, ANCE ha espresso queste premesse durante l’audizione presso la Commissione Ambiente e Territorio della Camera, riguardo al Decreto Salva Casa e alle possibili modifiche da apportare al provvedimento durante la sua trasformazione in legge a seguito del D.L. n. 69/2024. Come sottolineato dal vicepresidente dell’Associazione, il DL. n. 69/2024 rappresenta un tentativo di affrontare le molte problematiche che si sono accumulate nel corso del tempo e ancora manca quel passo decisivo per sradicare i meccanismi normativi che ostacolano effettivamente l’attuazione dei progetti di trasformazione urbana. Prima di tutto, occorre una riforma dei principi su cui si basa la legge urbanistica, che attualmente risale al 1942, e una legge sulla rigenerazione urbana che ridia vita al decreto del 1975 sui requisiti igienico-sanitari, per garantire che le norme si adattino meglio alle nuove necessità e all’evoluzione delle abitazioni. Anche il Piano Casa ha ricevuto il suo meritato riconoscimento durante l’intervento: “Tra le azioni su cui speriamo di intervenire, è fondamentale affrontare il tema dell’alloggio nella sua complessità come risposta alle esigenze abitative. Se l’obiettivo prioritario è facilitare l’accesso a un alloggio a condizioni sostenibili, sono necessarie politiche abitative integrate con interventi di rinnovamento urbano, volti a migliorare la qualità del contesto abitativo. Per far ciò, abbiamo bisogno di strumenti condivisi, di cui questo Decreto Legge è solo una parte iniziale.” Il cambiamento dell’uso delle destinazioni assume un ruolo particolarmente cruciale nelle politiche urbane.
Legislazione nazionale
La recente sentenza del Consiglio di Stato, numero 4298 del 14 maggio 2024, ha stabilito un importante precedente in materia ambientale. Confermando la legittimità dell’ordine di bonifica a carico dell’acquirente non responsabile dell’inquinamento, il Consiglio di Stato ha sottolineato la responsabilità che grava sugli acquirenti di aree contaminate, anche in assenza di colpa diretta. Questo principio rafforza l’importanza della due diligence ambientale e la responsabilità nella gestione dei siti inquinati, contribuendo a una maggiore tutela dell’ambiente e della salute pubblica.
Si segnala l’ordinanza n. 8420/2024 con cui la Corte di cassazione chiarisce l’ambito della competenza del Giudice di Pace in materia condominiale e in particolare nelle questioni attinenti alla misura e alla modalità di uso dei servizi condominiali.
Per le cause relative alla misura ed alle modalità d’uso dei servizi di condominio è competente il giudice di pace ma ci sono casi di esclusione, secondo le misure e le modalità d’uso servizi condominio, dettate dall’art.7 CPC. Per inquadrare correttamente la questione e quindi intendere meglio la sua soluzione, si ritiene utile premettere che in tempi passati (fino al 1984) il legislatore aveva riservato tutte le cause in oggetto all’esclusiva competenza del Pretore (e prima ancora al Tribunale). In seguito, mentre le cause relative alle modalità d’uso dei servizi condominiali erano state assegnate (con la L. 30.07.84 n. 399) alla competenza per materia del giudice conciliatore, quelle relative alla misura degli stessi servizi erano rimaste nella competenza del Pretore. Con la riforma introdotta con la legge 21.11.91 n. 374 (la legge istitutiva del giudice di pace) tutte le cause in oggetto, relative sia alle modalità d’uso che alla misura dei servizi, sono infine state tutte assegnate alla competenza per materia del giudice di pace. Peraltro, a tali categorie di controversie condominiali resta “invece estranea ogni controversia nella quale sia in discussione l’esistenza stessa del diritto del condominio a fruire della cosa o del servizio comune, che resta attribuita al giudice competente secondo gli ordinari criteri del valore della causa” (Cass. 14.06.1996 n. 5467 in Arch. Locazioni 1996, 700 nota De Tilla).
DECRETO GAZZETTA UFFICIALE
30/05/2024
Le tolleranze costruttive-esecutive dopo il Decreto Salva Casa
27/05/2024
Quali opere si potranno sanare
Edilizia libera – Sono da ora considerate in edilizia libera le vetrate panoramiche amovibili (le cosiddette Vepa), anche per i porticati rientranti all’interno dell’edificio. Le opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici la cui struttura principale sia costituita da tende, anche a pergola, addossate o annesse agli immobili, purché non determinino spazi stabilmente chiusi.
