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APPROVATA LA NUOVA DIRETTIVA EUROPEA: LE FONTI RINNOVABILI DOVRANNO RAPPRESENTARE IL 42,5% DEL CONSUMO FINALE DI ENERGIA ENTRO IL 2030

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La nuova direttiva sulle energie rinnovabili è stata approvata dal Parlamento Europeo dopo mesi di stallo a causa di divergenze tra gli Stati membri. La direttiva, chiamata Red 3 (Renewable energy directive), fa parte del Green Deal europeo e si propone di aumentare la quota di energia proveniente da fonti rinnovabili al 45% entro il 2030. Questo significa che i paesi membri dell’Unione Europea dovranno impegnarsi a produrre almeno il 45% della loro energia da fonti rinnovabili entro quella data.

La direttiva prevede anche la semplificazione delle procedure per l’autorizzazione di nuovi impianti a fonti rinnovabili e il potenziamento di quelli esistenti. Le autorità nazionali avranno a disposizione un massimo di 12 mesi per autorizzare la costruzione di nuovi parchi eolici e fotovoltaici nelle “aree di riferimento per le rinnovabili” designate dai singoli Paesi. Per le altre aree, il limite sarà di 24 mesi.

La direttiva RED 3 rappresenta un passo avanti significativo nel promuovere l’uso delle energie rinnovabili in Europa, e mira a ridurre la dipendenza dai combustibili fossili e mitigare i cambiamenti climatici. Gli obiettivi ambiziosi devono essere raggiunti con il sostegno e gli investimenti necessari nel settore delle energie rinnovabili. Per raggiungere questi target, i paesi membri dell’UE saranno incentivati a sviluppare e utilizzare fonti rinnovabili come l’energia solare, eolica, idroelettrica e geotermica.

Si apre la necessità di avere operatori e professionisti con le conoscenze adeguate per rafforzare le competenze su aspetti normativi e regolatori relativi alla progettazione, realizzazione e gestione degli impianti.

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Le esigenze di riqualificazione energetica non possono prevalere sulla necessità di rispettare l’estetica dell’immobile: il cappotto termico è illegittimo se lede il decoro architettonico dell’edificio

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Una recente pronuncia della Corte di Cassazione ha scritto la parola fine ad una vicenda processuale iniziata presso il Tribunale di Cosenza ed ha sancito il principio per il quale le esigenze di riqualificazione energetica non possono mai prevalere sul rispetto del decoro architettonico del fabbricato.

In sostanza, la decisione della Corte di Cassazione  afferma che il decoro architettonico di un edificio è un bene comune, che va tutelato e preservato anche in caso di interventi per il miglioramento energetico.

Questo significa che l’installazione di un cappotto termico o altri interventi simili sulla facciata del condominio devono essere realizzati nel rispetto del decoro architettonico e con il consenso degli altri condomini, in modo da non compromettere l’armonia e l’identità estetica dell’edificio. Inoltre, si sottolinea che tali interventi possono anche comportare modifiche negative alle linee architettoniche dell’edificio e alla fruibilità dei balconi privati, quindi devono essere valutati con attenzione. Questo principio è stato stabilito dalla Cassazione in una recente ordinanza n. 17920/2023 allegata.

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GLI AMPLIAMENTI VOLUMETRICI NON SONO PERTINENZE O DIFFORMITA’ PARZIALI E VANNO DEMOLITI: SENTENZA CONSIGLIO DI STATO

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Nel caso degli ampliamenti volumetrici, il Consiglio di Stato ha stabilito che essi non possono essere definiti né come pertinenze né come difformità parziali. In pratica, ciò significa che tali ampliamenti non possono essere considerati come una parte integrante dell’edificio originale né come una violazione parziale delle norme urbanistiche.

Di conseguenza, il Consiglio di Stato ha sostenuto che questi ampliamenti volumetrici devono essere sanzionati con la demolizione. Questo significa che se un’opera edilizia viene realizzata in violazione delle norme urbanistiche, ad esempio superando i limiti di altezza o di volumetria previsti dal piano regolatore, essa potrebbe essere soggetta all’ordine di demolizione.

La Sentenza n.7548 del 2023 del Consiglio di Stato, assume una importanza considerevole, ribadendo esplicitamente cosa rientra nella nozione di pertinenza.