Tolleranze costruttive – Sono considerate tolleranze costruttive gli interventi, realizzati entro il 24 maggio 2024. Restano del 2% per una superficie superiore a 500 metri quadri, passano al 3% per una superficie tra i 300 e 500 metri quadri, al 4% per una superficie tra i 100 e 300 metri quadri e al 5% sotto i 100 metri quadri.
Tolleranze esecutive – Per tolleranza esecutiva si intendono le irregolarità geometriche, le modifiche alle finiture degli edifici di minima entità, la diversa collocazione di impianti e opere interne. Per gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024 sono incluse, ad esempio, tra le tolleranze esecutive: il minor dimensionamento dell’edificio; la mancata realizzazione di elementi architettonici non strutturali; le irregolarità esecutive di muri esterni ed interni; la difforme ubicazione delle aperture interne, la difforme esecuzione di opere rientranti nella nozione di manutenzione ordinaria.
Accertamento di conformità – Finora l’accertamento di conformità poteva essere chiesto solo quando veniva dimostrata la “doppia conformità”. Ossia, l’opera doveva essere conforme alla normativa edilizia e urbanistica vigente sia al momento della realizzazione, sia al momento della presentazione dell’istanza. Il decreto salva-casa semplifica la normativa, richiedendo la doppia conformità solo nei casi più gravi.
Le tempistiche e il silenzio assenso
I tempi – Si supera il ‘silenzio rigetto’ e si introduce il ‘silenzio assenso’. Significa che se l’amministrazione non risponde, entro i seguenti termini, l’istanza si considera accettata. In particolare: se il permesso è in sanatoria devono rispondere in 45 giorni; per la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), invece, devono rispondere entro 30 giorni. A queste tempistiche, per immobili soggetti a vincolo paesaggistico, si aggiungono fino a 180 giorni.
“Per la pubblica amministrazione passiamo dal silenzio-rigetto al silenzio-assenso”, spiega Salvini. “Si liberano i comuni da valanghe di pratiche, sono stimate in 4 milioni, il comune incassa, il cittadino paga e rientra in possesso del suo bene. Può vendere”, aggiunge il ministro, ribadendo che “non è un condono sull’esterno” ma una “grande opera di semplificazione e sburocratizzazione”.
Stato legittimo dell’immobile – Il salva-casa riduce gli oneri amministrativi per i cittadini: per dimostrare lo stato legittimo sarà sufficiente presentare il titolo che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio, anche in sanatoria. Ne deriva quindi che le parziali difformità che saranno sanate contribuiranno a dimostrare lo stato legittimo di un immobile.
Mutamento destinazione d’uso – Col salva-casa viene semplificato il cambio di destinazione d’uso di singole unità immobiliari. All’interno della stessa categoria funzionale, il mutamento della destinazione d’uso sarà sempre ammesso. Tra diverse categorie funzionali, il mutamento della destinazione d’uso sarà ammesso limitatamente alle categorie residenziale, turistico-ricettiva, produttiva e direzionale, commerciale, in ogni caso, all’interno delle zone: centro storico, residenziali consolidate, residenziali in espansione. Sono escluse dalle semplificazioni le unità immobiliari al primo piano fuori terra.
Le richieste allo sportello unico edilizia
Se non è possibile accertare l’epoca di realizzazione dell’intervento il testo prevede che il professionista possa attestarlo, assumendosene la responsabilità. Se l’intervento ricade in zone a vincolo paesaggistico, sarà necessario un parere vincolante dell’autorità competente, che deve pronunciarsi entro 180 giorni, previo parere della Sovrintendenza entro 90 giorni. Se i pareri non arrivano entro il termine «il dirigente o responsabile dell’ufficio provvede autonomamente».
I costi per sanare i mini-abusi
Quanto ai costi per sanare i mini-abusi, nella relazione illustrativa al decreto si legge che “il rilascio del permesso e la segnalazione certificata di inizio attività, in sanatoria sono subordinati al pagamento di una sanzione pecuniaria pari al doppio dell’aumento del valore dell’immobile conseguente alla realizzazione degli interventi, e comunque in misura compresa tra 1.032 euro e 30.987 euro”. In questo range rientrano gli interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività che risultino conformi alla disciplina edilizia e urbanistica vigente sia al momento della realizzazione dell’intervento, sia al momento della presentazione della domanda».
AGENZIA DELLE ENTRATE
Entro la scadenza del 31 maggio 2024 è necessario effettuare i versamenti del ravvedimento speciale per regolarizzare le dichiarazioni presentate fino al 2022 beneficiando della riduzione delle sanzioni a un diciottesimo del minimo. In base all’annualità cambiano le rate pagare, questo è quanto riportato nella Circolare n.11 del 2024 dell’Agenzia delle Entrate.
Possono beneficiare di questa nuova chance le seguenti categorie di contribuenti:
- coloro che non hanno rispettato la scadenza originaria (30 settembre 2023);
- coloro che intendono sanare ulteriori violazioni riferibili allo stesso anno o ad anni precedenti.
I contribuenti che, invece, avevano avuto accesso al ravvedimento speciale ma poi sono decaduti dal beneficio della rateazione possono sanare ulteriori violazioni, a patto che siano diverse da quelle già regolarizzate.
Il termine ultimo per i versamenti segna anche la scadenza per rimuovere le irregolarità o le omissioni che si intendono sanare.
L’adesione all’istituto si perfeziona con il versamento, entro il 31 maggio 2024.
E’ stato definitivamente approvato e “bollinato” il decreto Agricoltura n.63/2024 in vigore dal 16 Maggio 2024.
Il nuovo decreto ha introdotto nuovi limiti per le installazioni di impianti fotovoltaici con moduli a terra su terreni produttivi. L’obiettivo principale di questo decreto è creare un equilibrio tra lo sviluppo delle energie rinnovabili e la tutela delle aree agricole, cercando al contempo un’integrazione tra terreni agricoli produttivi e la produzione di energia solare.
Il Decreto Legislativo stabilisce un divieto sull’installazione di nuovi impianti fotovoltaici su suolo agricolo. Tuttavia, sono esentati da questa restrizione gli impianti finanziati dal Pnrr, i progetti di agrivoltaico, e quelli previsti in aree quali cave, miniere, concessioni ferroviarie e aeroportuali, zone adiacenti alle autostrade e siti industriali.
In riferimento all’agrivoltaico, è consentita l’installazione di pannelli sollevati almeno due metri dal suolo, nonostante ciò comporti un aumento significativo dei costi, anche considerando gli incentivi del Pnrr.
Il condominio non paga i danni se l’umidità è riconducibile alle tecniche in uso all’epoca della costruzione dell’edificio. La questione dell’umidità nelle costruzioni condominiali è un argomento complesso che coinvolge aspetti tecnici, legali e storici. La sentenza del Tribunale di Savona n. 812 del 9 novembre 2023, riflette la necessità di considerare le tecniche costruttive dell’epoca per determinare la responsabilità del condominio nei danni causati dall’umidità. Questo principio giuridico riconosce che non è possibile applicare retroattivamente gli standard attuali alle costruzioni passate, e che la responsabilità per i danni deve essere valutata alla luce delle conoscenze e delle pratiche disponibili al momento della costruzione.
La recente sentenza del TAR Campania-Salerno del 23/04/2024, n. 879 ha stabilito un importante precedente in materia di edilizia e urbanistica. Secondo la decisione, una tettoia aperta su tre lati e adiacente a un edificio principale non richiede il permesso di costruire se le sue dimensioni e caratteristiche costruttive non sono particolarmente impattanti, essendo considerata una pertinenza dell’edificio principale. Questo orientamento si allinea con la giurisprudenza che distingue tra strutture pertinenziali e nuove costruzioni, richiedendo un’analisi specifica del caso per determinare la necessità di un permesso di costruire. La sentenza enfatizza l’importanza di considerare la funzionalità e l’integrazione delle strutture con l’edificio principale, piuttosto che applicare una regola assoluta. Questo approccio offre una maggiore flessibilità nell’interpretazione delle norme urbanistiche, consentendo allo stesso tempo di preservare l’ordine e l’armonia del paesaggio urbano.