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Imposta di bollo appalti: regole e codice tributo per i pagamenti dal 01.07.2023

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Con Provvedimento n 240013 del 28 giugno 2023 l’Agenzia delle Entrate, ha individuato  le modalità telematiche di versamento dell’imposta di bollo, di cui all’articolo 18, comma 10, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, che l’appaltatore assolve al momento della stipula del contratto.

Nel dettaglio, per i procedimenti avviati a decorrere dal 1° luglio 2023, l’imposta di bollo è versata, con modalità telematiche, utilizzando il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE). Il modello deve contenere l’indicazione dei codici fiscali delle parti e del Codice Identificativo di Gara (CIG) o, in sua mancanza, di altro identificativo univoco del contratto. 

Con risoluzione n 37 sempre del 28 giugno , sono istituiti i codici tributo da utilizzare per il versamento e fornite le relative istruzioni.

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Efficientamento energetico: La nuova UNI EN ISO 52120 e La Guida aggiornata ANIE

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ANIE CSI ha pubblicato il documento “Building Automation e Domotica: Nuova guida alle agevolazioni fiscali” [una revisione della precedente ediz. del Giugno ’21 n.d.r.] nella quale sono stati apportati tutti gli aggiornamenti resesi necessari dall’entrata in vigore della nuova UNI EN ISO 52120 e dal conseguente aggiornamento della nuova UNI TS 11651, la norma che descrive la procedura di asseverazione della classe di automazione ai sensi della sopracitata ISO 52120.

La Guida fornisce ai professionisti dell’intera filiera le informazioni utili per realizzare impianti conformi alla Classe B della UNI EN ISO 52120 e per eseguire l’asseverazione secondo la norma UNI TS 11651. Sono riportati due esempi reali d’impianto per una villetta monofamiliare e per un condominio, incluse le rispettive liste dei componenti e soluzioni ammissibili all’incentivo.

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CODICE DEI CONTRATTI: ANCI PUBBLICA IL QUADERNO OPERATIVO

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Sulla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 31 marzo 2023 è stato pubblicato il decreto legislativo n. 36/2023 recante “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”. L’approvazione della riforma si inserisce nell’attuazione di impegni assunti dal Governo con il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e risponde all’obiettivo, in primis, come dichiarato nella Relazione Illustrativa di accompagnamento del provvedimento, di semplificazione e rimozione del goldplating.

Il nuovo Codice è entrato in vigore il 1° aprile 2023, ma le sue disposizioni trovano applicazione a decorrere dal 1° luglio 2023.

È inoltre previsto un complesso periodo transitorio, fino al 31 dicembre 2023, che dispone l’estensione della vigenza di alcune disposizioni del d. lgs 50/2016 e dei decreti semplificazioni (dl 76/2020) e semplificazioni bis (dl 77/2021).

L’Anci ha predisposto un Quaderno che vuole offrire un primo, puntuale, strumento di lavoro utile ad orientarsi sulle novità più importanti della riforma, oltre a fornire i consueti schemi di atti e modelli operativi per la costituzione di Centrali Uniche di Committenza all’interno di Unioni di Comuni già costituite e non, affidamenti diretti di lavori pubblici, servizi e forniture.

Il testo viene organizzato nei seguenti capitoli di approfondimento: 1.I principi del nuovo codice degli appalti; 2. Il ruolo del RUP (Responsabile Unico del Progetto) 3. La programmazione 4. La progettazione 5. Il bando di gara e i requisiti per la partecipazione 6. L’affidamento dei contratti di importo inferiore alle soglie europee 7. La qualificazione delle stazioni appaltanti 8. I criteri di aggiudicazione e le offerte anomale 9. Il PPP Partenariato Pubblico Privato e i contratti di concessione 10. L’affidamento dei servizi sociali 11. Il periodo transitorio 12. L’imposta di bollo

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SISMABONUS: NUOVI CHIARIMENTI DAL MEF

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“Chiarimenti applicativi del beneficio fiscale del sisma bonus a talune fattispecie di interventi edilizi”. Questo l’oggetto di una interrogazione alla quale ha risposto l’8 marzo scorso, in commissione Finanze della Camera, la Sottosegretaria di Stato per l’Economia e le finanze, Sandra Savino.

Nell’interrogazione gli Onorevoli interroganti richiamano il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 28 febbraio 2017, n. 58 il quale prevedeva che, ai fini della fruizione del cosiddetto Sisma bonus nell’ambito degli interventi per la riduzione del rischio sismico, il progetto contenente l’asseverazione indicante la classe di rischio dell’edificio precedente all’intervento e quella conseguibile a seguito dell’intervento dovesse essere allegato alla segnalazione certificata di inizio attività da presentare allo sportello unico competente per i successivi adempimenti.

Successivamente il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 9 gennaio 2020, n. 24, ha stabilito, ai fini dell’accesso alla finizione del cosiddetto Sisma bonus, che l’allegato B del decreto, contenente il modello di asseverazione, debba essere accluso alla segnalazione certificata di inizio attività o alla richiesta di permesso di costruire al momento della presentazione allo sportello, «tempestivamente e comunque prima dell’inizio dei lavori».

Gli Interroganti fanno, presente come l’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 19/E dell’8 luglio 2020 abbia sul punto chiarito che un’asseverazione tardiva, in quanto non conforme alle citate disposizioni, non consente l’accesso al Sisma bonus.

Tanto premesso, gli Interroganti chiedono di sapere: «se non sì ritenga opportuno, al fine di non ingenerare disparità di trattamento derivanti dalle modifiche normative incorse, emanare disposizioni interpretative volte a consentire che per le istanze di accesso al beneficio del sisma bonus presentate tra il 2017 e il gennaio 2020, sia considerata contestuale la trasmissione dell’allegato B) del decreto del Ministro delle infrastrutture 9 gennaio 2020, n. 24, anche nei casi in cui sia stata presentata successivamente all’istanza di richiesta di permesso di costruire, ma comunque entro l’inizio dei lavori».

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell’Amministrazione finanziaria e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la Sottosegretaria al Mef Savino fa presente quanto segue.

L’articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale n. 58 del 2017, dopo le modifiche apportate dal decreto ministeriale 9 gennaio 2020, n. 24, prevede, ai fini dell’applicazione delle agevolazioni fiscali, che «il progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico e l’asseverazione di cui al comma 2 (rilasciata dal progettista degli interventi strutturali, secondo le linee guida allegate al D.M., e riguardante la classe di rischio dell’edificio precedente all’intervento e quella conseguibile a seguito dell’esecuzione dell’intervento progettato, ndr), devono essere allegati alla segnalazione certificata di inizio attività o alla richiesta di permesso di costruire, al momento della presentazione allo sportello unico competente di cui all’articolo 5 del … decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, per i successivi adempimenti, tempestivamente e comunque prima dell’inizio dei lavori».

Prima delle modifiche apportate dal già citato decreto ministeriale n. 24 del 2020, la disposizione prevedeva invece che, per l’accesso alle detrazioni, si rendesse necessario che la suddetta asseverazione fosse allegata alla segnalazione certificata di inizio attività, al momento della presentazione allo sportello unico competente, per i successivi adempimenti. In vigenza di tale disposizione, un’asseverazione tardiva, in quanto non conforme alla disposizione medesima, non consentiva l’accesso alla detrazione di cui all’articolo 16, commi 1-bis e seguenti, del decreto-legge n. 63 del 2013 (cosiddetto Sisma bonus).

Tale indicazione è contenuta nella circolare dell’Agenzia delle entrate 8 luglio 2020, n. 19/E, e nella successiva circolare 25 giugno 2021, n. 7/E.

Tuttavia, in tale ultima circolare, tenuto conto delle modifiche normative intervenute ad opera del decreto ministeriale n. 24 del 2020, è stato precisato che le agevolazioni spettano a condizione che l’asseverazione sia presentata contestualmente al titolo abilitativo urbanistico, tempestivamente e comunque prima dell’inizio dei lavori, ma solo con riferimento ai titoli abilitativi richiesti a decorrere dal 16 gennaio 2020, data di entrata in vigore della modifica normativa in questione, e ciò in considerazione dell’assenza di una specifica e diversa efficacia temporale della modifica stessa.

Tale precisazione è stata ribadita, da ultimo, con la circolare 25 luglio 2022, n. 28/E.

Sulla questione, peraltro, il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, nel pronunciarsi in merito ad altro atto di sindacato ispettivo di analogo contenuto (3-00200), ha rilevato che, con le modifiche introdotte dal decreto ministeriale n. 24 del 2020 all’articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale n. 58 del 2017, il legislatore ha ritenuto di non introdurre alcun carattere di retroattività alla norma de qua e, pertanto, l’interpretazione fornita dall’Agenzia delle Entrate è da ritenersi formalmente e sostanzialmente corretta.