Ne deriva che gli interventi consistenti nella installazione di tettoie o di altre strutture analoghe che siano comunque apposte a parti di preesistenti edifici come strutture accessorie di protezione o di riparo di spazi liberi, cioè non compresi entro coperture volumetriche previste in un progetto assentito, possono ritenersi sottratti al regime del permesso di costruire soltanto ove la loro conformazione e le loro ridotte dimensioni rendono evidente e riconoscibile la loro finalità di arredo o di riparo e protezione (anche da agenti atmosferici) dell’immobile cui accedono.
Viceversa tali strutture necessitano del permesso di costruire quando le loro dimensioni sono di entità tale da arrecare una visibile alterazione all’edificio e alle parti dello stesso su cui vengono inserite o, comunque, una durevole trasformazione del territorio con correlativo aumento del carico urbanistico.
Il Consiglio dei Ministri n. 76 del 9 aprile 2024, ha approvato in esame preliminare uno schema di Decreto Legislativo – di seguito, Decreto – che introduce alcune disposizioni che, in attuazione dei principi contenuti nella Legge delega fiscale, si pongono l’obiettivo di razionalizzare l’imposta di registro, l’imposta sulle successioni e donazioni, l’imposta di bollo e agli altri tributi indiretti diversi dall’IVA.
In particolare, il Dlgs sulle successioni e donazioni secondo i principi della Legge di Delega al Governo per la Riforma Fiscale (Legge n 111/2023) va ad agire secondo i seguenti criteri, come elencati dal viceministro in conferenza stampa post approvazione:
- semplificazione,
- certezza del diritto,
- razionalizzazione.
Per quanto riguarda i trust e le liberalità d’uso, si stabilisce che:
- l’imposta sulle successioni e sulle donazioni viene estesa ai trasferimenti derivanti da trust;
- l’imposta è esclusa esplicitamente per le liberalità d’uso;
- le franchigie e le aliquote di imposta applicabili dipendono dal valore dei beni e dal rapporto di coniugio o di parentela tra disponente e beneficiario all’atto del trasferimento;
- il versamento dell’imposta avviene in autoliquidazione da parte del beneficiario al momento del trasferimento e previa denuncia dello stesso o, in via anticipata e definitiva, da parte del disponente o del trustee al momento del conferimento dei beni o dell’apertura della successione. L’imposta è pagata a titolo definitivo e non è restituita.
Le norme intervengono anche in relazione ai trasferimenti d’azienda in ambito familiare, prevedendo, in particolare, che in caso di trasferimento a favore dei discendenti e del coniuge di quote sociali e azioni di società di capitali e di società cooperative, il beneficio dell’esclusione dalla tassazione si applica quando per effetto del trasferimento è acquisito il controllo di diritto (secondo quanto previsto dal Codice civile) o vi sia un controllo già esistente.
Se le prove certificano la risalenza delle opere (creazione di nuovi volumi al di sotto della tettoia e creazione di una scala) agli anni ’30 del 900, si può rientrare dentro una sanatoria speciale ed evitare sia la demolizione che la pesante sanzione pecuniaria.
E’ possibile, fornendo le prove che una ristrutturazione edilizia sia stata eseguita molto lontano nel tempo, addirittura negli anni 30′, senza titolo edilizio, evitare di incorrere nella sanzione pecuniaria e demolitoria per l’abuso? Nel caso della sentenza 6094/2024 del 28 marzo del Tar Lazio, sì: così un privato è riuscito ad evitare una multa salatissima (15 mila euro) e la rimozione di tutte le opere edilizie, asseritamente realizzate in assenza di titolo abilitativo su un fabbricato di sua proprietà.
L’ INAIL ha pubblicato AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI – LAVORARE SICURI – EDIZIONE 2024 un manuale informativo per la tutela della salute dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro. Il manuale è destinato a lavoratori, datori di lavoro e RSPP e rappresenta uno strumento di ausilio nell’utilizzo e nella gestione dei rischi connessi alla presenza di agenti chimici cancerogeni e/o mutageni sul luogo di lavoro. Dopo una panoramica sui meccanismi di cancerogenesi e mutagenesi e sulla classificazione e sull’etichettatura di cancerogenicità e mutagenicità, vengono descritte le principali misure da intraprendere per il controllo dell’esposizione degli addetti, accompagnate da una serie di schede di facile consultazione, dedicate ai principali agenti cancerogeni e/o mutageni in ambito lavorativo, compresi i chemioterapici antiblastici.