 

 

Deposito cauzionale nella locazione. La Sentenza

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Il locatore può sottrarsi all’obbligo di restituzione del deposito cauzionale anche a copertura di danni di qualsiasi natura, compresi gli importi impagati. Tale principio è stato enunciato dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza n.194/2023.

Secondo la Corte di Cassazione:

  1. a) la funzione del deposito cauzionale, nel contratto di locazione, e’ di garantire il locatore per l’adempimento di tutti gli obblighi, legali e convenzionali, gravanti sul conduttore, a cominciare da quello di pagamento dei canoni e neppure escluso quello di recedere dal contratto dando il dovuto preavviso;
  2. b)  tale istituto, sulla scorta dei caratteri comuni alle varie forme di cauzione diffuse nella pratica degli affari”, si pone come una forma di garanzia dell’eventuale obbligazione di risarcimento del danno, ivi compresa quella relativa al danno da lucro cessante, con la conseguenza che sulla somma o sul valore dei beni ricevuti l’accipiens potra’ invero agevolmente soddisfarsi ove la controparte gli abbia cagionato un danno e per l’ammontare del danno stesso;
  3. c) il locatore può sottrarsi all’obbligo di restituzione del deposito, che sorge con la conclusione della locazione, a condizione di proporre domanda giudiziale per l’attribuzione, in tutto o in parte, dello stesso a copertura di specifici danni subiti o di importi rimasti impagati;
  4. d) spetta al giudice del rinvio stabilire se sia stata formulata, o meno, una vera e propria “richiesta di compensazione e/o di attribuzione delle somme“, vale a dire quella domanda di attribuzione della somma versata a titolo di deposito cauzionale a copertura del danno da lucro cessante.

Cassazione-civile-ordinanza-194-2023

 

MODELLO UNICO DICHIARAZIONE AMBIENTALE (MUD)

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È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 10 marzo il Decreto 3 febbraio 2023 della Presidenza del Consiglio che aggiorna la modulistica per il Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD).

Dal momento della pubblicazione in Gazzetta, gli obblighi degli operatori vengono posticipati di ulteriori 120 giorni dalla data di pubblicazione stessa, vale a dire fino all’8 luglio 2023, ha precisato in una nota il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Nel provvedimento è stata attuazione agli ultimi interventi normativi al livello nazionale e di Unione europea. I quattro allegati al decreto sono relativi alla compilazione del MUD, alla comunicazione rifiuti semplificata, ai modelli di raccolta dati e alle istruzione per la presentazione telematica.

Dpcm-3-febbraio-2023-Mud-2023-Gazzetta

REGISTRAZIONE PRELIMINARE ONLINE DAL 7 MARZO 2023: LA PROCEDURA ED I MODELLI

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E’ operativo dal 7 marzo 2023, il nuovo servizio telematico dell’Agenzia delle entrate che consente di registrare online , anche il contratto preliminare di compravendita attraverso il modello “Registrazione di atto privato” (Rap). La richiesta di registrazione può essere inviata, insieme agli eventuali documenti da allegare, attraverso la procedura web disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia. L’estensione della funzionalità, prima circoscritta al comodato d’uso, è possibile con il modulo aggiuntivo del Rap approvato con il provvedimento del direttore delle Entrate del 1° marzo.

Gradualmente, con successivi provvedimenti, la registrazione telematica sarà una strada percorribile per tutti gli atti privati. Percorso web per il preliminare di compravendita Compratore e acquirente, prima dell’effettivo passaggio di proprietà del bene, sottoscrivono un accordo con cui si impegnano reciprocamente a stipulare un successivo contratto di compravendita, con il quale avverrà il definitivo trasferimento dell’immobile. Prima di questa nuova procedura, per registrare il preliminare era necessario andare, entro 30 giorni dalla firma, presso un ufficio delle Entrate. Da oggi è possibile con l’accesso diretto  all’area riservata dell’Agenzia delle entrate, selezionando la sezione “Servizi” la categoria “Fabbricati e terreni” e poi la voce “Registrazione atti privati”. Il modello è composto da una parte generale, contenente dati comuni a tutti gli atti privati, e di una parte speciale riservata a informazioni specifiche riguardanti il tipo di contratto da registrare, nel nostro caso l’accordo preliminare di compravendita. Rap può essere presentato telematicamente dai diretti interessati o tramiti intermediari abilitati. Insieme al modello, devono essere trasmessi la copia dell’atto da registrare firmato dalle parti ed eventuali altri documenti come scritture private, inventari, mappe, planimetrie e disegni. Quest’ultimi devono essere allegati in un unico file, in formato TIF e/o TIFF e PDF/A (PDF/A-1a o PDF/A-1b). La procedura web messa a disposizione dell’Agenzia delle entrate oltre a consentire la compilazione e la registrazione online del modello senza bisogno di installare alcun software, calcola automaticamente le imposte in autoliquidazione (registro e/o bollo), che possono essere versate contestualmente con richiesta di addebito diretto sul conto corrente del dichiarante. I contribuenti non obbligati alla registrazione telematica possono presentare il modello Rap presso un ufficio dell’Agenzia, insieme al contratto e agli eventuali allegati.