Il Tar Puglia nella recente sentenza n. 263 del 04.03.2024 (allegata alla presente per i Collegi Associati) ha ribadito la necessità di includere nell’offerta tecnica i documenti relativi al rispetto del principio “Do not significant harm” (cd. Dnsh, come indicato all’art. 17, regolamento 2020/852/Ue, oltreché dal regolamento 2021/241/Ue con il quale si è istituito il cd. “Recovery fund”) se finanziato ad opera del PNRR.
I progetti in esame, dunque, non devono arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali.
È stato quindi respinto il ricorso di un’impresa avverso l’esclusione da un bando comunale supportato da questi fondi, in quanto non aveva allegato tale documentazione nell’offerta.
Il Collegio, infatti, precisa che “la prescrizione del disciplinare di gara sopra esaminata non fa che dare attuazione concreta alla previsione di un regolamento dell’Unione europea in materia di rispetto del principio di non arrecare danno all’ambiente, da applicare obbligatoriamente in tutti i suoi elementi nel territorio nazionale, ai sensi dell’articolo 288 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea“.
A partire dal 2025, non ci saranno più incentivi per installare queste caldaie, ma verrà invece valorizzato e incentivato l’uso di sistemi di riscaldamento ibridi, che combinano caldaie e pompe di calore o solare termico. Obbligatorio il fotovoltaico dal 2030.
Il Parlamento Europeo dà il via libera alla tanto attesa Direttiva Casa Green (EPBD), segnando un importante traguardo verso l’efficientamento energetico dell’intero patrimonio immobiliare europeo. Dopo un acceso dibattito, il testo della direttiva è stato approvato nella sua versione definitiva e pronta per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale europea.
Gli Stati membri avranno due anni di tempo a partire dalla pubblicazione in Gazzetta per attuare gli obiettivi di efficientamento energetico richiesti, entro un budget stimato di 152 miliardi di euro. La nuova versione della direttiva EPBD, meno rigida rispetto alla prima stesura, si basa su principi fondamentali che prevedono interventi differenziati a seconda della tipologia (residenziale o commerciale) dell’immobile.
Le tempistiche
Per quanto riguarda gli edifici residenziali, entro il 2030 si prevede una riduzione del consumo medio di energia primaria del 16%, arrivando al 20-22% entro il 2035. Il 55% di questa riduzione verrà ottenuta grazie alla ristrutturazione degli edifici meno performanti.
Per gli edifici non residenziali, gli Stati membri dovranno ristrutturare il 16% degli edifici con le peggiori prestazioni entro il 2030 e il 26% entro il 2033.
Non solo, entro il 2050 sarà necessaria la ristrutturazione energetica dell’intero patrimonio immobiliare esistente al fine di raggiungere “zero emissioni”. Sarà imposto un regime differenziato in base alla data di costruzione, con l’obbligo di edificare nel rispetto del principio di neutralità climatica entro il 2030 per gli edifici di nuova costruzione di natura residenziale e dal 2028 per gli edifici pubblici.
Per garantire che gli obiettivi di efficienza energetica della direttiva Casa Green vengano raggiunti non solo attraverso interventi su edifici già in ottime condizioni, ma anche su quelli meno efficienti, è stato stabilito un nuovo obbligo. Infatti, almeno il 43% degli immobili meno performanti in termini di risparmio energetico dovrà essere ristrutturato per migliorare la loro classe energetica.
Per quanto riguarda il tema dell’indipendenza energetica dalle fonti tradizionali, come i combustibili fossili e gli idrocarburi, le caldaie a gas metano saranno vietate dal 2040, con una proroga di 5 anni rispetto al termine ipotizzato inizialmente dalla Commissione. Inoltre, a partire dal prossimo anno, non ci saranno più incentivi per installare queste caldaie, ma verrà invece valorizzato e incentivato l’uso di sistemi di riscaldamento ibridi, che combinano caldaie e pompe di calore o solare termico.
Infine, tutti i nuovi edifici residenziali dovranno installare impianti fotovoltaici entro il 2030. L’obbligo d’installazione di pannelli solari sui tetti riguarderà inoltre gli edifici pubblici e non residenziali in funzione delle loro dimensioni. In questo modo, il mondo dell’edilizia contribuirà a raggiungere un futuro più sostenibile e a ridurre l’impatto sull’ambiente.
Il decreto-legge n. 19 del 2 marzo 2024, che si occupa di “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 52 del medesimo giorno.
Il decreto-legge ha accolto numerose richieste e proposte che ANCI ha avanzato, riportate in uno specifico documento inserito nell’opuscolo allegato alla presente.
E’ prevista la copertura di 10 miliardi di euro per tutte le misure destinate ai Comuni e alle Città metropolitane che sono transitate fuori dal PNRR.
Si parla dei finanziamenti riguardanti la Rigenerazione Urbana per i comuni che superano i 15.000 abitanti, dei Piani Urbani Integrati per le 14 grandi città e per i comuni dell’hinterland, e dei 6 miliardi destinati alle piccole e medie opere per tutti i comuni.
Nel decreto-legge sono state incluse la maggior parte delle proposte dell’ANCI, volte a estendere queste regole a tutti i progetti. Le regole per gli appalti e il personale per i progetti PNRR saranno semplificate ed erogheranno le norme attuali in vigore. Ad esempio, sarà possibile avviare i lavori in caso di urgenza, mentre si attende ancora la verifica dei requisiti delle imprese aggiudicatarie.
Si porta a conoscenza che in virtù dell’emanazione della Legge n. 18 del 23 febbraio 2024 “Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. n. 215 del 30 dicembre 2023, , recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi” (GU_SG n. 49 del 28 febbraio 2024 allegata) e stato modificato Allegati 1 del D.Lgs. n: 42 del 17-02-2017, precisamente nella Legge di conversione troviamo:
All’Articolo 12
Dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:
6-octies . All’allegato 1, punto 2, primo periodo, del decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42, in materia di aggiornamento professionale dei tecnici competenti in acustica, le parole: “5 anni” sono sostituite dalle seguenti: “8 anni”».
Pertanto, riportiamo per semplicità il testo coordinato:
Allegato 1 (modificato)
(artt. 21, 22 e 23) Modalità procedurali per l’iscrizione e la cancellazione dall’elenco dei tecnici competenti in acustica, nonché per l’aggiornamento professionale
- Presentazione delle domande
[..]
Aggiornamento professionale
Ai fini dell’aggiornamento professionale, gli iscritti nell’elenco di cui all’art. 21 devono partecipare, nell’arco di 5 anni 8 anni dalla data di pubblicazione nell’elenco e per ogni quinquennio successivo, a corsi di aggiornamento per una durata complessiva di almeno 30 ore, distribuite su almeno tre anni. L’avvenuta partecipazione con profitto ai corsi deve essere comunicata alla regione di residenza, con dichiarazione nelle forme stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
La legge di bilancio 2024 prevede una ennesima proroga per la rivalutazione di quote e terreni introdotta dalla Legge n. 448/2001 che offre la possibilità di rivalutare terreni e partecipazioni per le persone fisiche e giuridiche. Questo significa che sarà possibile rivalutare il valore di terreni e partecipazioni detenuti nel proprio patrimonio al fine di adeguarsi al loro valore attuale di mercato.
La rivalutazione di terreni e partecipazioni può comportare diversi vantaggi fiscali, come ad esempio la possibilità di beneficiare di un trattamento più favorevole per quanto riguarda l’imposta sul reddito e l’imposta sulle plusvalenze.
Unica condizione posta dalla legge di bilancio 2024 è che siano detenuti alla data del 1°gennaio 2024.
I potenziali beneficiari della rivalutazione di terreni e partecipazioni sono:
ü le persone fisiche (inclusi gli imprenditori agricoli);
ü le società semplici;
ü gli enti non commerciali;
ü le associazioni professionali;
ü i soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia.