Modelli e istruzioni

Modello – Registrazione di atto privato – pdf

Istruzioni per la compilazione – pdf

Guida operativa – pdf

Modello di versamento unificato – F24 Ordinario – pdf

Avvertenze per la compilazione del modello – pdf

Informativa sul trattamento dei dati personali – pdf

Modello 69 – Richiesta di registrazione e adempimenti successivi – pdf

Istruzioni per la compilazione del modello 69 – pdf

Informativa sul trattamento dei dati personali (Modello 69) – pdf

 

 

Milleproroghe – Prevenzione incendi e indagini diagnostiche

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Il Milleproroghe (decreto-legge n. 198 del 29 dicembre 2022) è stato convertito in legge (legge n. 14 del 24 febbraio 2023) ed è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Con la conversione in legge, le modifiche previste durante l’analisi parlamentare diventano effettive.

Tra le novità introdotte, ci sono le proroghe dei termini di adeguamento antincendio per diverse tipologie di strutture, come ad esempio le strutture sanitarie, le scuole, le università, i luoghi della cultura e le attività ricettive.

Nuove proroghe delle misure di prevenzione incendi per le strutture sanitarie

NUOVO CODICE DEI CONTRATTI: IL TESTO DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE

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È stato approvato il 21 febbraio in Commissione Ambiente della Camera dei Deputati e dall’omologa commissione del Senato il parere sul nuovo Codice dei Contratti Pubblici, passaggio fondamentale che dovrebbe portare l’approvazione nei tempi previsti e concordati con la Commissione Europea (31 marzo).

Come noto il tema è quando le nuove regole entreranno in vigore e il parere approvato rimanda al Governo la valutazione e l’opportunità di individuare una data in cui le disposizioni del nuovo Codice acquisteranno efficacia in modo tale che le stazioni appaltanti e gli operatori economici abbiano a disposizione un tempo ragionevole per prendere conoscenza e adeguarsi alla nuova normativa.

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REVISIONE DEI PREZZI PER APPALTI IN CORSO D’OPERA: CHIARIMENTI DA ANAC

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Per far fronte al considerevole aumento dei prezzi dei materiali, sia la stazione appaltante che l’appaltatore possono proporre l’adozione di una variante in corso d’opera che assicuri risparmi da utilizzare esclusivamente per compensare i costi più onerosi e a condizione che essa non alteri la natura del contratto e non pregiudichi la funzionalità dell’opera.

Lo ha confermato l’ ANAC con il Parere di Funzione Consultiva dell’11 gennaio 2023, n. 67, reso a una stazione appaltante che aveva chiesto chiarimenti in relazione a un appalto di lavori bandito a dicembre 2021 e con termine per la presentazione delle offerte a gennaio 2022, per il quale è stato richiesto un parere su quale istituto applicare ai fini della revisione/adeguamento prezzi, tra quelli contemplati nel Decreto Aiuti ( D.L. n. 50/2022) e nel Decreto Sotegni-Ter (D.L. n. 4/2022), in considerazione dell’eccezionale aumento dei prezzi dei materiali rispetto a quelli considerati in sede d’offerta.

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CONGRUITA’ MANODOPERA: LA COMMISSIONE PARITETICA PER LE CASSE EDILI PUBBLICA NUOVE FAQ

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La Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili (CNCE) ha rilasciato un nuovo elenco di FAQ relative alla congruità della manodopera in edilizia, anche a seguito di quanto previsto dall’ultimo accordo delle parti sociali del 7 dicembre 2022. Come specificato nella Comunicazione n. 837 dell’8 febbraio 2023, ci sarà un nuovo documento riepilogativo.