Tali soggetti dovranno, entro il 30.06.2024:
ü produrre una perizia di stima (redatta da tecnici a tal fine abilitati) che deve essere asseverata sempre entro il 30.06.2024 e, nel caso delle partecipazioni, riferita all’intero patrimonio sociale;
ü versare l’imposta del 16% calcolata sul valore di perizia, come già stabilito per il 2023. In un’unica rata oppure in tre versamenti differenti al 30.06.2024, 30.06.2025 e 30.06.2026;
ü presentare il quadro RM (per i terreni) e il quadro RT (per le partecipazioni) del Modello Redditi PF relativo all’anno in cui è effettuata la rivalutazione, esponendo i dati richiesti.
Bonus del 75% per eliminare le barriere architettoniche.
Il DL 212/2023 ha introdotto alcune modifiche al decreto rilancio modificando e riducendo al 75% la possibilità di intervento per l’eliminazione delle barriere architettoniche.
Gli interventi devono rispettare i requisiti indicati dal DM 236/1989 e asseverati da tecnici abilitati.
Dal 2024 il bonus barriere non è applicabile alla sostituzione di pavimenti, porte e finestre.
La scadenza del bonus è rimasta invariata al 31 dicembre 2025 e necessita di bonifico parlante per la sua applicazione come detrazione Irpef.
Rimangono valide alcune eccezioni per ottenere lo sconto in fattura e la cessione del credito:
- sulle parti comuni dei condomìni a prevalente destinazione abitativa;
- su unità immobiliari unifamiliari o unità abitative in edifici plurifamiliari adibite ad abitazione principale di proprietari o possessori con un reddito non superiore a 15mila euro;
- su unità immobiliari unifamiliari o unità abitative in edifici plurifamiliari adibite ad abitazione principale di proprietari o possessori nel cui nucleo familiare sia presente un disabile con certificazione rilasciata ai sensi della Legge 104/1992
Nel Decreto Energia è presente una misura per la proroga straordinaria di permessi di costruzione, Scia, autorizzazioni paesaggistiche ed ambientali.
L’art. 4-quater della Legge 2 febbraio 2024, n. 11, in vigore dall’8 febbraio 2024, si applica ai permessi di costruire rilasciati o formatisi entro il 30 giugno 2024, alle Scia presentate entro la stessa data e alle convenzioni urbanistiche formatesi entro il medesimo termine.
Precedentemente, tali termini erano fissati al 31 dicembre 2023.
L’estensione dei titoli edilizi darà maggior flessibilità ai costruttori nel portare avanti i loro progetti, permettendo loro di avere più tempo per reperire i materiali necessari e gestire gli eventuali aumenti dei costi. Inoltre, questa proroga fornirà un ulteriore incentivo per l’attività edilizia, che è un importante motore dell’economia.
I lavori attualmente in corso o da avviare potranno beneficiare dell’estensione da 2 anni a 30 mesi della proroga straordinaria dei termini di inizio e fine lavori. Ricordiamo che originariamente era prevista in soli 2 anni, relativa a permessi di costruire rilasciati o formatisi e scia presentate fino al 30 giugno 2024, oltre che di validità di convenzioni formatesi entro il medesimo termine (in precedenza tali termini erano fissati al 31 dicembre 2023).
Il rinvio si applica ai termini dei seguenti titoli edilizie:
- Permessi di costruire
- Segnalazioni certificate di inizio attività (Scia)
- autorizzazioni paesaggistiche e delle dichiarazioni e autorizzazioni ambientali comunque denominate (di cui rispettivamente ai Dlgs 42 del 2004 e 152 del 2006).
La proroga non è automatica ed è prevista solo a patto che:
- gli interessati presentino una comunicazione al Comune per manifestare la volontà di prolungare la validità. La comunicazione deve contenere l’indicazione degli estremi del titolo edilizio e del termine che si vuole prorogare (inizio e/o ultimazione lavori);
- non siano già decorsi i termini di inizio e/o fine lavori al momento della comunicazione al Comune
- il titolo abilitativo non risulti in contrasto con nuovi strumenti urbanistici approvati e con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio ai sensi del dlgs 42/2004 (es. piani paesaggistici, decreti di vincolo).
Lo slittamento di 30 mesi è valido anche per i permessi di costruire e per le Scia già prorogati, sulla base dell’art. 15, comma 2, del Testo unico Edilizia, per fatti sopravvenuti, estranei alla volontà del titolare del permesso di costruire o sulla base del Dl Semplificazioni del 2020 (art. 10, comma 4 del Dl 76) che, analogamente a quanto poi stabilito dal Dl Ucraina, aveva accordato la possibilità di proroga per i permessi di costruire rilasciati entro il 2020.
Beneficiano dell’ulteriore proroga anche le Scia e i permessi di costruire che avevano usufruito dei rinvii dei termini arrivati con l’emergenza Covid (art. 103, comma 2 del Dl 18 del 2020).
Di seguito riportiamo il testo dell’art. 10-septies del dl 181/2022 come modificato dall’art. 4-quater della Legge 11/2024, per una maggiore chiarezza e comprensione della nuova normativa.
In considerazione delle conseguenze derivanti dalle difficoltà di approvvigionamento dei materiali nonché dagli incrementi eccezionali dei loro prezzi, sono prorogati di trenta mesi: a) i termini di inizio e di ultimazione dei lavori, di cui all’articolo 15 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, relativi ai permessi di costruire rilasciati o formatisi fino al 30 giugno 2024, purché i suddetti termini non siano già decorsi al momento della comunicazione dell’interessato di volersi avvalere della presente proroga e sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione del soggetto medesimo, con nuovi strumenti urbanistici approvati nonché con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio, ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche ai termini relativi alle segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA), nonché delle autorizzazioni paesaggistiche e alle dichiarazioni e autorizzazioni ambientali comunque denominate. Le medesime disposizioni si applicano anche ai permessi di costruire e alle SCIA per i quali l’amministrazione competente abbia accordato una proroga ai sensi dell’articolo 15, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o ai sensi dell’articolo 10, comma 4, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e dell’articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27; b) il termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione di cui all’articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, o dagli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché i termini concernenti i relativi piani attuativi e qualunque altro atto ad essi propedeutico, formatisi fino al 30 giugno 2024, purché non siano in contrasto con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio, ai sensi del codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004. La presente disposizione si applica anche ai diversi termini relativi alle convenzioni di lottizzazione di cui all’articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, o agli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché ai relativi piani attuativi che hanno usufruito della proroga di cui all’articolo 30, comma 3-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e della proroga di cui all’articolo 10, comma 4-bis, del citato decreto-legge n. 76 del 2020.”
A partire dal 1° febbraio 2024, il processo di avvio del procedimento di Valutazione d’Impatto Ambientale (VIA) è stato semplificato grazie all’introduzione della modalità telematica per la presentazione delle istanze. Questa innovativa misura segna il primo passo verso la completa sostituzione della procedura attuale, che prevede la trasmissione della documentazione tramite posta ordinaria, “brevi manu” o Posta Elettronica Certificata (PEC).
Questa iniziativa facilita il percorso di velocizzazione delle procedure e aiuterà sia il proponente pubblico e privato, che la direzione del Ministero nelle verifiche amministrative. Si tratta di un’iniziativa parte del percorso verso la dematerializzazione documentale e la semplificazione, utile in processi complessi di permitting, in cui il digitale diventa prezioso alleato dell’efficienza, nella direzione della transizione.
L’agevolazione “prima casa” spetta per tutti i tipi di pertinenze?
Sì, non solo per quelle in categoria C/2, C/6 e C/7, secondo la Cassazione.
Con tre recenti pronunce (Cass. nn. 33629/2023, 2351/2024 e 2364/2024), infatti, la Suprema Corte ha affermato l’applicabilità dell’agevolazione all’acquisto di ogni immobile che possa essere definito pertinenza della casa d’abitazione, ai sensi dell’art. 817 c.c. (destinazione durevole a servizio od ornamento).
Tale conclusione si fonda sul principio generale secondo il quale, anche in ambito tributario, alle pertinenze si estende la disciplina applicabile al bene principale (art. 23, co. 3, del TUR) e sulla natura esemplificativa – e non esaustiva – dell’elencazione contenuta nel co. 3 della Nota II-bis (all’art. 1 della Tariffa, Parte Prima, del TUR), che contempla le categorie C/2, C/6 e C/7.