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OBBLIGO DI ISCRIZIONE ALL’ALBO PROFESSIONALE E PARTECIPAZIONE A GARA D’APPALTO: IL PARERE PRECONTENZIOSO ANAC

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Con il parere di precontenzioso n. 617 del 20 dicembre 2022, l’ ANAC ha chiarito che per la partecipazione di professionisti ad una gara d’appalto è necessaria l’iscrizione all’albo professionale di pertinenza e che la documentazione di gara che non preveda tale iscrizione non è conforme alla legge.

L’iscrizione, infatti, si pone come elemento necessario per la verifica di idoneità professionale.

La richiesta di parere avanzata dall’Ordine è collegata ad  una procedura di appalto aperta dalla Centrale unica di committenza per la Regione Valle d’Aosta per l’affidamento dei servizi di supporto tecnico-operativo finalizzati alla completa attuazione degli interventi connessi all’esecuzione dei progetti in ambito PNRR. Il bando, nel prevedere i requisiti di capacità tecnico professionale, consentiva la

partecipazione di professionisti non iscritti ai rispettivi albi professionali.

Tale lex specialis è stata oggetto di attenzione da parte dell’Ordine che ha ritenuto illegittima la possibilità di partecipazione ai non iscritti ai rispettivi albi professionali e che pertanto ha chiesto il supporto dell’Autorità.

ANAC, nel rammentare il disposto dell’art. 83 del Codice Appalti, ha completamente aderito alle ragioni dell’Ordine, sottolineando che la ratio della norma è quella di filtrare l’ingresso alla gara dei soli concorrenti forniti di una professionalità coerente con le prestazioni oggetto dell’affidamento pubblico e ha disposto che la previsione della lex specialis non risulta conforme alla disciplina di riferimento.

Inoltre, posto il tenore del bando -che richiedeva l’iscrizione all’albo per tutti i professionisti di area legale mentre per i professionisti di area tecnica richiedeva l’iscrizione all’albo per soli due sui tre professionisti che sarebbero stati selezionati- ANAC ha ritenuto che la lex specialis rappresenti un evidente caso di disparità di trattamento tra le figure professionali richieste.

Parere di precontenzioso n. 617 del 20 dicembre 2022

Sanatoria di eventuali difformità o abusi edilizi: Novità dalla Cassazione

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I giudici di Cassazione, hanno ricordato che la concessione rilasciata a seguito di accertamento di conformità estingue i reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti ma non estingue:

  • i reati paesaggistici previsti dal D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), che sono soggetti ad una disciplina difforme e differenziata, legittimamente e costituzionalmente distinta, avente oggettività giuridica diversa, rispetto a quella che riguarda l’assetto del territorio sotto il profilo edilizio;
  • e neanche i reati disciplinati dalla normativa antisismica e sulle opere in conglomerato cementizio.

In tema di reati edilizi, il conseguimento del permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, comporta l’estinzione dei reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti, ma non di quelli disciplinati dalla normativa antisismica e sulle opere in conglomerato cementizio. In tal senso, è esclusa la possibilità che il deposito «in sanatoria» degli elaborati progettuali estingua la contravvenzione in materia di costruzioni in cemento armato, che punisce l’omesso deposito preventivo degli stessi.

La Cassazione ha, infine, ricordato un orientamento pacifico per cui il rilascio postumo dell’autorizzazione paesaggistica al di fuori dei limiti in cui essa è consentita (art. 167, commi 4 e 5, D.Lgs. n. 42/2004), non consente la sanatoria urbanistica ex art. 36 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e non produce alcun effetto estintivo dei reati edilizi né preclude l’emissione dell’ordine di rimessione in pristino dell’immobile abusivo edificato in zona vincolata.

Poiché l’autorizzazione paesaggistica, secondo l’art. 146, comma 4, del d.lgs. 42 del 2004, costituisce un atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l’intervento urbanistico-edilizio, lo stesso permesso di costruire resta subordinato al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica la quale, però, sempre secondo la norma richiamata, non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi, tranne nei casi dei cd. abusi minori, tassativamente individuati dall’art. 167, commi 4 e 5, del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Tale preclusione, considerato che l’autorizzazione paesaggistica è presupposto per il rilascio del permesso di costruire, impedisce di conseguenza anche la sanatoria urbanistica ai sensi dell’art. 36 d.P.R. n. 380 del 2001.

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INAIL: LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO ARCHITETTONICO NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

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E’ stato pubblicato dall’INAIL  il secondo fascicolo del progetto “RAS – Ricercare e Applicare la Sicurezza”, dedicato al tema della valutazione del rischio architettonico negli ambienti di lavoro

Le infrastrutture architettoniche svolgono un ruolo centrale per la salute dei lavoratori e la loro sicurezza, perché costituiscono gli spazi di lavoro, condizionando attività e comportamenti. Anche il modo in cui un edificio è costruito può incidere sulla salute e sicurezza dei lavoratori. Infatti, una costruzione edile, adibita allo svolgimento di attività lavorative, deve possedere, oltre alle componenti tecniche e prestazionali che garantiscono la stabilità e la solidità, anche specifiche caratteristiche in grado di assicurare il benessere di chi vi lavora, rispettando alcune prescrizioni dimensionali (altezza, cubatura e superfici) e considerando anche i fattori ambientali (ad esempio: microclima, illuminazione naturale o artificiale, suono e spazio).

VALUTAZIONE DEL RISCHIO ARCHITETTONICO

Il fascicolo affronta il tema della valutazione del rischio architettonico, che consiste nella eventualità che gli elementi tecnici ed ambientali di un sistema edilizio possono determinare condizioni di pericolo per la salute e la sicurezza degli operatori che vi lavorano. Tale rischio è quindi connesso con le caratteristiche tecnico-costruttive, lo stato di conservazione, manutenzione ed utilizzo di un edificio e riguarda tutte le condizioni di pericolo che si possono verificare in aree edificate.

ESISTE UNA RELAZIONE TRA ARCHITETTURA E SALUTE

Già nell’antichità si è riconosciuto il rapporto di interdipendenza tra architettura e salute, ma è soprattutto in tempi recenti che sono stati evidenziati gli effetti potenziali che alcuni specifici aspetti tecnici di un edificio possono avere sulle condizioni fisiche e mentali di chi vi risiede o vi lavora.

I fattori ambientali esercitano un’influenza sul corpo umano che può produrre effetti benefici o di disagio. Un edificio, a seconda delle sue caratteristiche, modificando le condizioni ambientali, può migliorare o peggiorare la vivibilità degli occupanti. Basti pensare alla luminosità, che, incidendo sulle capacità visive, influenzano l’operatività dell’ambiente di lavoro, con effetti su confort e affaticamento. Il benessere psicologico, allo stesso modo, è strettamente legato all’ambiente di lavoro e alla sua capacità di limitare possibili cause di stress, come la difficoltà di orientamento spaziale e temporale o la capacità di favorire processi cognitivi (attenzione e concentrazione).

LA SICUREZZA NELL’EDILIZIA

Con il Regolamento (UE) N. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio, si è introdotto il principio per cui le opere di costruzione devono essere adatte all’uso a cui sono destinate, avendo in particolare considerazione la salute e la sicurezza delle persone durante l’intero ciclo di vita di un edificio. I requisiti di scurezza che un fabbricato deve possedere sono: resistenza meccanica e stabilità, sicurezza in caso di incendio e sicurezza e accessibilità nell’uso.

RAPPORTO UOMO – AMBIENTE COSTRUITO

Il volume sottolinea l’importanza di osservare l’interazione dell’uomo con l’opera architettonica, in cui lavora, per individuare i fattori di rischio. Infatti, grazie alla lettura di questa relazione è possibile comprendere i modi in cui una costruzione edile e il suo contesto possono influire sulla possibilità che i loro utenti si ammalino o incorrano in incidenti e infortuni di varia natura. Questo tipo di analisi deve fondarsi su una logica di sistema che tenga conto delle caratteristiche spaziali e funzionali dell’edificio e dell’ambiente circostante nel quale si svolgono le attività lavorative.

PROCEDURE E INDICATORI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Lo studio condotto si è incentrato sulle esigenze di sicurezza degli utenti nella fruizione degli ambienti di lavoro. Inoltre, l’identificazione dei requisiti, che una struttura edile deve avere per poter garantire adeguati livelli di protezione, ha consentito di definire un protocollo per la valutazione del rischio architettonico. Sono state individuate quattro aree di prestazioni chiave: sicurezza agli infortuni, sicurezza al fuoco, sicurezza statica e comfort, per ciascuna delle quali sono stati identificati i requisiti connotanti e i relativi indicatori.

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